Decreto cautelare 20 aprile 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/04/2026, n. 6698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6698 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2024, proposto da
EA OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Boscia e Martina Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cittaducale (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Fioravanti ed Enrico Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio – Sede Territoriale di Rieti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
1) dell'ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, n. 8 del 01/02/2024, Prot. n. 0001748/2024 del 01/02/2024, adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 s.m.i., con la quale il Sindaco di Cittaducale ha ordinato al ricorrente, in qualità di delegato in materia ambientale della “ RN ME ” s.r.l.:“ - di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in Fraz. Santa Rufina, Viale L. da Vinci n. 9 del Comune di Cittaducale, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate; - di ripristinare lo stato dei luoghi; - di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo ”; con espressa riserva di motivi aggiunti per eventuali ulteriori atti lesivi non conosciuti;
2) di ogni altro atto precedente, presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento ovvero da quest'ultimo richiamato, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cittaducale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. PE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con atto di gravame tempestivamente proposto, parte ricorrente impugnava l’ordinanza n. 8 del Sindaco di Cittaducale con la quale il primo cittadino di quel Comune gli ordinava – in qualità di delegato in materia ambientale della “RN ME” s.r.l. - di rimuovere, con la massima urgenza e comunque entro 30 giorni, i rifiuti abbandonati nell’immobile sito in viale Leonardo Da Vinci n. 9 ed allo smaltimento dei medesimi in conformità alle vigenti normative, ripristinando lo stato dei luoghi e comunicando all’amministrazione l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare anche inaudita altera parte ;
- con decreto n. 1554 del 20 aprile 2024 veniva respinta la domanda cautelare ex art. 56 c.p.a.;
- si costituiva in giudizio il Comune di Cittaducale respingendo, nel merito, le pretese avversarie;
- con ordinanza n. 1816 del 9 maggio 2024, anche la delibazione collegiale dell’incidente cautelare veniva risolta in senso sfavorevole al ricorrente, con statuizione da quest’ultimo non avversata;
- in vista della discussione nel merito del gravame, entrambe le parti scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. Il ricorrente dava atto dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza impugnata insistendo, comunque, per l’accoglimento del ricorso, mentre parte resistente ribadiva le ragioni di infondatezza già precedentemente manifestate;
- all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, previo avviso di possibile improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a. rilevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse all’esame nel merito dell’impugnazione, salvo il residuo interesse ad una pronuncia in ordine alle spese di lite;
- la causa, a quel punto, veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a, concorde in tal senso la parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del presente ricorso, posto che esso è diretto ad ottenere l’annullamento di un atto ormai completamente eseguito ed i cui effetti giuridici e materiali si sono, ormai, esauriti;
- né, tantomeno, risulta un persistente interesse ad una pronuncia nel merito resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., tale volontà non essendo stata debitamente manifestata nelle forme ed entro i termini individuati alla stregua del diritto vivente formatosi sull’argomento (e cioè entro i termini concessi alle parti dall’art. 73 c.p.a. per depositate memorie e repliche in vista dell’udienza di merito, cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 8/2022);
- pertanto, l’impugnazione proposta va dichiarata improcedibile;
- il carattere in rito della presente statuizione non esime tuttavia il Collegio dal prendere posizione in ordine alle spese di lite, come sollecitato a fare, del resto, proprio dalla parte ricorrente, stante il principio in forza del quale “ anche nel caso in cui il giudizio venga definito con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il TAR può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa applicando il criterio della soccombenza virtuale ” (Cons. St., sez. V, n. 10332/2024);
- a tal proposito, deve osservarsi che:
1) l’ordinanza avversata rinviene il proprio fondamento giuridico nel potere conferito al Sindaco dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 a mente del quale “ Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie [ossia occorrenti a “procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”] ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
Per qualificare l’ordinanza in questione come assunta alla luce degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 difetta, infatti, il presupposto della contingibilità dell’ordinanza extra ordinem (ossia l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure l’inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva) che, per costante insegnamento pretorio (su tutte, Cons. St., sez. V, n. 105/2024), legittima il ricorso ai poteri straordinari conferiti al Sindaco;
2) ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, sussistono due tipi di responsabilità derivanti dall’abbandono incontrollato di rifiuti (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6885/2025):
- quella dell’autore dell’abbandono e del deposito incontrollati di rifiuti al suolo;
- quella del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area ove i rifiuti sono abbandonati.
