Sentenza 28 settembre 2015
Massime • 2
La notifica di un atto giudiziario (nella specie, ingiunzione) effettuata in Svizzera, ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.p.c., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con legge n. 42 del 1981, in vigore nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera dal 1 gennaio 1995, prevede il rilascio di un'attestazione da parte dell'autorità centrale dello Stato richiesto, che dà atto dell'esecuzione ed indica la forma, il luogo, la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 c.p.c., facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la sua mancanza determina non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto.
L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/2015, n. 19166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19166 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2015 |
Testo completo
R.G.N. 10065/2009 Cron. 19166 Rep. ESENTE Ud. 4/6/2015 19 1 66/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Salvatore SALVAGO Presidente dott. Massimo DÓGLIOTTI Consigliere dott. Pietro CAMPANILE Consigliere dott. Maria Giovanna SAMBITO Consigliere rel. Consigliere dott. Guido MERCOLINO ha pronunciato la seguente OGGETTO: inder nizzo per beni pe SENTENZA sul ricorso proposto da duti all'estero DI GR NA, DI GR SS e WIN- CH GR D'SI EA, elettivamente domiciliate in Roma, al- la via Lima n. 15, presso l'avv. GIAN GUIDO PORCACCHIA, dal quale sono rappresentate e difese, la prima in virtù di procura speciale in calce al ricorso, la seconda in virtù di procura speciale per notaio Ludwig Vermeulen del 24 marzo 2009, e la terza in virtù di procura speciale per notaio Willy Huber del 16 marzo 2009 RICORRENTI
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso per legge 1054 2015 NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 1 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1332/08, pubblicata il 31 marzo 2008. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Porcacchia per le ricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Federico Carlo CH TZ convenne in giudizio il Ministero del 1. 1 Tesoro, proponendo opposizione all'ingiunzione emessa il 15 maggio 1996 ai sen- si dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con cui gli era stata intimata la restituzione della somma di Lire 13.247.274.657, da lui percepita in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma il 15 maggio 1991 ed annul- lata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 ottobre 1993, n. 9941/93. Pre- messo che il predetto importo gli era stato riconosciuto a titolo d'interessi e rivalu- tazione monetaria sull'indennizzo liquidato per i beni e le attività perduti nel terri- torio ceduto dall'Italia alla Jugoslavia, eccepì la mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di cassazione, chiedendo inoltre, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 98, il riconoscimento di ulteriori indennizzi per la perdita di pro- prietà situate in territorio jugoslavo e dell'avviamento di un'azienda agricola.
1.1. Con sentenza del 28 marzo 2000, il Tribunale di Roma rigettò la do- manda.
2. Sull'appello proposto dall'attore nei confronti del Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze, succeduto al Ministero del Tesoro, il giudizio, dichiarato NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 2 interrotto per la morte del CH TZ, è stato riassunto da OT Win- disch TZ D'SS e AR e AR CH TZ, in qualità di eredi del- l'appellante, e la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 31 marzo 2008 ha ri- gettato l'impugnazione. A fondamento della decisione, la Corte ha escluso la nullità della notificazio- ne dell'ingiunzione, rilevando che, dopo il fallimento di un primo tentativo effet- tuato presso un altro indirizzo, il provvedimento era stato consegnato presso il domicilio indicato nel passaporto del CH TZ, con l'osservanza della pro- cedura prescritta dall'art. 142 cod. proc. civ. e dall'accordo italo-svizzero del 1° giugno 1988. Ha ritenuto irrilevante, a tal fine, la mancanza della relata di ricezio- ne del plico, avendo l'atto raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte del destinatario, che aveva prodotto la co- pia del provvedimento notificatogli. Ha comunque escluso che la nullità della no- tificazione comportasse l'invalidità o l'inefficacia dell'ingiunzione, aggiungendo che, in quanto utilizzabile anche per la riscossione delle entrate di diritto privato, tale provvedimento può essere emesso anche per il recupero di somme indebita- mente corrisposte dalla Pubblica Amministrazione, senza che occorra un altro provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. Ha confermato inol- tre la certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, derivante da una sen- tenza passata in giudicato, ed ha escluso che l'ingiunzione dovesse essere emessa dal Ministro, ritenendo legittima la sottoscrizione apposta dal reggente della dire- zione generale interessata. Ө Precisato poi che la restituzione degl'interessi non era dovuta dalla data della domanda, ma da quella del pagamento, la Corte ha affermato che