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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN AR IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Parte_1
Pezzullo, presso il cui studio in Amorosi (BN), via San Nicola 96, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 16/04/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3737/2024) e chiedendo al Tribunale di “a.
Accertare e dichiarare che la sig.ra fin dalla domanda di assegno ordinario Parte_1
d'invalidità (29/04/2024) o da quella data che verrà individuata in corso di causa, era affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222); b. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
L' ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente, coltivatrice diretta, il 29/04/2024 per CP_1 insussistenza del requisito sanitario, e il CTU nominato nella prima fase – posta una diagnosi di
“Artrosi polidistrettuale senza particolari limitazioni funzionali, Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, Ipoacusia mista bilaterale” – ha confermato la valutazione dell'Istituto, ritenendo che “La paziente è affetta da patologie croniche che allo stato attuale non Parte_1
1 determinano particolari limitazioni funzionali. La patologia osteoarticolare è in buon controllo clinico, la deambulazione risulta autonoma, buona la capacità di comunicazione. L'ipertensione arteriosa è in buon compenso emodinamico”.
La ricorrente contesta le conclusioni del perito evidenziando che nella bozza era stata erroneamente indicata la sua età anagrafica, che l'ausiliare aveva sottovalutato la patologia sensoriale che l'affligge, trascurando che la stessa è causata da una malattia degenerativa (otosclerosi), e che il dato patologico non era stato parametrato alle occupazioni confacenti.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n.
9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del
1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante, sul quale non incide l'inquadramento tabellare delle patologie evidentemente utilizzato in via meramente indicativa (tanto che non risulta percentualizzata l'invalidità complessiva).
Non risultando, tuttavia, che avesse posto tale quadro a confronto con la specifica attività lavorativa espletata dall'istante, nella presente fase è stata richiesta un'integrazione alla consulenza.
Il CTU ha confermato le proprie conclusioni, ribadendo che la ricorrente è affetta da patologie croniche che allo stato attuale non determinano particolari limitazioni funzionali rispetto allo svolgimento dell'attività di coltivatrice diretta.
2 Giova precisare, a questo punto, che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Pertanto, avendo l'ausiliare escluso che le limitazioni riscontrate riducano a meno di un terzo la capacità di svolgere l'attività di coltivatrice diretta, non vi è necessità di procedere ad accertamenti in ordine ad attività diverse.
Le ulteriori contestazioni in merito alla valutazione del deficit uditivo e alla sottovalutazione del dato patologico riferito al sistema osteo-articolare, anche a seguito della visita specialistica ortopedica dell'1/04/2025 eseguita dal dott. , si traducono invece, non ravvisandosi vizi logici Persona_1
o motivazionali nella perizia, in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua motivazione.
Ebbene, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella fattispecie, il CTU ha dato atto di avere riscontrato all'esame obiettivo svoltosi il 10 gennaio
2025 una lieve ipoacusia, la quale non impediva il normale svolgimento del colloquio. In sede di chiarimenti ha rilevato come il nuovo esame audiometrico del 7/04/2025 confermi un quadro di
“ipoacusia mista bilaterale di grado medio grave”, già presente nelle precedenti valutazioni
3 specialistiche, ma ha ribadito che all'atto della visita peritale del 10/01/2025 la paziente si era presentata a visita sprovvista di protesi acustiche ed era emersa solo una lieve ipoacusia non invalidante.
La ricorrente sostiene che, in realtà, alla visita peritale indossava protesi acustiche, regolarmente prescritte. La circostanza è però irrilevante, dal momento che “Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica” (così il D.M. 5 febbraio 1992, di approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, con previsione estensibile alla fattispecie in considerazione dello specifico riferimento alla capacità lavorativa specifica).
Adeguatamente motivata è anche la parte in cui il CTU ha ritenuto che il referto di visita ortopedica del 1° aprile 2025, in assenza di nuovi esami strumentali idonei a dimostrare un effettivo aggravamento delle patologie, fosse inidoneo a superare le conclusioni raggiunte all'esito della visita peritale effettuata meno di tre mesi prima.
Infine, quello relativo all'età anagrafica è un mero errore materiale, insuscettibile di incidere sul merito della valutazione e corretto nella perizia definitiva.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., per il principio della soccombenza la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in misura minima;
le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN AR IN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN AR IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1595 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Massimo Parte_1
Pezzullo, presso il cui studio in Amorosi (BN), via San Nicola 96, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 16/04/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 3737/2024) e chiedendo al Tribunale di “a.
