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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9043 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 5944/25 all'udienza del 18/9/25 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Flavia Bruschi, Mara Parpaglioni e Filomena Pellicanò pec , Email_1
, giusta procura Email_2 Email_3 in calce al ricorso
RICORRENTI
E
in persona dell'avv. Nicola Nero, institore in virtù dei poteri conferitigli CP_1 giusta procura per atto Notar dottoressa di Roma del 13 marzo 2023, Rogito Persona_1
806, Repertorio n. 1885, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Oriana Di Girolamo e Leonardo Vesci pec Email_4
, giusta delega in calce al presente alla memoria Email_5
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/2/25 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“1. Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e degli artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5, 14 del ccal 2012 e 2016 e 75.2 del ccnl 2003, nella parte in cui limitano e/o escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie tutte le indennità come sopra rivendicate in ricorso e specificamente indicate nei conteggi, parte integrante del presente ricorso;
2.accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, di tutte le indennità indicate in ricorso e di cui agli articoli sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3.condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, o dalle date e per i periodi indicati nei conteggi, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati: € 22.898,13, Parte_1 Pt_2
€ 8.890,48 , € 17.578,79 della somma maggiore o minore che sarà
[...] Parte_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato”, vittoria di spese. A sostegno del ricorso deducevano di essere dipendenti della resistente come macchinisti B1 ed il capo treno dal ottobre 2013 al agosto 2018 oltre che macchinista per il Pt_2 restante periodo;
di svolgere in prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni;
che erano Tecnici Specializzati;
che la retribuzione mensile ordinaria dei Tecnici Specializzati era composta da importi fissi e continuativi nonché di ulteriori importi liquidati continuativamente ogni mese, ma il cui importo era proporzionale all'effettivo tempo trascorso a bordo macchina e treno;
che l'indennità di utilizzazione professionale ,prevista dal CCNL Accordo aziendale 2016 artt. 24 lett. d) e 31 punto 4. Tabella B;
nonché CCNL integrativo aziendale di gruppo 2012 artt.24 lett. d) e art.31 punto 4 Tabella A del punto 11 del medesimo art.31 e dall'Accordo di confluenza al ccnl 2003 art. 34 punto 8.3 e tabella A) allegata, retribuiva le ore prestate per le attività di condotta e di scorta e ,per il macchinista, comprendeva l'ulteriore voce retributiva commisurata ai chilometri percorsi;
che tale indennità legata all'effettivo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti, era modulata anche in riferimento all'anzianità e al livello professionale della qualifica rivestita;
che gli importi di detta indennità erano indicati nella tabella B del contratto aziendale 2016 di cui all'art 31 ed erano stati percepiti dai ricorrenti;
che detta indennità veniva forfetizzata secondo quanto previsto dall'art 31 punto 5 del ccal 2016 solo per alcune fattispecie come la presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento, per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e abilitazione;
che la misura forfetizzata era pari per i macchinisti ad euro 12,80 e per il personale di bordo ad euro 4,50 ; che per il personale di macchina e di bordo il CCNL prevedeva un ulteriore voce variabile denominata compenso per assenza dalla residenza di lavoro definita dall'art 27 p.
2.1 lett d) CCNL, riguardante il periodo intercorrente tra l'ora di partenza del treno e l'ora di arrivo nello stesso impianto in cui aveva avuto inizio il lavoro giornaliero, erogata nella misura indicata dall'art 77 .
