Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. App. nn. 673/2024 + 692/2024 V.G. (riuniti)
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nella seguente composizione dott.ssa NA AR IZ Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott.ssa Lucia Marchesini Consigliere onorario dott. Bruno Pighi Consigliere onorario nei procedimenti riuniti indicati in epigrafe originati da ricorso in appello depositato in data 27.07.2024 da
(padre della IN), nato a [...] il Parte_1 23.10.1995 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.Nicola Pedrali del C.F._1 Foro di Brescia presso il cui studio in Nave (Bs), Via Brescia n. 155 elegge domicilio (indirizzo telematico); Appellante e da ricorso in appello depositato in data 30.07.2024 da
(zio materno), nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.ssa C.F._2 Elena Foresti e dall'Avv.ssa Simona Cherubini del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Brescia, via Ferramola n. 14 (indirizzo telematico); Appellante (e Appellato) nei confronti di
(madre della IN), nata a [...] il 25 Controparte_1 ottobre 1994 (c.f. ), coadiuvata dall'amministratore di sostegno avv. Sara C.F._3 Remus, rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Gaia Giuliani, con domicilio eletto presso il di lei studio legale in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 48 (indirizzo telematico);
Curatore speciale per la IN nata a [...] il [...], Avv.ssa Persona_1 Maira Pedretti del Foro di Lodi (c.f. ), nominata con provvedimento del C.F._4 Presidente del T.M. di Milano 22.6.22, altresì difensore della predetta IN, con studio in P.zza IV Novembre n. 16, AN (Mi) (indirizzo telematico); Appellati
1
Intervenuta (in secondo grado)
avverso la sentenza di adottabilità n. 354/2024, pronunciata nella causa R.G. ADS n.86/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.06.2024, comunicata via pec il 01.07.2024
Con la partecipazione di:
Procuratore Generale dott.ssa AR Vittoria Mazza
Appellante presente Parte_1
Avv. NICOLA PEDRALI, presente
Appellante (e Appellato) , presente Parte_2 Parte_2 fratello della GN Controparte_1
Avv.ssa SIMONA CHERUBINI, presente
Appellata Controparte_1 Avv.ssa GAIA GIULIANI, presente
Appellato Avv.ssa MARIA PEDRETTI, presente Controparte_3
Intervenuta Controparte_2 Avv.ssa LAURA RACHELI, presente
È presente L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO della madre, Avv.ssa SARA REMUS.
Per i Servizi Sociali di Lodi è presente l'assistente sociale e l'assessore ai Servizi Sociali Tes_1 del Comune di Lodi giusta delega del Sindaco. Parte_3
Per i Servizi Sociali del Comune di Brescia è presente l'assistente sociale Persona_2
CONCLUSIONI
(padre della IN) Appellante Parte_1 In via preliminare d'urgenza Si chiede nelle more della fissazione d'udienza e delle determinazioni di codesta Corte di consentire ai servizi sociali di riattivare gli incontri padre-GL perlomeno a cadenza mensile. In via preliminare Disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale e PE la fattibilità di un progetto di crescita di , con l'ausilio di un traduttore, approfondendo in modo particolare le capacità del padre. Disporre un approfondimento, anche a mezzo Ctu o Servizio Sociale, sull'esistenza di famigliari materni/paterni che possano svolgere un ruolo vicariante o di supporto ai genitori nella gestione della GL.
2 Nel merito PE Respingere la richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità di e se del caso disporre l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale Per Minorenni onde valutare anche la PE possibilità dell'affidamento intra/etero-familiare funzionale al graduale inserimento di presso il padre, supportato dalla famiglia con relativo monitoraggio e se del caso supporto domiciliare. In ogni caso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento il Sig. è stato Pt_1 ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge a favore del sottoscritto procuratore.
(zio materno) Appellante (e Appellato) Parte_2
In principalità: Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata con conseguente revoca dello stato di adottabilità della IN disponendone l'affidamento agli zii materni, nelle modalità più consone all'interesse superiore della IN. Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Minorenni voglia disporre l'acquisizione del fascicolo di causa di primo grado.