dovevano essere restituiti sia gl'interessi e la rivalutazione maturati anteriormente all'entrata in vi- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 3 gore della legge n. 135 del 1985 che quelli successivi, in quanto la cassazione del- la precedente sentenza, nella parte in cui aveva riconosciuto gl'interessi e la riva- lutazione, comportava il definitivo accertamento che le relative somme non erano dovute per il periodo anteriore alla predetta legge, mentre per quelle maturate suc- cessivamente incombeva al CH TZ, che non l'aveva adempiuto, l'onere di riassumere il giudizio. In proposito, ha dichiarato infondata anche la questione di legittimità costituzionale della legge n. 135 cit., osservando che la stessa rico- nosce ai creditori una rivalutazione considerevole dei vecchi crediti. Quanto infine alla perdita dell'avviamento del complesso agricolo-forestale, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'indennizzo fosse precluso dal giu- dicato formatosi a seguito del precedente giudizio: premesso infatti che il relativo indennizzo poteva essere richiesto anche in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 98 del 1994, avente carattere meramente interpretativo, ha rilevato che nel predetto giudizio il CH TZ non aveva formulato alcuna domanda al riguardo, nonostante fosse stata espletata una c.t.u. per l'accertamento della consistenza dell'azienda agricola e forestale e la liquidazione del relativo in- dennizzo. - Avverso la predetta sentenza le CH TZ hanno proposto ricor- 3. so per cassazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. Il Mini- stero ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, le ricorrenti denunciano la viola- ch zione e la falsa applicazione degli artt. 142, 148 e 156, terzo comma, cod. proc. civ., sostenendo che la mancanza della relata di ricezione del plico non comporta- va la mera nullità, ma la radicale inesistenza della notifica dell'ingiunzione, per NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 4 assoluta divergenza della stessa dal modello legale. Aggiunge che, riguardando un atto formatosi al di fuori del processo, la notificazione non era sanabile ai sensi dell'art. 156, terzo comma, non essendo la domanda assimilabile ad un'opposizio- ne al decreto ingiuntivo, e non potendosi equiparare la citazione introduttiva alla costituzione del convenuto. -2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 479 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 3 del regio decreto n. 639 del 1910, osservando che, nell'affermare la validità dell'ingiunzione, indipenden- temente dalla sua notificazione, la sentenza impugnata non ha considerato che quest'ultima costituisce un elemento imprescindibile del procedimento volto alla realizzazione della pretesa fiscale, in quanto, oltre ad adempiere la funzione di no- tifica del titolo esecutivo e del precetto, produce gli effetti sostanziali della do- manda e comporta la decorrenza del termine per l'opposizione. -- I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad 3. oggetto questioni strettamente connesse, non meritano accoglimento, pur doven- dosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzio- ne della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme al diritto. La notificazione dell'ingiunzione ha avuto infatti luogo, ai sensi dell'art. 142, terzo comma, cod. proc. civ., mediante la procedura disciplinata dalla Convenzio- ne relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia ci- vile e commerciale, adottata all'Aja il 15 novembre 1965 e resa esecutiva nel no- I stro ordinamento con legge 6 febbraio 1981, n. 42, in vigore nei rapporti tra l'Italia e la Svizzera dal 1° gennaio 1995, la quale prevede, all'art. 6, il rilascio di un'atte- stazione da parte dell'autorità centrale dello Stato richiesto, la quale dà atto dell'e- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 5 secuzione della richiesta ed indica la forma, il luogo e la data della notifica e la persona alla quale l'atto è stato consegnato. Tale attestazione svolge la medesima funzione della relazione di notificazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., fa- cendo piena prova, fino a querela di falso, dell'avvenuta consegna dell'atto nelle forme prescritte, e quindi del perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. Cass., Sez. II, 28 maggio 1984, n. 3257), e la sua mancanza, alla quale non può sopperirsi mediante il ricorso ad altri elementi di prova, non determina la mera nullità della notifica, come affermato dalla sentenza impugnata, ma l'inesistenza della stessa, non sanabile ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19358; Cass., Sez. I, 25 giugno 2004, n. 11853; Cass., Sez. lav., 5 luglio 2003, n. 10636). L'inesistenza della notificazione non incide tuttavia sulla validità e l'efficacia dell'ingiunzione quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una de- terminata somma, e quindi sulla sua idoneità a costituire titolo per l'esecuzione forzata, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 cod. proc. civ. