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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso ConIGliere
Dott.ssa Caterina Musumeci ConIGliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 855/2023 R.G. promossa
Da
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Giuseppe Currao e M. Cinzia Bianca
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
in persona del ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Resistente in riassunzione
OGGETTO: indennizzo legge n. 210/1992
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza n. 26759/2023, pubblicata il 18.09.2023, la
Suprema Corte di Cassazione premetteva che, con sentenza n. 977/2017, questa Corte d'appello aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta da volta a Parte_1
ottenere l'indennizzo previsto dalla l. n.210/92 per aver contratto l'epatite
HCV a seguito di trasfusioni di sangue praticatele durante un ricovero ospedaliero nel 1974. In particolare, questa Corte aveva ritenuto che la fosse venuta a conoscenza della malattia già nel 1990 o 1991, in Parte_1
occasione di due ricoveri ospedalieri che avevano accertato l'epatite cronica,
e, quanto al nesso di causalità, che la relativa conoscenza non poteva che essere antecedente al 2001 - data di presentazione della domanda amministrativa - in quanto la domanda conteneva la dichiarazione dell'appellante di essere stata danneggiata da epatite post-trasfusionale.
Considerato, pertanto, che la consapevolezza della malattia e del nesso eziologico era antecedente all'entrata in vigore della l. n.238/97, e che il termine triennale decorreva dalla data di sua entrata in vigore, l'appello veniva rigettato per essere la domanda amministrativa stata presentata successivamente al triennio. 2. A seguito del ricorso proposto da , la Suprema Parte_1
Corte, con l'ordinanza sopra citata, ha cassato la sentenza d'appello con la seguente motivazione: “La sentenza ha correttamente affermato, secondo il costante orientamento di questa Corte (v. Cass. S.U. 15352/15,
Cass.28984/17, Cass.9239/21), che in caso di conoscenza della epatite HCV
e della sua derivazione causale dall'emotrasfusione acquisita anteriormente all'entrata in vigore della l. n.238/97, il termine triennale di decadenza decorre dalla data di sua entrata in vigore. La Corte ha poi affermato che dal 1990 e dal 1991, visti i referti rilasciati in occasione dei due ricoveri ospedalieri, ove era diagnosticata epatite cronica per presenza di anticorpi anti-HCV, l'odierna ricorrente non poteva non aver avuto conoscenza della malattia a decorrere dal 1990/1991”. Tuttavia, sotto il profilo del nesso causale, “la sentenza non compie analogo accertamento, limitandosi a escludere che la conoscenza potesse essere successiva al 2001, data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto la domanda dava conto della conoscenza del nesso eziologico. In tema di eziologia tra emotrasfusione ed epatite, questa Corte ha da ultimo affermato che, ai fini del decorso del termine di decadenza, occorre la relativa conoscibilità sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza (Cass.29453/20). Il relativo accertamento compiuto dal giudice di merito, siccome accertamento di fatto, non è sindacabile da questa Corte, se non nei limiti del novellato art.360, co.1, n.5 c.p.c. … Tuttavia, come detto, la Corte non spende parola del ritenere dimostrato che, ferma la conoscenza del nesso causale acquisita prima del 2001, la conoscibilità dello stesso nesso doveva farsi risalire già al 1990 o 1991. Non vi è alcun accertamento sul punto, così come non si dice che già nel 1990 o 1991 il patrimonio conoscitivo dell'uomo medio aveva acquisito la correlazione tra trasfusioni di sangue infetto e insorgenza di epatopatie. La Corte ha fatto dunque cattiva applicazione dell'art.3 co.1 l.
n.210/92, come interpretato da questa Corte di legittimità, individuando la decorrenza del termine triennale dall'entrata in vigore della l. n.238/97, ma senza verificare che, in concreto, già al 1990 o 1991 vi fosse in capo alla ricorrente la relativa conoscibilità sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, del nesso eziologico tra emotrasfusione ed epatite”.
Ha cassato, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione per l'accertamento di fatto e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
3. In data 12.10.2023 ha tempestivamente riassunto Parte_1
il giudizio innanzi a questa Corte. Il si è costituito Controparte_1
instando per il rigetto del ricorso avversario.
Il Collegio ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il momento in cui potesse ritenersi acquisita, sulla base dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, la consapevolezza, in capo alla , Parte_1
della derivazione del danno epatico da precedenti emotrasfusioni.
Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio (cfr. relazione dott. , da intendersi qui integralmente richiamata) ha conclusivamente Per_1
osservato: “… non vi è prova certa che la IG.ra avesse Parte_1
effettiva conoscenza in merito alla correlazione causale tra le trasfusioni subite nel 1974 e l'insorgenza dell'epatite HCV correlata, questa rilevata in occasione del ricovero del mese di dicembre 1990. Infezione peraltro contratta per un agente virale scoperto appena l'anno precedente. È soltanto presumibile, ma non provato, che i sanitari che la ebbero in cura abbiano adeguatamente informato la IG.ra . Ed è ancora Parte_1
presumibile che la IG.ra , visto il proprio patrimonio Parte_1
culturale (licenza elementare), non fosse in grado, con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, a) di correlare
l'epatopatia sofferta alle lontanamente effettuate emotrasfusioni e b) di rilevare la gravità dell'epatopatia, almeno fino al mese di febbraio 2000 allorché si ebbe a manifestare l'evolutività cirrogena della sofferta epatite virale, e c) ancor meno di avere una consapevole informazione che il danno riportato fosse ascrivibile in una delle infermità indennizzabili secondo legge”.
Tali conclusioni, condivise dal collegio in quanto fondate su valutazioni ampiamente motivate e convincenti, sono state confermate dal CTU anche a seguito dei rilievi del CTP di parte resistente.
4. In riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 4835/2011 e in accoglimento dell'originario ricorso, non essendo nel resto oggetto di contestazione tra le parti che abbia subìto danni Parte_1
irreversibili da epatite post-trasfusionale riconducibili alla 6a categoria della tabella A) allegata al D.P.R. 834/81, il va pertanto Controparte_1
condannato a corrispondere alla predetta l'indennizzo previsto dall'art.2, comma 1 e 2, della legge n. 210/92, a decorrere “dal mese successivo a quello di deposito” del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - come da originaria domanda -, oltre accessori di legge.
Le spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza. Anche le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M
.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
In riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 4835/2011 e in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dichiara che ha subìto danni irreversibili da epatite post- Parte_1
trasfusionale riconducibili alla categoria 6a della tabella A) allegata al D.P.R.
834/81 e condanna il a corrispondere alla predetta Controparte_1
l'indennizzo previsto dall'art.2, comma 1 e 2, della legge n. 210/92 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge;
condanna il al pagamento in favore di controparte Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio innanzi alla Corte di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, in euro 3.900,00, euro 5.000,00, euro 2.800,00 ed euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA;
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, Controparte_1
separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese