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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 539/2022 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 539/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. NUNZIATA, oggi sostituito dall'avv. Valeria Perini Parte_1
Per essuno Controparte_1
L'avv. Perini conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla nota del 15/01/2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 17 Riaperto il verbale alle ore 15.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 539/2022 RG
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Palma Campania (Na), alla via Nuova Parte_1 C.F._1
Nola n. 273, nello studio del suo procuratore Avv. Nunziata Cinzia, che la rappresenta e difende giusta procura su documento allegato alla comparsa di riassunzione;
ATTRICE
E
(codice fiscale e partita IVA Controparte_2 P.IVA_1
), in persona della Dott.ssa (C.F. ) – giusta Procura per P.IVA_2 CP_3 C.F._2
atto Notar Dott. di Roma dell'11.05.2021 Repertorio 7971/Raccolta 6451 (doc. n. A), Persona_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Claudio Mauriello e Paolo Mauriello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carla Magrini in Foligno (PG) Via IV Novembre 25, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 2 di 17 CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa depositata in data 16/03/2022, ha riassunto il giudizio incardinato dinanzi al Parte_1
Giudice Pace di Foligno e concluso con sentenza n. 135/21, con cui il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale, in relazione a una domanda di condanna al pagamento della somma di euro 904,54, proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta.
La ha rappresentato, infatti, di aver stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento n. Pt_1
780881, in data 08/08/2016, mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 43.200,00 da rimborsare in 120 rate da € 360,00. All'atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del contraente, a titolo di costi, il pagamento dell'importo complessivo di € 1.649,38.
Nel mese di dicembre del 2020, il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 49° rata, residuandone 71; pertanto, l'istituto finanziario convenuto, quale creditore al momento dell'anticipata estinzione, avrebbe dovuto restituire all'odierno attrice, ai sensi dell'art. 125sexies del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, da quantificare secondo il criterio pro rata temporis (€ 1.649,38 : 120 x 71 – 71,00 = 904,54). Tuttavia, in violazione del diritto disciplinato dall'art. 125sexies del Testo Unico Bancario e considerato che contratto era stato predisposto unilateralmente nella forma di un mero modulo per adesione ed in assenza di alcuna contrattazione sul punto, la convenuta non avrebbe provveduto ad alcun rimborso.
Di conseguenza, la assumendo di essere creditrice della residua somma di € 904,54, presentava Pt_1
domanda dinanzi al Giudice di Pace di Foligno.
Nell'ambito di tale giudizio si costituiva la banca convenuta, la quale contestava l'avversa domanda ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito. Tale eccezione veniva accolta con la sentenza n.
135/21, depositata il 14/12/2021, la quale assegnava altresì termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
pagina 3 di 17 Pertanto, ha riassunto il giudizio in questione, replicando le difese e le allegazioni già Parte_1
formulate in sede di giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Parimenti si è costituito l'istituto bancario convenuto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, per incertezza della causa petendi e del petitum. Nel merito, ha ribadito l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice.
All'esito della prima udienza il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, prima di procedere all'ammissione dei mezzi di prova, è stata tentata la conciliazione;
la proposta formulata dal Tribunale, tuttavia, non ha trovato l'accoglimento di parte attrice. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine ex art. 127ter c.p.c. in data 23/05/2024, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note depositate;
la causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Esaminata a fondo la documentazione contrattuale, e rilevata la potenziale nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto in esame, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, la causa è stata rimessa sul ruolo per istaurare il contraddittorio sul punto e rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni preliminari di nullità della citazione per incertezza della causa petendi e del petitum. Invero, non vi sono dubbi né in merito alla causa petendi, ben indicata nel diritto al rimborso degli interessi e dei costi proporzionalmente alla vita residua del contratto nel caso di estinzione anticipata, come previsto dall'art. 125sexies t.u.b., nè del petitum, ossia la condanna al pagamento della somma corrispondente, indicando altresì i criteri di quantificazione.
Peraltro, la richiesta della di condannare la mediante applicazione estensiva dell'art. 35, Pt_1 CP_1
comma 2 del Codice del Consumo, “in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione” (giudicata “inaccoglibile, in quanto inintelligibile” dalla convenuta), non è affermazione che deve essere valutata isolatamente ma alla luce delle altre diffuse argomentazioni di cui pagina 4 di 17 all'atto introduttivo, che ben chiariscono il senso della suddetta espressione. Peraltro, la presunta inintelligibilità risulta chiaramente smentita dal fatto che parte convenuta ha preso puntualmente pozione sulla domanda attorea e sui relativi presupposti.
2. Passando dunque al merito della domanda, vale premettere in via generale quanto segue.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato nel 2016, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto l'art. 125sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48), entrato in vigore successivamente (settembre 2010), come poi novellato dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 141.
