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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
SEVERINI (C.F. ) con studio in VIA MANZONI 17, GALLARATE (VA), che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di appello e con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC del medesimo procuratore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.VA ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.VA_1 P.VA_2
dott. con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO FRANCHI (C.F. CP_2
) e MASSIMO FRANCHI (C.F. ) con studio in VIA C.F._3 C.F._4
VARESE 25/G, SARONNO (VA) che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura in atti e con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi
APPELLATA
(CF. CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 16 P.VA ) Controparte_4 P.VA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
All'udienza del 14 gennaio 2025 la Corte rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18 marzo
2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'appello adita, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 45/2024, pubblicata il 10/01/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio n. R.G. 663/2021: in via istruttoria ammettere le prove orali come richiesto nel primo motivo di appello;
nel merito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle ulteriori somme come richieste nei motivi di appello che verranno liquidate secondo giustizia da codesta Corte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, liquidate per quest'ultimo secondo i criteri indicati nel motivo di impugnazione proposto, nonché delle anticipazioni documentate e degli accessori di Legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Severini”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: rigettare ogni domanda nei confronti di perché infondata in fatto CP_1
e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, limitare ogni pretesa nei confronti di a quei soli danni che CP_1 risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, detratto l'importo di € 267.030,27, le spese legali distratte e detratti tutti gli importi eventualmente versati in favore di parte attrice da
[...]
per il sinistro per cui è causa. Controparte_5
Spese quantomeno compensate.
pagina 2 di 16 In via istruttoria: ordinare a parte attrice e/o a o a competente sede ex artt. 210/213 c.p.c. CP_6 CP_7
la produzione in giudizio della quantificazione ed il dettaglio di ogni somma erogata a qualsivoglia titolo a favore del sig. . Parte_1
Per : CONTUMACE CP_3
Per CONTUMACE Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione, Parte_1
conveniva in giudizio , ed per sentir accertare la CP_3 Controparte_4 CP_1
responsabilità esclusiva di (conducente del veicolo) e di (proprietaria del CP_3 Controparte_4 veicolo condotto da ) in relazione all'incidente stradale del 18.8.2016, che ha danneggiato la CP_3
parte attrice, e per sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti in favore della parte attrice.
Con comparsa di risposta si costituiva tardivamente in giudizio società assicuratrice del CP_1
veicolo condotto da , che insisteva per il rigetto della domanda attorea, e in subordine CP_3 per l'accertamento della idoneità della somma di euro 170.000-già corrisposta da alla parte CP_1
attrice- a risarcire tutti i danni conseguenti al sinistro. La parte convenuta contestava integralmente la pretesa attorea, sia con riguardo all'accertamento della responsabilità, sia con riguardo alla sussistenza dei danni-conseguenza e alla loro quantificazione.
e omettevano di costituirsi, e pertanto il Giudice, verificata la regolarità CP_3 Controparte_4
della notifica, ne dichiarava la contumacia. All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava la richiesta di provvisionale avanzata da parte attrice.
Il Giudice ammetteva in parte le prove orali addotte dalla parte attrice, e all'esito del loro espletamento disponeva ctu medico-legale sulla persona della parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”
Il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava sentenza n. 45/2024 pubblicata in data 10.01.2024 con il seguente dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice nei confronti dei convenuti, accertata l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro stradale del 18.08.2016, condanna CP_3 pagina 3 di 16 in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 97.030,27 già rivalutati ad oggi, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2) Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: euro 11977,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed VA, se e come dovuti per legge;
euro 545,00 a titolo di rimborso spese vive;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Severini, dichiaratosi antistatario;
3)Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti in solido.”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 5 luglio 2024 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva chiedendo in CP_1
via principale di rigettare ogni domanda formulata nei confronti della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata di limitare ogni pretesa nei confronti della stessa ai soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art 350 bis cpc all'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dando termine per memorie sino al 5 marzo 2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 18.3.2025 la causa passava in decisone
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Mancato riconoscimento dei profili esistenziali o quantomeno sul mancato riconoscimento della personalizzazione;
2) Mancato riconoscimento del danno morale durante il periodo di inabilità temporanea;
3) Mancato riconoscimento del danno riflesso;
4) Mancato riconoscimento degli interessi compensativi;
5) Mancato riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale;
6) Omessa liquidazione delle spese di CTU.
Giova premettere una sintesi della decisione impugnata.
Il tribunale ha accolto la domanda formulata dall'attore in primo grado, ritenendo provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro occorso in data CP_3
18.08.2016, sia sulla base delle risultanze della relazione dell'incidente stradale che dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio. Sulla base della CTU medico legale effettuata, riconosceva all'attore il danno biologico nella misura del 38,5% comprensivo della componente legata alla cosiddetta sofferenza soggettiva ma non riteneva di applicare la maggiorazione aggiuntiva correlata alla pagina 4 di 16 cd. personalizzazione in considerazione del fatto che l'attore non aveva dedotto né provato conseguenze dannose specifiche che esulassero dal normale novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psicofisica.
Riconosceva altresì il danno da inabilità temporanea ma non la sofferenza soggettiva per il medesimo periodo deducendo che era già stata riconosciuta con riferimento all'invalidità permanente e che, in ogni caso non era stata specificamente addotta dall'attore con riferimento all'arco temporale in questione.
Riteneva di non accogliere i danni connessi alla capacità lavorativa poiché non erano stati precisati con riferimento alle specifiche incombenze del la cui professione non era stata neppure indicata Parte_1
negli atti difensivi;
pertanto, tale danno, non potendo qualificarsi come danno da perdita lavorativa specifica, bensì generica doveva considerarsi già incluso nel danno biologico.
Il giudice riteneva, inoltre, di non poter accogliere il danno da maggior fatica nell'espletamento delle mansioni lavorative, così come anche il danno da perdita di chance lavorativa adducendo con riferimento al primo che tale danno, per come dedotto dall'attore, era qualificabile alla stregua di danno esistenziale mentre con riferimento al secondo rilevava che era stato dedotto in maniera generica e priva di supporto probatorio non avendo esplicitato l'attore né in cosa consistessero le proprie mansioni, né la chance lavorativa persa né per quale ragione la perdita di tale chance dovesse ascriversi al sinistro.
Per le medesime ragioni il giudice non riconosceva il danno esistenziale da incidenza del sinistro sulla vita di relazione poiché addotto in misura generica e sfornito di adeguato supporto probatorio.
Inoltre, rigettava la richiesta di risarcimento del danno riflesso in quanto, per come descritto dal era riconducibile al danno esistenziale così come anche la domanda di risarcimento del Parte_1
danno futuro, connesso alla possibilità di fruire del tempo del pensionamento, in quanto generica e sfornita di supporto probatorio.
Quanto ai danni patrimoniali, il giudice non riconosceva i costi per le attività domestiche ritenendo che l'attore non aveva dimostrato né l'entità del relativo importo né la circostanza che si fosse rivolto a terzi per l'esecuzione delle stesse in conseguenza del sinistro.
