Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annue, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annue, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.