Ciò posto, va subito chiarito (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta), come la distinzione di costi up-front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
In proposito, l'art. 125sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141 “Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up-front”, aventi ad pagina 5 di 17 oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione si cita una comunicazione Banca d'Italia risalente all'anno 2011, ove si legge invero che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up-front e quota recurring.
Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd “Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio - “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…”. La pronuncia ha ritenuto la portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché, ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
pagina 6 di 17 relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”, conseguendone come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli “up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 nonché Trib. Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi, Trib. Napoli 9 febbraio 2021 e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine Trib. Bologna 7 gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili: “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”). Tale orientamento, peraltro,
pare anche giustificato dall'obiettivo di evitare anche manovre fraudolente, allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto
(così, Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme è censurata sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263, la quale, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11octies decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
pagina 7 di 17 d'Italia”, ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd recurring ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd up-front): tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
La giurisprudenza ha, inoltre, parlato di un rimborso omnicomprensivo, anche del premio assicurativo,
(come coerentemente statuito fra le altre da Trib. Torino, sent. 23 aprile 2021) facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività; si è in proposito affermato come sia da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto e materiale percettore degli importi (anche se non beneficiario), stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario
(sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel giudizio fra cliente e istituto di credito e sulla conseguente legittimazione passiva
(in termini, Trib. Napoli Nord 22 gennaio 2022 secondo cui “L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della
pagina 8 di 17 differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima” ed analogamente Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Tale soluzione si ritiene equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sede contenziosa delle azioni di restituzione.
Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione), l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023).
A suggellare definitivamente il discorso poc'anzi illustrato, sebbene con riferimento al regime anteriore al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è intervenuta Cass. 6 settembre 2023 n. 25977 secondo cui
“Nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125sexies t.u.b.” accogliendo, in motivazione, le argomentazioni rassegnate, atteso che, dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno, si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125sexies T.U.B.. Si valorizza, in particolare, il principio pagina 9 di 17 espresso dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza cd “Lexitor”, secondo il quale le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del loro contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore;
di talché la Direttiva CEE
87/102 (che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48), già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” per cui, di conseguenza, (continua in motivazione) “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Tale soluzione appare la più giusta ed equa atteso che questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca (o altro intermediario finanziario). Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Per cui, in definitiva, il regime di regole applicabile sia esso anteriore al decreto - legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che successivamente alla novella (come interpretato dalla sentenza
383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019, cd “Lexitor” e, a fortiori, dal decreto - legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), delineano un sistema di norme che riconosce al consumatore qualsiasi costo inerente al finanziamento di cui ha beneficiato, senza alcuna distinzione secondo il metodo proporzionale pro rata temporis.
pagina 10 di 17 Né può utilmente invocarsi la recente sentenza resa nel giudizio C-555/21 della Corte di Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023, la quale ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum”), atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/Ue, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 cit.).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e della portata precettiva dell'interpretazione fornita dalla
Corte europea alle norme già vigenti alla data di stipula del presente contratto (2016), non paiono determinanti le deduzioni della convenuta in merito alla non applicabilità del D.L. n. 73/2021, convertito in
L. n. 106/2021.
3. Le suddette conclusioni, peraltro, non possono essere revocate in dubbio neppure alla luce della clausola di cui al punto 4 del contratto in esame.
A prescindere dall'effettiva proposizione o meno di una eccezione di nullità da parte dell'attrice, non può sottacersi come tale vizio possa essere rilevato anche d'ufficio da parte dal Tribunale, trattandosi di nullità
di protezione, come espressamente previsto dal Cass. 6 settembre 2023 n. 25977.
Ebbene, quanto alla validità della clausola negoziale derogatoria di cui alle condizioni generali, essa si sostanzia di fatto in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i seguenti motivi.
La medesima si ritiene nulla ai sensi della disciplina del Codice del consumo, non per la riconducibilità della previsione pattizia alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (“nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi”) del suddetto Codice, che sembrerebbe pagina 11 di 17 circoscritta ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte).
La nullità, viceversa, si ritiene sussistente perché la clausola in esame avrebbe natura abusiva ex art. 33 del
Codice del consumo, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib. Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, come avvenuto nel caso in esame, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilità dei diritti”
(secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto (conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appare estraneo al sistema di tutele l'applicazione al consumatore
(credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo (“Codice del consumo” anziché il
TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente ad altre previsioni di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” e 135sexies “Carattere imperativo delle disposizioni”, congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125bis) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (cfr sul punto Trib. Verona 23 marzo 2010;
Trib. Milano 11 maggio 2021; Trib. Genova 353/2021, secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della
pagina 12 di 17 clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata” e Trib. Roma
14533/2020, in un caso simile a quello per cui è causa, secondo la quale “la clausola negoziale con la quale la
Co
ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente”).