Non riconosceva, neppure il danno da perdita dei buoni pasto non avendo l'attore provato la percezione di tali buoni.
Non accoglieva la voce di danno connessa al pensionamento anticipato non avendo l'attore fornito la prova che il pensionamento fosse stato anticipato né che tale anticipazione sia stata dovuta al sinistro per cui è causa.
Il tribunale riconosceva parzialmente le spese mediche e le spese per la riparazione del veicolo.
pagina 5 di 16 Rigettava la domanda di pagamento delle spese legali ante causam deducendo che non era stata fornita la prova della loro incidenza in ordine alla composizione della lite, non riconosceva le spese sostenute dall'attore in relazione al procedimento penale sul presupposto che esulavano dal thema decidendum e ometteva di pronunciarsi sul rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attore.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado laddove il Parte_1 tribunale ha affermato che non poteva trovare accoglimento il danno esistenziale lamentato dall'attore, anche sotto forma di personalizzazione.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova in capo allo stesso con riferimento alla pretesa di personalizzazione del danno non patrimoniale, rilevando invece che la tipologia di lesioni subite e l'entità del danno accertato in sede di CTU, unitamente alla radicale modifica delle proprie abitudini di vita, giustificano e provano già ex se la sussistenza della pretesa di personalizzazione.
L'appellante deduce altresì che le lesioni allo stesso cagionate hanno modificato in peius la propria vita di relazione ritenendo, di conseguenza, indubbio che sussista anche un danno esistenziale.
Il motivo non è fondato.
Non sussiste il dedotto danno esistenziale, distinto ed autonomo rispetto al danno “biologico” nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva, in quanto il danno cosiddetto biologico già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che costituisce una componente intrinseca del danno esistenziale. La Suprema Corte afferma, con la Sentenza n. 336 del 13/01/2016 che “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria”.
Questa Corte osserva inoltre che quanto lamenta l'appellante è valutato anche con riferimento alla componente di sofferenza soggettiva della inabilità temporanea (di cui infra) ovvero rientra nella liquidazione del danno dinamico relazionale da inabilità permanente sulla base delle voci correttamente applicate delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021.
La doglianza non è fondata nemmeno con riferimento al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (o, in astratta ipotesi, in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Nella Ordinanza n. 5865 del pagina 6 di 16 04/03/2021 afferma: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”, (confermando i precedenti arresti cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso di specie, non ha allegato e provato di aver subito particolari pregiudizi Parte_1 diversi e maggiori rispetto a casi similari. Nella motivazione della citata Ordinanza, si afferma che “le
"peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità…..La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.”.
Il decorso della malattia dedotto dall'appellante, ossia l'iter terapeutico-riabilitativo che si è protratto per anni, attiene al danno da invalidità temporanea, profilo di seguito affrontato, ma non può incidere sul danno dinamico relazionale permanente.
L'appellante si è limitato ad allegare che i gravi postumi permanenti ne riducono in termini ingenti l'efficienza fisica, inoltre che l'asportazione della milza lo rende un soggetto “in condizione di maggior suscettibilità a infezioni prevalentemente batteriche” (cfr. CTU pag. 33- fascicolo primo grado) indebolendo il suo sistema immunitario, con impossibilità allo svolgimento delle attività a cui l'attore si dedicava abitualmente e con continuità quali i viaggi e i lunghi percorsi in moto e a piedi con la propria moglie, che l'appellante ha dovuto limitare o abbandonare (cfr. par.17 atto di citazione primo grado).
pagina 7 di 16 Tuttavia tali elementi possono ben ritenersi condizioni 'inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti', per usare le parole della Suprema Corte e non appaiono peculiari, ossia sofferte solo dalla persona di Parte_1
La domanda di riconoscimento della personalizzazione del danno è stata quindi correttamente rigettata dal tribunale ed il motivo non può trovare accoglimento, confermandosi la liquidazione del danno da invalidità permanente nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva in €.
212.580,00.
Osserva questa Corte che il tribunale ha liquidato il danno sulla base delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano edizione 2021, dal momento che all'epoca della redazione della sentenza, ossia 10 gennaio 2024, non era ancora state elaborata l'edizione del 2024, divulgata nel mese di giugno.
L'appellante non ha specificamente chiesto l'adeguamento della somma liquidata di euro 212.580,00 con la rivalutazione quantomeno alla data della sentenza di primo grado, rimanendo pertanto preclusa qualsiasi modifica dell'importo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha riconosciuto, in relazione al periodo di inabilità temporanea, la sofferenza soggettiva deducendo di averla già riconosciuta in relazione all'invalidità permanente e che, in ogni caso, non era stata specificamente addotta dall'attore con riferimento all'arco temporale in questione.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, a seguito del sinistro di cui è rimasto vittima, il ha subito un gravissimo Parte_1 danno alla persona, in conseguenza del quale ha riportato “FRATTURE MULTIPLE COSTALI E
FRATTURA STERNALE, FRATTURA BIOSSEA GAMBA SINISTRA CON MINIMA ESPOSIZIONE,
FRATTURA DEL CAPITELLO RADIALE TR E LLNA , ROTTURA DEL CP_8
POLO INFERIORE DELLA MILZA necessitanti di asportazione chirurgica della milza e plurimi interventi chirurgici per le fratture ossee post-traumatiche…” (cfr. CTU pag. 23 fascicolo primo grado), ha seguito un iter terapeutico e riabilitativo che si è protratto per anni “i tempi di guarigione si sono complicati e allungati notevolmente per l'insorgenza di complicanze” ed è rimasto assente dal lavoro per oltre due anni dal 18.08.2016 (data del sinistro) sino all'ottobre del 2018 (cfr. atto di citazione pag. 2 fascicolo primo grado).
È proprio in considerazione della particolare afflittività del lunghissimo periodo di invalidità temporanea nonché dei plurimi interventi chirurgici subiti che la allegata sofferenza soggettiva interiore, avrebbe dovuto ritenersi presunta da giudice di prime cure.
Sul punto, deve infatti ricordarsi quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico
pagina 8 di 16 non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale” (Cass. ord. n. 6444 del 03/03/2023).
Oltretutto, lo stesso CTU, dott. , nel giudizio di primo grado, con riferimento al Persona_1
quesito sottopostogli dal giudice di indicare i presupposti di fatto da cui poter desumere un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, direttamente consequenziale all'inabilità temporanea, riconosceva che: “Durante il suddetto periodo di inabilità temporanea parziale, l'infortunato ha patito un grave impedimento nello svolgimento dell'attività lavorativa e delle normali relazioni sociali ludico-ricreative, configurandosi grado di temporanea sofferenza psicofisica pari a 4/5 (quattro punti su cinque)”(cfr. pag. 24 CTU).
Tanto premesso, è evidente che la voce relativa alla sofferenza soggettiva patita dall'attore durante il periodo di inabilità temporanea, deve ritenersi sussistente in via presuntiva, sulla scorta delle precise allegazioni di parte attrice (che hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze peritali) sulla sofferenza derivante dal lungo periodo di malattia, di degenza e di riabilitazione e dalla consapevolezza delle significative limitazioni funzionali, perduranti e non emendabili, conseguenti al sinistro.