(madre della IN) Appellata Controparte_1 Tutto quanto sopra premesso, la scrivente difesa, previa disporsi l'acquisizione del fascicolo di primo grado, si rimette alle determinazioni che l'ill.ma Corte adita riterrà di fare proprie. Con riferimento al compenso professionale del presente giudizio si precisa che è stata depositata domanda di ammissione al gratuito patrocinio, sicché ove accolta si chiede sin da ora la liquidazione in favore dello scrivente legale ai sensi del DM. 55/2014 e successive modifiche.
Curatore speciale e difensore della IN Appellato Persona_1 Chiede che questa Ecc.ma Corte voglia respingere il reclamo del signor Parte_1
padre della IN e di , zio materno della IN
[...] Parte_2 perché infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.6.24.
(ON NA) Intervenuta (in secondo grado) Controparte_2 CP_2 Chiede che la Corte d'Appello di Milano, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
• In via preliminare 1) disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale del padre e vicariante ovvero di supporto ai genitori nella gestione della PE piccola , della ON e dello zio materno, nonché la fattibilità di un progetto di crescita di PE
all'interno del proprio nucleo familiare, con l'ausilio di un traduttore e di un mediatore culturale. PE
• Nel merito: riformare integralmente la sentenza, revocando lo stato di adottabilità di e disporre l'affidamento intra-familiare della IN presso la ON NA, supportata dai propri figli e figlie, ovvero presso il nucleo familiare dello zio materno, nelle modalità più consone nell'interesse superiore della IN.
• se del caso: disporre l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale per i INnni per il monitoraggio e se del caso supporto domiciliare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
• Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento la GN ha chiesto CP_2 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge a favore del sottoscritto procuratore.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto provvisorio del 23 giugno 2022 il Presidente facente funzione del Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva l'apertura di un procedimento riguardante lo stato di abbandono della IN nata il [...] sulla base della segnalazione Persona_1 pervenuta dai Servizi Sociali presso il Comune di Brescia;
questi ultimi avevano rilevato che la madre era affetta da ritardo cognitivo di media entità; che ella era Persona_3 seguita da un amministratore di sostegno;
che era sposata con un cittadino di nazionalità egiziana PE rimasto in Egitto anche dopo il parto da cui era nata;
che le problematiche conflittuali fra la madre e la sua famiglia di origine erano tali per cui ella aveva chiesto un collocamento presso CP_1 la Comunità sita a Zorlesco in provincia di Lodi ( era stata maltrattata da suo padre). CP_1 Il TM disponeva che la IN restasse in ospedale per il tempo necessario e poi andasse in idonea comunità insieme alla madre sospendeva la madre e il padre dall'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale;
nominava tutore provvisorio il Sindaco presso il Comune di Lodi e curatore speciale l'Avvocatessa Maira Pedretti, dava incarico ai Servizi Sociali di svolgere indagine sul nucleo familiare. Nel giudizio di primo grado si costituivano la madre e lo zio materno che dava la sua disponibilità a prendersi cura della nipote. Nel frattempo, il padre della IN giungeva dall'Egitto in Italia in data 10 agosto 2022 e si costituiva anch'egli, si metteva a disposizione dei Servizi Sociali presso il Comune di Lodi, chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per unirsi alla moglie e costruire un rapporto affettivo con la GL, aderiva alla nomina del tutore. Con sentenza del 24 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni, ritenuto lo stato di abbandono in PE cui versava la INnne , ne ha dichiarato lo stato di adottabilità con immediato collocamento in una famiglia individuata dal giudice, ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale e la nomina del tutore provvisorio, ha disposto l'interruzione dei rapporti tra la IN e i genitori e gli altri familiari. Nella parte motiva il TM ha ripreso le relazioni depositate dai Servizi Sociali e dalla CTU svolta durante l'istruttoria nel corso del giudizio di primo grado. Avverso tale decisione hanno proposto impugnazione padre della IN, e Parte_1
