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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - Giudi ce
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenzios i per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11546, vertente tra
(avv. D. Gargano), ri corrente Parte_1
e
, resist ente contum ace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), premesso: di avere contratto matrimonio religioso con (d'ora Controparte_1 innanzi anche solo “resistente”) in Modugno (BA) in data 21.07.1997; che dal matrimonio erano nate le figlie , maggiorenne ed economicamente indipendente, e minorenne, attualmente Per_1 Per_2
convivente con il padre;
che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data
11.10.2023 e autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari il 17.10.2023 erano state definite le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della negoziazione assistita;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, dichiarare l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre, con cui la Per_2 minore vive ormai da marzo 2024, e un contributo al mantenimento a carico della madre pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
revocare, in conseguenza, l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre;
assegnare integralmente l'AUU al genitore collocatario;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge. Con vittoria di spese.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso il padre;
prevedendo incontri liberi tra la madre e la figlia, stante l'ormai prossima maggiore età di quest'ultima, e un contributo materno al mantenimento della figlia pari a € 170,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bari;
assegnando l'AUU interamente al genitore collocatario, nonché revocando l'assegno di mantenimento a carico del padre;
nessun assegno divorzile provvisorio veniva disposto in favore della resistente in assenza di domanda sul punto;
indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita regolarmente autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
dalla stipula di detta convenzione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo
10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 09.05.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11546/2024 R.G.A.C. tra Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Modugno (BA) in data 21.07.1997 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Modugno (anno 1997, Parte II, Serie A, n. 105);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 09.05.2025;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.05.2025.
Il Giudice est . Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Disabat o
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di B ari, Sezione 1a Ci vil e, riunito in camera di consigli o nell e persone dei Si gnori Magi strati :
1. dott. Gius eppe Di sabato - Giudi ce
2. dott.ssa Valeri a Guaragnell a - Giudi ce relatore
3. dott.ssa S ara M azzotta - Giudi ce ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SENTENZ A nell a causa civil e is cri tta nel Ruolo General e degl i affari civili e contenzios i per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 11546, vertente tra
(avv. D. Gargano), ri corrente Parte_1
e
, resist ente contum ace. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), premesso: di avere contratto matrimonio religioso con (d'ora Controparte_1 innanzi anche solo “resistente”) in Modugno (BA) in data 21.07.1997; che dal matrimonio erano nate le figlie , maggiorenne ed economicamente indipendente, e minorenne, attualmente Per_1 Per_2
convivente con il padre;
che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data
11.10.2023 e autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari il 17.10.2023 erano state definite le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione della negoziazione assistita;
che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, dichiarare l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre, con cui la Per_2 minore vive ormai da marzo 2024, e un contributo al mantenimento a carico della madre pari a € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
revocare, in conseguenza, l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre;
assegnare integralmente l'AUU al genitore collocatario;
dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge. Con vittoria di spese.
All'udienza del 09.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso il padre;
prevedendo incontri liberi tra la madre e la figlia, stante l'ormai prossima maggiore età di quest'ultima, e un contributo materno al mantenimento della figlia pari a € 170,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bari;
assegnando l'AUU interamente al genitore collocatario, nonché revocando l'assegno di mantenimento a carico del padre;
nessun assegno divorzile provvisorio veniva disposto in favore della resistente in assenza di domanda sul punto;
indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita regolarmente autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
dalla stipula di detta convenzione e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a sei mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo
10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 09.05.2025 il difensore del ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 11546/2024 R.G.A.C. tra Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Modugno (BA) in data 21.07.1997 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Modugno (anno 1997, Parte II, Serie A, n. 105);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 09.05.2025;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
20.05.2025.
Il Giudice est . Il Presi dente
Dott.ssa Valeria Guaragnell a Dott. Gi useppe Disabat o