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, nella pattuizione di cui all'art.
4.2 delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento sottoscritto dalla (cfr. all. 2 dell'atto di citazione) è Pt_1
esclusa la ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del prestito, dei costi, commissioni, spese ed oneri di cui alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico, tra cui rientrano anche le spese di istruttoria e la commissione di intermediazione. Pertanto, atteso che allorquando si controverta di contratti conclusi tra consumatore e professionista, come nella vicenda in esame risulta provato documentalmente e non contestato dalla convenuta, è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una “trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del Consumo (in termini Cass.
Civ., n. 24262/2019), a nulla rilevando la tutela solo formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale, ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Prova che parte convenuta non ha fornito.
Peraltro, non paiono convincenti le deduzioni contrarie di parte convenuta, suffragate da richiami giurisprudenziali per la maggior parte relativi a pronunce non recentissime e antecedenti al citato pronunciamento della Cassazione del 2023.
In primo luogo, non viene in rilevo la clausola limitativa dell'applicabilità della nullità di protezione in esame di cui all'art. 34 co. 2 cod. cons., considerato che la clausola in questione non si limita a stabilire dei costi (e quindi l'oggetto del finanziamento), ma disciplina le modalità di esercizio del diritto di estinzione pagina 13 di 17 anticipata del cliente, limitando in modo significativo il medesimo, chiaramente attraverso strumenti di natura economica (quale il mancato rimborso di somme).
In secondo luogo, non appare corretto affermare che tale clausola riproduceva una disposizione di legge nazionale, nello specifico l'art. 125sexies t.u.b.; come sopra riportato, la norma in esame si limita ad affermare che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Pertanto, non risulta in alcun modo previsto che tale norma prevedesse l'esclusione del rimborso di alcuni costi, circostanza che al più poteva derivare dalla citata comunicazione della Banca d'Italia del 2011, ma che poi è stata esclusa e dichiarata non coerente con il diritto dell'Unione Europea dalla nota sentenza Lexitor. Ciò precisato, si ritiene che, al contrario, la clausola risulta contrastante con il disposto dell'art. 125sexies t.u.b.; occorre ricordare che tale normativa va riconosciuto carattere imperativo, come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs.
206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina di settore inserita nel
TUB. Anche l'art. 22 della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti e l'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei richiede di assicurare un'elevata protezione ai consumatori.
Infine, si ritiene che nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 125sexies TUB come modificato dall'art. 11octies, decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in quanto la sottoscrizione del contratto in oggetto è antecedente al 25/7/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge. Infatti, l'art. 11octies citato limita l'applicazione della norma in esame ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge. Trova dunque applicazione la versione previgente dell'art. 125-sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Lexitor.
pagina 14 di 17 Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la nullità della clausola di cui all'art.
4.2 del contratto in esame, con conseguente diritto al rimborso proporzionale da parte della finanziata di tutti i costi (ad eccezione delle imposte e tributi) contrattualmente imposti.
4. Passando, infine, al quantum dell'odierna pretesa e circa le spese del contratto, la già detta applicazione dell'art. 125sexies T.U.B. nella sua formulazione previgente si riflette anche sul criterio di calcolo dei costi inerenti al credito da rimborsare al soggetto finanziato. Parte convenuta in proposito ha ritenuto applicabile il criterio del costo ammortizzato sancito dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125sexies, che però non è applicabile alla fattispecie, come sopra rilevato. Peraltro, l'art. 11octies comma 2 secondo periodo e seguenti come modificato dal D.L. n. 69/2023, convertito dalla L n. 103/2023, il quale aveva previsto che
“Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, è stato modificato dal D.L. n. 104/23, poi convertito dalla L. n. 136/2023, che ha eliminato tale periodo.
Né deve ritenersi che il rimborso dei costi debba necessariamente seguire l'andamento della curva degli interessi – come sostenuto da parte convenuta –, dal momento che tali costi non sono pattuiti in funzione del capitale e del tempo di restituzione e non rientrano nel piano di ammortamento.
La norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione di tale riduzione – che deve essere “pari all'importo […] dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e non ad una parte soltanto di tali costi
– nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Ciò posto, occorre evidenziare come la somma astrattamente rimborsabile è indicata dall'attrice in complessivi € 1.649,38, ossia il totale dei costi indicati nel testo contrattuale, detratto quanto dovuto a titolo di imposte, che non sono rimborsabili. Ebbene, considerando che le rate complessive erano 120 e che residuavano 71 rate da versare (essendone state versate 49), secondo il metodo meramente proporzionale pagina 15 di 17 (o “puro” o “pro rata temporis”, che si sostanzia in un mero conteggio matematico, come da ultimo sostenuto anche da Trib. Torino 20 marzo 2023 cit. secondo cui “ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, ivi inclusi in quota parte i costi c.d. 'up front', secondo il criterio pro rata temporis, risultando illegittima una distinzione tra tali costi e quelli c.d. 'recurring'”), la somma che l'istituto avrebbe dovuto corrispondere all'attrice è pari ad euro 904,54.