, ossia lo zio materno, e hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate. E' intervenuta nel Pt_2 PE secondo grado la ON NA rendendosi disponibile all'affidamento di . CP_2 All'udienza del 10 ottobre 2024, tutti presenti come indicato nell'intestazione si dà atto che
“Il curatore si riporta alla sua memoria. Rispetto alla costituzione della ON chiede che venga dichiarata inammissibile in quanto non parte costituita in primo grado e, nel merito, in quanto non avente rapporti significativi con la IN. Insiste per la conferma. L'Avv. Pedrali richiama la relazione dei servizi sociali e visi riporta in quanto dà atto dello stato attuale della coppia e si riporta ai propri atti. L'Avv Cherubini si riporta e precisa che la moglie del suo assistito è incinta. L'Avv Pedrali precisa che la costituzione dei nonni e dello zio sono sintomatici della circostanza che in questo dello stato di abbandono. L'Avv. Giuliani chiede inammissibilità della costituzione della ON NA in quanto carente di interesse legittimo primario;
non è previsto in appello in quanto il codice di procedura civile ( artt. 105 e 268 cpc) ritine non ci possa essere un intervento di una parte non presente in primo grado;
inoltre, la normativa specifica non prevede la possibilità di intervento di un soggetto che non è portatore di interesse primario. La ON si dichiara in adiuvandum al genero ma l'indagine si riferisce al figlio.
4 I servizi si riportano alle relazioni in atti. Per il comune di Brescia, l'assistente sociale ha riportato quanto la coppia ha riferito rispetto alla propria vita quotidiana senza entrare nelle competenze genitoriali. Il PG conclude per inammissibilità della ulteriore costituzione e la conferma del provvedimento impugnato. A questo punto la Corte chiede all'amministratore di sostegno perché concordemente con le altre parti e i servizi presenti ha concordato di non far partecipare all'udienza; l'amministratore precisa che la GN ha un deficit grave, in Italia questo matrimonio non sarebbe stato contraibile. Mi è sempre stato raccomandato di evitare che evitasse di avere notizia della sentenza senza la CP_1 presenza dei servizi. A questo punto viene fatta accomodare la GN e il Presidente del Collegio illustra le modalità con cui si è svolta l'udienza e con cui riceverà le informazioni relative alla decisione. A questo punto l'avv Racheli precisa di riportarsi ai propri scritti e chiede l'integrazione di una ctu esperita con un interprete e un mediatore culturale. La GN ( ON divorziata) è stata vittima di un intervento chirurgico al ginocchio e si riserva entro oggi di depositare documentazione a supporto. La Corte Riserva la decisione”. Col primo motivo il padre sostiene la necessità di un rinnovo o Parte_1 dell'integrazione della CTU in quanto egli stava realizzando le pratiche per stabilirsi in Italia e ottenere il permesso di soggiorno, aveva presentato il suo passaporto all'ambasciata italiana In Egitto e - sostiene - appena giunto in Italia, aveva chiesto di poter vedere moglie e GL, ma gli sarebbe stato impedito;