2.1 e 2.2 del CCNL;
che tali indennità costituivano il 27-30% della retribuzione di ciascun ricorrente;
che l'art 30.6 del CCNL 2016 e l'art 14 .3 del CCAL 2016 prevedevano la misura della retribuzione dei giorni di ferie indicando le voci da considerare e l'art 14 .3 elencava tra le voci l'indennità di utilizzazione e di navigazione di cui all'art 31 del CCAL;
che l'art 31 CCAL prevedeva l'indennità di utilizzazione per il personale di macchina e di bordo ma prevedeva al punto 5 una c.d. forfettizzazione della stessa oltre che per i giorni di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, anche per le giornate di assenza (retribuita) diverse da quelle indicate al successivo p. 6 (non retribuita), tra le quali le giornate di ferie;
che pertanto nelle giornate di ferie veniva esclusa parte della retribuzione variabile percepita normalmente nei giorni lavorativi sostituendola con un'indennità forfetizzata;
che l'indennità di assenza dalla residenza non veniva pagata nei giorni di ferie come previsto dall'art 77.2.4 CCNL 2016 invariato rispetto all'art 77 del ccnl 2012 e 72.2 del ccnl 2003; che anche l'indennità per maneggio danaro era esclusa dal computo della retribuzione delle ferie per il capo treno ai sensi dell' art 36 CCAL 2016 ; che pertanto durante le ferie non percepivano l'integrale retribuzione;
che la prescrizione era stata interrotta;
che spettavano ai ricorrenti le somme indicate nelle conclusioni comprensive per il capo treno oltre che della indennità utilizzazione professionale , assenza dalla residenza , anche dell'indennità maneggio danaro/premio scoperta irregolarità e indennità di scorta eccedenti;
che l'operato della resistente violava la normativa nazionale e comunitaria , anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea;
che tali indennità dovevano essere comprese nella base di calcolo della retribuzione feriale anche previa disapplicazione delle norme contrattuali illegittime. Concludevano come sopra. Si costituiva contestando quanto asserito in ricorso. Evidenziava quale doveva Controparte_1 essere la corretta interpretazione della normativa comunitaria e nazionale nonché delle norme contrattuali , con particolare riferimento alle norme relative alla retribuzione ed alle indennità reclamate;
sosteneva che il CCNL applicato da aveva avuto un iter durante il quale CP_1 le parti sociali avevano condiviso delle scelte di riorganizzazione e razionalizzazione delle voci retributive, comprese quelle da considerare per le giornate di ferie;
deduceva che le parti ricorrenti non avevano assolto all'onere di provare che le indennità richieste avessero le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie;
sottolineava che la variazione retributiva percepita nella giornata di ferie non comportava alcun effetto dissuasivo, come dimostrato dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti;
affermava che le predette indennità erano prive delle caratteristiche enucleate dalla CGUE ai fini dell'eventuale computo della retribuzione feriale, trattandosi di indennità dirette a compensare modalità meramente estrinseche, di natura logistica e temporale, della prestazione, inoltre tra le indennità diverse ex art 36.5 CA 2016, vi era il premio scoperta irregolarità, richiesto dalla parte ricorrente , ma era solo eventuale, aveva carattere premiante e non poteva dirsi elemento continuativo e stabile;
del pari l'indennità scorta vetture eccedenti, introdotta dall'art 75.2 del Contratto aziendale di gruppo 2003 e confermata dalla contrattazione collettiva successiva, era riconosciuta solo nell'eventualità in cui veniva assegnato un numero di vetture superiore al previsto, per cui il campo di applicazione era molto limitato.
Eccepiva la prescrizione, contestava i conteggi in atti;
deduceva che in ogni caso il ricalcolo poteva riguardare solo le 4 settimane protette dalla Direttiva. Chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto del presente ricorso è verificare la validità con eventuale conseguente disapplicazione dell'art 31. 5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo forfettario di € 12,80,per i macchinisti ed euro 4,50 per il personale di bordo , quali i ricorrenti , dell'art. 77.2.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e degli artt 36.5, 14 del CCAL 2012 e 2016 , nonché 75.2 del CCNL 2003 nella parte in cui escludono dal computo dei giorni di ferie tutte le indennità indicate in ricorso per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea , così da accertare il loro diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto, una retribuzione che contenga le predette indennità calcolate dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di IUP , di assenza dalla residenza, di maneggio del danaro o, meglio, premio scoperta irregolarità, e di scorta eccedenti, queste due ultime per i soli capo treno, per le giornate di presenza in servizio e moltiplicando detta somma, pari al valore medio delle predette indennità per giornata lavorativa, per i giorni di ferie goduti nell'anno, come meglio si dirà in seguito.