La domanda attorea, pertanto, merita integrale accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) nonché della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittima l'utilizzo dei parametri massimi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione per cui saranno utilizzati i parametri medi (stante l'assenza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna alla Controparte_2
corresponsione in favore di della somma di euro 904,54, oltre interessi dalla data della Parte_1
domanda al saldo effettivo;
• Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate nella somma di euro 70,00 per spese vive ed euro 894,00 (euro 197,00 per fase di studio, euro 197,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase istruttoria/trattazione, euro 300,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spoleto, 06/03/2025
Il giudice pagina 16 di 17 Federico Falfari
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 539/2022 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per 'avv. NUNZIATA, oggi sostituito dall'avv. Valeria Perini Parte_1
Per essuno Controparte_1
L'avv. Perini conclude riportandosi alle conclusioni di cui alla nota del 15/01/2025.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 17 Riaperto il verbale alle ore 15.20, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 539/2022 RG
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Palma Campania (Na), alla via Nuova Parte_1 C.F._1
Nola n. 273, nello studio del suo procuratore Avv. Nunziata Cinzia, che la rappresenta e difende giusta procura su documento allegato alla comparsa di riassunzione;
ATTRICE
E
(codice fiscale e partita IVA Controparte_2 P.IVA_1
), in persona della Dott.ssa (C.F. ) – giusta Procura per P.IVA_2 CP_3 C.F._2
atto Notar Dott. di Roma dell'11.05.2021 Repertorio 7971/Raccolta 6451 (doc. n. A), Persona_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Claudio Mauriello e Paolo Mauriello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carla Magrini in Foligno (PG) Via IV Novembre 25, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;
pagina 2 di 17 CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa depositata in data 16/03/2022, ha riassunto il giudizio incardinato dinanzi al Parte_1
Giudice Pace di Foligno e concluso con sentenza n. 135/21, con cui il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale, in relazione a una domanda di condanna al pagamento della somma di euro 904,54, proposta dall'odierna attrice nei confronti della convenuta.
La ha rappresentato, infatti, di aver stipulato con la convenuta il contratto di finanziamento n. Pt_1
780881, in data 08/08/2016, mediante cessione del quinto della retribuzione/pensione per un capitale lordo di € 43.200,00 da rimborsare in 120 rate da € 360,00. All'atto della sottoscrizione, il detto contratto prevedeva, a carico del contraente, a titolo di costi, il pagamento dell'importo complessivo di € 1.649,38.
Nel mese di dicembre del 2020, il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della 49° rata, residuandone 71; pertanto, l'istituto finanziario convenuto, quale creditore al momento dell'anticipata estinzione, avrebbe dovuto restituire all'odierno attrice, ai sensi dell'art. 125sexies del Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto, da quantificare secondo il criterio pro rata temporis (€ 1.649,38 : 120 x 71 – 71,00 = 904,54). Tuttavia, in violazione del diritto disciplinato dall'art. 125sexies del Testo Unico Bancario e considerato che contratto era stato predisposto unilateralmente nella forma di un mero modulo per adesione ed in assenza di alcuna contrattazione sul punto, la convenuta non avrebbe provveduto ad alcun rimborso.
Di conseguenza, la assumendo di essere creditrice della residua somma di € 904,54, presentava Pt_1
domanda dinanzi al Giudice di Pace di Foligno.
Nell'ambito di tale giudizio si costituiva la banca convenuta, la quale contestava l'avversa domanda ed eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito. Tale eccezione veniva accolta con la sentenza n.
135/21, depositata il 14/12/2021, la quale assegnava altresì termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
pagina 3 di 17 Pertanto, ha riassunto il giudizio in questione, replicando le difese e le allegazioni già Parte_1
formulate in sede di giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Parimenti si è costituito l'istituto bancario convenuto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, per incertezza della causa petendi e del petitum. Nel merito, ha ribadito l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice.
All'esito della prima udienza il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, prima di procedere all'ammissione dei mezzi di prova, è stata tentata la conciliazione;
la proposta formulata dal Tribunale, tuttavia, non ha trovato l'accoglimento di parte attrice. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine ex art. 127ter c.p.c. in data 23/05/2024, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note depositate;
la causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Esaminata a fondo la documentazione contrattuale, e rilevata la potenziale nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto in esame, ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, la causa è stata rimessa sul ruolo per istaurare il contraddittorio sul punto e rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c. alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare l'infondatezza delle eccezioni preliminari di nullità della citazione per incertezza della causa petendi e del petitum. Invero, non vi sono dubbi né in merito alla causa petendi, ben indicata nel diritto al rimborso degli interessi e dei costi proporzionalmente alla vita residua del contratto nel caso di estinzione anticipata, come previsto dall'art. 125sexies t.u.b., nè del petitum, ossia la condanna al pagamento della somma corrispondente, indicando altresì i criteri di quantificazione.