Questa Corte, pertanto, in accoglimento del motivo d'appello, riconosce il danno da sofferenza soggettiva interiore anche per il periodo di invalidità temporanea, nonché una personalizzazione della componente dinamico relazionale nella misura del 20%, proprio per le peculiari e protratte sofferenze psicofisiche nel lungo periodo di invalidità. sopra descritte
Per la determinazione del quantum, occorre fare ai criteri recentemente introdotti dalla Suprema Corte con l'ordinanza. n. 7892 del 22/03/2024 che prevede l'aumento di personalizzazione calcolato sulla sola componente dinamico relazionale del danno.
Occorre precisare che venendo qui riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva e di personalizzazione per il danno da invalidità temporanea, non calcolata dal giudice di prime cure, il danno viene riliquidato applicando le Tabelle di Milano edizione giugno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale mentre il giudice di prime cure aveva fatto riferimento alle Tabelle del 2021 all'epoca vigenti e ciò in quanto “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e
l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione” (Cass. sent. n. 25485/2016), qualora vi sia la domanda.
Il danno da invalidità temporanea viene quindi così liquidato:
pagina 9 di 16 Alla somma di euro 84,00 (componente dinamico relazionale) andrà aggiunta la percentuale del 20% a titolo di personalizzazione per un importo di euro 100,8 euro a cui andrà aggiunta la somma di 31,00 euro (componente di sofferenza soggettiva), per un ammontare complessivo di euro 131,8 al giorno.
Di conseguenza a spetteranno le seguenti somme. Parte_1
A titolo di danno da inabilità temporanea assoluta euro 16.211,4 (ovvero 131,8 euro al giorno x 123 gg).
A titolo di danno da inabilità temporanea al 75% euro 11.862,00 (ovvero 98,85 euro al giorno x 120 gg).
A titolo di danno da inabilità temporanea al 50% euro 19.770,00 (ovvero 65,9 euro al giorno x 300 gg).
L'importo complessivo, spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea corrisponde dunque ad un ammontare complessivo di euro 47.843,4 euro, che costituisce il danno non patrimoniale di natura temporanea, qui ricalcolata in luogo della somma di € 35.937,00 liquidata dal tribunale.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno riflesso.
In particolare, deduce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda dallo stesso proposta in considerazione dello sconvolgimento della vita relazionale che l'attore aveva patito a causa del grave danno alla persona subito dalla moglie nel sinistro per cui è causa.
L'appellante deduce infatti che, a causa delle lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro, riscontra maggiore difficoltà nel fornire alla propria moglie l'aiuto e l'assistenza di cui necessita.
Il motivo non è fondato.
Sul punto, si deve rilevare che il danno descritto dall'appellante non può ascriversi alla categoria del danno riflesso che consiste nel pregiudizio subito dai congiunti (c.d. vittima secondaria) della vittima primaria in caso di lesioni da questa subite (Cassazione, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023)
Questa Corte rileva che i danni causati dal medesimo fatto illecito nei confronti di Parte_2
coniuge di sono stati oggetto di un giudizio separato, promosso dalla Signora Parte_1
e definito con la sentenza n. 46/2024, che ha accolto la domanda risarcitoria dell'attrice, Pt_2 prodotta “per conoscenza al giudice” unitamente alla sentenza qui impugnata numero 45/2024 .
Correttamente quindi il giudice di prime cure ha escluso che il danno prospettato dal potesse Parte_1
essere ricompreso nella categoria del danno riflesso, poiché il danno diretto della signora è già Pt_2
stato accertato in un diverso processo.
Osserva questa Corte che il pregiudizio che può essere qualificato come danno riflesso, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, consiste nell'illecito compiuto nei confronti della vittima primaria e nelle conseguenze che questo ha sulla vita delle vittime secondarie.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accertare, nella sentenza numero
45/2024, le conseguenze dannose dell'illecito commesso ai danni della signora necessarie per Pt_2
configurare conseguenze riflesse subite dal coniuge dal momento che era pendente un altro Parte_1
giudizio che aveva proprio ad oggetto le conseguenze dannose subite dalla signora per il fatto Pt_2
illecito.
L'appello merita quindi solo parziale accoglimento, con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, che viene riconosciuto nella maggior somma di € 260.423,40 in linea capitale.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il tribunale non ha accolto la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi, richiamando una specifica decisione della Suprema Corte secondo cui l'applicazione di tali interessi è facoltativa per il giudice che, può non riconoscerli qualora il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione e, la domanda attorea non rispettava sul piano dell'allegazione tale requisito.
Il motivo è fondato.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha invero costantemente affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (ex multis Cass. sent. 10 giugno 2016).
Affermazioni, riconfermate dalla Cassazione la quale ha sottolineato che gli “interessi «compensativi»
(o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente
(così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n.
4938).
pagina 11 di 16 Ed ancora, più di recente, in tema di interessi compensativi, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 ha ribadito che “in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”.
Nel caso de quo parte appellante al paragrafo 24 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado chiedeva espressamente “…il ristoro del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento mediante il riconoscimento degli interessi sull'importo complessivo che sarà riconosciuto come dovuto, devalutato dalla data del fatto (ovvero dalla data del sinistro) e “progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito” sino al giorno dell'emananda decisione, al tasso di interesse compensativo che sarà ritenuto di Giustizia…” (cfr. pag. 11 atto di citazione fascicolo primo grado).
Dunque, appare evidente che avendo il formulato specifica domanda di riconoscimento Parte_1
degli interessi compensativi la stessa, in ossequio ai principi sopra richiamati della Suprema Corte, debba trovare accoglimento.
Tale motivo di appello pertanto deve essere accolto.
Sono quindi dovuti gli interessi compensativi, calcolati devalutando all'epoca del fatto (18.08.2016) la somma e computati al tasso legale sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, secondo gli ormai noti criteri di cui alla Cassazione Sezioni Unite n.
1712/1995.
Deve ora essere imputato l'acconto di € 170.000,00, pacificamente versato e percepito anteriormente alla instaurazione della lite, come dedotto a pag 23 della comparsa di risposta di in primo CP_1
grado.
In sentenza il giudice da atto che nessuna delle parti ha tuttavia specificato quando tale acconto è stato versato e che pertanto non è possibile determinare il dies a quo né è possibile calcolare la rivalutazione, ed ha quindi imputato l'acconto semplicemente detraendo la somma capitale corrisposta da quella liquidata in sentenza.
Poiché su tale statuizione non è stata fatta alcuna impugnazione incidentale di (che ne avrebbe CP_1
avuto interesse), questa Corte mantiene come dies a quo quello della sentenza di primo grado, o sia
10.1.2024.
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ha così previsto i criteri di imputazione degli acconti;
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando
pagina 12 di 16 gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.