è sempre stato collaborante con i Servizi Sociali, con gli operatori e con il CTU. Deduce che ci sono stati due incontri effettuati senza un traduttore, ma il TM ha liquidato tale contestazione, poiché non era dimostrato che avesse necessità di un traduttore e non l'aveva neppure chiesto tempestivamente. Ad ogni modo, per il TM è stata dirimente l'osservazione dei PE rapporti padre GL. Il padre ha visto per la prima volta quando ella aveva quattro mesi e da quel momento l'ha vista solo con incontri di breve durata. Tali modalità avrebbero reso difficile PE l'instaurazione di un solido rapporto tra lui e la GL , anche se l'appellante ritiene invece che egli sarebbe stato ben disposto a vedere la GL. Inoltre, nonostante i problemi di adeguatezza mostrati dalla madre della IN, il CTU non avrebbe concesso al padre la possibilità di essere sostenuto come genitore. Col secondo motivo l'appellante si concentra sul ruolo dell'amministratore di sostegno di Il CP_1 TM ha fondato gran parte delle sue motivazioni sul parere dell'amministratore di sostegno, che si è espresso in modo fortemente negativo nei confronti del padre e anche nei confronti del cognato ossia lo zio materno. Ciononostante, convive con da un anno Pt_2 Parte_1 CP_1 e 9 mesi e tra loro non si sarebbero verificati problemi. Nel terzo motivo si sofferma sulla valutazione del ruolo dei familiari ovvero lo zio materno Pt_2 e la moglie che sarebbe stata erronea in quanto ritenuta meramente vicariante: essi sono stati giudicati come una coppia molto pacata, in armonia fra loro, calmi, riflessivi, ma non sono stati ritenuti idonei malgrado la loro disponibilità e tale valutazione sarebbe stata influenzata dall'amministratore di sostegno. Ulteriore motivo riguarda la ON NA , nata a [...] il [...]: anch'ella CP_2 viene ritenuta inidonea in quanto poco integrata per via del fattore linguistico, nonostante abbia cresciuto 5 figli e viva con le ultime due figlie. Si imputa alla donna di non essere intervenuta nel PE giudizio di primo grado, ma lo aveva già fatto il figlio e ciò basterebbe. Privare della presenza della ON e del sistema familiare materno in sé adeguato, in particolare lo zio materno e sua moglie, significherebbe cancellare le sue origini biologiche e culturali.
5 Ulteriore motivo attiene alla presunta assenza di progettualità volta al recupero e alla costruzione dell'idoneità a genitoriale. Il TM avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti atti a sostenere nel suo ruolo di padre e nulla è stato fatto: né il CTU, né i Servizi Sociali si Parte_1 sono mostrati disponibili a sostenere tale richiesta. PE Infine, sulla rescissione dei rapporti con la GL , il padre appellante ricorda di aver mostrato grande attaccamento alla IN, come pure hanno fatto la madre, lo zio materno e la ON NA. Col provvedimento impugnato si dispone invece di rescindere ogni rapporto con gli stessi, impedendone le visite quando ormai la IN riconosce le figure dei genitori;
si rimarca che ormai genitori e GL non si vedono sin da ottobre 2023. La difesa rivendica il diritto della IN di crescere ed essere educata nella propria famiglia d'origine, diritto che trova fondamento nell'articolo 9 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ed è riconosciuto anche dall'articolo 1 legge 184/1983. Lo stato di adottabilità può essere dichiarato soltanto in caso di abbandono morale e materiale, ove sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità della IN di vivere in uno stabile contesto familiare e si tratta di extrema ratio. Si è costituita la madre e, preliminarmente, ha ricordato che la valutazione CP_1 PE dell'adottabilità deve essere svolta nell'unico ed esclusivo interesse della IN ossia la piccola e deve avere come unico scopo quello di garantire nel migliore dei modi la realizzazione di tale interesse piuttosto che degli interessi portati dai genitori o da altri familiari. Analogamente la figura dell'amministratore di sostegno dovrebbe perseguire l'interesse della persona beneficiaria, ossia la PE madre di . A supporto delle proprie conclusioni ha affermato che la sentenza impugnata ha concluso per l'inadeguatezza dei genitori e e dello zio materno sulla base CP_1 Pt_1 Pt_2 di alcuni elementi. Dppo aver ascoltato le parti, la CTU ha evidenziato quanto al padre caratteristiche incompatibili con la necessità di cura e tutela della bambina: lavoro irregolare o precario, egli avrebbe lavorato in Egitto come scrittore freelance, come maestro in Italia e al