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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 607/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 607/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pianella (PE) Parte_1 C.F._1 alla Via Milano n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Paolone Claudio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Via CP_1 C.F._2
Falcone e Borsellino n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Pettinella Angelo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
marito chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle Controparte_2
condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Pescara il 20.09.2015, dalla cui unione sono nati due figli ancora minorenni, ed . Per_1 Per_2
2. Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la reiezione delle ulteriori diverse domande proposte dalla ricorrente.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (n. 802/24 del 12.06.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescara il 20.09.2015 tra i sigg.ri e trascritto nel registro Parte_1 CP_3
dello stato civile del Comune di Pescara (atto n. 34 parte I, anno 2015) alle condizioni già riportate nella sentenza non definitiva di separazione e seguenti:
a) i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2
condiviso con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna (sita in Pescara, via Tripoti n. 46) che viene assegnata alla sig.ra Pt_1
b) il diritto di visita del genitore non collocatario viene disciplinato nei seguenti termini: il padre potrà vedere i minori il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 sino il mattino seguente, con impegno del signor ad accompagnare i bambini a scuola. Nei periodi in cui la scuola sarà chiusa il CP_1
padre li accompagnerà alle ore 8:00 presso la casa materna o in altro luogo preventivamente indicato dalla madre. Il sig. terrà con sé i figli in weekend alternati dal venerdì sera alle 17:30 sino a CP_1
lunedì mattina nel periodo scolastico, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
nei periodi di chiusura delle attività didattiche, i bambini verranno riportati alla madre la domenica sera alle ore
22.00;
c) qualora il sig. dovesse avere problemi di lavoro o di reperibilità dovrà comunicare tale CP_1
impedimento al genitore collocatario, almeno 10 giorni prima. In tal caso il giorno di visita verrà anticipato o posticipato al giorno antecedente o seguente;
nel caso in cui nei weekend di sua spettanza pagina 2 di 4 il dovesse avere impedimenti legati ai turni di reperibilità della propria attività lavorativa, il CP_1
giorno coincidente con l'impegno di lavoro verrà recuperato la settimana successiva;
qualora il turno di reperibilità dovesse coincidere con la notte tra la domenica e il lunedì, il padre riporterà i bambini alla madre la domenica sera alle 22:00 senza alcun recupero;
d) durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno il diritto di avere con sé i propri figli per 15 giorni anche non consecutivi, coincidenti con i periodi di ferie;
e) durante le festività i figli trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
analogamente, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta;
f) quale contributo per il mantenimento dei figli e , il signor si impegna a Per_2 Per_1 CP_1
versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio) mediante bonifico bancario;
g) inoltre, il signor cede la sua quota parte dell'assegno unico lasciando l'intero importo CP_1
alla signora impegnandosi altresì a sottoscrivere ogni documento utile in tal senso. Parte_1
Infine, il sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate CP_1
e successivamente documentate così come stabilite al protocollo della famiglia del Tribunale di
Pescara;
h) le parti rinunciano a qualsiasi richiesta formulata nei rispettivi atti difensivi, prestando il reciproco consenso al rilascio delle certificazioni per il conseguimento dei documenti relativi all'espatrio dei figli;
i) spese compensate.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 12.06.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi agli interessi dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Spese compensate, così come richiesto.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro del Comune di Pescara (Atto matrimonio anno 2015 n. 34, Parte I) alle condizioni concordate tra le parti.
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 607/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pianella (PE) Parte_1 C.F._1 alla Via Milano n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Paolone Claudio che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Via CP_1 C.F._2
Falcone e Borsellino n. 38, presso e nello studio dell'Avv. Pettinella Angelo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
marito chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle Controparte_2
condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Pescara il 20.09.2015, dalla cui unione sono nati due figli ancora minorenni, ed . Per_1 Per_2
2. Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo la reiezione delle ulteriori diverse domande proposte dalla ricorrente.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (n. 802/24 del 12.06.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Pescara il 20.09.2015 tra i sigg.ri e trascritto nel registro Parte_1 CP_3
dello stato civile del Comune di Pescara (atto n. 34 parte I, anno 2015) alle condizioni già riportate nella sentenza non definitiva di separazione e seguenti:
a) i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_1 Per_2
condiviso con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna (sita in Pescara, via Tripoti n. 46) che viene assegnata alla sig.ra Pt_1
b) il diritto di visita del genitore non collocatario viene disciplinato nei seguenti termini: il padre potrà vedere i minori il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 sino il mattino seguente, con impegno del signor ad accompagnare i bambini a scuola. Nei periodi in cui la scuola sarà chiusa il CP_1
padre li accompagnerà alle ore 8:00 presso la casa materna o in altro luogo preventivamente indicato dalla madre. Il sig. terrà con sé i figli in weekend alternati dal venerdì sera alle 17:30 sino a CP_1
lunedì mattina nel periodo scolastico, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola;
nei periodi di chiusura delle attività didattiche, i bambini verranno riportati alla madre la domenica sera alle ore
22.00;
c) qualora il sig. dovesse avere problemi di lavoro o di reperibilità dovrà comunicare tale CP_1
impedimento al genitore collocatario, almeno 10 giorni prima. In tal caso il giorno di visita verrà anticipato o posticipato al giorno antecedente o seguente;
nel caso in cui nei weekend di sua spettanza pagina 2 di 4 il dovesse avere impedimenti legati ai turni di reperibilità della propria attività lavorativa, il CP_1
giorno coincidente con l'impegno di lavoro verrà recuperato la settimana successiva;
qualora il turno di reperibilità dovesse coincidere con la notte tra la domenica e il lunedì, il padre riporterà i bambini alla madre la domenica sera alle 22:00 senza alcun recupero;
d) durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno il diritto di avere con sé i propri figli per 15 giorni anche non consecutivi, coincidenti con i periodi di ferie;
e) durante le festività i figli trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
analogamente, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la Pasquetta;
f) quale contributo per il mantenimento dei figli e , il signor si impegna a Per_2 Per_1 CP_1
versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 400,00 (200,00 per ogni figlio) mediante bonifico bancario;
g) inoltre, il signor cede la sua quota parte dell'assegno unico lasciando l'intero importo CP_1
alla signora impegnandosi altresì a sottoscrivere ogni documento utile in tal senso. Parte_1
Infine, il sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate CP_1
e successivamente documentate così come stabilite al protocollo della famiglia del Tribunale di
Pescara;
h) le parti rinunciano a qualsiasi richiesta formulata nei rispettivi atti difensivi, prestando il reciproco consenso al rilascio delle certificazioni per il conseguimento dei documenti relativi all'espatrio dei figli;
i) spese compensate.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 12.06.2024 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti, che appaiono conformi agli interessi dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Spese compensate, così come richiesto.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e e trascritto Parte_1 CP_1
nel registro del Comune di Pescara (Atto matrimonio anno 2015 n. 34, Parte I) alle condizioni concordate tra le parti.
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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