L'importo liquidato del danno di ammonta alla complessiva somma di euro € Parte_1
260.423,40 che, devalutato al 18.08.2016 ammonta ad € 215.403,97.
Al 10.1.2024 ( data della sentenza, dies a quo) il capitale si era rivalutato per un totale di € 256.546,13 ed erano maturati interessi all'indice Indice Istat FOI generale per € 19.040,61.
Detraendo l'acconto di € 170.000,00 residua la somma capitale di euro 86.546,13 che, rivalutata ad oggi ammonta ad € 87.844,32 e sono sulla quale sono maturati ulteriori interessi per € 2.415,61.
Conclusivamente sul danno non patrimoniale, , devono CP_3 Controparte_9 essere condannati, in solido, al pagamento della residua somma di € 87.844,32 in linea capitale, oltre €
21.456,22 a titolo di interessi compensativi.
Con il quinto motivo di appello lamenta il mancato accoglimento da parte del Parte_1
giudice di prime cure della domanda di riconoscimento delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale della vertenza.
Sul punto, occorre rilevare l'apparente contraddittorietà della statuizione del primo giudice che, in sentenza, da un lato non le riconosce ritenendo non provata la positiva ed effettiva incidenza delle attività stragiudiziali in ordine alla composizione della lite dall'altro afferma invece che “vengono liquidate insieme alle spese di lite del presente giudizio” salvo poi non liquidarle (cfr. pag. 13 sentenza primo grado).
Diversamente valutando la questione, nel caso di specie, si reputa doveroso dare continuità ai principi già affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 16990 del 10/07/2017 in forza dei quali “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”, principi confermati dalla successiva Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 e dalla Sentenza
n. 15265 del 30/05/2023.
Oltretutto, si ritiene che l'odierno appellante abbia adeguatamente allegato e provato di aver sostenuto spese stragiudiziali, essendo comprovato l'invio da parte dell'avvocato di una lettera ad nonché CP_1
l'invito alla negoziazione assistita, alla quale non ha aderito ( doc da 13 a 17 primo grado CP_1
Parte_1
pagina 13 di 16 È stata inoltre prodotta la notula proforma n. 18/001 del 21.10.2020 con cui l'avv. Severini chiedeva il pagamento di complessivi € 5.870,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario, VA e cpa a titolo di “prestazioni di assistenza stragiudiziale ante causam” (cfr. doc. 19 fascicolo attoreo primo grado).
La Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. sent. n.
4718 del 10/03/2016).
L'emissione di una nota pro forma da parte dell'avvocato che ha curato un'attività stragiudiziale sulla base di un mandato conferito, conferma, dunque, l'esistenza di una obbligazione da parte del cliente ad effettuare l'esborso.
Tanto premesso, la richiesta di rimborso avanzata dall'appellante è fondata e deve essere accolta sebbene nel diverso e minore importo di euro 1.737.00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, liquidato in considerazione dei parametri forensi, stabilite dal DM 55 del 2014, nella formulazione vigente al momento della prestazione dell'attività (2020), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di media complessità) ed applicando il valore minimo, atteso che non risultano ulteriori attività oltre quella sopra indicata.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, in mancanza di una prova certa dell'effettivo esborso in data anteriore.
La richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali relative al processo penale non può invece trovare accoglimento in quanto le stesse esulano dal presente giudizio, pertanto, correttamente il giudice di prime cure aveva statuito che non potevano trovare riconoscimento esulando dal thema decidendum.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa liquidazione delle spese di CTP sostenute per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel giudizio di primo grado deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle per le quali la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere il rimborso
Il motivo è fondato.
Sul punto occorre rilevare, richiamando quanto più volte affermato dalla giurisprudenza che “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto” (Cass. n.
16990/2017).
pagina 14 di 16 In particolare, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. sent. n. 84 del 03.01.2013; Cass. sent. n. 10173/2015) Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (Cass. civ. ord. n. 26729/2024).
Ed ancora: “D'altra parte, tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Civ. Ord. n. 30289/2019).
Ne consegue che la produzione della notula del CTP è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività.
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado, in data 09.01.2024, unitamente al foglio di pc, la fattura quietanzata n. 448 del 26.05.2022 per euro 1.220,00 e la fattura proforma del
21.01.2023 ( non quietanzata) relativa alle spese del CTP dott. per un importo complessivo di Per_2
euro 4.880,00 iva inclusa, a dedurre 1.220,00, per un totale di euro 3.660,00.
Ritiene questa Corte che l'importo portato dalla fattura proforma di complessivi euro 4880,00 sia eccessivo in relazione all'impegno ed all'incarico prestato e che possano conseguentemente riconoscersi complessivi euro 2.200,00, tenuto conto di quanto già effettivamente pagato e quanto ulteriormente dovuto.
Pertanto, la domanda relativa al rimborso delle spese di CTP deve trovare accoglimento nei limiti sopra esposti, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.200,00 iva inclusa, oltre interessi legali della presente sentenza al saldo.
L'esito della lite vede la soccombenza degli appellati, che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore dell'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147), per il primo grado tenendo conto del valore della domanda come dichiarata ai fini del contributo unificato (indeterminato di complessità media) e, per il secondo grado, tenendo pagina 15 di 16 conto del valore della somma che con questa sentenza viene riconosciuto in aggiunta a quella liquidata dal primo giudice (scaglione da 52.000,01 a 260.00,00). Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 45/2024 CP_3 Controparte_9
così provvede:
1. In parziale riforma della sentenza e in accoglimento dell'appello principale condanna
[...]
, , in solido, al pagamento della residua somma di € CP_3 Controparte_9
87.844,32 in linea capitale, oltre € 21.456,22 a titolo di interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto già percepito ed imputato come in motivazione, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo sulla somma capitale di €
87.844,32;
2. Condanna , , in solido, a corrispondere a CP_3 Controparte_9 [...]
l'importo di euro 1.737.00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, a Parte_1
titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, nonché dell'importo di euro 2.200,00 iva inclusa per rimborso spese CTP. Sulle somme sopra indicate sono dovuti altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
3. Condanna , , in solido, alla refusione delle spese CP_3 Controparte_9
processuali del giudizio in favore di così liquidate Parte_1
primo grado in € 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria ed € 3.579,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
secondo grado in € 2.977,00 per fase di studio, € 1911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Cesira D'Anella Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
SEVERINI (C.F. ) con studio in VIA MANZONI 17, GALLARATE (VA), che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di appello e con elezione di domicilio presso l'indirizzo PEC del medesimo procuratore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.VA ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.VA_1 P.VA_2
dott. con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO FRANCHI (C.F. CP_2
) e MASSIMO FRANCHI (C.F. ) con studio in VIA C.F._3 C.F._4
VARESE 25/G, SARONNO (VA) che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro giusta procura in atti e con elezione di domicilio presso lo studio di questi ultimi
APPELLATA
(CF. CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 16 P.VA ) Controparte_4 P.VA_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
All'udienza del 14 gennaio 2025 la Corte rinviava la causa per la discussione all'udienza del 18 marzo
2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'appello adita, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 45/2024, pubblicata il 10/01/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio n. R.G. 663/2021: in via istruttoria ammettere le prove orali come richiesto nel primo motivo di appello;
nel merito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle ulteriori somme come richieste nei motivi di appello che verranno liquidate secondo giustizia da codesta Corte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, liquidate per quest'ultimo secondo i criteri indicati nel motivo di impugnazione proposto, nonché delle anticipazioni documentate e degli accessori di Legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Severini”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: rigettare ogni domanda nei confronti di perché infondata in fatto CP_1
e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, limitare ogni pretesa nei confronti di a quei soli danni che CP_1 risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, detratto l'importo di € 267.030,27, le spese legali distratte e detratti tutti gli importi eventualmente versati in favore di parte attrice da
[...]
