Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03695/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3695 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità di amministratrice di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Maria Mazza e Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l’accertamento della illegittimità - ex art. 31 del d.lgs. n. 104/10 -
del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-inadempimento formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, ed indicato nella nota prot. 28586/2024 del 09.05.2024 di avvio del procedimento, notificata in data 21.05.2024 sulle osservazioni/opposizione notificate in data 29.05.2024 e sulla istanza-diffida presentata, a mezzo P.E.C. in data 28 giugno 2024, al Comune di Ercolano (quale Comune Capofila dell’Ambito N. 29), perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento;
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della figlia della ricorrente (-OMISSIS- -OMISSIS-) ad ottenere, previo conclusione del procedimento e/o annullamento dell’illegittima determina n. 1534/2023 con cui è stata disposta la sospensione per compensazione per l'anno 2024 dell'erogazione dell''assegno di cura a valere sul Fondo Nazionale delle non Autonomie 20 con l'anno 2023, la corresponsione del beneficio dell''assegno di cura a decorrere dalla eleggibilità dell'UVI del 20 aprile 2018 quale -OMISSIS- con livello tre;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
1) della determinazione adottata dall’Ambito n. 29 Comune di Ercolano RCG N. 1562/2024 del 02.07.2024 di “ chiusura del procedimento amministrativo avviato con la determinazione dirigenziale n. 808 del 11/04/2024 e sua modifica e integrazione DD 949 del 24/04/2024 nei confronti di n. 13 beneficiari eleggibili al progetto NA 02 ” portata a conoscenza della ricorrente solo a seguito del ricorso introduttivo promosso avverso il silenzio dell’intimata amministrazione con il deposito in giudizio della determinazione avvenuto in data 15.10.2024;
2) della determinazione dirigenziale n. 808 del 11/04/2024 e sua modifica e integrazione DD 949 del 24/04/2024 divenute opponibili alla ricorrente solo a seguito della chiusura del procedimento (determinazione 1562/2024 del 02.07.2024 e portata a conoscenza solo in data 15.10.2024) avviato con le suddette determinazione nonché con la comunicazione prot. 28586/2024 notificata il 21.05.2024 di avvio del procedimento;
3) della nota ASL 75325/2024 sconosciuta alla ricorrente e solo richiamata nei provvedimenti dell’Ambito/Comune di Ercolano,
e per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della beneficiaria (-OMISSIS- -OMISSIS-) ad ottenere, come le è stato riconosciuto in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2024 con imputazione al progetto NA 02, dichiarando illegittima la compensazione disposta dall’Amministrazione intimata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di amministratrice di sostegno della figlia, affetta da una grave patologia –-OMISSIS- di -OMISSIS-- implicante lo status di -OMISSIS- -OMISSIS-, esponeva quanto appresso:
- con nota prot. 28586/2024 del 9.5.2024 il Comune di Ercolano, capofila dell’Ambito territoriale n. 29, avviava il procedimento di riesame volto all’annullamento della determina n. 1534/2023 con la quale la figlia della ricorrente era stata inserita in graduatoria, “in priorità 1”, finalizzata alla erogazione degli assegni di cura - NA 20;
- il riesame veniva giustificato dalla Amministrazione sul presupposto che la figlia della ricorrente, pur essendo -OMISSIS- -OMISSIS- non avrebbe dovuto godere del “ carattere di priorità ” della istanza, per insussistenza dei requisiti ai fini dell’inserimento in A.D.I. (assistenza domiciliare integrata).
1.2. La ricorrente presentava apposite deduzioni e, stante l’inerte contegno della Amministrazione perdurato anche a seguito di ulteriori solleciti, insorgeva avanti questo TAR, al fine di ottenere la declaratoria della illegittimità del silenzio e l’annullamento delle determinazioni volte ad inibire la fruizione dell’assegno di cura anche per l’anno a venire.