I ricorrenti basano la loro pretesa sulla normativa nazionale, artt 36 Cost., 2109 cc e art 10 Dlgs 66/03, nonché sull'interpretazioni date dalle Corti superiori all' art 31 n 2 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea che prevede: “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” ed all'art 7 della Direttiva 2003/88/ CE che afferma: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.” Il diritto italiano ha poi dato attuazione alle disposizioni comunitarie con l'art 10 L 66/03 che afferma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” La Corte Costituzionale con la sentenza n. 616 del 30.12.1987 ha affermato che l'art. 36, 3° co., Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse. Pertanto il lavoratore ha diritto alle ferie e le stesse devo essere retribuite, sostiene parte ricorrente che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile, usando una nozione europea, alla retribuzione percepita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, comprensiva delle indennità reclamate. Le questioni eccepite dalla resistente nella memoria sono state affrontate dalla Suprema Corte da ultimo con la sentenza n 13972/24 (relativa a macchinisti di i quali avevano CP_1 Cont chiesto di calcolare nella retribuzione delle ferie anche la e l'indennità di assenza dalla residenza) che si ritiene di riportare integralmente essendo esaustiva sulla questione e condivisibile nelle argomentazioni. La Suprema Corte ha affrontato il concetto di retribuzione europea cui necessita far riferimento asserendo: “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_2
2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso Persona_3 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_4
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_3 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_4 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.” Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto, durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IUP ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :“ l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, è infondato quanto affermato da secondo cui l'effetto dissuasivo deve essere verificato in concreto CP_1 calcolando l'impatto della decurtazione sulla retribuzione percepita ,in quanto, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate , ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe Cont sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio, in quanto la viene forfettizzata , la indennità di assenza dalla residenza non viene erogata e ,per i capo treno
,non viene data neanche l'indennità maneggio danaro e indennità di scorta vetture eccedenti, viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità e, per quanto riguarda la IUP, la stessa viene percepita nei mesi lavorati in misura superiore all'importo forfettizzato, la retribuzione corrisposta da e come calcolata durante le CP_1 ferie ha ex ante un effetto dissuasivo al godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata, alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di secondo cui CP_1 nessun effetto dissuasivo aveva la retribuzione corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie, in quanto gli stessi avevano tutti goduto delle ferie, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post . In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché , contrariamente a quanto ritenuto da , ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare CP_1 la differenza retributiva mensile con quella annuale ed ininfluente appare la considerazione secondo cui le ferie vengono a volte usufruite in modo frammentario, se si considera che la frammentazione è solo una modalità di godimento delle ferie e che la sostanza non muta ,in quanto in quel giorno i lavoratori non percepiscono la stessa somma che avrebbero percepito nel caso in cui avessero lavorato. Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, sostiene che i ricorrenti non avrebbero provato che le indennità richieste avevano le CP_1 peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensavano specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale o personale. La doglianza non può essere condivisa: il richiamo all'attività svolta ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità rendono evidente che le predette indennità sono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sono correlate allo “status” personale e Cont professionale del lavoratore , a proposito della , poi, la Corte ha affermato nella sentenza Cont n 13972/24 al punto 10.12 «è la stessa ricorrente ( ) ad ammettere che la è CP_1 comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti» e quanto all'indennità assenza