Peraltro, la richiesta della di condannare la mediante applicazione estensiva dell'art. 35, Pt_1 CP_1
comma 2 del Codice del Consumo, “in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione” (giudicata “inaccoglibile, in quanto inintelligibile” dalla convenuta), non è affermazione che deve essere valutata isolatamente ma alla luce delle altre diffuse argomentazioni di cui pagina 4 di 17 all'atto introduttivo, che ben chiariscono il senso della suddetta espressione. Peraltro, la presunta inintelligibilità risulta chiaramente smentita dal fatto che parte convenuta ha preso puntualmente pozione sulla domanda attorea e sui relativi presupposti.
2. Passando dunque al merito della domanda, vale premettere in via generale quanto segue.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato nel 2016, ad esso va applicato il sistema di regole introdotto l'art. 125sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48), entrato in vigore successivamente (settembre 2010), come poi novellato dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 141.
Ciò posto, va subito chiarito (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta), come la distinzione di costi up-front e recurring sia venuta oramai meno, ai fini della ripetibilità da parte del consumatore, sempre consentita.
In proposito, l'art. 125sexies TUB, come novellato in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48 secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, dal decreto - legislativo 13 agosto 2010 n. 141 “Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, entrato in vigore nel mese di settembre del 2010, nella sua attuale formulazione, nel prevedere il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito di ottenere la restituzione in via proporzionale del costo del credito, recita nel modo che segue “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring” (rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up-front”, aventi ad pagina 5 di 17 oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione si cita una comunicazione Banca d'Italia risalente all'anno 2011, ove si legge invero che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up-front e quota recurring.
Tale distinzione è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd “Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio - “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…”. La pronuncia ha ritenuto la portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché, ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in
pagina 6 di 17 relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”, conseguendone come, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli “up front” e quelli “recurring” (così, in maniera condivisibile, Trib. Cuneo 30 settembre 2021 nonché Trib. Savona 15 settembre 2021 che, parimenti, ha sancito come “In caso di estinzione anticipata da un credito al consumatore, i costi vengono notoriamente distinti tra quelli riferiti a prestazioni soggette a maturazione nel tempo (costi c.d. reccurring) e quelli riferiti a prestazioni che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare e di stipula (costi c.d. un front). Tale distinzione, tuttavia, non ha alcun rilievo ai fini della restituzione al cliente nel caso di estinzione anticipata del credito: il consumatore ha infatti diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente. In sostanza il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore medesimo” nonché, in termini analoghi, Trib. Napoli 9 febbraio 2021 e Trib. Mantova 2 febbraio 2021 ed infine Trib. Bologna 7 gennaio 2021 di cui è utile richiamare la massima per sugellare definitivamente il discorso sui costi ripetibili: “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, va affermato il diritto del consumatore finanziato alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. 'up front', prima esclusi. Ciò sulla base della considerazione che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito si limitasse alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”). Tale orientamento, peraltro,
pare anche giustificato dall'obiettivo di evitare anche manovre fraudolente, allorché l'intermediario finanziario riversi sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto
(così, Trib. Cassino 2 febbraio 2021).