1.3. Con successiva determinazione, n. 1562/2024 del 02.07.2024, di “ chiusura del procedimento amministrativo avviato con la determinazione dirigenziale n. 808 del 11/04/2024 e sua modifica e integrazione DD 949 del 24/04/2024 nei confronti di n. 13 beneficiari eleggibili al progetto NA 02 ” si sanciva definitivamente la “ineleggibilità” della figlia della ricorrente al programma di assegni di cura NA 20, “ per carenza del requisito di preferenza dell’accesso alle cure domiciliari integrate ”, con la indebita erogazione indi del ridetto contributo e, indi -a compensazione delle somme a quel tritolo elargite- con la sospensione del contributo a valere su NA 02 (cui pure la piccola aveva diritto), “ in via compensativa rispetto alla corresponsione indebita del NA 20 ”.
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento, nonché avverso tutti gli atti presupposti in epigrafe individuati, insorgeva la ricorrente, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, rimarcando la illegittima pretermissione della piccola dal beneficio che ne occupa, pur pacificamente riconosciuta quale -OMISSIS- -OMISSIS-, sulla scorta di una circostanza (assegnazione ad un programma di assistenza domiciliare integrata) tutt’affatto irrilevante ai fini per cui è causa.
1.5. Si costituivano la intimata Amministrazione, instando per la inammissibilità e/o improcedibilità del gravame introduttivo, per la irricevibilità per intempestività dei motivi aggiunti e, in ogni caso, per la loro reiezione.
2. Il ricorso introduttivo è improcedibile, nel mentre fondato è l’atto recante motivi aggiunti.
2.1. La domanda originaria, invero -in quanto funzionale a stigmatizzare l’inerte contegno serbato dalla Amministrazione nella definizione del procedimento di riesame in autotutela avviato con la nota dell’8 maggio 2024- è deprivata di qualsivoglia interesse al lume delle evidenze documentali quivi versate in atti, attestanti le effettiva conclusione del procedimento, mercè il provvedimento del 2 luglio 2024, sul quale si è irrefragabilmente traslato l’interesse ad agire della ricorrente, prontamente inveratosi, peraltro, pel tramite della proposizione dell’atto recante motivi aggiunti.
2.2. E’ tale ultimo ricorso veicolante motivi aggiunti, invero, ad essere fondato, al lume delle statuizioni plurimamente rese in fattispecie simili da questo TAR, non rinvenendosi ragione veruna per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte in sede interinale.
2.2.1. Va, in via liminare, esaminata la eccezione di irricevibilità per tardività - formulata dalla resistente Amministrazione, sul presupposto della avvenuta pubblicazione della delibera gravata sull’albo pretorio del Comune dal 2 luglio 2024 al 17 luglio 2024, giorno quest’ultimo in cui individuare il dies a quo del termine per la sua impugnazione in sede giurisdizionale- al fine di disvelarne la evanescenza.
2.2.2. E, invero, per quel che attiene alla specifica posizione della ricorrente e, indi, per quel che quivi solo interessa, la delibera n. 1562/24 del 2 luglio 2024:
- ha concluso il procedimento di riesame in autotutela di una precedente deliberazione, n. 1534/23, foriera di una attribuzione patrimoniale in favore di essa ricorrente;
- annulla tale primigenia determinazione e, indi, per ciò che qui solo viene in rilievo, sottrae singulatim il bene della vita agognato dalla ricorrente, e dapprima concesso;
- definisce un procedimento di secondo grado il cui atto di avvio del 9 maggio 2024 era stato, non caso, puntualmente e “singolarmente” portato a conoscenza della ricorrente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita in data 16 maggio 2024 e consegnata, all’indirizzo di essa ricorrente in data 21 maggio 2024 (cfr., la documentazione quivi versata in atti dalla parte ricorrente, sub doc. 11 della primigenia produzione).
2.2.3. Ne discende, irrefragabile, la necessità per il Comune di comunicare individualmente agli interessati (in numero di 13, compresa la ricorrente) la conclusione del ridetto procedimento di riesame in autotutela.