dalla residenza nella stessa sentenza la Corte di Cassazione richiamando la Corte d'Appello ha affermato “Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte( d'Appello) a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. Il collegamento funzionale di dette indennità con le mansioni tipiche svolte dai ricorrenti, ivi comprese l'indennità maneggio danaro/premio scoperta irregolarità e l'indennità scorta vetture eccedenti, è stato ribadito ed affermato dall'altra sentenza della Suprema Corte la n 13932/24 come sopra specificato. Il fatto poi che la parte ricorrente avrebbe omesso di dimostrare che tali voci non erano state prese in considerazione dalle parti sociali per individuare la retribuzione per la giornata di ferie appare del tutto irrilevante e comunque evidente nel richiamo alle norme del ccnl che non prevedono dette indennità nella retribuzione feriale essendo, quali che siano le ragioni per le quali le parti sociali abbiano fatto tale scelta , la previsione contraria alla normativa europea come più volte sottolineato in ricorso.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, si ritiene che gli stessi siano corretti. Infatti per parlare di retribuzione paragonabile, si deve arrivare a confrontare la retribuzione giornaliera percepita in servizio con quella percepita in ferie, occorre poi fare una media, proprio perché i compensi richiesti sono variabili ed attribuire la differenza detraendo la IUP forfettizzata, ovviamente effettuando i calcoli sulla base delle specifiche voci di cui è causa. Pertanto, come sostento da parte ricorrente, dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di IUP (ossia , l'indennità di Condotta oraria e Kilometrica per i macchinisti e di scorta per i capo treno) nonché l' indennità di Assenza dalla Residenza, di maneggio del denaro e di scorta vetture eccedenti, queste due ultime per i soli capo treno, per le giornate di presenza in servizio al netto di assenze avvenute per il verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e così via, si ottiene il valore medio per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ), moltiplicando, poi, il valore medio così ottenuto per i giorni di ferie godute nell'anno, ma in misura non superiore a 28 giorni, come precisato di seguito, e sottraendo l'importo forfettario, riconosciuto per ogni giornata di ferie godute dall'art.31, p.5 dell'Accordo Aziendale, si ottiene la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute. Non si può ritenere corretta la deduzione di , secondo cui avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane, tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 20 giorni, essendo l'attività svolta su 5 giorni a settimana. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, Per_5 Persona_6 punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.” ( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato: «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero.» Anche nella presente controversia appare che i giorni di ferie annui e, comunque la loro media nel periodo di cui ai conteggi, sono stati sempre al di sotto dei 28 giorni e pertanto quanto richiesto rimane nell'ambito garantito dal diritto dell'Unione. Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, il ha Parte_1 diritto dal luglio 2007 al dicembre 2022 ad euro 22.898,13, il 8.890,48 dall'agosto Pt_2
2007 al dicembre 2022, il ad euro 17.578,79 dal luglio 2007 al dicembre 2021 nei limiti Pt_3 della prescrizione.
In particolare, quanto all'eccezione di prescrizione, la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12. In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte, essendo la prescrizione quinquennale ed essendo le lettere interruttive del 2024, le pretese anteriori al luglio 2007, data alla quale risalgono i conteggi. In conclusione, vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5,14 del CCAL 2012 e 2016 e 75.2 del 2003 , nella parte in cui limitano e escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza e per il capo treno anche l'indennità maneggio denaro e scorta vetture eccedenti, dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 e dalle altre date indicate sopra indicate di tutte le indennità citate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro , per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, pari per il ad euro 22.898,13 ,per il ad euro 8.890,48 per il ad Parte_1 Pt_2 Pt_3 euro 17.578,79 oltre alle somme maturate e maturande per i lavoratori in servizio per i predetti titoli, il tutto oltre rivalutazione ed interessi Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: vista la invalidità, per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5,14 del CCAL 2012 e 2016 e 75.2 