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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 250/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio unito e disgiunto CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. MARIO ANZA' con domicilio eletto in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina presso il difensore.
ATTORE contro titolare della ditta Individuale IL TC (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv.. DI LUZIO CONCETTA, C.F._1 con domicilio eletto in Casalincontrada (CH) alla Piazza Martiri d'Ungheria
n.3; presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1) in via principale, accertare e dichiarare che è Controparte_2 debitore di della somma di € 38.660,94, oltre gli Parte_1 interessi, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per pagina1 di 11 esborsi e in € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge e le successive occorrende, come al tempo ingiunta dal
Tribunale di Chieti con relativo decreto n. 257/2023 del 13.05.2023, emesso nel giudizio n. 697/2023 R.G., e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento in favore di Parte_1
2) in via subordinata, comunque accertare e dichiarare che CP
è debitore di della somma di € 38.660,94,
[...] Parte_1 oltre gli interessi, e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento in favore di e nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1
accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) in via istruttoria, disporre la verificazione della disconosciuta firma apposta da sull'avviso di ricevimento della diffida ad Controparte_2
adempiere prodotta in sede monitoria, oggi riprodotto come documento n.
9, indicando come scritture di comparazione la procura conferita da controparte al proprio procuratore e difensore costituito e il contratto di finanziamento prodotto;
4) sempre in via istruttoria, e ai fini comparativi per la chiesta verificazione, ordinare a , ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione di dei suoi documenti di identità, quali passaporto e carta di identità, e della sua patente, anche questi documenti che si indicano fin da ora come scritture di comparazione;
5) ancora, disporre consulenza tecnica di ufficio grafologica volta ad accertare l'autenticità della disconosciuta sottoscrizione apposta sulla raccomandata di ricevimento della diffida ad adempiere prodotta in sede monitoria, oggi riprodotti come documento n. 9;
6) disporre, alla cancelleria del Tribunale Civile di Chieti di voler trasmettere il fascicolo di ufficio del giudizio n. 981/2023 R.G. di pagina2 di 11 opposizione a d.i. n. 257/2023 del13.05.2023, emesso nel giudizio n.
697/2023 R.G.;
7) con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
- rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice;
- dichiarare estinta in ogni caso qualsiasi obbligazione di pagamento della parte convenuta nei confronti della società attrice;
- dichiarare prescritta sia l'azione che l'eventuale credito sia nei confronti della società attrice che nei confronti della - CP_3
condannare la società attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre le spese e competenze del giudizio RG 981/2023 dinanzi al Tribunale di Chieti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Su ricorso di - quale procuratrice della CP_1 Parte_1
il Tribunale di Chieti ha ingiunto con decreto 257 del 13/05/2023 a
[...]
titolare della ditta IL TC di pagare la somma di Euro Controparte_2
38.660,94, oltre interessi e spese di procedura;
ha opposto il decreto davanti al Tribunale Controparte_2 emittente, eccependone in via preliminare l'incompetenza per territorio, e nel merito, la carenza della legittimazione attiva per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito a da parte di Parte_1 [...]
la mancata escussione della garanzia prestata della CP_3 cooperativa artigiana di garanzia “Città di Chieti”, la prescrizione del diritto di credito.
si è costituita deducendo l'intervenuto avvio medio CP_1
tempore della procedura di mediazione obbligatoria, aderendo all'eccezione preliminare, e nel merito richiamando la legittimazione della propria mandataria sulla base dell'intervenuta pubblicazione Parte_1 in G.U. ed iscrizione nel registro delle imprese dell'avviso cessione;
pagina3 di 11 l'assenza dell'obbligo di preventiva escussione della Cooperativa artigiana garante;
l'intervenuta interruzione della prescrizione con la diffida inviata del 06/09/2021, con richiesta di verifica della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione che il aveva disconosciuto;
la prova del CP
credito esistente sulla base dei documenti allegati al monitorio.
Il Tribunale di Chieti ha definito il giudizio con la sentenza n.37/2024, dichiarando la propria incompetenza a rendere il decreto ingiuntivo opposto ed assegnando il termine per la riassunzione dinanzi al
Tribunale competente.
ha riassunto nei termini il giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Lanciano con atto di citazione in cui ha trascritto gli atti introduttivi versati nel giudizio di provenienza e ripercorrendo le vicende processuali ivi intercorse. Il i è costituito in giudizio riproponendo le eccezioni CP
di carenza di legittimazione attiva, mancata prova della cessione, mancata escussione della garanzia, prescrizione del credito.