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla de- correnza del termine per l'opposizione, anch'essa ancorata alla notifica del prov- vedimento, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 (cfr. Cass., Sez. V, 20 settembre 2006, n. 20360; Cass., Sez. I, 24 aprile 1996, n. 3880). Fermo re- stando, pertanto, che ai fini dell'instaurazione del procedimento esecutivo si ren- derà necessario procedere ad una nuova notificazione del provvedimento, doven- dosi ritenere tamquam non esset quella effettuata, non merita censura la decisione adottata dalla Corte di merito, nella parte in cui ha escluso che il vizio in questio- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 6 ne comportasse la dichiarazione d'illegittimità dell'ingiunzione, affermando nel contempo che esso non costituiva ostacolo ad una pronuncia in ordine alla legitti- mità ed alla fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, essendo stato il provvedimento esternato validamente ed avendone l'interessato avuto pie- na conoscenza, tanto da essere stato in grado di spiegare una dettagliata opposi- zione. 4.- Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 389 cod. proc. civ. e dell'art. 144 disp. att. cod. proc. civ., so- stenendo che, in quanto fondata sulla cassazione della precedente sentenza, la pre- tesa restitutoria non poteva essere fatta valere autonomamente dinanzi al giudice competente in via ordinaria, ma spettava alla competenza funzionale ed inderoga- bile del giudice di rinvio, dinanzi al quale avrebbe pertanto dovuto essere avanza- ta. Nell'escludere la risarcibilità dei danni per il periodo anteriore all'entrata in vi- gore della legge n. 135 del 1985, la sentenza di cassazione aveva d'altronde de- mandato proprio al giudice di rinvio l'individuazione del momento dal quale l'Amministrazione poteva ritenersi costituita in mora, e quindi la data di decorren- za degl'interessi, al cui accertamento risultava pertanto subordinata anche la de- terminazione delle somme che l'attore avrebbe dovuto restituire.
4.1. Il motivo è infondato.- E' pur vero, infatti, che, secondo l'orientamento più recente di questa Corte, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, pur potendo essere proposta mediante l'introdu- zione di un nuovo giudizio, autonomo rispetto a quello di rinvio, al quale non va necessariamente riunito (cfr. Cass., Sez. III, 6 novembre 2012, n. 19153; 21 giu- gno 2004, n. 11490; Cass., Sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1779), non dev'essere a- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 7 vanzata dinanzi al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, ma dinanzi a quello competente per effetto del rinvio, anche nel caso in cui il giu- dizio di rinvio non sia mai stato introdotto o si sia estinto (cfr. Cass., Sez. VI, 4 settembre 2013, n. 20327; Cass., Sez. III, 29 agosto 2008, n. 21901). Peraltro, a differenza di quanto accade per il decreto ingiuntivo, la cui notificazione equivale alla proposizione della domanda giudiziale, quella dell'ingiunzione prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 non comporta l'introduzione di un giu- dizio, trattandosi di un atto amministrativo finalizzato direttamente all'esecuzione forzata, con la conseguenza che la sua emissione non soggiace alla disciplina della competenza dettata per il giudizio ordinario di cognizione. E' la notificazione dell'opposizione ad introdurre un giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere in via amministrativa, nel quale l'ingiunto assume la posizione di atto- re in senso non solo formale, ma anche sostanziale, avuto riguardo alla presunzio- ne di legittimità che assiste il credito, in quanto attestato dall'ente pubblico, che pone a suo carico l'onere di provare l'infondatezza della predetta pretesa (cfr. Cass., Sez. I, 25 giugno 2009, n. 14905; 2 aprile 2004, n. 6487; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3341). Nella specie, pertanto, anche a voler ritenere che tale ac- certamento non spettasse al Tribunale, competente a decidere sull'opposizione ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 639 cit., ma alla Corte d'Appello, in qualità di giudice di rinvio cui era demandata la pronuncia sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, non ne conseguirebbe l'illegittimità dell'ingiunzione, non essendo applicabile a quest'ultima il principio riguardante il decreto ingiuntivo, secondo cui la dichiarazione d'incompetenza del giudice adito comporta la nullità del provvedimento. In ogni caso, analogamente a quanto acca- de nei giudizi devoluti alla competenza della corte d'appello in unico grado nel ca- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 8 so in cui la domanda sia stata erroneamente proposta dinanzi al tribunale, il difetto di competenza del giudice adito in primo grado deve ritenersi superato per effetto dell'avvenuta riproposizione della domanda in appello, che, avendo comportato il riesame della controversia da parte del giudice funzionalmente competente a pro- nunciare in ordine alla pretesa azionata, preclude definitivamente il rilievo dell'in- competenza (cfr. Cass., Sez. I, 10 maggio 2012, n. 7154; 11 dicembre 2009, n. 25966; 24 novembre 2006, n. 25013).
5. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere legittima la sottoscrizione dell'ingiunzione da parte del dirigente preposto alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Mini- stero, la sentenza impugnata non ha considerato che la competenza spettava, ra- tione materiae, alla Direzione Generale del Tesoro. 5.1. - Il motivo è inammissibile, in quanto, riflettendo l'incompetenza dello organo che ha sottoscritto l'ingiunzione, da valutarsi alla stregua delle norme che disciplinano il riparto delle competenze nell'ambito dell'Amministrazione, non at- tiene alla ricostruzione della fattispecie concreta, sindacabile da questa Corte per vizio di motivazione, ma alla ricognizione della fattispecie astratta, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione di legge. Tale vizio non può es- sere peraltro dedotto, come nella specie, mediante la generica riproposizione della tesi sostenuta nel giudizio di merito, ma richiede la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, nonché lo svolgimento di specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirit- Ө to, contenute nella sentenza gravata, si pongono in contrasto con le norme regola- trici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dal- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 9 la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 635; 1° dicembre 2014, n. 25419; 26 giugno 2013, n. 16038). -6. Con il quinto motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le doglianze concernenti il mancato riconoscimento degl'interessi e del maggior danno per il periodo successivo all'en- trata in vigore della legge n. 135 del 1985. Premesso infatti che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la relativa domanda era stata ritualmente proposta in primo grado e riproposta in appello, evidenziano che il predetto rilievo si pone in contrasto con la successiva affermazione, secondo cui la pretesa in que- stione sarebbe rimasta sfornita di prova.
6.1. Il motivo è fondato. - Con la sentenza del 15 maggio 1991, in esecuzione della quale sono state pa- gate le somme per la cui restituzione è stata emessa l'ingiunzione, la Corte d'Ap- pello di Roma, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, accolse tra l'altro la domanda di riconoscimento degl'interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo d'indennizzo, ritenendo irrilevante l'intervenuta ap- plicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge n. 135 del 1985. Tale statuizione fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 9941/93, la quale af- fermò che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della predetta legge la que- stione relativa alla risarcibilità del danno eventualmente subito dagli attori per il ritardo nel riconoscimento dell'indennizzo doveva ritenersi superata proprio per effetto dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, la cui misura, partico- larmente elevata, rispondeva anche alla finalità di assicurare un risarcimento for- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 10 fettario del predetto pregiudizio. Per il periodo successivo, fu invece demandato al giudice di rinvio il compito di stabilire se gli attori avessero diritto al risarcimento, con la precisazione che, ai fini della liquidazione della differenza tra l'indennizzo finale e quello riconosciuto in base alla legge n. 16 del 1980, la mancata applica- zione del moltiplicatore introdotto dall'art. 5, secondo comma, prima parte, della legge n. 135 cit. non era configurabile come inesatto adempimento, trattandosi di una norma generale espressamente derogata da quella speciale contenuta nella se- conda parte. Nel procedere alla determinazione della somma dovuta in restituzione, la sen- tenza impugnata ha peraltro omesso di provvedere al predetto accertamento, riget- tando la richiesta di detrazione dell'importo dovuto per interessi e rivalutazione maturati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 135 del 1985 in virtù del rilievo che gli attori, oltre a non aver riassunto il precedente giudizio dinanzi al giudice di rinvio, in sede di opposizione si erano limitati a chiedere generica- mente il rigetto della pretesa azionata dall'Amministrazione. Orbene, premesso che l'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione dinanzi al giu- dice di rinvio non precludeva la proposizione di un'autonoma domanda di ricono- scimento degl'interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate, nei limiti tem- porali segnati dal decorso del relativo termine di prescrizione, si osserva che, con- trariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, la predetta domanda era stata ritualmente avanzata nell'atto di opposizione, nelle cui conclusioni, testualmente riportate nel ricorso, l'attore aveva chiesto espressamente la condanna del Ministe- ro al pagamento degl'interessi compensativi e moratori e del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., sulle somme dovute quali ratei ed anticipazioni dell'indennizzo, a far data dalla singole disposizioni di legge attribu- •NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze Pag. 11 tive di tale diritto. Tale domanda, il cui esame doveva ritenersi precluso dal giudi- cato formatosi a seguito della sentenza di cassazione soltanto per la parte riguar- dante gl'interessi e la rivalutazione maturati in data anteriore alla legge n. 135 del 1985, avrebbe dovuto invece costituire oggetto di specifica considerazione per quelli maturati in epoca successiva, quanto meno ai fini della detrazione del rela- tivo importo da quello dovuto in restituzione, tenuto conto della precisazione compiuta da questa Corte nella predetta sentenza, nonché dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla decorrenza dei predetti inte- ressi. 