per il sinistro per cui è causa. Controparte_5
Spese quantomeno compensate.
pagina 2 di 16 In via istruttoria: ordinare a parte attrice e/o a o a competente sede ex artt. 210/213 c.p.c. CP_6 CP_7
la produzione in giudizio della quantificazione ed il dettaglio di ogni somma erogata a qualsivoglia titolo a favore del sig. . Parte_1
Per : CONTUMACE CP_3
Per CONTUMACE Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione, Parte_1
conveniva in giudizio , ed per sentir accertare la CP_3 Controparte_4 CP_1
responsabilità esclusiva di (conducente del veicolo) e di (proprietaria del CP_3 Controparte_4 veicolo condotto da ) in relazione all'incidente stradale del 18.8.2016, che ha danneggiato la CP_3
parte attrice, e per sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti in favore della parte attrice.
Con comparsa di risposta si costituiva tardivamente in giudizio società assicuratrice del CP_1
veicolo condotto da , che insisteva per il rigetto della domanda attorea, e in subordine CP_3 per l'accertamento della idoneità della somma di euro 170.000-già corrisposta da alla parte CP_1
attrice- a risarcire tutti i danni conseguenti al sinistro. La parte convenuta contestava integralmente la pretesa attorea, sia con riguardo all'accertamento della responsabilità, sia con riguardo alla sussistenza dei danni-conseguenza e alla loro quantificazione.
e omettevano di costituirsi, e pertanto il Giudice, verificata la regolarità CP_3 Controparte_4
della notifica, ne dichiarava la contumacia. All'udienza ex art. 183 c.p.c., il Giudice rigettava la richiesta di provvisionale avanzata da parte attrice.
Il Giudice ammetteva in parte le prove orali addotte dalla parte attrice, e all'esito del loro espletamento disponeva ctu medico-legale sulla persona della parte attrice.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.”
Il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava sentenza n. 45/2024 pubblicata in data 10.01.2024 con il seguente dispositivo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice nei confronti dei convenuti, accertata l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro stradale del 18.08.2016, condanna CP_3 pagina 3 di 16 in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di euro 97.030,27 già rivalutati ad oggi, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2) Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate come segue: euro 11977,00 per compenso;
il 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali;
CPA ed VA, se e come dovuti per legge;
euro 545,00 a titolo di rimborso spese vive;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Severini, dichiaratosi antistatario;
3)Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dei convenuti in solido.”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 5 luglio 2024 Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva chiedendo in CP_1
via principale di rigettare ogni domanda formulata nei confronti della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata di limitare ogni pretesa nei confronti della stessa ai soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2025 il consigliere rinviava per la discussione ex art 350 bis cpc all'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dando termine per memorie sino al 5 marzo 2025, con termine sino all'udienza per il deposito di note sostitutive, salvi i presupposti di cui all'art. 127 ter, comma 4 c.p.c.
All'udienza cartolare del 18.3.2025 la causa passava in decisone
Nello specifico l'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:
1) Mancato riconoscimento dei profili esistenziali o quantomeno sul mancato riconoscimento della personalizzazione;
2) Mancato riconoscimento del danno morale durante il periodo di inabilità temporanea;
3) Mancato riconoscimento del danno riflesso;
4) Mancato riconoscimento degli interessi compensativi;
5) Mancato riconoscimento delle spese di assistenza legale nella fase stragiudiziale;
6) Omessa liquidazione delle spese di CTU.
Giova premettere una sintesi della decisione impugnata.
Il tribunale ha accolto la domanda formulata dall'attore in primo grado, ritenendo provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del sinistro occorso in data CP_3
18.08.2016, sia sulla base delle risultanze della relazione dell'incidente stradale che dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio. Sulla base della CTU medico legale effettuata, riconosceva all'attore il danno biologico nella misura del 38,5% comprensivo della componente legata alla cosiddetta sofferenza soggettiva ma non riteneva di applicare la maggiorazione aggiuntiva correlata alla pagina 4 di 16 cd. personalizzazione in considerazione del fatto che l'attore non aveva dedotto né provato conseguenze dannose specifiche che esulassero dal normale novero delle ripercussioni negative riconducibili al suo grado di compromissione dell'integrità psicofisica.
Riconosceva altresì il danno da inabilità temporanea ma non la sofferenza soggettiva per il medesimo periodo deducendo che era già stata riconosciuta con riferimento all'invalidità permanente e che, in ogni caso non era stata specificamente addotta dall'attore con riferimento all'arco temporale in questione.
Riteneva di non accogliere i danni connessi alla capacità lavorativa poiché non erano stati precisati con riferimento alle specifiche incombenze del la cui professione non era stata neppure indicata Parte_1
negli atti difensivi;
pertanto, tale danno, non potendo qualificarsi come danno da perdita lavorativa specifica, bensì generica doveva considerarsi già incluso nel danno biologico.
Il giudice riteneva, inoltre, di non poter accogliere il danno da maggior fatica nell'espletamento delle mansioni lavorative, così come anche il danno da perdita di chance lavorativa adducendo con riferimento al primo che tale danno, per come dedotto dall'attore, era qualificabile alla stregua di danno esistenziale mentre con riferimento al secondo rilevava che era stato dedotto in maniera generica e priva di supporto probatorio non avendo esplicitato l'attore né in cosa consistessero le proprie mansioni, né la chance lavorativa persa né per quale ragione la perdita di tale chance dovesse ascriversi al sinistro.
Per le medesime ragioni il giudice non riconosceva il danno esistenziale da incidenza del sinistro sulla vita di relazione poiché addotto in misura generica e sfornito di adeguato supporto probatorio.
Inoltre, rigettava la richiesta di risarcimento del danno riflesso in quanto, per come descritto dal era riconducibile al danno esistenziale così come anche la domanda di risarcimento del Parte_1
danno futuro, connesso alla possibilità di fruire del tempo del pensionamento, in quanto generica e sfornita di supporto probatorio.
Quanto ai danni patrimoniali, il giudice non riconosceva i costi per le attività domestiche ritenendo che l'attore non aveva dimostrato né l'entità del relativo importo né la circostanza che si fosse rivolto a terzi per l'esecuzione delle stesse in conseguenza del sinistro.