Accertare e dichiarare che la sig.ra fin dalla domanda di assegno ordinario Parte_1
d'invalidità (29/04/2024) o da quella data che verrà individuata in corso di causa, era affetto da infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222); b. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
L' ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente, coltivatrice diretta, il 29/04/2024 per CP_1 insussistenza del requisito sanitario, e il CTU nominato nella prima fase – posta una diagnosi di
“Artrosi polidistrettuale senza particolari limitazioni funzionali, Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, Ipoacusia mista bilaterale” – ha confermato la valutazione dell'Istituto, ritenendo che “La paziente è affetta da patologie croniche che allo stato attuale non Parte_1
1 determinano particolari limitazioni funzionali. La patologia osteoarticolare è in buon controllo clinico, la deambulazione risulta autonoma, buona la capacità di comunicazione. L'ipertensione arteriosa è in buon compenso emodinamico”.
La ricorrente contesta le conclusioni del perito evidenziando che nella bozza era stata erroneamente indicata la sua età anagrafica, che l'ausiliare aveva sottovalutato la patologia sensoriale che l'affligge, trascurando che la stessa è causata da una malattia degenerativa (otosclerosi), e che il dato patologico non era stato parametrato alle occupazioni confacenti.
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza
n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n.
9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L, Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del
1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n.
22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante, sul quale non incide l'inquadramento tabellare delle patologie evidentemente utilizzato in via meramente indicativa (tanto che non risulta percentualizzata l'invalidità complessiva).
Non risultando, tuttavia, che avesse posto tale quadro a confronto con la specifica attività lavorativa espletata dall'istante, nella presente fase è stata richiesta un'integrazione alla consulenza.
Il CTU ha confermato le proprie conclusioni, ribadendo che la ricorrente è affetta da patologie croniche che allo stato attuale non determinano particolari limitazioni funzionali rispetto allo svolgimento dell'attività di coltivatrice diretta.
2 Giova precisare, a questo punto, che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Pertanto, avendo l'ausiliare escluso che le limitazioni riscontrate riducano a meno di un terzo la capacità di svolgere l'attività di coltivatrice diretta, non vi è necessità di procedere ad accertamenti in ordine ad attività diverse.
Le ulteriori contestazioni in merito alla valutazione del deficit uditivo e alla sottovalutazione del dato patologico riferito al sistema osteo-articolare, anche a seguito della visita specialistica ortopedica dell'1/04/2025 eseguita dal dott. , si traducono invece, non ravvisandosi vizi logici Persona_1
o motivazionali nella perizia, in una mera divergenza di valutazioni, insuscettibile di superare le conclusioni rassegnate dal CTU e sorrette da una congrua motivazione.
Ebbene, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nella fattispecie, il CTU ha dato atto di avere riscontrato all'esame obiettivo svoltosi il 10 gennaio
2025 una lieve ipoacusia, la quale non impediva il normale svolgimento del colloquio. In sede di chiarimenti ha rilevato come il nuovo esame audiometrico del 7/04/2025 confermi un quadro di
“ipoacusia mista bilaterale di grado medio grave”, già presente nelle precedenti valutazioni
3 specialistiche, ma ha ribadito che all'atto della visita peritale del 10/01/2025 la paziente si era presentata a visita sprovvista di protesi acustiche ed era emersa solo una lieve ipoacusia non invalidante.
La ricorrente sostiene che, in realtà, alla visita peritale indossava protesi acustiche, regolarmente prescritte. La circostanza è però irrilevante, dal momento che “Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica” (così il D.M. 5 febbraio 1992, di approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, con previsione estensibile alla fattispecie in considerazione dello specifico riferimento alla capacità lavorativa specifica).
Adeguatamente motivata è anche la parte in cui il CTU ha ritenuto che il referto di visita ortopedica del 1° aprile 2025, in assenza di nuovi esami strumentali idonei a dimostrare un effettivo aggravamento delle patologie, fosse inidoneo a superare le conclusioni raggiunte all'esito della visita peritale effettuata meno di tre mesi prima.
Infine, quello relativo all'età anagrafica è un mero errore materiale, insuscettibile di incidere sul merito della valutazione e corretto nella perizia definitiva.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., per il principio della soccombenza la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in misura minima;
le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN AR IN
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