All'udienza di comparizione del 045/11/2024 è comparso il solo difensore della parte convenuta che ha chiesto il rinvio in decisione alo stato degli atti;
il giudizio è stato pertanto rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va in primo luogo rilevato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste - Sez.
1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016 (Rv. 638491 - 01), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121
pagina4 di 11 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)
II. Esclusa pertanto la rilevanza di ogni questione afferente l'idoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'emanazione dello stesso.
III. La ha allegato il proprio fascicolo di parte del giudizio CP_1
monitorio, ed in esso si rinviene il contratto di finanziamento concluso in data 07/04/2008 tra LS e IL TC di CP
.
[...]
IV. Il non solleva alcun rilievo circa la validità di questo CP
contratto, limitandosi le sue contestazioni alla legittimazione di ad avvalersene in qualità di cessionaria. Il Parte_1
riconoscimento di validità di questo contratto da parte di CP
è peraltro evidente nel suo richiamo alla clausola di garanzia prestata dalla Cooperativa Artigiana Città di Chieti di cui ha inteso avvalersi eccependo la necessità di previa escussione.
V. Deve quindi indagarsi se la sia o meno legittimata ad Parte_1
avvalersi della scrittura nella qualità di cessionaria del credito.
VI. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte EN. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
VII. Nel caso in esame si rileva che l'avviso di cessione contenuto in
GU indica tra i crediti ceduti, quelli derivati dalla seguente tipologia di rapporti . “(i) finanziamenti incluse aperture di credito e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 30/07/2020”
VIII. Il contratto di finanziamento concluso dal rientra quindi CP
pagina5 di 11 in questa definizione e risulta compreso nell'arco temporale contemplato nell'avviso di cessione.
IX. Nell'elenco dei crediti ceduti datato 18/12/2020 , inviato da Pt_1
a (EN) risulta compreso il rapporto certamente riferibile CP_3
al perché pur non essendovi contemplato il riferimento CP
nominativo, si rileva la coincidenza degli estremi identificativi del rapporto ceduto con quelli riportati in contratto di finanziamento e nella certificazione ex art. 50 TUB emessa da e rilasciata a CP_3
alla ER EN (5387 cod abi EN -4009051 num Pt_1
pratica 6389215 ndg e 813 filiale , indicati nella certificazione art 50
TUB; 30128686 numero identificativo del contratto di prestito del
07/04/2008; € 38,660.94 importo indicato nella certificazione
X. La disponibilità da parte di dell'estratto ex art. 50 TUB CP_1
rilasciato da in data contestuale alla proposta di cessione CP_3 dimostra l'esecuzione dell'accordo di cessione.
XI. Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra EN
e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XII. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al EN anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
(Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XIII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti pagina6 di 11 processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del
2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del EN
XIV. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di cessione in favore di e quindi la sua legittimazione ad Pt_1
attivare la posizione creditoria.
XV. Per quanto concerne invece l'opponibilità della cessione al ceduto,
l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla pagina7 di 11 notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Sez. 6, 29/09/2020, n.
20495, Rv. 659146 - 01)
XVI. Ne consegue che ove non altrimenti nota al la notifica CP
della cessione è pertanto da ritenersi intervenuta con la notifica del decreto ingiuntivo. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie l'inadempimento dedotto dalla non viene da controparte imputato alla mancata CP_1
conoscenza della intervenuta cessione.
XVII. Anche l'eccezione di mancata escussione della garanzia è infondata perché il contratto, stipulato in base a convenzione esistente con la cooperativa di Garanzia, non contiene una clausola di preventiva escussione della garante.
XVIII. Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione si rileva che a seguito dell'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, determinata dalla richiesta di parte convenuta – in prima udienza ed in assenza della controparte, di invio in decisione allo stato degli atti, non si è dato seguito all'istanza di verifica della a sottoscrizione dell'avviso di ricezione della raccomandata interruttiva, tempestivamente disconosciuta dal CP
XIX. La richiesta di rinvio in decisione senza svolgere ulteriori attività istruttorie avanzata dalla sola parte convenuta presente assume l'implicito effetto di rinuncia del alle proprie ulteriori CP
istanze e correlativa decadenza della parte non comparsa all'espletamento delle attività istruttorie, benché queste fossero in precedenza tempestivamente articolate.