Ogni interpretazione difforme è censurata sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022 n. 263, la quale, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11octies decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
pagina 7 di 17 d'Italia”, ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125sexies T.U.B. in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd recurring ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd up-front): tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
La giurisprudenza ha, inoltre, parlato di un rimborso omnicomprensivo, anche del premio assicurativo,
(come coerentemente statuito fra le altre da Trib. Torino, sent. 23 aprile 2021) facendo leva sull'esigenza avvertita anche dal Legislatore europeo di attribuire al consumatore un elevato livello di protezione e strumenti di tutela improntati al principio di effettività; si è in proposito affermato come sia da escludersi il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario finanziario che di fatto lo ha ricevuto, non trovandovi motivo ostativo la previsione degli obblighi restitutori in capo alla società assicurativa in caso di estinzione anticipata circa la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (come sanciti dall'art. 22, comma 15quarter, decreto - legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo”) che non incidono sui correlati obblighi in capo all'accipiens, quale concreto e materiale percettore degli importi (anche se non beneficiario), stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa che espone anche l'intermediario finanziario
(sebbene non abbia goduto del predetto premio) ad equivalenti e concorrenti obblighi restitutori verso il consumatore, fatti salvi poi i profili di regresso nell'ambito dei rapporti interni con la società assicurativa che in nulla incidono nel giudizio fra cliente e istituto di credito e sulla conseguente legittimazione passiva
(in termini, Trib. Napoli Nord 22 gennaio 2022 secondo cui “L'art. 125-sexies t.u.b. attribuisce al consumatore la facoltà di estinguere anticipatamente l'obbligazione versando la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, al fine di evitargli il disagio e l'onere economico di versare l'intera somma dovuta e agire successivamente per il recupero della
pagina 8 di 17 differenza. Per tale motivo, pur non essendo l'obbligato principale, il finanziatore è tenuto a includere nella riduzione del costo totale del credito i premi ricevuti da una diversa società assicurativa, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti di quest'ultima” ed analogamente Trib. Napoli 9 febbraio 2021 cit. secondo cui “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione degli oneri di intermediazione, in quanto finalizzati a remunerare una prestazione, nonché il costo dei premi assicurativi anticipati all'atto della sottoscrizione del contratto”; parimenti, è indubbio che il premio assicurativo rappresenti un costo del finanziamento da rimborsarsi sempre ex art. 125sexies TUB secondo Trib. Torino 23 aprile 2021, Trib. Savona, 18 novembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2020 nonché infine, Trib. Nocera Inferiore, 12 febbraio 2018). Tale soluzione si ritiene equa anche da un punto di vista pratico, avendo il cliente – consumatore contrattato unicamente con la società finanziaria, in sede contenziosa delle azioni di restituzione.
Ed analogamente, mutatis mutandis, per il corrispettivo dovuto all'agente - mediatore (o agente in attività di finanziaria) nel rapporto creditizio, seguendone la medesima ratio. Infatti, nell'ambito del credito ai consumatori (mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione), l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (Trib. Torino 20 marzo 2023).
A suggellare definitivamente il discorso poc'anzi illustrato, sebbene con riferimento al regime anteriore al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è intervenuta Cass. 6 settembre 2023 n. 25977 secondo cui
“Nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125sexies t.u.b.” accogliendo, in motivazione, le argomentazioni rassegnate, atteso che, dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno, si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125sexies T.U.B.. Si valorizza, in particolare, il principio pagina 9 di 17 espresso dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza cd “Lexitor”, secondo il quale le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del loro contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore;
di talché la Direttiva CEE
87/102 (che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48), già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito” per cui, di conseguenza, (continua in motivazione) “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”.
Tale soluzione appare la più giusta ed equa atteso che questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca (o altro intermediario finanziario). Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Per cui, in definitiva, il regime di regole applicabile sia esso anteriore al decreto - legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che successivamente alla novella (come interpretato dalla sentenza
383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019, cd “Lexitor” e, a fortiori, dal decreto - legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), delineano un sistema di norme che riconosce al consumatore qualsiasi costo inerente al finanziamento di cui ha beneficiato, senza alcuna distinzione secondo il metodo proporzionale pro rata temporis.
pagina 10 di 17 Né può utilmente invocarsi la recente sentenza resa nel giudizio C-555/21 della Corte di Giustizia Europea risalente al 9 febbraio 2023, la quale ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front” o “una tantum”), atteso che non si applicano ai contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva 2008/48/CEE le disposizioni di cui alla direttiva 2014/17/Ue, recante la disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che in ragione delle specificità del settore giustificano un approccio differenziato rispetto a quello generale del credito personale al consumo e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore (come ben evidenziato da Trib. Torino 20 marzo 2023 cit.).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e della portata precettiva dell'interpretazione fornita dalla
Corte europea alle norme già vigenti alla data di stipula del presente contratto (2016), non paiono determinanti le deduzioni della convenuta in merito alla non applicabilità del D.L. n. 73/2021, convertito in
L. n. 106/2021.
3. Le suddette conclusioni, peraltro, non possono essere revocate in dubbio neppure alla luce della clausola di cui al punto 4 del contratto in esame.
A prescindere dall'effettiva proposizione o meno di una eccezione di nullità da parte dell'attrice, non può sottacersi come tale vizio possa essere rilevato anche d'ufficio da parte dal Tribunale, trattandosi di nullità
di protezione, come espressamente previsto dal Cass. 6 settembre 2023 n. 25977.
Ebbene, quanto alla validità della clausola negoziale derogatoria di cui alle condizioni generali, essa si sostanzia di fatto in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito. Della medesima va affermata la nullità, per i seguenti motivi.