7.- Con il sesto motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1 delle legge n. 98 del 1994, degli artt. 11 e 12 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 2909 e 2135 cod. civ., sostenendo che, nel ritenere precluso dal giudicato il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento dell'a- zienda agricola, in quanto ammissibile anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 cit., la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito natura interpretativa a tale disposizione, non avendo considerato che l'avviamento costituisce una qualità ti- pica dell'impresa industriale o commerciale, mai considerata riferibile all'attività agricola pura, consistente nella coltivazione del fondo o, come nella specie, nello spontaneo accrescimento della vegetazione. Nell'ammettere l'indennizzo anche per l'avviamento di tali attività, oltre che per i beni immateriali, il legislatore ha inteso fornire l'interpretazione autentica della precedente disciplina soltanto in riferimen- to a questi ultimi, dettando per il primo una norma innovativa, che si sovrappone parzialmente a quella precedente, con il palese intento d'integrarne i contenuti. -8. · Con il settimo motivo, le ricorrenti denunciano l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere precluso NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 12 dal giudicato il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento della azienda agricola, in quanto ammissibile anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 98 del 1994, la sentenza impugnata non ha individuato la fonte del relati- vo diritto e non ha tenuto conto della natura dei beni perduti, ai quali, in mancanza di un'apposita disposizione, non poteva essere attribuito un valore di avviamento, non consistendo gli stessi in un'azienda industriale o commerciale, ma in proprietà agricole con prevalente destinazione ad attività di silvicoltura.
9. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima questione, sono infondati. In tema di liquidazione dell'indennizzo dovuto per i beni e i diritti perduti da cittadini italiani all'estero in conseguenza dei provvedimenti adottati da autorità straniere esercenti la sovranità sui relativi territori, questa Corte ha già avuto mo- do di affermare che l'indennità relativa all'avviamento, che il Ministero competen- te è autorizzato ad erogare in favore delle ditte esercenti attività industriali, com- merciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, della legge n. 98 del 1994, non costituisce oggetto di un diritto a sé stante, valutabile indipen- dentemente dalla ditta, ma solo una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, la cui finalità, consistente nel ristorare la perdita dell'azienda posseduta nei territori indicati dalla legge, esclude la configurabilità di tale ele- mento come un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui espri- me una qualità. Pertanto, anche a voler ritenere, conformemente all'orientamento prevalente della dottrina commercialistica, che, in quanto espressivo della redditi- vità dell'azienda o della sua attitudine a produrre beni e servizi, l'avviamento co- stituisca un'entità autonoma rispetto ai beni materiali ed immateriali di cui l'azien- NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 13 da è composta, la sua inclusione nella consistenza complessivamente valutabile ai fini della liquidazione dell'indennizzo consente di affermare che, al di fuori dell'i- potesi, nella specie non ricorrente, in cui l'attore si sia riservato espressamente di " far valere in un separato giudizio altre voci di danno, ovvero la sentenza abbia rinviato ad altro processo la liquidazione di una parte del pregiudizio lamentato, il giudicato formatosi in ordine al riconoscimento dell'indennizzo preclude la ripro- posizione della domanda per far valere danni ulteriori derivanti dal medesimo e- vento. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la portata asseritamente non in- terpretativa, ma innovativa della disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 98 del 1994, in quanto, indipendentemente dalla novità delle voci di danno da essa con- template rispetto a quelle ammesse ad indennizzo dalla normativa previgente, la sua natura di jus superveniens consente in ogni caso di escluderne l'applicabilità al rapporto in esame, già definito al momento della sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17207). 10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, mentre gli altri motivi vanno rigettati, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizio- ne, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015, nella camera di consiglio della Prima Depositato in Cancelleria Sezione Civile Il Presidente L'Estensore ich m 28 SET 2015 S I! Funzionario Gludiziario Amaldo CASANO A s NRG 10065-09 CH TZ-Min Economia e Finanze - Pag. 14