del 2003, nella parte in cui limitano ed escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza nonché l'indennità di maneggio del denaro e scorta vetture eccedenti, dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 e dalle altre data indicate in motivazione di tutte le indennità sopra indicate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro, per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, pari ad euro 22.898,13 per il ad euro 8.890,48 per il ed ad euro 17.578,79 per il Parte_1 Pt_2 Pt_3 oltre alle somme maturate e maturande per detti titoli per i lavoratori in servizio, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, considerando al pluralità di CP_1 parti in euro 3374,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre spese contributo unificato
Roma 18/9/2025 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 5944/25 all'udienza del 18/9/25 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Flavia Bruschi, Mara Parpaglioni e Filomena Pellicanò pec , Email_1
, giusta procura Email_2 Email_3 in calce al ricorso
RICORRENTI
E
in persona dell'avv. Nicola Nero, institore in virtù dei poteri conferitigli CP_1 giusta procura per atto Notar dottoressa di Roma del 13 marzo 2023, Rogito Persona_1
806, Repertorio n. 1885, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Oriana Di Girolamo e Leonardo Vesci pec Email_4
, giusta delega in calce al presente alla memoria Email_5
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/2/25 i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“1. Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e degli artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5, 14 del ccal 2012 e 2016 e 75.2 del ccnl 2003, nella parte in cui limitano e/o escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie tutte le indennità come sopra rivendicate in ricorso e specificamente indicate nei conteggi, parte integrante del presente ricorso;
2.accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007 o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, di tutte le indennità indicate in ricorso e di cui agli articoli sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3.condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, o dalle date e per i periodi indicati nei conteggi, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati: € 22.898,13, Parte_1 Pt_2
€ 8.890,48 , € 17.578,79 della somma maggiore o minore che sarà
[...] Parte_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto ed azionato”, vittoria di spese. A sostegno del ricorso deducevano di essere dipendenti della resistente come macchinisti B1 ed il capo treno dal ottobre 2013 al agosto 2018 oltre che macchinista per il Pt_2 restante periodo;
di svolgere in prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni;
che erano Tecnici Specializzati;
che la retribuzione mensile ordinaria dei Tecnici Specializzati era composta da importi fissi e continuativi nonché di ulteriori importi liquidati continuativamente ogni mese, ma il cui importo era proporzionale all'effettivo tempo trascorso a bordo macchina e treno;
che l'indennità di utilizzazione professionale ,prevista dal CCNL Accordo aziendale 2016 artt. 24 lett. d) e 31 punto 4. Tabella B;
nonché CCNL integrativo aziendale di gruppo 2012 artt.24 lett. d) e art.31 punto 4 Tabella A del punto 11 del medesimo art.31 e dall'Accordo di confluenza al ccnl 2003 art. 34 punto 8.3 e tabella A) allegata, retribuiva le ore prestate per le attività di condotta e di scorta e ,per il macchinista, comprendeva l'ulteriore voce retributiva commisurata ai chilometri percorsi;
che tale indennità legata all'effettivo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti, era modulata anche in riferimento all'anzianità e al livello professionale della qualifica rivestita;
che gli importi di detta indennità erano indicati nella tabella B del contratto aziendale 2016 di cui all'art 31 ed erano stati percepiti dai ricorrenti;
che detta indennità veniva forfetizzata secondo quanto previsto dall'art 31 punto 5 del ccal 2016 solo per alcune fattispecie come la presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento, per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e abilitazione;
che la misura forfetizzata era pari per i macchinisti ad euro 12,80 e per il personale di bordo ad euro 4,50 ; che per il personale di macchina e di bordo il CCNL prevedeva un ulteriore voce variabile denominata compenso per assenza dalla residenza di lavoro definita dall'art 27 p.
2.1 lett d) CCNL, riguardante il periodo intercorrente tra l'ora di partenza del treno e l'ora di arrivo nello stesso impianto in cui aveva avuto inizio il lavoro giornaliero, erogata nella misura indicata dall'art 77 .