Quest’ultima si configura come responsabilità solidale con quella dell’autore dell’abbandono e presuppone l’accertamento, in contraddittorio con i soggetti interessati, dell’imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa;
3) nel caso di specie, l’intimazione avversata è stata rivolta al ricorrente non nella veste di proprietario o titolare di altro diritto reale o di godimento sull’immobile presso cui i rifiuti risultano abbandonati, bensì in veste di autore (mediato) dell’abbandono stesso dei rifiuti. Egli infatti, per propria stessa ammissione, rivestiva la posizione di “delegato ambientale” della società “RN ME” la quale, giusta SCIA ritualmente depositata agli atti dell’amministrazione comunale, aveva dato incarico ad una ditta specializzata di provvedere a lavori di manutenzione del capannone industriale al di fuori del quale i rifiuti sono stati rinvenuti e pertanto, in tale veste, aveva l’obbligo di sovrintendere personalmente a tutte le operazioni di rimozione del contenuto delle sostanze e delle apparecchiature ivi collocate affinché quelle tra le medesime non interessate dalle procedure di revamping previste fossero trattate ed avviate allo smaltimento nel rigoroso rispetto di tutte le procedure di legge.
Lo stesso è a dirsi, altresì, dei materiali edili di risulta scaturenti dall’esecuzione degli interventi ritenuti necessari per fronteggiare la precarietà statica delle strutture interessate dai lavori di manutenzione.
Pertanto, in quanto autore mediato dell’abbandono incontrollato di rifiuti, egli era soggetto obbligato alla rimozione dei medesimi senza che (a differenza del proprietario inconsapevole che sul proprio bene fosse avvenuto uno sversamento di rifiuti) occorresse verificare il grado di compartecipazione soggettiva del medesimo all’illecito.
Di conseguenza, tutte le censure inerenti il mancato avvio di un contraddittorio procedimentale in ordine all’individuazione del soggetto obbligato alle operazioni di ripristino dell’area sono da respingere perché infondate, dal momento che l’amministrazione comunale non aveva alcun dovere di interrogarsi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, dovendo piuttosto attivarsi senza indugio imponendo la rimozione dei rifiuti allorché, come nel caso di specie, fosse stato rinvenuto il soggetto responsabile (ancorché indirettamente) dell’abbandono dei medesimi;
4) quanto, poi, all’omessa caratterizzazione dei rifiuti, neanch’essa determina un effetto di illegittimità dell’ordinanza gravata, essendo detto adempimento (risultante all’esito del parere tecnico rilasciato dagli organi sanitari locali che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali) imposto non dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, bensì dal precedente art. 191, che attribuisce al Sindaco un potere di ordinanza contingibile ed urgente “ per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ”, fattispecie non rinvenibile nel caso di specie in cui l’autorità comunale si è trovata a fronteggiare criticità derivanti non dalla gestione complessiva del ciclo dei rifiuti in ambito locale, ma da uno specifico, e circoscritto, episodio di abbandono di rifiuti.
Peraltro, il lamentato difetto di istruttoria derivante dalla circostanza che, a seguito di più approfondite analisi, sia stata esclusa la presenza di fibre di amianto nei rifiuti della cui rimozione il ricorrente era stato onerato, neppure sussiste, tale circostanza avendo riguardo ad una parte soltanto delle cospicue sostanze abbandonate in quella sede.
5) infine, neppure può invocarsi la fattispecie del “deposito temporaneo” (regolamentata dall’art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006) poiché essa, nella fattispecie, non sussiste potendo, al più, applicarsi solamente a parte dei rifiuti rinvenuti (ovvero i materiali di risulta dell’intervento di demolizione eseguito il 12 gennaio 2024), di certo tali non potendo considerarsi i materiali R.A.E.E. (frigoriferi e lampade industriali) e gli imballaggi con capacità di 1000 litri (contenenti emulsioni di olii esausti e pericolosi) la cui presenza pure era stata accertata nel corso del ridetto sopralluogo dei Carabinieri e non negata da parte ricorrente;
- in definitiva, pertanto, deve dichiararsi la soccombenza virtuale di parte ricorrente, con conseguente condanna della medesima alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune resistente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RA, Presidente
PE CH, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE CH | GE RA |
IL SEGRETARIO