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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2069/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, alla via Santa Rita da Cascia n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Palma, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente/opponente -
E
, _1
- resistente/opposto–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2023 richiesto dal sig. , chiedendo “- In via preliminare, accertare e dichiarare _1
l'inefficacia, inammissibilità e la infondatezza del decreto ingiuntivo per i motivi esposti, e per effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Napoli Nord n. 673/2023; - Accertare la totale o parziale mancata prestazione lavorativa del sig. _1 assente a lavoro e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto allo stesso in termini di retribuzione e/o in alternativa accertare la minor somma dovuta per i motivi su esposti;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'indebito pagamento in favore del sig.
della somma di Euro 234.609,51 con conseguente condanna di _1 quest'ultimo alla restituzione/ ripetizione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi da ogni singola rimessa fino al soddisfo;
- Ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda, ai fini dell'accertamento della compensazione, pro concurrenti quantitate, di detta somma con quanto eventualmente fosse condannata a pagare Parte_1 in favore del sig. ovvero _1 in quella somma minore e/o maggiore che sarà ritenuto opportuno liquidare;
- Per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e competenze di lite _1 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Nello specifico, parte opponente ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente a fronte delle assenze ingiustificate nel corso del rapporto di lavoro, nonché la presenza di un controcredito derivante dall'indebito maturato dal sig. . _1
Ritualmente citato in giudizio il sig. non si è costituito e deve esserne _1 dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza parte opponente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
In via principale parte opponente ha eccepito l'insussistenza del credito richiesto dal ricorrente con il ricorso monitorio, ritenendo che alla luce delle molteplici assenze ingiustificate del sig. non potesse essergli corrisposta la retribuzione e dovesse _1 intendersi cessato il rapporto di lavoro.
Tale eccezione non può essere accolta: entrambe le parti hanno dedotto in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 2018 e parte
Pag. 2 di 5 opposta ha allegato l'inadempimento contrattuale, sia con riferimento alle retribuzioni che con riferimento al trattamento di fine rapporto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni per giusta causa (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro nel fascicolo monitorio).
A fronte delle allegazioni di parte opposta, l'opponente – su cui ricade l'onere probatorio, trattandosi di obbligazioni contrattuali – non ha fornito alcuna prova del proprio adempimento.
In senso contrario, infatti, parte opponente si è limitata a dedurre che le retribuzioni non sarebbero state dovute a fronte delle assenze del ricorrente/opposto: tale circostanza – rispetto alla quale parte opponente ha anche articolato prova testimoniale – oltre ad apparire inverosimile, essendosi protratta addirittura per 5 anni senza che il datore di lavoro ponesse in essere alcuna reazione sanzionatoria, non poteva essere oggetto di prova dal momento che – anche in seguito a specifica sollecitazione del Tribunale – non è stato prodotto in atti il contratto stipulato tra le parti e conseguentemente non era possibile verificare il rispetto dell'assetto del rapporto che le parti si erano date.
Per i motivi esposti, quindi, ed in assenza di contestazione rispetto ai conteggi effettuati dal ricorrente/opposto, deve ritenersi sussistente il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
Parte opponente, tuttavia, ha poi chiesto in via riconvenzionale l'accertamento di un controcredito nei confronti del ricorrente/opposto.
Tale domanda è fondata.
Con il contratto di gestione – regolarmente depositato in atti – le parti hanno scelto di regolamentare il loro rapporto prevedendo come corrispettivo della gestione il
50%, al netto dei ticket, del fatturato del Concedente se riconosciuto dalla Pt_2
Dalla documentazione depositata da parte opponente, invece, risulta che l'opposto abbia fatturato somme superiori a quelle spettantigli da contratto e risulta che
Pag. 3 di 5 Parte tali maggiori somme siano state effettivamente corrisposte (cfr. fatture fatture di parte opposta e bonifici di pagamento).
Ne deriva che effettivamente parte opponente dal citato indebito ha maturato un credito correttamente conteggiato in € 234.609,51.
I due controcrediti risultanti nel presente giudizio, dunque, come richiesto dalla stessa parte opponente devono essere posti in compensazione tra loro, con la conseguenza che risulta dovuta alla parte opponente la somma di € 174.810,76 oltre interessi.
