Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1974, n. 4001
CASS
Sentenza 5 dicembre 1974

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Quando in un giudizio di divisione di beni immobili il convenuto si limiti a contestare la pretesa dell'attore (diretta ad ottenere detta divisione sul presupposto di una situazione giuridica caratterizzata dalla comunione dei beni stessi) deducendo di avere usucapito la quota a lui spettante, si e in presenza di una eccezione riconvenzionale,in quanto al diritto fatto valere dall'attore il convenuto oppone un evento estintivo del diritto stesso per effetto della possessio ad usucapionem, e cio al fine di ottenere il rigetto della domanda e non il riconoscimento del proprio diritto di proprieta sui beni costituenti la quota. ( V 2136'71, mass n 352881).*

In tema di prova contraria, la parte che non provveda ad indicare nella prima risposta le persone che intende far esaminare e che ometta di formulare per articoli separati i fatti sui quali le stesse persone debbono essere sentite, decade dal diritto di chiedere la prova testimoniale contraria, diretta od indiretta che sia. ( Conf 105'72, mass n 355818).*

L'eccezione e la domanda riconvenzionale si oppongono alla domanda principale su piani diversi, la prima sul piano della pregiudizialita contraria alla fondatezza della pretesa, la seconda sul piano dell'incompatibilita tra domanda principale e riconvenzionale; tra i due istituti trova collocazione pratica l'eccezione riconvenzionale, in forza della quale il convenuto, nei limiti di una difesa diretta a paralizzare l'Azione, deduce l'esistenza di un rapporto piu ampio e diverso rispetto a quello invocato dall'attore e con esso incompatibile: il suo carattere composito realizza la funzione processuale propria delle eccezioni e presenta la struttura della domanda riconvenzionale. ( Conf 1780'71, mass n 352279; V 1192'72, mass n 357662).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1974, n. 4001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4001
    Data del deposito : 5 dicembre 1974

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