Non riconosceva, neppure il danno da perdita dei buoni pasto non avendo l'attore provato la percezione di tali buoni.
Non accoglieva la voce di danno connessa al pensionamento anticipato non avendo l'attore fornito la prova che il pensionamento fosse stato anticipato né che tale anticipazione sia stata dovuta al sinistro per cui è causa.
Il tribunale riconosceva parzialmente le spese mediche e le spese per la riparazione del veicolo.
pagina 5 di 16 Rigettava la domanda di pagamento delle spese legali ante causam deducendo che non era stata fornita la prova della loro incidenza in ordine alla composizione della lite, non riconosceva le spese sostenute dall'attore in relazione al procedimento penale sul presupposto che esulavano dal thema decidendum e ometteva di pronunciarsi sul rimborso delle spese di CTP sostenute dall'attore.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado laddove il Parte_1 tribunale ha affermato che non poteva trovare accoglimento il danno esistenziale lamentato dall'attore, anche sotto forma di personalizzazione.
L'appellante deduce che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova in capo allo stesso con riferimento alla pretesa di personalizzazione del danno non patrimoniale, rilevando invece che la tipologia di lesioni subite e l'entità del danno accertato in sede di CTU, unitamente alla radicale modifica delle proprie abitudini di vita, giustificano e provano già ex se la sussistenza della pretesa di personalizzazione.
L'appellante deduce altresì che le lesioni allo stesso cagionate hanno modificato in peius la propria vita di relazione ritenendo, di conseguenza, indubbio che sussista anche un danno esistenziale.
Il motivo non è fondato.
Non sussiste il dedotto danno esistenziale, distinto ed autonomo rispetto al danno “biologico” nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva, in quanto il danno cosiddetto biologico già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che costituisce una componente intrinseca del danno esistenziale. La Suprema Corte afferma, con la Sentenza n. 336 del 13/01/2016 che “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria”.
Questa Corte osserva inoltre che quanto lamenta l'appellante è valutato anche con riferimento alla componente di sofferenza soggettiva della inabilità temporanea (di cui infra) ovvero rientra nella liquidazione del danno dinamico relazionale da inabilità permanente sulla base delle voci correttamente applicate delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021.
La doglianza non è fondata nemmeno con riferimento al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (o, in astratta ipotesi, in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. Nella Ordinanza n. 5865 del pagina 6 di 16 04/03/2021 afferma: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”, (confermando i precedenti arresti cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso di specie, non ha allegato e provato di aver subito particolari pregiudizi Parte_1 diversi e maggiori rispetto a casi similari. Nella motivazione della citata Ordinanza, si afferma che “le
"peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità…..La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.”.
Il decorso della malattia dedotto dall'appellante, ossia l'iter terapeutico-riabilitativo che si è protratto per anni, attiene al danno da invalidità temporanea, profilo di seguito affrontato, ma non può incidere sul danno dinamico relazionale permanente.
L'appellante si è limitato ad allegare che i gravi postumi permanenti ne riducono in termini ingenti l'efficienza fisica, inoltre che l'asportazione della milza lo rende un soggetto “in condizione di maggior suscettibilità a infezioni prevalentemente batteriche” (cfr. CTU pag. 33- fascicolo primo grado) indebolendo il suo sistema immunitario, con impossibilità allo svolgimento delle attività a cui l'attore si dedicava abitualmente e con continuità quali i viaggi e i lunghi percorsi in moto e a piedi con la propria moglie, che l'appellante ha dovuto limitare o abbandonare (cfr. par.17 atto di citazione primo grado).
pagina 7 di 16 Tuttavia tali elementi possono ben ritenersi condizioni 'inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti', per usare le parole della Suprema Corte e non appaiono peculiari, ossia sofferte solo dalla persona di Parte_1
La domanda di riconoscimento della personalizzazione del danno è stata quindi correttamente rigettata dal tribunale ed il motivo non può trovare accoglimento, confermandosi la liquidazione del danno da invalidità permanente nelle sue componenti dinamico relazionale e da sofferenza soggettiva in €.
212.580,00.
Osserva questa Corte che il tribunale ha liquidato il danno sulla base delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano edizione 2021, dal momento che all'epoca della redazione della sentenza, ossia 10 gennaio 2024, non era ancora state elaborata l'edizione del 2024, divulgata nel mese di giugno.
L'appellante non ha specificamente chiesto l'adeguamento della somma liquidata di euro 212.580,00 con la rivalutazione quantomeno alla data della sentenza di primo grado, rimanendo pertanto preclusa qualsiasi modifica dell'importo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha riconosciuto, in relazione al periodo di inabilità temporanea, la sofferenza soggettiva deducendo di averla già riconosciuta in relazione all'invalidità permanente e che, in ogni caso, non era stata specificamente addotta dall'attore con riferimento all'arco temporale in questione.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, a seguito del sinistro di cui è rimasto vittima, il ha subito un gravissimo Parte_1 danno alla persona, in conseguenza del quale ha riportato “FRATTURE MULTIPLE COSTALI E
FRATTURA STERNALE, FRATTURA BIOSSEA GAMBA SINISTRA CON MINIMA ESPOSIZIONE,
FRATTURA DEL CAPITELLO RADIALE TR E LLNA , ROTTURA DEL CP_8
POLO INFERIORE DELLA MILZA necessitanti di asportazione chirurgica della milza e plurimi interventi chirurgici per le fratture ossee post-traumatiche…” (cfr. CTU pag. 23 fascicolo primo grado), ha seguito un iter terapeutico e riabilitativo che si è protratto per anni “i tempi di guarigione si sono complicati e allungati notevolmente per l'insorgenza di complicanze” ed è rimasto assente dal lavoro per oltre due anni dal 18.08.2016 (data del sinistro) sino all'ottobre del 2018 (cfr. atto di citazione pag. 2 fascicolo primo grado).
È proprio in considerazione della particolare afflittività del lunghissimo periodo di invalidità temporanea nonché dei plurimi interventi chirurgici subiti che la allegata sofferenza soggettiva interiore, avrebbe dovuto ritenersi presunta da giudice di prime cure.
Sul punto, deve infatti ricordarsi quanto affermato dalla Suprema Corte: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico
pagina 8 di 16 non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale” (Cass. ord. n. 6444 del 03/03/2023).
Oltretutto, lo stesso CTU, dott. , nel giudizio di primo grado, con riferimento al Persona_1
quesito sottopostogli dal giudice di indicare i presupposti di fatto da cui poter desumere un grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5, direttamente consequenziale all'inabilità temporanea, riconosceva che: “Durante il suddetto periodo di inabilità temporanea parziale, l'infortunato ha patito un grave impedimento nello svolgimento dell'attività lavorativa e delle normali relazioni sociali ludico-ricreative, configurandosi grado di temporanea sofferenza psicofisica pari a 4/5 (quattro punti su cinque)”(cfr. pag. 24 CTU).
