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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1395. Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale 1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. 2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unita' corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti. 3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unita' corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro puo' delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina. 4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina e' composta di cinque membri, scelti dall'autorita' cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti. 5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:
a) la commissione di disciplina puo' essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio; b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unita' corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.
a) la commissione di disciplina puo' essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio; b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unita' corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.
Giurisprudenza • 1
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