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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Silvia Capitano Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 5.3.2024 al R.G. n. 521/2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente t r a
(c.f. ), nato il [...] ad [...], con Parte_1 C.F._1
l'avv. Calogero Sferrazza;
RICORRENTE
e
(c.f. nata il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO, interveniente necessario.
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente : Parte_2
1
21/06/2007, previsto con la sentenza di omologa sopra richiamata per entrambi i coniugi, riservandone l'affidamento esclusivamente al padre sig. al fine di Parte_1
garantirgli la necessaria ed adeguata assistenza scolastica e sanitaria di cui il predetto
quotidianamente necessita.
***
MOTIVAZIONE
Il presente procedimento, introdotto dal ricorrente , ha ad oggetto la Parte_3
richiesta di affidamento esclusivo del minore , nato il [...]. Persona_2
Tra i coniugi e è stata pronunciata sentenza di Parte_3 CP_1
omologazione della separazione consensuale (n. 980/2023 del 3.7.2023, sub RG
990/2023), che ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli e con Per_3 Per_1
collocamento presso il domicilio paterno e l'obbligo di contribuito al mantenimento in capo alla madre.
In seguito alla separazione, a detta del ricorrente la resistente si sarebbe totalmente disinteressata dei figli e non avrebbe versato al marito il contributo al loro mantenimento.
Nelle more, prima dell'introduzione del presente ricorso, il figlio è divenuto Per_3
maggiorenne. In relazione al figlio, ancora minore, il disinteresse della madre avrebbe Per_1
impedito di adottare scelte di cura e supporto psicologico. A sostegno delle proprie allegazioni, il ricorrente ha prodotto diverse querele per mancato versamento del contributo nonché un atto di precetto per il recupero delle somme.
La resistente, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Il ricorso merita accoglimento.
Sintomatico del disinteresse della madre risulta, innanzitutto, il perfezionamento della notificazione del ricorso ex art. 143 c.p.c. in caso di residenza, dimora o domicilio sconosciuti. Nella relata di notifica presso la residenza della medesima a Castrofilippo,
l'Ufficiale giudiziario ha dato atto che la destinataria risulta trasferita altrove senza lasciare
2 alcun recapito, neanche telefonico. Ciò conferma quanto prospettato nel ricorso circa l'allontanamento della madre e il disinteresse di quest'ultima verso il figlio. Questa conclusione risulta altresì corroborata dalla plausibile mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, come risultante dalle molteplici querele allegate al ricorrente. Peraltro, deve tenersi conto che tra pochi messi (ossia a giugno 2025) il figlio diverrà maggiorenne;
pertanto, l'affidamento esclusivo al padre consentirà in questi Per_1
prossimi mesi l'adozione di eventuali scelte concernenti la salute psicofisica e l'educazione dell'ancora minore Per_1
La natura del procedimento e il suo svolgimento depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso e delle conclusioni congiunte sopra riportate, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di separazione stabilite nella Sentenza n. 980/2023 del 03/07/2023 emessa da questo Tribunale (sub RG 990/2023), dispone l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...] il [...], al padre ricorrente Persona_2
; Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 27.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
3