Tanto premesso, è evidente che la voce relativa alla sofferenza soggettiva patita dall'attore durante il periodo di inabilità temporanea, deve ritenersi sussistente in via presuntiva, sulla scorta delle precise allegazioni di parte attrice (che hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze peritali) sulla sofferenza derivante dal lungo periodo di malattia, di degenza e di riabilitazione e dalla consapevolezza delle significative limitazioni funzionali, perduranti e non emendabili, conseguenti al sinistro.
Questa Corte, pertanto, in accoglimento del motivo d'appello, riconosce il danno da sofferenza soggettiva interiore anche per il periodo di invalidità temporanea, nonché una personalizzazione della componente dinamico relazionale nella misura del 20%, proprio per le peculiari e protratte sofferenze psicofisiche nel lungo periodo di invalidità. sopra descritte
Per la determinazione del quantum, occorre fare ai criteri recentemente introdotti dalla Suprema Corte con l'ordinanza. n. 7892 del 22/03/2024 che prevede l'aumento di personalizzazione calcolato sulla sola componente dinamico relazionale del danno.
Occorre precisare che venendo qui riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva e di personalizzazione per il danno da invalidità temporanea, non calcolata dal giudice di prime cure, il danno viene riliquidato applicando le Tabelle di Milano edizione giugno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale mentre il giudice di prime cure aveva fatto riferimento alle Tabelle del 2021 all'epoca vigenti e ciò in quanto “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e
l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione” (Cass. sent. n. 25485/2016), qualora vi sia la domanda.
Il danno da invalidità temporanea viene quindi così liquidato:
pagina 9 di 16 Alla somma di euro 84,00 (componente dinamico relazionale) andrà aggiunta la percentuale del 20% a titolo di personalizzazione per un importo di euro 100,8 euro a cui andrà aggiunta la somma di 31,00 euro (componente di sofferenza soggettiva), per un ammontare complessivo di euro 131,8 al giorno.
Di conseguenza a spetteranno le seguenti somme. Parte_1
A titolo di danno da inabilità temporanea assoluta euro 16.211,4 (ovvero 131,8 euro al giorno x 123 gg).
A titolo di danno da inabilità temporanea al 75% euro 11.862,00 (ovvero 98,85 euro al giorno x 120 gg).
A titolo di danno da inabilità temporanea al 50% euro 19.770,00 (ovvero 65,9 euro al giorno x 300 gg).
L'importo complessivo, spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea corrisponde dunque ad un ammontare complessivo di euro 47.843,4 euro, che costituisce il danno non patrimoniale di natura temporanea, qui ricalcolata in luogo della somma di € 35.937,00 liquidata dal tribunale.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno riflesso.
In particolare, deduce che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda dallo stesso proposta in considerazione dello sconvolgimento della vita relazionale che l'attore aveva patito a causa del grave danno alla persona subito dalla moglie nel sinistro per cui è causa.
L'appellante deduce infatti che, a causa delle lesioni dallo stesso subite in occasione del sinistro, riscontra maggiore difficoltà nel fornire alla propria moglie l'aiuto e l'assistenza di cui necessita.
Il motivo non è fondato.
Sul punto, si deve rilevare che il danno descritto dall'appellante non può ascriversi alla categoria del danno riflesso che consiste nel pregiudizio subito dai congiunti (c.d. vittima secondaria) della vittima primaria in caso di lesioni da questa subite (Cassazione, Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023)
Questa Corte rileva che i danni causati dal medesimo fatto illecito nei confronti di Parte_2
coniuge di sono stati oggetto di un giudizio separato, promosso dalla Signora Parte_1
e definito con la sentenza n. 46/2024, che ha accolto la domanda risarcitoria dell'attrice, Pt_2 prodotta “per conoscenza al giudice” unitamente alla sentenza qui impugnata numero 45/2024 .
Correttamente quindi il giudice di prime cure ha escluso che il danno prospettato dal potesse Parte_1
essere ricompreso nella categoria del danno riflesso, poiché il danno diretto della signora è già Pt_2
stato accertato in un diverso processo.
Osserva questa Corte che il pregiudizio che può essere qualificato come danno riflesso, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, consiste nell'illecito compiuto nei confronti della vittima primaria e nelle conseguenze che questo ha sulla vita delle vittime secondarie.
pagina 10 di 16 Nel caso in esame, il giudice di prime cure non avrebbe potuto accertare, nella sentenza numero
45/2024, le conseguenze dannose dell'illecito commesso ai danni della signora necessarie per Pt_2
configurare conseguenze riflesse subite dal coniuge dal momento che era pendente un altro Parte_1
giudizio che aveva proprio ad oggetto le conseguenze dannose subite dalla signora per il fatto Pt_2
illecito.
L'appello merita quindi solo parziale accoglimento, con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale, che viene riconosciuto nella maggior somma di € 260.423,40 in linea capitale.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il tribunale non ha accolto la domanda di riconoscimento degli interessi compensativi, richiamando una specifica decisione della Suprema Corte secondo cui l'applicazione di tali interessi è facoltativa per il giudice che, può non riconoscerli qualora il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione e, la domanda attorea non rispettava sul piano dell'allegazione tale requisito.
Il motivo è fondato.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha invero costantemente affermato che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (ex multis Cass. sent. 10 giugno 2016).
Affermazioni, riconfermate dalla Cassazione la quale ha sottolineato che gli “interessi «compensativi»
(o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente
(così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n.
4938).
pagina 11 di 16 Ed ancora, più di recente, in tema di interessi compensativi, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 ha ribadito che “in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”.
Nel caso de quo parte appellante al paragrafo 24 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado chiedeva espressamente “…il ristoro del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento mediante il riconoscimento degli interessi sull'importo complessivo che sarà riconosciuto come dovuto, devalutato dalla data del fatto (ovvero dalla data del sinistro) e “progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito” sino al giorno dell'emananda decisione, al tasso di interesse compensativo che sarà ritenuto di Giustizia…” (cfr. pag. 11 atto di citazione fascicolo primo grado).
Dunque, appare evidente che avendo il formulato specifica domanda di riconoscimento Parte_1
degli interessi compensativi la stessa, in ossequio ai principi sopra richiamati della Suprema Corte, debba trovare accoglimento.
Tale motivo di appello pertanto deve essere accolto.
Sono quindi dovuti gli interessi compensativi, calcolati devalutando all'epoca del fatto (18.08.2016) la somma e computati al tasso legale sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, secondo gli ormai noti criteri di cui alla Cassazione Sezioni Unite n.
1712/1995.
Deve ora essere imputato l'acconto di € 170.000,00, pacificamente versato e percepito anteriormente alla instaurazione della lite, come dedotto a pag 23 della comparsa di risposta di in primo CP_1
grado.
In sentenza il giudice da atto che nessuna delle parti ha tuttavia specificato quando tale acconto è stato versato e che pertanto non è possibile determinare il dies a quo né è possibile calcolare la rivalutazione, ed ha quindi imputato l'acconto semplicemente detraendo la somma capitale corrisposta da quella liquidata in sentenza.