tempo stesso come aiuto cuoco, sarebbe stato anche dipendente della catena alberghiera Marriott, ma con riferimento a tali occupazioni non vi è alcun supporto probatorio. Anche riguardo al tempo disponibile non avrebbe spiegato come potrebbe prendersi cura della IN. Quanto al suo alloggio, nel corso del sopralluogo effettuato dalla CTU, è stato dato atto di una casa sporca e anche la sua consorte con problemi che hanno determinato la nomina di amministratore di CP_1 sostegno, è risultata essere fisicamente sporca e non aiutata da Inoltre, quest'ultimo ha Pt_1 dimostrato una grande rigidità emotiva, una ridotta capacità di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, un temperamento oscillante tra passività e aggressività, la mancanza di comprendere esattamente le esigenze reali della bambina. Lo zio materno è l'unico familiare che si è proposto, ma al di là della disponibilità, sarebbe inadeguato in quanto fa parte di un ambiente culturale e familiare rigido con forti influenze patriarcali profondamente radicate e acquisite nella famiglia di origine: suo padre usava comportamenti violenti su , volti al controllo e alla sottomissione CP_1 della medesima e di tutte le donne della famiglia. Lo zio ha dichiarato di volersi occupare della PE IN , ma non ha dimostrato una capacità concreta di separarsi dalle dinamiche familiari negative;
quanto ai Servizi Sociali di Brescia che dovrebbero perseguire l'interesse della IN, sono parsi poco efficaci e tutelanti anche nei confronti di , non hanno attivato un concreto CP_1 supporto. Infine, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, rimettendosi alle decisioni della Corte. Lo zio materno ha proposto appello lamentando l'insussistenza dello stato di abbandono della PE IN , sulla scorta della sua disponibilità e di quella di sua moglie a prendersi cura della nipote. Ha ricordato che anche dalla relazione della CTU emerge che egli è risultato adeguato, empatico e peraltro non ha figli propri, ha una casa e un lavoro stabile, perciò ha chiesto la revoca PE dello stato di adottabilità di e il suo affido agli zii materni nell'interesse preminente della IN.
6 Il curatore speciale si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione alla conferma della sentenza di primo grado. E' intervenuta ossia la ON NA della IN, si è costituita con un intervento CP_2 volontario ma lo ha fatto soltanto nel secondo grado di giudizio e, nel merito, ha rassegnato le conclusioni sopra riferite. I motivi a sostegno degli appelli proposti, qui riuniti, sono infondati. La Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 09/06/2017, n. 14436) ha affermato che “il giudice di merito nell'accertare lo stato di adottabilità di un IN deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accadimento coabitazione con il IN, ancorché con l'aiuto di parenti o terzi, ed avvalendosi dei servizi territoriali” e ha spiegato (Cass. civ. Sez. I Ord., 18/10/2018, n. 26293) “ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi”. Inoltre, ha chiarito “la situazione di abbandono del IN sussiste quando la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave la possibilità di armonico sviluppo psicofisico del bambino” (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord., 17/07/2019, n. 19154) e “in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un IN, la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del IN non solo con riferimento alle sue esigenze materiali ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al IN da alcun vincolo parentale e relazione significativa . (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, che aveva escluso l'idoneità della ON a prendersi cura del nipote in stato di abbandono e neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all'accudimento manifestata dal suo nuovo marito) (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord., 09/01/2020, n. 274). Nel caso concreto, pare condivisibile la decisione del Tribunale per i