2.2.4. Necessità, per vero, avvertita dallo stesso Comune nella fase di “apertura” del procedimento (con la spedizione a mezzo raccomandata della comunicazione di avvio), e purtuttavia affatto obnubilata nella fase conclusiva e terminale.
2.2.5. Dalla mancata comunicazione o notificazione, singulatim , alla ricorrente della ridetta delibera, discende:
- la inesistenza della conoscenza e/o conoscibilità della delibera da parte della ricorrente, a nulla potendo rilevare la invocata pubblicazione della delibera sull’albo pretorio del Comune, trattandosi di provvedimento necessitante di notificazione o comunicazione “individuale”;
- la “piena conoscenza” della delibera, di contro, a far data dal suo deposito in giudizio, in data 15 ottobre 2024, giorno a partire da quale si è integrato il presupposto (“piena conoscenza” dell’atto, appunto) legittimante (e onerante) la proposizione del gravame a’ sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
2.3. Nel merito, di poi, questo TAR reputa conveniente e opportuno non discostarsi dall’orientamento, che può ormai dirsi consolidato, in subiecta materia assunto dal Consiglio di Stato alle cui considerazioni si rinvia testualmente, anche a fini di economicità processuale siccome già fatto in fattispecie analoghe (TAR Campania, VI, 7 maggio 2024, n. 2981) e che è certamente applicabile anche alla situazione di -OMISSIS- -OMISSIS- che connota la figlia della ricorrente (non rilevando la specifica patologia da cui è affetta, diversa dai -OMISSIS- dello -OMISSIS- -OMISSIS- per le quali massimamente sono intervenute statuizioni giurisdizionali) a mente delle quali “ per giurisprudenza consolidata si è ritenuta l’illegittimità della postergazione ai fini della percezione dell’assegno di cura dei minori gravissimi che non beneficino di cure domiciliari, essendo tale discriminazione in contrasto col d.m. 26 settembre 2016 (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023 n. 10565, id., n. 10566/2023, id., n. 10570/2023, id., n. 10563/2023, id., n. 10561/2023, id., n. 10562/2023 e id., n. 10560/2023).
3.2. La Sezione, con argomentazioni condivisibili e dalle quali non vi è ragione di discostarsi, ha stabilito che “la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.” , e che, con l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 02, n. 2728).
3.3. L’unico limite apposto alla declinazione nella legislazione regionale delle norme di principio contenute nella legge statale è costituito dalla adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, secondo cui può ammettersi di “ancorare il beneficio dell’assegno di cura anche a indici di disagio economico sociale del nucleo familiare” (Consiglio di Stato, cit.), proprio perché “il potere discrezionale dell’Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l’“assegno di cura”, trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale –attuata dalla descritta norma di legge- secondo la quale “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo ” a partire dal “fondamentale diritto dell’individuo” alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di “cura” in via diretta ovvero mediante l’erogazione di un “assegno” adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare”.
3.4. Al riguardo, con sentenza 6 ottobre 2023, n. 8708, la Sezione ha stabilito quanto segue: “la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con -OMISSIS- mentali e -OMISSIS-”.
3.5. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con -OMISSIS- in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con -OMISSIS- mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con -OMISSIS-, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con -OMISSIS- in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
4. Nel quadro dei canoni ermeneutici appena indicati, non è ragionevole - se non nei limiti descritti e tenuto conto della disponibilità delle risorse - introdurre una graduazione siffatta dei beneficiari dell’assegno di cura in funzione delle cure domiciliari di cui godono, atteso che anche i pazienti affetti da patologia dello -OMISSIS- -OMISSIS- sono meritevoli del beneficio al pari di quelli, sempre definiti gravissimi, o addirittura gravi, secondo i criteri ministeriali, che non sono autosufficienti perché allettati.