La medesima si ritiene nulla ai sensi della disciplina del Codice del consumo, non per la riconducibilità della previsione pattizia alla fattispecie di cui all'art. 36, 2° comma, lett. b) (“nullità della rinunzia all'azione del consumatore verso il professionista in caso di inadempimento di questi”) del suddetto Codice, che sembrerebbe pagina 11 di 17 circoscritta ai diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista (laddove, nel caso in esame, oggetto è il recesso preventivo del consumatore, cui è estraneo ogni profilo di addebito verso la controparte).
La nullità, viceversa, si ritiene sussistente perché la clausola in esame avrebbe natura abusiva ex art. 33 del
Codice del consumo, poiché determina, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto, tanto più che tale disposizione non riproduce disposizioni di legge che per contro, come già detto, prevedono un'equa riduzione dei costi (cfr Trib. Torino 23 aprile 2021 predicando la nullità indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, come avvenuto nel caso in esame, trattandosi di clausola vessatoria) o, ancora, da rinvenirsi in applicazione del successivo art. 143 “Irrinunciabilità dei diritti”
(secondo cui “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”) che sancisce l'indisponibilità del diritto (conseguente alla inderogabilità delle norme) posti a tutela del consumatore e, per l'effetto di siffatta natura, la invalidità di ogni atto di disposizione dello stesso sub specie di rinuncia. Non appare estraneo al sistema di tutele l'applicazione al consumatore
(credito al consumo) di una norma contenuta in altro corpus legislativo (“Codice del consumo” anziché il
TUB) atteso il collegamento tra i due sistemi normativi sancito dall'art. 43 che opera un rinvio alla disciplina del consumo poi inserita nel TUB. Quest'ultima norma, unitamente ad altre previsioni di carattere analogo parimenti contenute nel “Codice del consumo” di cui agli artt. 124 “Clausole di esonero da responsabilità” e 135sexies “Carattere imperativo delle disposizioni”, congiuntamente ad analoghe previsioni indiscutibilmente inderogabili contenute nella legislazione bancaria speciale a tutela del consumatore (es art. 125bis) contribuiscono a delineare un sistema di regole presidiato da norme cogenti ed indisponibili a tutela del consumatore con la chiara finalità di garantire l'effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno (cfr sul punto Trib. Verona 23 marzo 2010;
Trib. Milano 11 maggio 2021; Trib. Genova 353/2021, secondo cui “L'art. 125 TUB si pone infatti come norma imperativa a tutela del consumatore, derogabile quindi solo a favore del medesimo. Va dunque sancita la radicale nullità della
pagina 12 di 17 clausola e l'irrilevanza della sua specifica sottoscrizione, che non può valere a sanare tale nullità. Se così non fosse, la norma imperativa a tutela del consumatore introdotta dal 125 sexies TUB sarebbe facilmente aggirata” e Trib. Roma
14533/2020, in un caso simile a quello per cui è causa, secondo la quale “la clausola negoziale con la quale la
Co
ha escluso il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi di cui alle lettere A, B, D ed F, in ragione della natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente”).
Ebbene, come risulta dalla documentazione in atti, nella pattuizione di cui all'art.
4.2 delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento sottoscritto dalla (cfr. all. 2 dell'atto di citazione) è Pt_1
esclusa la ripetibilità, in caso di estinzione anticipata del prestito, dei costi, commissioni, spese ed oneri di cui alle lettere A), B), E) e F) del prospetto economico, tra cui rientrano anche le spese di istruttoria e la commissione di intermediazione. Pertanto, atteso che allorquando si controverta di contratti conclusi tra consumatore e professionista, come nella vicenda in esame risulta provato documentalmente e non contestato dalla convenuta, è possibile escludere la vessatorietà della clausola presunta come tale soltanto laddove il professionista, a ciò onerato, fornisca la prova dell'esistenza di una “trattativa individuale” avente ad oggetto la specifica pattuizione ai sensi dell'articolo 34, co. 4, Codice del Consumo (in termini Cass.
Civ., n. 24262/2019), a nulla rilevando la tutela solo formale dell'approvazione per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., che riguardano il diverso ambito applicativo dei contratti conclusi tra contraenti di pari forza negoziale, ma predisposti unilateralmente da uno di essi.
Prova che parte convenuta non ha fornito.
Peraltro, non paiono convincenti le deduzioni contrarie di parte convenuta, suffragate da richiami giurisprudenziali per la maggior parte relativi a pronunce non recentissime e antecedenti al citato pronunciamento della Cassazione del 2023.
In primo luogo, non viene in rilevo la clausola limitativa dell'applicabilità della nullità di protezione in esame di cui all'art. 34 co. 2 cod. cons., considerato che la clausola in questione non si limita a stabilire dei costi (e quindi l'oggetto del finanziamento), ma disciplina le modalità di esercizio del diritto di estinzione pagina 13 di 17 anticipata del cliente, limitando in modo significativo il medesimo, chiaramente attraverso strumenti di natura economica (quale il mancato rimborso di somme).
