Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5650
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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In caso di licenziamento collettivo l'osservanza dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali è oggetto di un obbligo del datore di lavoro nei confronti dei singoli lavoratori, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2697 cod. civ., è a carico del datore di lavoro l'onere di dare la relativa prova, consistente nell'esternazione delle valutazioni comparative compiute in funzione delle esigenze aziendali, dell'anzianità e, per l'accordo interconfederale del 1965, dei carichi di famiglia dei lavoratori. Una tale esternazione può richiedere nel caso concreto la produzione in giudizio di una vera e propria graduatoria, ma questa resta oggetto di un onere, ai fini della prova, e non di un obbligo del datore di lavoro (nel caso di specie, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'esclusione da parte del giudice di merito dell'obbligo del datore di lavoro di predisporre una graduatoria dei dipendenti interessati al licenziamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5650
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5650
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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