Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
In caso di licenziamento collettivo l'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali è oggetto di un obbligo del datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2697 cod. civ., è a carico del datore di lavoro l'onere di dare la relativa prova, consistente nell'esternazione delle valutazioni comparative compiute in funzione delle esigenze aziendali, dell'anzianità e, per l'accordo interconfederale del 1965, dei carichi di famiglia dei lavoratori. Una tale esternazione può richiedere nel caso concreto la produzione in giudizio di una vera e propria graduatoria, ma questa resta oggetto di un onere, ai fini della prova, e non di un obbligo del datore di lavoro (nel caso di specie, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'esclusione da parte del giudice di merito dell'obbligo del datore di lavoro di predisporre una graduatoria dei dipendenti interessati al licenziamento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5650 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Rel. Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO MARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA RUBBER INDUSTRIES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO BERETTA e SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 418/95 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 28/9/95 R.G.N. 1425/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/4/98 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/9/95 il Tribunale di Ascoli Piceno confermava l'impugnata decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda proposta da OR IC per far dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli l'1/3/91 dalla s.r.l. NU Rubber Industries.
Premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio non erano state proposte dal IC domande di reintegra e risarcimento ex art.18 L. n. 300/70, formulate per la prima volta in appello, il
Tribunale considerava:
- che il licenziamento era stato intimato per riduzione di personale e l'allegato ridimensionamento aziendale, dovuto alla presenza di sessantatrè dipendenti in esubero, era stato provato dalla società;
- che le mansioni svolte dal IC erano state in parte soppresse, in quanto assunte da ditte fornitrici, ed in parte affidate ad altri dipendenti e a personale esterno;
- che, in ipotesi di licenziamento collettivo, devono essere rispettati i prescritti criteri di scelta dei dipendenti da licenziare ma ciò non comporta per il datore di lavoro l'obbligo di redigere una graduatoria dei licenziandi;
- che, inoltre, il datore di lavoro ha facoltà di dare prevalenza ad uno dei criteri di scelta rispetto agli altri, e nella specie era evidente la prevalenza attribuita dalla società, per l'avvenuta soppressione delle mansioni del IC, da ben quattro anni in cassa integrazione, alle esigenze tecnico-produttive aziendali. Avverso la decisione del Tribunale il IC ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.
Resiste la società con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 414/420 e segg. c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto proposta per la prima volta in appello la domanda di risarcimento del danno nonostante l'avvenuta formulazione di una specifica richiesta di risarcimento nel ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato.
L'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, applicabile nella specie "ratione temporis", dispone:
- al primo comma che "ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro";
- al quarto comma, che "il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione...; in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto;
- ed al quinto comma, che "fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto...". Con le conclusioni formulate in secondo grado il IC ha chiesto al Tribunale:
- di dichiarare la nullità ed inefficacia del licenziamento;
- di condannare la società NU al ripristino del rapporto di lavoro;
- di condannare la società al pagamento dei danni in suo favore anche ex art. 18 L. 300/70 per una somma pari o diversa da quella richiesta.
Con l'atto introduttivo del giudizio il IC aveva chiesto che il Pretore "dichiarasse la nullità ed inefficacia del licenziamento intimatogli il 1-3-1991 e in subordine ne dichiarasse l'illegittimità per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 7, accordo 4/5/1965, condannando la ditta convenuta al pagamento di una somma di lire 350.000.000, o altra minor somma ritenuta di giustizia, con la successiva precisazione che il risarcimento del danno andava commisurato ad una retribuzione di circa 22 milioni annui ed una possibilità di lavoro di oltre 20 anni.
Non aveva quindi domandato la reintegra nel posto di lavoro ed anzi, richiedendo una somma corrispondente ad un risarcimento proiettato su circa venti anni, aveva manifestato la propria volontà contraria alla prosecuzione del rapporto.