In secondo luogo, non appare corretto affermare che tale clausola riproduceva una disposizione di legge nazionale, nello specifico l'art. 125sexies t.u.b.; come sopra riportato, la norma in esame si limita ad affermare che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Pertanto, non risulta in alcun modo previsto che tale norma prevedesse l'esclusione del rimborso di alcuni costi, circostanza che al più poteva derivare dalla citata comunicazione della Banca d'Italia del 2011, ma che poi è stata esclusa e dichiarata non coerente con il diritto dell'Unione Europea dalla nota sentenza Lexitor. Ciò precisato, si ritiene che, al contrario, la clausola risulta contrastante con il disposto dell'art. 125sexies t.u.b.; occorre ricordare che tale normativa va riconosciuto carattere imperativo, come si ricava dal disposto dell'art. 143 del codice del consumo (d. lgs.
206/2005) che sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina di settore inserita nel
TUB. Anche l'art. 22 della direttiva 2008/48/CE, in materia di credito ai consumatori, espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti e l'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei richiede di assicurare un'elevata protezione ai consumatori.
Infine, si ritiene che nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 125sexies TUB come modificato dall'art. 11octies, decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, in quanto la sottoscrizione del contratto in oggetto è antecedente al 25/7/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge. Infatti, l'art. 11octies citato limita l'applicazione della norma in esame ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge. Trova dunque applicazione la versione previgente dell'art. 125-sexies, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza Lexitor.
pagina 14 di 17 Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi la nullità della clausola di cui all'art.
4.2 del contratto in esame, con conseguente diritto al rimborso proporzionale da parte della finanziata di tutti i costi (ad eccezione delle imposte e tributi) contrattualmente imposti.
4. Passando, infine, al quantum dell'odierna pretesa e circa le spese del contratto, la già detta applicazione dell'art. 125sexies T.U.B. nella sua formulazione previgente si riflette anche sul criterio di calcolo dei costi inerenti al credito da rimborsare al soggetto finanziato. Parte convenuta in proposito ha ritenuto applicabile il criterio del costo ammortizzato sancito dal comma 2, ultimo periodo, del novellato art. 125sexies, che però non è applicabile alla fattispecie, come sopra rilevato. Peraltro, l'art. 11octies comma 2 secondo periodo e seguenti come modificato dal D.L. n. 69/2023, convertito dalla L n. 103/2023, il quale aveva previsto che
“Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”, è stato modificato dal D.L. n. 104/23, poi convertito dalla L. n. 136/2023, che ha eliminato tale periodo.
Né deve ritenersi che il rimborso dei costi debba necessariamente seguire l'andamento della curva degli interessi – come sostenuto da parte convenuta –, dal momento che tali costi non sono pattuiti in funzione del capitale e del tempo di restituzione e non rientrano nel piano di ammortamento.
La norma previgente individuava implicitamente il criterio di determinazione di tale riduzione – che deve essere “pari all'importo […] dei costi dovuti per la vita residua del contratto” e non ad una parte soltanto di tali costi
– nella regola secondo cui gli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati in via proporzionale alla durata residua del contratto. La modalità che meglio garantisce il rispetto di tale proporzionalità è da individuarsi nel criterio pro rata temporis, che divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Ciò posto, occorre evidenziare come la somma astrattamente rimborsabile è indicata dall'attrice in complessivi € 1.649,38, ossia il totale dei costi indicati nel testo contrattuale, detratto quanto dovuto a titolo di imposte, che non sono rimborsabili. Ebbene, considerando che le rate complessive erano 120 e che residuavano 71 rate da versare (essendone state versate 49), secondo il metodo meramente proporzionale pagina 15 di 17 (o “puro” o “pro rata temporis”, che si sostanzia in un mero conteggio matematico, come da ultimo sostenuto anche da Trib. Torino 20 marzo 2023 cit. secondo cui “ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, ivi inclusi in quota parte i costi c.d. 'up front', secondo il criterio pro rata temporis, risultando illegittima una distinzione tra tali costi e quelli c.d. 'recurring'”), la somma che l'istituto avrebbe dovuto corrispondere all'attrice è pari ad euro 904,54.
La domanda attorea, pertanto, merita integrale accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) nonché della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale che legittima l'utilizzo dei parametri massimi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione per cui saranno utilizzati i parametri medi (stante l'assenza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna alla Controparte_2
corresponsione in favore di della somma di euro 904,54, oltre interessi dalla data della Parte_1
domanda al saldo effettivo;
• Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate nella somma di euro 70,00 per spese vive ed euro 894,00 (euro 197,00 per fase di studio, euro 197,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase istruttoria/trattazione, euro 300,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spoleto, 06/03/2025
Il giudice pagina 16 di 17 Federico Falfari
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