2.1 e 2.2 del CCNL;
che tali indennità costituivano il 27-30% della retribuzione di ciascun ricorrente;
che l'art 30.6 del CCNL 2016 e l'art 14 .3 del CCAL 2016 prevedevano la misura della retribuzione dei giorni di ferie indicando le voci da considerare e l'art 14 .3 elencava tra le voci l'indennità di utilizzazione e di navigazione di cui all'art 31 del CCAL;
che l'art 31 CCAL prevedeva l'indennità di utilizzazione per il personale di macchina e di bordo ma prevedeva al punto 5 una c.d. forfettizzazione della stessa oltre che per i giorni di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, anche per le giornate di assenza (retribuita) diverse da quelle indicate al successivo p. 6 (non retribuita), tra le quali le giornate di ferie;
che pertanto nelle giornate di ferie veniva esclusa parte della retribuzione variabile percepita normalmente nei giorni lavorativi sostituendola con un'indennità forfetizzata;
che l'indennità di assenza dalla residenza non veniva pagata nei giorni di ferie come previsto dall'art 77.2.4 CCNL 2016 invariato rispetto all'art 77 del ccnl 2012 e 72.2 del ccnl 2003; che anche l'indennità per maneggio danaro era esclusa dal computo della retribuzione delle ferie per il capo treno ai sensi dell' art 36 CCAL 2016 ; che pertanto durante le ferie non percepivano l'integrale retribuzione;
che la prescrizione era stata interrotta;
che spettavano ai ricorrenti le somme indicate nelle conclusioni comprensive per il capo treno oltre che della indennità utilizzazione professionale , assenza dalla residenza , anche dell'indennità maneggio danaro/premio scoperta irregolarità e indennità di scorta eccedenti;
che l'operato della resistente violava la normativa nazionale e comunitaria , anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea;
che tali indennità dovevano essere comprese nella base di calcolo della retribuzione feriale anche previa disapplicazione delle norme contrattuali illegittime. Concludevano come sopra. Si costituiva contestando quanto asserito in ricorso. Evidenziava quale doveva Controparte_1 essere la corretta interpretazione della normativa comunitaria e nazionale nonché delle norme contrattuali , con particolare riferimento alle norme relative alla retribuzione ed alle indennità reclamate;
sosteneva che il CCNL applicato da aveva avuto un iter durante il quale CP_1 le parti sociali avevano condiviso delle scelte di riorganizzazione e razionalizzazione delle voci retributive, comprese quelle da considerare per le giornate di ferie;
deduceva che le parti ricorrenti non avevano assolto all'onere di provare che le indennità richieste avessero le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie;
sottolineava che la variazione retributiva percepita nella giornata di ferie non comportava alcun effetto dissuasivo, come dimostrato dal regolare godimento delle ferie da parte dei ricorrenti;
affermava che le predette indennità erano prive delle caratteristiche enucleate dalla CGUE ai fini dell'eventuale computo della retribuzione feriale, trattandosi di indennità dirette a compensare modalità meramente estrinseche, di natura logistica e temporale, della prestazione, inoltre tra le indennità diverse ex art 36.5 CA 2016, vi era il premio scoperta irregolarità, richiesto dalla parte ricorrente , ma era solo eventuale, aveva carattere premiante e non poteva dirsi elemento continuativo e stabile;
del pari l'indennità scorta vetture eccedenti, introdotta dall'art 75.2 del Contratto aziendale di gruppo 2003 e confermata dalla contrattazione collettiva successiva, era riconosciuta solo nell'eventualità in cui veniva assegnato un numero di vetture superiore al previsto, per cui il campo di applicazione era molto limitato.
Eccepiva la prescrizione, contestava i conteggi in atti;
deduceva che in ogni caso il ricalcolo poteva riguardare solo le 4 settimane protette dalla Direttiva. Chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto del presente ricorso è verificare la validità con eventuale conseguente disapplicazione dell'art 31. 5 e 31.6 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo forfettario di € 12,80,per i macchinisti ed euro 4,50 per il personale di bordo , quali i ricorrenti , dell'art. 77.2.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie e degli artt 36.5, 14 del CCAL 2012 e 2016 , nonché 75.2 del CCNL 2003 nella parte in cui escludono dal computo dei giorni di ferie tutte le indennità indicate in ricorso per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea , così da accertare il loro diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie goduto, una retribuzione che contenga le predette indennità calcolate dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di IUP , di assenza dalla residenza, di maneggio del danaro o, meglio, premio scoperta irregolarità, e di scorta eccedenti, queste due ultime per i soli capo treno, per le giornate di presenza in servizio e moltiplicando detta somma, pari al valore medio delle predette indennità per giornata lavorativa, per i giorni di ferie goduti nell'anno, come meglio si dirà in seguito.
I ricorrenti basano la loro pretesa sulla normativa nazionale, artt 36 Cost., 2109 cc e art 10 Dlgs 66/03, nonché sull'interpretazioni date dalle Corti superiori all' art 31 n 2 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea che prevede: “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite” ed all'art 7 della Direttiva 2003/88/ CE che afferma: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.” Il diritto italiano ha poi dato attuazione alle disposizioni comunitarie con l'art 10 L 66/03 che afferma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” La Corte Costituzionale con la sentenza n. 616 del 30.12.1987 ha affermato che l'art. 36, 3° co., Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie, che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse. Pertanto il lavoratore ha diritto alle ferie e le stesse devo essere retribuite, sostiene parte ricorrente che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile, usando una nozione europea, alla retribuzione percepita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, comprensiva delle indennità reclamate. Le questioni eccepite dalla resistente nella memoria sono state affrontate dalla Suprema Corte da ultimo con la sentenza n 13972/24 (relativa a macchinisti di i quali avevano CP_1 Cont chiesto di calcolare nella retribuzione delle ferie anche la e l'indennità di assenza dalla residenza) che si ritiene di riportare integralmente essendo esaustiva sulla questione e condivisibile nelle argomentazioni. La Suprema Corte ha affrontato il concetto di retribuzione europea cui necessita far riferimento asserendo: “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_2
2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso Persona_3 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_4
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_3 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_4 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.” Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto, durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IUP ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :“ l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società NO (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, è infondato quanto affermato da secondo cui l'effetto dissuasivo deve essere verificato in concreto CP_1 calcolando l'impatto della decurtazione sulla retribuzione percepita ,in quanto, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate , ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe Cont sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio, in quanto la viene forfettizzata , la indennità di assenza dalla residenza non viene erogata e ,per i capo treno
,non viene data neanche l'indennità maneggio danaro e indennità di scorta vetture eccedenti, viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità e, per quanto riguarda la IUP, la stessa viene percepita nei mesi lavorati in misura superiore all'importo forfettizzato, la retribuzione corrisposta da e come calcolata durante le CP_1 ferie ha ex ante un effetto dissuasivo al godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata, alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di secondo cui CP_1 nessun effetto dissuasivo aveva la retribuzione corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie, in quanto gli stessi avevano tutti goduto delle ferie, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post . In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché , contrariamente a quanto ritenuto da , ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare CP_1 la differenza retributiva mensile con quella annuale ed ininfluente appare la considerazione secondo cui le ferie vengono a volte usufruite in modo frammentario, se si considera che la frammentazione è solo una modalità di godimento delle ferie e che la sostanza non muta ,in quanto in quel giorno i lavoratori non percepiscono la stessa somma che avrebbero percepito nel caso in cui avessero lavorato. Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, sostiene che i ricorrenti non avrebbero provato che le indennità richieste avevano le CP_1 peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensavano specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale o personale. La doglianza non può essere condivisa: il richiamo all'attività svolta ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità rendono evidente che le predette indennità sono in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sono correlate allo “status” personale e Cont professionale del lavoratore , a proposito della , poi, la Corte ha affermato nella sentenza Cont n 13972/24 al punto 10.12 «è la stessa ricorrente ( ) ad ammettere che la è CP_1 comunque riconosciuta “per attività svolte tipiche del macchinista”, ossia, in relazione alla qualifica rivestita da entrambi i lavoratori attuali controricorrenti» e quanto all'indennità assenza dalla residenza nella stessa sentenza la Corte di Cassazione richiamando la Corte d'Appello ha affermato “Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte( d'Appello) a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. Il collegamento funzionale di dette indennità con le mansioni tipiche svolte dai ricorrenti, ivi comprese l'indennità maneggio danaro/premio scoperta irregolarità e l'indennità scorta vetture eccedenti, è stato ribadito ed affermato dall'altra sentenza della Suprema Corte la n 13932/24 come sopra specificato. Il fatto poi che la parte ricorrente avrebbe omesso di dimostrare che tali voci non erano state prese in considerazione dalle parti sociali per individuare la retribuzione per la giornata di ferie appare del tutto irrilevante e comunque evidente nel richiamo alle norme del ccnl che non prevedono dette indennità nella retribuzione feriale essendo, quali che siano le ragioni per le quali le parti sociali abbiano fatto tale scelta , la previsione contraria alla normativa europea come più volte sottolineato in ricorso.