Le spese vengono compensate per la metà alla luce della reciproca soccombenza parziale e per il resto vengono poste a carico di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 673/23;
- condanna il sig. al pagamento in favore di parte opponente _1 [...] della somma di € 174.810,76, oltre interessi, come risultanti dalla Parte_1 compensazione operata in motivazione;
- rigetta per il resto l'opposizione
- compensa per metà le spese di lite e pone la rimanente metà a carico del sig. _1
, in favore della che liquida in € 3.349,50, oltre spese generali,
[...] Parte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Pag. 4 di 5 Dott. Marco Cirillo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2069/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, alla via Santa Rita da Cascia n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Palma, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente/opponente -
E
, _1
- resistente/opposto–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2023 richiesto dal sig. , chiedendo “- In via preliminare, accertare e dichiarare _1
l'inefficacia, inammissibilità e la infondatezza del decreto ingiuntivo per i motivi esposti, e per effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Napoli Nord n. 673/2023; - Accertare la totale o parziale mancata prestazione lavorativa del sig. _1 assente a lavoro e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto allo stesso in termini di retribuzione e/o in alternativa accertare la minor somma dovuta per i motivi su esposti;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'indebito pagamento in favore del sig.
della somma di Euro 234.609,51 con conseguente condanna di _1 quest'ultimo alla restituzione/ ripetizione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi da ogni singola rimessa fino al soddisfo;
- Ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda, ai fini dell'accertamento della compensazione, pro concurrenti quantitate, di detta somma con quanto eventualmente fosse condannata a pagare Parte_1 in favore del sig. ovvero _1 in quella somma minore e/o maggiore che sarà ritenuto opportuno liquidare;
- Per l'effetto, condannare al pagamento delle spese e competenze di lite _1 oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
Nello specifico, parte opponente ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente a fronte delle assenze ingiustificate nel corso del rapporto di lavoro, nonché la presenza di un controcredito derivante dall'indebito maturato dal sig. . _1
Ritualmente citato in giudizio il sig. non si è costituito e deve esserne _1 dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza parte opponente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
In via principale parte opponente ha eccepito l'insussistenza del credito richiesto dal ricorrente con il ricorso monitorio, ritenendo che alla luce delle molteplici assenze ingiustificate del sig. non potesse essergli corrisposta la retribuzione e dovesse _1 intendersi cessato il rapporto di lavoro.
Tale eccezione non può essere accolta: entrambe le parti hanno dedotto in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 2018 e parte
Pag. 2 di 5 opposta ha allegato l'inadempimento contrattuale, sia con riferimento alle retribuzioni che con riferimento al trattamento di fine rapporto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per dimissioni per giusta causa (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro nel fascicolo monitorio).
A fronte delle allegazioni di parte opposta, l'opponente – su cui ricade l'onere probatorio, trattandosi di obbligazioni contrattuali – non ha fornito alcuna prova del proprio adempimento.
In senso contrario, infatti, parte opponente si è limitata a dedurre che le retribuzioni non sarebbero state dovute a fronte delle assenze del ricorrente/opposto: tale circostanza – rispetto alla quale parte opponente ha anche articolato prova testimoniale – oltre ad apparire inverosimile, essendosi protratta addirittura per 5 anni senza che il datore di lavoro ponesse in essere alcuna reazione sanzionatoria, non poteva essere oggetto di prova dal momento che – anche in seguito a specifica sollecitazione del Tribunale – non è stato prodotto in atti il contratto stipulato tra le parti e conseguentemente non era possibile verificare il rispetto dell'assetto del rapporto che le parti si erano date.
Per i motivi esposti, quindi, ed in assenza di contestazione rispetto ai conteggi effettuati dal ricorrente/opposto, deve ritenersi sussistente il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio.
Parte opponente, tuttavia, ha poi chiesto in via riconvenzionale l'accertamento di un controcredito nei confronti del ricorrente/opposto.
Tale domanda è fondata.
Con il contratto di gestione – regolarmente depositato in atti – le parti hanno scelto di regolamentare il loro rapporto prevedendo come corrispettivo della gestione il
50%, al netto dei ticket, del fatturato del Concedente se riconosciuto dalla Pt_2
Dalla documentazione depositata da parte opponente, invece, risulta che l'opposto abbia fatturato somme superiori a quelle spettantigli da contratto e risulta che
Pag. 3 di 5 Parte tali maggiori somme siano state effettivamente corrisposte (cfr. fatture fatture di parte opposta e bonifici di pagamento).
Ne deriva che effettivamente parte opponente dal citato indebito ha maturato un credito correttamente conteggiato in € 234.609,51.
I due controcrediti risultanti nel presente giudizio, dunque, come richiesto dalla stessa parte opponente devono essere posti in compensazione tra loro, con la conseguenza che risulta dovuta alla parte opponente la somma di € 174.810,76 oltre interessi.
Le spese vengono compensate per la metà alla luce della reciproca soccombenza parziale e per il resto vengono poste a carico di parte opposta e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 673/23;
- condanna il sig. al pagamento in favore di parte opponente _1 [...] della somma di € 174.810,76, oltre interessi, come risultanti dalla Parte_1 compensazione operata in motivazione;
- rigetta per il resto l'opposizione
- compensa per metà le spese di lite e pone la rimanente metà a carico del sig. _1
, in favore della che liquida in € 3.349,50, oltre spese generali,
[...] Parte_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Pag. 4 di 5 Dott. Marco Cirillo
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