XX. Questa raccomandata non è pertanto utilizzabile ai fini del presente giudizio e neppure il può trarne argomenti a proprio CP
pagina8 di 11 favore. Ciò porta ad individuare un diverso termine di decorrenza della prescrizione in quanto tale raccomandata, non potendo ritenersi pervenuta a conoscenza del destinatario, non può valere ai fini della decadenza del beneficio del termine e correlato anticipo del termine di decorrenza. La prescrizione applicabile al rapporto in esame, decennale, decorre dalla data di scadenza dell'ultimo rateo di restituzione del finanziamento che costituisce obbligazione unitaria ad esecuzione frazionata nel tempo, e quindi decorre dal
07/04/2013, con compimento al 07/04/2023, epoca anteriore al deposito del ricordo per ingiunzione.
XXI. Deve quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sotteso alla domanda.
XXII. In ordine alle pese di lite, si dispone la compensazione delle spese della presente fase per la carenza sostanziale delle ragioni del
CP
XXIII. Quanto alle spese della fase di opposizione dinanzi al Tribunale di
Chieti, si osserva che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv.
638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv.
565007 – 01, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione. ez. 3
- , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 – 01
XXIV. Le spese del giudizio a quo possono quindi essere liquidate pagina9 di 11 secondo la soccombenza in quella fase e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
fase studio € 1701
fase introduttiva € 1204
fase istruttoria € 1806
fase decisoria € 2905
Con riferimento alla fase di trattazione, si richiama l'orientamento di Cass.,
Sez. II, Ord., 27 Ottobre 2023, n. 29857, che in relazione ad un caso in cui all'udienza di comparizione era seguita l'udienza di precisazione delle conclusioni ha sancito che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (nei medesimi sensi Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561.
Poiché il è parte ammessa al patrocinio a spese dello stato le CP
spese così liquidate vanno ridotte della metà (art 130 DM 115/02), e la parte soccombente ne dovrà la rifusione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DM 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la prescrizione del diritto azionato da , e per CP_1
l'effetto rigetta la domanda di pagamento avanzata nei confronti di
; Controparte_2
2. Compensa le spese della presente fase;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario (art-133 CP_1
Dm115/2002) delle spese di lite per parte Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in
€ 3.808,00 oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
pagina10 di 11 Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 250/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio unito e disgiunto CP_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARBARO ALESSANDRO e dell'avv. MARIO ANZA' con domicilio eletto in Via Orso Corbino 7 98124 98124 Messina presso il difensore.
ATTORE contro titolare della ditta Individuale IL TC (C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'Avv.. DI LUZIO CONCETTA, C.F._1 con domicilio eletto in Casalincontrada (CH) alla Piazza Martiri d'Ungheria
n.3; presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1) in via principale, accertare e dichiarare che è Controparte_2 debitore di della somma di € 38.660,94, oltre gli Parte_1 interessi, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per pagina1 di 11 esborsi e in € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge e le successive occorrende, come al tempo ingiunta dal
Tribunale di Chieti con relativo decreto n. 257/2023 del 13.05.2023, emesso nel giudizio n. 697/2023 R.G., e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento in favore di Parte_1
2) in via subordinata, comunque accertare e dichiarare che CP
è debitore di della somma di € 38.660,94,
[...] Parte_1 oltre gli interessi, e, per l'effetto, condannarlo al relativo pagamento in favore di e nella denegata e non creduta ipotesi di Parte_1
accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3) in via istruttoria, disporre la verificazione della disconosciuta firma apposta da sull'avviso di ricevimento della diffida ad Controparte_2
adempiere prodotta in sede monitoria, oggi riprodotto come documento n.
9, indicando come scritture di comparazione la procura conferita da controparte al proprio procuratore e difensore costituito e il contratto di finanziamento prodotto;
4) sempre in via istruttoria, e ai fini comparativi per la chiesta verificazione, ordinare a , ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione di dei suoi documenti di identità, quali passaporto e carta di identità, e della sua patente, anche questi documenti che si indicano fin da ora come scritture di comparazione;
5) ancora, disporre consulenza tecnica di ufficio grafologica volta ad accertare l'autenticità della disconosciuta sottoscrizione apposta sulla raccomandata di ricevimento della diffida ad adempiere prodotta in sede monitoria, oggi riprodotti come documento n. 9;
6) disporre, alla cancelleria del Tribunale Civile di Chieti di voler trasmettere il fascicolo di ufficio del giudizio n. 981/2023 R.G. di pagina2 di 11 opposizione a d.i. n. 257/2023 del13.05.2023, emesso nel giudizio n.
