Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2015, n. 19166
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Sentenza 28 settembre 2015

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La notifica di un atto giudiziario (nella specie, ingiunzione) effettuata in Svizzera, ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con legge n. 42 del 1981, in vigore nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera dal 1 gennaio 1995, prevede il rilascio di un'attestazione da parte dell'autorità centrale dello Stato richiesto, che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.

L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2015, n. 19166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19166
    Data del deposito : 28 settembre 2015

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