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, si ritiene che gli stessi siano corretti. Infatti per parlare di retribuzione paragonabile, si deve arrivare a confrontare la retribuzione giornaliera percepita in servizio con quella percepita in ferie, occorre poi fare una media, proprio perché i compensi richiesti sono variabili ed attribuire la differenza detraendo la IUP forfettizzata, ovviamente effettuando i calcoli sulla base delle specifiche voci di cui è causa. Pertanto, come sostento da parte ricorrente, dividendo il totale annuo delle somme percepite a titolo di IUP (ossia , l'indennità di Condotta oraria e Kilometrica per i macchinisti e di scorta per i capo treno) nonché l' indennità di Assenza dalla Residenza, di maneggio del denaro e di scorta vetture eccedenti, queste due ultime per i soli capo treno, per le giornate di presenza in servizio al netto di assenze avvenute per il verificarsi di eventi particolari incidenti sul rapporto di lavoro come malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale e così via, si ottiene il valore medio per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ), moltiplicando, poi, il valore medio così ottenuto per i giorni di ferie godute nell'anno, ma in misura non superiore a 28 giorni, come precisato di seguito, e sottraendo l'importo forfettario, riconosciuto per ogni giornata di ferie godute dall'art.31, p.5 dell'Accordo Aziendale, si ottiene la differenza annuale maturata e rivendicata per le ferie godute. Non si può ritenere corretta la deduzione di , secondo cui avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane, tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 20 giorni, essendo l'attività svolta su 5 giorni a settimana. La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, , C-341/15, Per_5 Persona_6 punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili.
28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.” ( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato: «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che dalla documentazione fornita si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei ventotto giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi sono stati sviluppati secondo tale numero.» Anche nella presente controversia appare che i giorni di ferie annui e, comunque la loro media nel periodo di cui ai conteggi, sono stati sempre al di sotto dei 28 giorni e pertanto quanto richiesto rimane nell'ambito garantito dal diritto dell'Unione. Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, il ha Parte_1 diritto dal luglio 2007 al dicembre 2022 ad euro 22.898,13, il 8.890,48 dall'agosto Pt_2
2007 al dicembre 2022, il ad euro 17.578,79 dal luglio 2007 al dicembre 2021 nei limiti Pt_3 della prescrizione.
In particolare, quanto all'eccezione di prescrizione, la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12. In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte, essendo la prescrizione quinquennale ed essendo le lettere interruttive del 2024, le pretese anteriori al luglio 2007, data alla quale risalgono i conteggi. In conclusione, vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5,14 del CCAL 2012 e 2016 e 75.2 del 2003 , nella parte in cui limitano e escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza e per il capo treno anche l'indennità maneggio denaro e scorta vetture eccedenti, dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 e dalle altre date indicate sopra indicate di tutte le indennità citate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro , per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, pari per il ad euro 22.898,13 ,per il ad euro 8.890,48 per il ad Parte_1 Pt_2 Pt_3 euro 17.578,79 oltre alle somme maturate e maturande per i lavoratori in servizio per i predetti titoli, il tutto oltre rivalutazione ed interessi Le spese di lite, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: vista la invalidità, per una interpretazione conforme al diritto CO (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), del combinato disposto degli artt. artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016, nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e 2016 e degli artt. 36.5,14 del CCAL 2012 e 2016 e 75.2 del 2003, nella parte in cui limitano ed escludono dal computo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale erogata solo nella misura forfettizzata in euro 12,80 per i macchinisti ed in euro 4,50 per i capo treno ed escludono l'indennità di assenza dalla residenza nonché l'indennità di maneggio del denaro e scorta vetture eccedenti, dichiara il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal luglio 2007 e dalle altre data indicate in motivazione di tutte le indennità sopra indicate in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e comunque intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro, per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, pari ad euro 22.898,13 per il ad euro 8.890,48 per il ed ad euro 17.578,79 per il Parte_1 Pt_2 Pt_3 oltre alle somme maturate e maturande per detti titoli per i lavoratori in servizio, il tutto oltre rivalutazione ed interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, considerando al pluralità di CP_1 parti in euro 3374,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre spese contributo unificato
Roma 18/9/2025 Il giudice