697/2023 R.G.;
7) con vittoria di spese e compensi.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
- rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice;
- dichiarare estinta in ogni caso qualsiasi obbligazione di pagamento della parte convenuta nei confronti della società attrice;
- dichiarare prescritta sia l'azione che l'eventuale credito sia nei confronti della società attrice che nei confronti della - CP_3
condannare la società attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre le spese e competenze del giudizio RG 981/2023 dinanzi al Tribunale di Chieti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Su ricorso di - quale procuratrice della CP_1 Parte_1
il Tribunale di Chieti ha ingiunto con decreto 257 del 13/05/2023 a
[...]
titolare della ditta IL TC di pagare la somma di Euro Controparte_2
38.660,94, oltre interessi e spese di procedura;
ha opposto il decreto davanti al Tribunale Controparte_2 emittente, eccependone in via preliminare l'incompetenza per territorio, e nel merito, la carenza della legittimazione attiva per difetto di prova dell'intervenuta cessione del credito a da parte di Parte_1 [...]
la mancata escussione della garanzia prestata della CP_3 cooperativa artigiana di garanzia “Città di Chieti”, la prescrizione del diritto di credito.
si è costituita deducendo l'intervenuto avvio medio CP_1
tempore della procedura di mediazione obbligatoria, aderendo all'eccezione preliminare, e nel merito richiamando la legittimazione della propria mandataria sulla base dell'intervenuta pubblicazione Parte_1 in G.U. ed iscrizione nel registro delle imprese dell'avviso cessione;
pagina3 di 11 l'assenza dell'obbligo di preventiva escussione della Cooperativa artigiana garante;
l'intervenuta interruzione della prescrizione con la diffida inviata del 06/09/2021, con richiesta di verifica della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione che il aveva disconosciuto;
la prova del CP
credito esistente sulla base dei documenti allegati al monitorio.
Il Tribunale di Chieti ha definito il giudizio con la sentenza n.37/2024, dichiarando la propria incompetenza a rendere il decreto ingiuntivo opposto ed assegnando il termine per la riassunzione dinanzi al
Tribunale competente.
ha riassunto nei termini il giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Lanciano con atto di citazione in cui ha trascritto gli atti introduttivi versati nel giudizio di provenienza e ripercorrendo le vicende processuali ivi intercorse. Il i è costituito in giudizio riproponendo le eccezioni CP
di carenza di legittimazione attiva, mancata prova della cessione, mancata escussione della garanzia, prescrizione del credito.
All'udienza di comparizione del 045/11/2024 è comparso il solo difensore della parte convenuta che ha chiesto il rinvio in decisione alo stato degli atti;
il giudizio è stato pertanto rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Va in primo luogo rilevato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste - Sez.
1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016 (Rv. 638491 - 01), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121
pagina4 di 11 del 14/01/2022 (Rv. 663541 - 01)
II. Esclusa pertanto la rilevanza di ogni questione afferente l'idoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'emanazione dello stesso.
III. La ha allegato il proprio fascicolo di parte del giudizio CP_1
monitorio, ed in esso si rinviene il contratto di finanziamento concluso in data 07/04/2008 tra LS e IL TC di CP
.
[...]
IV. Il non solleva alcun rilievo circa la validità di questo CP
contratto, limitandosi le sue contestazioni alla legittimazione di ad avvalersene in qualità di cessionaria. Il Parte_1
riconoscimento di validità di questo contratto da parte di CP
è peraltro evidente nel suo richiamo alla clausola di garanzia prestata dalla Cooperativa Artigiana Città di Chieti di cui ha inteso avvalersi eccependo la necessità di previa escussione.
V. Deve quindi indagarsi se la sia o meno legittimata ad Parte_1
avvalersi della scrittura nella qualità di cessionaria del credito.
VI. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte EN. (Cass. Sez. 3,
22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451 - 01)
VII. Nel caso in esame si rileva che l'avviso di cessione contenuto in
GU indica tra i crediti ceduti, quelli derivati dalla seguente tipologia di rapporti . “(i) finanziamenti incluse aperture di credito e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 30/07/2020”
VIII. Il contratto di finanziamento concluso dal rientra quindi CP
pagina5 di 11 in questa definizione e risulta compreso nell'arco temporale contemplato nell'avviso di cessione.
IX. Nell'elenco dei crediti ceduti datato 18/12/2020 , inviato da Pt_1
a (EN) risulta compreso il rapporto certamente riferibile CP_3
al perché pur non essendovi contemplato il riferimento CP
nominativo, si rileva la coincidenza degli estremi identificativi del rapporto ceduto con quelli riportati in contratto di finanziamento e nella certificazione ex art. 50 TUB emessa da e rilasciata a CP_3
alla ER EN (5387 cod abi EN -4009051 num Pt_1
pratica 6389215 ndg e 813 filiale , indicati nella certificazione art 50
TUB; 30128686 numero identificativo del contratto di prestito del
07/04/2008; € 38,660.94 importo indicato nella certificazione
X. La disponibilità da parte di dell'estratto ex art. 50 TUB CP_1
rilasciato da in data contestuale alla proposta di cessione CP_3 dimostra l'esecuzione dell'accordo di cessione.
