Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 628/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1326 del 13.4.23 Oggetto: ricalcolo pensione VO 10066023 con decorrenza maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 628.23 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
Paolo Marseglia e Daniele De Leo, domiciliatari;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Marcello Raho, domiciliatario;
APPELLATO
All'udienza del 22.1.25 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la domanda proposta il 18.12.2019 dall'odierna parte appellante- per l'inclusione nella base di calcolo della sua pensione, indicata in epigrafe,
Il Tribunale ha ritenuto la domanda sprovvista di specifiche allegazioni circa il fatto costitutivo della pretesa, non colmabili attraverso le previsioni delle circolari CP_1
oppure tramite una consulenza avente funzione meramente esplorativa.
Con ricorso depositato il 6.9.2023 il soccombente ha proposto appello per la riforma di questa decisione. Con unico motivo ha sostenuto che l'onere della prova circa l'effettiva inclusione dei cd. emolumenti extramensili nella base di calcolo della pensione incombeva all'Istituto che con proprie circolari aveva raccomandato agli uffici centrali e periferici di non includere le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, vinte le spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c
L' nella memoria di costituzione ha contestato gli avversi argomenti sostenendo CP_1
che l'appellante aveva omesso di fornire prova dei propri assunti in difetto di allegazione circa la retribuzione percepita o spettante ex c.c.n.l., l'importo della 13^ mensilità e degli altri emolumenti se percepiti, l'importo della retribuzione annua pensionabile e del rateo in esito alle operazioni di ricalcolo.
Ha insistito per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo discussione orale, si è deciso come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Al fine di affrontare il merito del gravame giova rammentare il quadro normativo.
La causa ha ad oggetto il ricalcolo della pensione mediante inclusione, nella retribuzione annua pensionabile, e sostanzialmente in quella corrispondente al valore retributivo della contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e per mobilità, degli emolumenti percepiti in costanza di rapporto di lavoro a titolo di compensi extramensili (mensilità aggiuntive come tredicesima etc).
Con riferimento alla cassa integrazione guadagni l'art.8 comma 4 l.n.155\1981 stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale”.
Secondo l'art. 2 della legge n. 164/1975 l'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori beneficiari sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma in ogni caso non oltre le 40 ore settimanali;
la retribuzione globale integrabile è composta da competenze che maturano e vengono erogate anche con periodicità non mensile.
Pertanto deve ritenersi che la base retributiva da assumere come riferimento ai fini delle settimane contributive di integrazione salariale nelle operazioni di liquidazione della pensione debba comprendere anche le competenze retributive che maturano con periodicità non mensile, inclusa la tredicesima.
Il trattamento di integrazione salariale ordinario si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese, e include paga base, indennità di contingenza, ratei di mensilità aggiuntive ed eventuali maggiorazioni che devono essere considerate come componenti della normale retribuzione oraria, stabilita come parametro di riferimento;
vanno escluse dal computo le somme prive della caratteristica della ordinarietà e continuità (v. Cass. n.6161/2018; n.31290/2019).
Alla luce dell'art. 7 comma 9 della legge n. 223/1991, analogo discorso deve farsi per l'indennità di mobilità, che viene calcolata in misura percentuale rispetto alla retribuzione teorica lorda utilizzata ai fini trattamento di integrazione salariale.
Il primo giudice ha evidenziato le carenze dell'atto introduttivo quanto agli elementi necessari per sostanziare la pretesa azionata. Si tratta di elementi che avrebbero dovuto comporre il nucleo espositivo della causa petendi e che il Tribunale ha individuato nella motivazione della sentenza per far risaltare l'impossibilità di esercitare quei poteri officiosi destinati all'emersione della verità materiale
Infatti, se, da un lato, è vero che l'esigenza dell'emersione della verità materiale non deve essere governata in via esclusiva dalla rigida applicazione del principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova, d'altro lato è altrettanto vero che il potere-dovere del giudice di disporre atti istruttori d'ufficio presuppone la presenza della cd. “pista probatoria”, ossia di elementi fortemente indiziari, che sono carenti nel caso di specie, nel quale la parte ricorrente non ha allegato quel nucleo minimo di fatti costitutivi che rende possibile il ricorso a mezzi istruttori che sono nella disponibilità del giudice, come la consulenza tecnica d'ufficio.
