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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 987/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERRONE LOREDANA e dell'avv. BLOISE DAVIDE
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107; - per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore della ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per dall'anno scolastico 2022/2023 ad oggi;
in ogni caso con Parte_1
vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: Si allegano oltre alla procura ad litem i presenti documenti:”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti 1) ACCERTARE e
DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 2) ACCERTARE e
DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del
[...]
Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo lo stato matricolare (doc. sub 6 fascicolo parte ricorrente).
È altresì documentato che la ricorrente è attualmente in servizio come docente, avendo ella sottoscritto un contratto a tempo determinato avente scadenza 30/6/2025 (cfr. doc. n. 8 e 9 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di
Pag. 2 di 5 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
Pag. 3 di 5 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. L'eccezione di prescrizione formulata dal è inammissibile in quanto la CP_1
parte si è costituita tardivamente;
è comunque infondata poiché relativa ad anni scolastici che non sono oggetto della domanda.
2.2. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare che solo dal 1° gennaio 2025 tale categoria di docenti rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il previsto che i CP_1
docenti nella stessa posizione della parte ricorrente avrebbe potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che i docenti non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione
Pag. 4 di 5 convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 515 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 987/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERRONE LOREDANA e dell'avv. BLOISE DAVIDE
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107; - per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore della ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per dall'anno scolastico 2022/2023 ad oggi;
in ogni caso con Parte_1
vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: Si allegano oltre alla procura ad litem i presenti documenti:”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti 1) ACCERTARE e
DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi 2) ACCERTARE e
DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto 3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183
(legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del
[...]
Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo lo stato matricolare (doc. sub 6 fascicolo parte ricorrente).
È altresì documentato che la ricorrente è attualmente in servizio come docente, avendo ella sottoscritto un contratto a tempo determinato avente scadenza 30/6/2025 (cfr. doc. n. 8 e 9 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di
Pag. 2 di 5 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio
Pag. 3 di 5 scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.1. L'eccezione di prescrizione formulata dal è inammissibile in quanto la CP_1
parte si è costituita tardivamente;
è comunque infondata poiché relativa ad anni scolastici che non sono oggetto della domanda.
2.2. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione del ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è la stessa parte resistente ad allegare che solo dal 1° gennaio 2025 tale categoria di docenti rientra ex lege tra i beneficiari della carta. Ne consegue che non avendo il previsto che i CP_1
docenti nella stessa posizione della parte ricorrente avrebbe potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che i docenti non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
2.3. Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 1.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e condanna l'Amministrazione
Pag. 4 di 5 convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 515 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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