XI. Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra EN
e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264
c.c..
XII. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al EN anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
(Cass, sez. III, 19/02/2019, n. 4713)
XIII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti pagina6 di 11 processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264
c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n. 16566 del
2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine “notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla
“notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del EN
XIV. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di cessione in favore di e quindi la sua legittimazione ad Pt_1
attivare la posizione creditoria.
XV. Per quanto concerne invece l'opponibilità della cessione al ceduto,
l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla pagina7 di 11 notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Sez. 6, 29/09/2020, n.
20495, Rv. 659146 - 01)
XVI. Ne consegue che ove non altrimenti nota al la notifica CP
della cessione è pertanto da ritenersi intervenuta con la notifica del decreto ingiuntivo. La circostanza è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio posto che la finalità precipua della notifica risiede, senza influire sulla validità della cessione, nel rendere edotto il ceduto del mutato soggetto nei cui confronti egli è tenuto ad adempiere, ma nel caso di specie l'inadempimento dedotto dalla non viene da controparte imputato alla mancata CP_1
conoscenza della intervenuta cessione.
XVII. Anche l'eccezione di mancata escussione della garanzia è infondata perché il contratto, stipulato in base a convenzione esistente con la cooperativa di Garanzia, non contiene una clausola di preventiva escussione della garante.
XVIII. Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione si rileva che a seguito dell'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, determinata dalla richiesta di parte convenuta – in prima udienza ed in assenza della controparte, di invio in decisione allo stato degli atti, non si è dato seguito all'istanza di verifica della a sottoscrizione dell'avviso di ricezione della raccomandata interruttiva, tempestivamente disconosciuta dal CP
XIX. La richiesta di rinvio in decisione senza svolgere ulteriori attività istruttorie avanzata dalla sola parte convenuta presente assume l'implicito effetto di rinuncia del alle proprie ulteriori CP
istanze e correlativa decadenza della parte non comparsa all'espletamento delle attività istruttorie, benché queste fossero in precedenza tempestivamente articolate.
XX. Questa raccomandata non è pertanto utilizzabile ai fini del presente giudizio e neppure il può trarne argomenti a proprio CP
pagina8 di 11 favore. Ciò porta ad individuare un diverso termine di decorrenza della prescrizione in quanto tale raccomandata, non potendo ritenersi pervenuta a conoscenza del destinatario, non può valere ai fini della decadenza del beneficio del termine e correlato anticipo del termine di decorrenza. La prescrizione applicabile al rapporto in esame, decennale, decorre dalla data di scadenza dell'ultimo rateo di restituzione del finanziamento che costituisce obbligazione unitaria ad esecuzione frazionata nel tempo, e quindi decorre dal
07/04/2013, con compimento al 07/04/2023, epoca anteriore al deposito del ricordo per ingiunzione.
XXI. Deve quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto di credito sotteso alla domanda.
XXII. In ordine alle pese di lite, si dispone la compensazione delle spese della presente fase per la carenza sostanziale delle ragioni del
CP
XXIII. Quanto alle spese della fase di opposizione dinanzi al Tribunale di
Chieti, si osserva che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv.
638491 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv.
565007 – 01, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione. ez. 3
- , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023 (Rv. 667815 – 01
XXIV. Le spese del giudizio a quo possono quindi essere liquidate pagina9 di 11 secondo la soccombenza in quella fase e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
fase studio € 1701
fase introduttiva € 1204
fase istruttoria € 1806
fase decisoria € 2905
Con riferimento alla fase di trattazione, si richiama l'orientamento di Cass.,
Sez. II, Ord., 27 Ottobre 2023, n. 29857, che in relazione ad un caso in cui all'udienza di comparizione era seguita l'udienza di precisazione delle conclusioni ha sancito che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (nei medesimi sensi Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561.
Poiché il è parte ammessa al patrocinio a spese dello stato le CP
spese così liquidate vanno ridotte della metà (art 130 DM 115/02), e la parte soccombente ne dovrà la rifusione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DM 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la prescrizione del diritto azionato da , e per CP_1
l'effetto rigetta la domanda di pagamento avanzata nei confronti di
; Controparte_2
2. Compensa le spese della presente fase;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario (art-133 CP_1
Dm115/2002) delle spese di lite per parte Controparte_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in
€ 3.808,00 oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
pagina10 di 11 Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 20 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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