4.1. Di regola, i pazienti autistici non necessitano di un PAI che comprenda cure a domicilio, atteso che le loro condizioni non prevedono una specifica assistenza domiciliare, ma impongono una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare per tutto l’anno sia per la notte che il giorno, così da scongiurare il pericolo che il -OMISSIS- assuma comportamenti che possono mettere in pericolo la sua e la altrui incolumità.
4.2. In questa prospettiva, non può ritenersi legittima la concessione del beneficio ai portatori di -OMISSIS- -OMISSIS- in posizione poziore rispetto ai pazienti gravissimi o, a più forte ragione, gravi, che siano in carico alle cure domiciliari integrate, proprio in ragione di quanto stabilito dalla Regione con l’impugnata delibera di Giunta n. 325/2020, secondo cui “gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di -OMISSIS- -OMISSIS- e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari ” (CdS, III, 24 gennaio 2024, n. 767).
2.3.1. Il presupposto su cui fonda la gravata determinazione di riesame in autotutela -nella parte in cui tiene in non cale, ovvero colloca in posizione deteriore, il bisogno assistenziale dei disabili gravissimi non beneficiari di assistenza domiciliare- in sostanza assegna valenza prioritaria ad un dato che si appalesa assumere, di contro, significanza neutra ai fini che ne occupano, ove non può che venire in rilievo principaliter la pregnanza del bisogno assistenziale, correlata al grado più o meno intenso dello stato di -OMISSIS- (con priorità per i gravissimi), al di là ed a prescindere dalla attuale erogazione di attività assistenziale domiciliare.
2.3.2. Consolidate si appalesano le statuizioni, rese anche da questo TAR (TAR Campania, VI, 3 luglio 2024, n. 4098; TAR Campania, VI, 7 maggio 2024, n. 2981), e a mente delle quali “ per giurisprudenza consolidata si è ritenuta l’illegittimità della postergazione ai fini della percezione dell’assegno di cura dei minori gravissimi che non beneficino di cure domiciliari, essendo tale discriminazione in contrasto col d.m. 26 settembre 2016 (esprimono tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023 n. 10565, id., n. 10566/2023, id., n. 10570/2023, id., n. 10563/2023, id., n. 10561/2023, id., n. 10562/2023 e id., n. 10560/2023) ”;
2.3.3. Trattasi di principi che ben appaiono potersi attagliare –ad onta di quanto opinato dalla resistente Amministrazione- anche alla fattispecie che ne occupa, venendo invero in rilievo -al di là ed a prescindere dalle specifiche patologie- lo status di -OMISSIS- -OMISSIS-.
2.3.4. Di qui l’accoglimento del ricorso, nei sensi e nei limiti indicati e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con la correlata reviviscenza dei primigeni provvedimenti attributivi dell’assegno di cura a valere sul fondo non autosufficienze 20 e, indi, il venir meno della disposta sospensione della erogazione dell’assegno a valere sul NA 02 (sospensione disposta giustappunto “in via compensativa” dalla delibera n. 1562/24 quivi, in parte qua , annullata).
2.3.5. E, invero, l’odierno thema decidendum è astretto alla spettanza dell’assegno di cura a valere su NA 20 -su cui ha inciso, giustappunto, la determinazione n. 1562 del 2 luglio 2024 - inammissibili apparendo le richieste –che pure è dato leggere nelle conclusioni dell’atto recante motivi aggiunti- afferenti ad annualità pregresse, ovvero alle “ differenze tra il dovuto e il percepito sulla domanda di assegno di cura dall’UVI del 2018 ”.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono nondimeno a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- dichiara la improcedibilità del ricorso originario;
- accoglie l’atto recante motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per le parti di interesse, gli atti impugnati, con la consequenziale reviviscenza delle primigenie determinazioni di concessione dell’assegno di cura a valere sul fondo nazionale per le non autosufficienze 20, e la cessazione della disposta sospensione della erogazione dell’assegno spettante in relazione al NA 02.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025 e 7 maggio 2025, con l'intervento dei signori magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Angela Fontana |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.