Per quel che è dato comprendere dall'atto introduttivo del primo grado, il ricorrente si è limitato ad affermare l'errore omissivo dell' senza segnalarne gli CP_1
indici concreti.
In siffatta situazione il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio rivestirebbe una funzione meramente esplorativa diretta a vagliare a tutto campo l'esattezza del computo dell'importo pensionistico al fine di far risaltare eventuali errori dell' CP_1
Nella fattispecie in esame non emergono dati contabili oggettivi che possano ritenersi quanto meno sintomatici di un errato calcolo pensionistico da parte dell' CP_1
Anzi, gli stessi dati rilevabili dall'estratto conto previdenziale depositato in primo grado, ove esaminati alla luce delle norme sopra richiamate, militano in senso contrario alle affermazioni e alle doglianze del pensionato.
In particolare, sulla base del predetto estratto conto, considerando la contribuzione per c.i.g. collocata nel periodo utile ai fini del calcolo della pensione, e quindi nel decennio contributivo anteriore al pensionamento, si osserva più volte che il valore retributivo settimanale del contributo figurativo per cassa integrazione risulta addirittura superiore alla retribuzione settimanale relativa al periodo di lavoro effettivo precedente a quello di cassa integrazione (retribuzione effettiva che, peraltro, potrebbe includere anche voci retributive ulteriori rispetto a quelle ordinarie o continuative utilizzabili come parametro per la c.i.g.): tale situazione appare incompatibile con il lamentato vizio di “errore per difetto” del valore retributivo della contribuzione figurativa, in quanto, se tale vizio sussistesse davvero, il valore retributivo della settimana di contribuzione figurativa per c.i.g. risulterebbe inferiore all'80% della retribuzione della settimana dell'ultimo periodo di lavoro inclusiva della quota di tredicesima. Lo stesso vale per il valore della contribuzione figurativa per mobilità riportata nell'estratto conto.
In sostanza si tratta di elementi concreti che depongono in senso sfavorevole alla tesi dell'appellante circa l'asserita insufficienza del valore retributivo delle settimane contributive di mobilità; tali elementi, stante anche la già rilevata inadeguatezza e inattendibilità dei conteggi dalla stessa parte depositati, non costituiscono supporto sufficiente a consentire l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, su tali premesse, sarebbe meramente esplorativa, dovendosi altresì evidenziare che l'istituto previdenziale non ha contestato in giudizio la rilevanza degli emolumenti extramensili nella determinazione della base di calcolo dei contributi figurativi ai fini pensionistici, ma ha sostenuto di aver già provveduto a considerarli nel liquidare la pensione della controparte.
Quanto ai periodi di disoccupazione involontaria l'appellante (cfr pag. 7 del ricorso) afferma che l' “..con la sua costituzione in primo grado e con l'allegazione non CP_1
dimostra e non afferma di avere provveduto all'inclusione degli emolumenti extramensili..”;
l'affermazione è smentita (cfr ultima pagina delle memoria di costituzione in I CP_1
grado) dalle deduzioni (suffragate dal dato documentale e sulle quali la controparte è rimasta silente) secondo le quali, per il calcolo della retribuzione media settimanale, è stata utilizzata tutta la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro e, dal 2005 in poi la retribuzione versata con il modello EMENS, già comprensiva di extra mensili
In definitiva non vi sono le condizioni per giungere a una riforma della sentenza impugnata.
La ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 152 disp. att. cpc impone la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 6.9.2023 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 13.4.23 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede: rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese del grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.1.25
Il Presidente