Poiché su tale statuizione non è stata fatta alcuna impugnazione incidentale di (che ne avrebbe CP_1
avuto interesse), questa Corte mantiene come dies a quo quello della sentenza di primo grado, o sia
10.1.2024.
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 ha così previsto i criteri di imputazione degli acconti;
“La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando
pagina 12 di 16 gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”.
L'importo liquidato del danno di ammonta alla complessiva somma di euro € Parte_1
260.423,40 che, devalutato al 18.08.2016 ammonta ad € 215.403,97.
Al 10.1.2024 ( data della sentenza, dies a quo) il capitale si era rivalutato per un totale di € 256.546,13 ed erano maturati interessi all'indice Indice Istat FOI generale per € 19.040,61.
Detraendo l'acconto di € 170.000,00 residua la somma capitale di euro 86.546,13 che, rivalutata ad oggi ammonta ad € 87.844,32 e sono sulla quale sono maturati ulteriori interessi per € 2.415,61.
Conclusivamente sul danno non patrimoniale, , devono CP_3 Controparte_9 essere condannati, in solido, al pagamento della residua somma di € 87.844,32 in linea capitale, oltre €
21.456,22 a titolo di interessi compensativi.
Con il quinto motivo di appello lamenta il mancato accoglimento da parte del Parte_1
giudice di prime cure della domanda di riconoscimento delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale della vertenza.
Sul punto, occorre rilevare l'apparente contraddittorietà della statuizione del primo giudice che, in sentenza, da un lato non le riconosce ritenendo non provata la positiva ed effettiva incidenza delle attività stragiudiziali in ordine alla composizione della lite dall'altro afferma invece che “vengono liquidate insieme alle spese di lite del presente giudizio” salvo poi non liquidarle (cfr. pag. 13 sentenza primo grado).
Diversamente valutando la questione, nel caso di specie, si reputa doveroso dare continuità ai principi già affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 16990 del 10/07/2017 in forza dei quali “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”, principi confermati dalla successiva Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 e dalla Sentenza
n. 15265 del 30/05/2023.
Oltretutto, si ritiene che l'odierno appellante abbia adeguatamente allegato e provato di aver sostenuto spese stragiudiziali, essendo comprovato l'invio da parte dell'avvocato di una lettera ad nonché CP_1
l'invito alla negoziazione assistita, alla quale non ha aderito ( doc da 13 a 17 primo grado CP_1
Parte_1
pagina 13 di 16 È stata inoltre prodotta la notula proforma n. 18/001 del 21.10.2020 con cui l'avv. Severini chiedeva il pagamento di complessivi € 5.870,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario, VA e cpa a titolo di “prestazioni di assistenza stragiudiziale ante causam” (cfr. doc. 19 fascicolo attoreo primo grado).
La Suprema Corte ha affermato che “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. sent. n.
4718 del 10/03/2016).
L'emissione di una nota pro forma da parte dell'avvocato che ha curato un'attività stragiudiziale sulla base di un mandato conferito, conferma, dunque, l'esistenza di una obbligazione da parte del cliente ad effettuare l'esborso.
Tanto premesso, la richiesta di rimborso avanzata dall'appellante è fondata e deve essere accolta sebbene nel diverso e minore importo di euro 1.737.00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, liquidato in considerazione dei parametri forensi, stabilite dal DM 55 del 2014, nella formulazione vigente al momento della prestazione dell'attività (2020), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile (cause di valore indeterminabile di media complessità) ed applicando il valore minimo, atteso che non risultano ulteriori attività oltre quella sopra indicata.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, in mancanza di una prova certa dell'effettivo esborso in data anteriore.
La richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali relative al processo penale non può invece trovare accoglimento in quanto le stesse esulano dal presente giudizio, pertanto, correttamente il giudice di prime cure aveva statuito che non potevano trovare riconoscimento esulando dal thema decidendum.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa liquidazione delle spese di CTP sostenute per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel giudizio di primo grado deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle per le quali la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere il rimborso
Il motivo è fondato.
Sul punto occorre rilevare, richiamando quanto più volte affermato dalla giurisprudenza che “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto” (Cass. n.
16990/2017).
pagina 14 di 16 In particolare, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. sent. n. 84 del 03.01.2013; Cass. sent. n. 10173/2015) Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa” (Cass. civ. ord. n. 26729/2024).
Ed ancora: “D'altra parte, tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass. Civ. Ord. n. 30289/2019).
Ne consegue che la produzione della notula del CTP è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività.
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado, in data 09.01.2024, unitamente al foglio di pc, la fattura quietanzata n. 448 del 26.05.2022 per euro 1.220,00 e la fattura proforma del
21.01.2023 ( non quietanzata) relativa alle spese del CTP dott. per un importo complessivo di Per_2
euro 4.880,00 iva inclusa, a dedurre 1.220,00, per un totale di euro 3.660,00.
Ritiene questa Corte che l'importo portato dalla fattura proforma di complessivi euro 4880,00 sia eccessivo in relazione all'impegno ed all'incarico prestato e che possano conseguentemente riconoscersi complessivi euro 2.200,00, tenuto conto di quanto già effettivamente pagato e quanto ulteriormente dovuto.
Pertanto, la domanda relativa al rimborso delle spese di CTP deve trovare accoglimento nei limiti sopra esposti, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.200,00 iva inclusa, oltre interessi legali della presente sentenza al saldo.
L'esito della lite vede la soccombenza degli appellati, che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore dell'appellante, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( Cassazione, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147), per il primo grado tenendo conto del valore della domanda come dichiarata ai fini del contributo unificato (indeterminato di complessità media) e, per il secondo grado, tenendo pagina 15 di 16 conto del valore della somma che con questa sentenza viene riconosciuto in aggiunta a quella liquidata dal primo giudice (scaglione da 52.000,01 a 260.00,00). Per entrambi i gradi le spese sono liquidate in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendosi nel presente grado la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 45/2024 CP_3 Controparte_9
così provvede:
1. In parziale riforma della sentenza e in accoglimento dell'appello principale condanna
[...]
, , in solido, al pagamento della residua somma di € CP_3 Controparte_9
87.844,32 in linea capitale, oltre € 21.456,22 a titolo di interessi compensativi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, detratto l'acconto già percepito ed imputato come in motivazione, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo sulla somma capitale di €
87.844,32;
2. Condanna , , in solido, a corrispondere a CP_3 Controparte_9 [...]
l'importo di euro 1.737.00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, a Parte_1
titolo di spese legali sostenute nella fase stragiudiziale, nonché dell'importo di euro 2.200,00 iva inclusa per rimborso spese CTP. Sulle somme sopra indicate sono dovuti altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
3. Condanna , , in solido, alla refusione delle spese CP_3 Controparte_9
processuali del giudizio in favore di così liquidate Parte_1
primo grado in € 2.127,00 per fase di studio, € 1.416,00 per fase introduttiva, € 3.738,00 per fase istruttoria ed € 3.579,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
secondo grado in € 2.977,00 per fase di studio, € 1911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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