Minorenni. Sussiste l'inidoneità grave e non recuperabile in tempi utili per la IN dei due genitori, mentre lo zio materno che si era proposto come figura genitoriale vicariante è stato ritenuto inaffidabile per la tutela della bambina, a causa delle complesse confuse dinamiche familiari di un nucleo già noto ai Servizi Sociali di Brescia da molti anni, nucleo contraddistinto dalla presenza del padre di violento e maltrattante nei confronti della medesima e portatore di una cultura marcatamente CP_1 patriarcale. Quanto ai motivi formulati da egli ha chiesto il rinnovo o l'integrazione della CTU, ma Pt_1 non occorrono né l'uno né l'altra. Si rammenta che egli è arrivato in Italia il 10 agosto 2022 e le operazioni peritali si sono svolte successivamente per circa un anno, se ne desume che l'uomo aveva acquisito verosimilmente, durante quel lasso temporale, una certa competenza linguistica e comunque non aveva mai fatto presente sino ad allora l'avvertita necessità di un traduttore, cosa che ha fatto solo in costanza dell'audizione avvenuta in data 24 novembre 2022. Per il resto, mai aveva manifestato con riferimento alla CTU che vi fosse necessità di una traduzione. D'altro canto, il CTU che pure si è correlato insieme ai suoi ausiliari al padre della IN non ha mai ravvisato difficoltà nel corso delle operazioni peritali, ha confermato di poter svolgere il proprio incarico ponendo a conoscenza di dello svolgimento della consulenza e ciò anche durante il Pt_1 sopralluogo avvenuto a casa della coppia genitoriale alla presenza dello stesso Sembra Pt_1
7 che il motivo sia strumentale e una rinnovazione della CTU determinerebbe un aggravio istruttorio non compatibile con la tempistica di questo procedimento e con le esigenze della IN di avere una sua stabile collocazione. Per quanto attiene alla mancanza di sostegno al nucleo familiare, si rileva che il Giudice del primo grado ha motivato in modo condivisibile, perché ha verificato l'impossibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà della famiglia originaria. Ciò è reso impossibile nel caso concreto dall'assenza di rielaborazione da parte del genitore, che pure si rende disponibile, in quanto l'atteggiamento del padre è quello di chiusura e incapacità di ricevere gli aiuti forniti dagli PE operatori;
non riesce a comprendere le esigenze effettive di e questo è emerso dalle relazioni degli incontri in Spazio Neutro (vedasi relazioni SS di Brescia e relazione Comunità del 2 gennaio 2023 dalle quali si evince che la relazione con la GL risulta contraddistinta da aspetti di passività, che pur rimanendo in ascolto e in osservazione il padre non riesce a riproporre i comportamenti suggeriti dall'operatore rispetto ai diversi modi di tenere la bambina. La Comunità aveva già fatto PE notare che l'operatrice incoraggiava il padre a chiamare per nome e a giocare con la GL sul tappeto, ma l'uomo rimaneva in ascolto e faticava a riproporre i suggerimenti dell'operatrice; allo stato, egli pare incapace e inidoneo rispetto al ruolo genitoriale, ma anche per quanto riguarda il rapporto con la sua consorte la madre della bambina, sembra inconsapevole della malattia CP_1 mentale della medesima e della necessità di creare un nucleo unito al fine del positivo sviluppo psico-fisico della IN. Dalla relazione del CTU emerge che egli versa in una situazione psico- emotiva disfunzionale rispetto alle funzioni psichiche di base, che mostra una ridotta capacità di sperimentare ed esprimere congruamente un'ampia gamma di sentimenti e di affetti. Nella relazione della Comunità del 2 gennaio 2023 si legge che la relazione con la GL risulta carente, è contraddistinta da aspetti di passività. Vi è poi un episodio in cui egli ha cercato di abbracciare la bambina, che ha rifiutato l'abbraccio del padre e ha cercato l'operatrice, percependo che il genitore non era sintonizzato con lei. Per quanto riguarda lo zio materno, anche sotto tale profilo il Giudice di prime cure ha ben motivato.