La verifica dell'ammissibilità della domanda di risarcimento proposta in appello, rispetto alla suddetta formulazione del ricorso introduttivo del giudizio, richiederebbe in astratto di stabilire quanto meno:
- se il nuovo testo del citato art. 18 consenta al lavoratore il quale dichiari di non volere la prosecuzione del rapporto di chiedere, rinunciando alla reintegra, il risarcimento dei danni secondo le norme di diritto comune (esclusivamente o in aggiunta, per il solo periodo successivo al ricorso o alla sentenza, all'indennità di cui al comma 4) o invece gli offra, contemperando gli interessi delle parti sul presupposto del ripristino delle reciproche obbligazioni con la sentenza di annullamento del licenziamento, la sola possibilità di ottenere, oltre l'indennità parametrata alle retribuzioni non percepite fino al ricorso, o alla sentenza, la sola indennità di cui al comma 5;
- se nella domanda di risarcimento dei danni attuali e futuri, commisurati alle retribuzioni, possa ritenersi compresa la domanda di risarcimento contemplata dal comma 4 e/o, attraverso un implicito esercizio dell'opzione, quella prevista dal comma 5. Simili questioni risultano tuttavia superate, nel caso in esame, dal rilievo che, se la domanda formulata in appello era compresa in quella proposta in primo grado, allora essa è stata, di fatto, decisa dal Tribunale nonostante l'affermata inammissibilità della stessa.
Il giudice di appello ha infatti esaminato la richiesta di risarcimento di cui al ricorso introduttivo del giudizio anche sotto il profilo della prospettata illegittimità di un licenziamento individuale, e l'ha rigettata riconoscendo nella specie la sussistenza dei presupposti del licenziamento collettivo. Con il secondo motivo del ricorso, mantenuta "ogni riserva ed opposizione in ordine alla giustezza della procedura instata all'azienda mediante consultazione con le rappresentanze sindacali", si ribadisce che nella specie il licenziamento doveva considerarsi plurimo e, in quanto tale, carente delle comunicazioni prescritte dall'art. 7.
Il motivo non può per la sua assoluta genericità, essere accolto. Esso si esaurisce infatti nei suesposti rilievi, senza alcuna indicazione degli errori eventualmente commessi dal giudice di appello nella qualificazione dei fatti accertati, o di vizi di motivazione riscontrabili nel loro accertamento.
Con il terzo motivo si lamenta l'esclusione da parte del Tribunale dell'obbligo del datore di lavoro di formare una graduatoria dei dipendenti interessati dal licenziamento collettivo, atta a consentire ai lavoratori la verifica del rispetto degli elementi soggettivi previsti dall'art. 2 dell'accordo del 1965. Si deduce che, come i motivi contemplati dall'art. 7 in relazione ai licenziamenti individuali, così le ragioni determinanti la scelta dei dipendenti da licenziare collettivamente devono essere portate a conoscenza degli interessati al fine di consentire al lavoratore ingiustamente espulso di individuare i motivi che meglio lo legittimano all'azione risarcitoria.
Il motivo è infondato.
L'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali è oggetto di un obbligo del datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2697 cod. civ., è a carico del datore di lavoro l'onere di dare la relativa prova.
Questa richiede l'esternazione delle valutazioni comparative compiute in funzione delle esigenze aziendali, dell'anzianità e, per l'accordo del 1965, dei carichi di famiglia dei lavoratori, ed una tale esternazione può a sua volta richiedere nel caso concreto la produzione in giudizio di una vera e propria graduatoria, ma questa resta oggetto di un onere, ai fini della prova, e non di un obbligo del datore di lavoro.
E, anche a voler ricavare dai principi di correttezza e buona fede un obbligo di motivazione, accessorio a quello di osservanza dei criteri di scelta, il danno eventualmente imputabile all'inadempimento di un tale obbligo non può certo identificarsi con quello subito per effetto della violazione, nel licenziamento, dei criteri di scelta.
Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.