e la moglie sono calmi, riflessivi e pazienti - come esplicita la CTU - mostrano umiltà e Pt_2 disponibilità al sacrificio, una forte tendenza all'adesione alle regole in generale, non hanno ancora figli. In altre parole sembrerebbero aver scelto di rinunciare ai loro figli per potersi conoscere meglio PE e per accogliere in adozione la piccola . Sono tutti tratti positivi certamente. Tuttavia, la loro disponibilità non è sufficiente: pare carente di autonomia rispetto agli altri Pt_2 parenti materni e proviene da un nucleo familiare di origine contraddistinto anche da maltrattamenti verso la madre della IN CP_1 Inoltre, ha detto del cognato, padre della IN, che è molto legato a lui e che pure lui Pt_2 vuole bene alla bambina, la tratta bene, cucina, pulisce casa e si dà da fare;
ma , cioè lo zio Pt_2 materno, non ha tenuto conto dei comportamenti pregiudizievoli tenuto da verso la Pt_1 moglie sebbene ricordati dall'amministratore di sostegno e quanto ha riferito non collima con CP_1 le risultanze del sopralluogo eseguito dal CTU (casa sporca, scarsa cura della persona con cui convive, la madre della IN, pur bisognosa del suo aiuto). Un'eventuale adozione della IN allo zio potrebbe verosimilmente comportare il rientro del padre (valutato inadeguato) Pt_2 PE rispetto alla piccola . Nonostante lo zio abbia detto che sarebbe rispettoso delle regole Pt_2 PE dell'adozione e che non farebbe vedere la piccola ai propri genitori biologici fino a quando non avranno dimostrato adeguatezza, egli non è parso convincente;
infatti, ha prospettato Pt_2 PE anche di farsi aiutare dalle sue sorelle e da sua madre, rispettivamente zie e ON NA di , per l'accudimento della nipote e quindi rientrerebbe la famiglia di origine, che come si è detto ha conosciuto maltrattamenti nei confronti di madre della IN. CP_1
Per quanto concerne la ON NA, anzitutto, va notato che si è costituita con un intervento volontario soltanto nel secondo grado di giudizio e pertanto sembra essere un atto inammissibile.
8 Nel merito, si nota che, a parere della CTU, ella presenta una prevalenza di comportamento di controllo, però le sue capacità di decodifica dei bisogni della bambina cadono rispetto all'espressione di emozioni negative, per la gestione delle quali persevera nell'implementare lo stesso schema PE giocoso e rumoroso messo in atto nel corso dell'interazione giocosa … esprime il desiderio che possa stare con lei così la mamma potrà vederla quando vuole e questo è significativo della strumentalità del suo ruolo. Pertanto, ella sembra essere una figura meramente vicariante, non offre un'autentica progettualità alla nipote, la prende in braccio, cerca di giocare con lei, ma, al di là di questo, nel medio e lungo periodo non sembra che possa costituire una buona soluzione nell'interesse preminente della bambina. Infine, come si legge nella relazione della Comunità datata 10 ottobre 2023, la IN ha mostrato significative fatiche emotive nei confronti di tutti i familiari, manifestando comportamenti di evitamento, chiusura e rifiuto e quindi la stessa bambina non sembra disposta a percorrere la strada che la condurrebbe verso il padre o verso il nucleo familiare della madre, soluzioni che, sulla base degli atti presenti nel fascicolo apprezzati nel loro contenuto integrale (soprattutto le relazioni dei Servizi Sociali, le relazioni della Comunità e la relazione della CTU), paiono entrambe critiche e sconvenienti per il suo benessere e il suo positivo sviluppo psico-fisico. Ne deriva che neppure si può prendere in considerazione un'adozione mite o aperta, che consenta di mantenere i rapporti con la famiglia di origine. Pertanto, gli appelli sono infondati e vengono respinti. Alla luce della complessità della vicenda e della pluralità degli orientamenti giurisprudenziali, si reputa equo disporre la compensazione per intero delle spese di lite inerenti al grado d'appello, comprese le spese per il curatore speciale che vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
letto l'art. 17 co. 1 l. n. 184/1983, la Corte rigetta l'appello proposto da (padre della Parte_1 IN) e l'appello proposto da (zio materno) e, per l'effetto, Parte_2 conferma la sentenza n. 354/2024, pronunciata nella causa R.G. ADS n.86/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.06.2024. Compensa per intero le spese del presente grado, comprese le spese per il curatore speciale. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si notifichi a cura della Cancelleria:
- al Procuratore Generale – Sede;
- alle persone indicate dall'art. 17 co. 1 in relazione all'art. 16 co. 2 legge n. 184/1983 Così deciso in Milano in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa NA AR IZ
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