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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 364/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Masiello appellante
e
(c.f. , in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Giovanni Moramarco appellata nonché
(c.f. , assistito e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Giovanni Loporcaro appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto le opposizioni rispettivamente proposte da e con separati Parte_1 CP_1
ricorsi riuniti, avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2021, emesso dal medesimo
Tribunale in favore di il quale aveva chiesto in via monitoria la CP condanna in solido delle predette società al pagamento dell'importo di € 49.207,60, a titolo di differenze retributive.
1.1. Con il proposto ricorso monitorio, aveva esposto: CP
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 9.10.2006 con mansioni di CP_1
falegname;
- che in data 29.3.2014 la aveva conferito il proprio ramo di azienda alla CP_1
divenendo socia di quest'ultima; Parte_1
- di non aver percepito gli emolumenti dovuti a titolo di retribuzione per le mensilità da gennaio 2014 a marzo 2015, oltre che per ferie, permessi, 13^ e 14^ mensilità,
T.F.R., per un totale di € 49.207,60.
1.2. Con la spiegata opposizione, la aveva dedotto il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, eccependo l'inoperatività della tutela di cui all'art. 2112 c.c., non essendovi stata nella specie alcuna successione nella titolarità del rapporto di lavoro di rimasto alle dipendenze della anche dopo la cessione del ramo CP CP_1
di azienda.
1.3. Dal canto suo, la aveva opposto di aver ceduto, nell'ambito del CP_1 conferimento del ramo d'azienda, tutto il personale in forza presso la sede di Altamura, tra cui unitamente a crediti, debiti, mezzi, giacenze di magazzino e contratti in CP
essere e di non aver successivamente svolto alcuna attività commerciale autonoma.
2. Il Tribunale, nel rigettare entrambe le opposizioni, ha così argomentato:
- ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall' art. 2112 c.c. costituisce elemento costitutivo della cessione la preesistenza ed autonomia funzionale del ramo ceduto, vale a dire la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, laddove, per la configurabilità di una cessione di ramo di azienda, piuttosto che di un'azienda nella sua interezza, è necessario che in capo alla cedente permanga un insieme di beni organizzabili dotato di autonomia organizzativa;
- nel caso di specie, la documentazione prodotta agli atti induce a ritenere che il trasferimento abbia avuto ad oggetto l'azienda nella sua interezza in quanto, come emerge dall'atto di conferimento del ramo di azienda, è stato trasferito dalla CP_1
pag. 2/11 alla tutto il personale dipendente presso la sede di Altamura, con CP_1 Parte_1
conseguente piena applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.;
- in ogni caso, anche a voler stimare valida la cessione del solo ramo di azienda, emerge dagli atti e, in particolare, dalla relazione di stima del ramo aziendale ceduto, che fa parte del personale dipendente espressamente ceduto alla dalla CP Parte_1
sicchè comunque nella presente fattispecie deve trovare applicazione l'art. CP_1
2112 c.c.;
- il cedente e il cessionario sono, dunque, obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, ivi compreso il debito per il trattamento di fine rapporto maturato, senza che possa rilevare il dato formale dell'intestazione delle buste paga alla CP_1
- è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che il lavoratore ha utilmente interrotto il relativo termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.3.2015, con missive di messa in mora rispettivamente inoltrate alla in data 3.9.2019 ed alla in data 16.2.2020. CP_1 Parte_1
3. Avverso detta sentenza, ha interposto appello la sola , con ricorso Parte_1
depositato in data 10.5.2024, chiedendo la riforma della decisione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si sono costituiti con apposite memorie e la . CP CP_1
Con ordinanza del 10.6.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società appellante affida il gravame a cinque motivi, articolati in una pluralità di connesse censure.
Innanzi tutto, si duole della violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il
Tribunale:
4.a.) valutato irrilevante la circostanza dell'intestazione dei prospetti paga prodotti dallo stesso lavoratore alla;
4.b.) sottostimato le dichiarazioni di CP_1
natura confessoria rese da il quale, nel ricorso monitorio, aveva indicato quale CP
pag. 3/11 proprio datore di lavoro la per l'intero periodo di riferimento delle chieste CP_1
differenze retributive;
4.c.) qualificato la vicenda fattuale descritta in atti alla stregua di una cessione d'azienda, soggetta alle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., sulla base dell'acritica adesione alla prospettazione della non corroborata da riscontri CP_1
probatori, circa la cessazione di ogni autonoma attività imprenditoriale dopo la cessione del ramo di azienda: tanto, in contrasto con le risultanze della visura camerale della
, attestante la titolarità in capo alla cedente nell'anno 2015 di cinque CP_1
lavoratori dipendenti;
4.d.) ritenuto provata la pretesa del lavoratore pur in mancanza di prova circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in favore della cessionaria.
4.1. Sotto altro profilo, lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. da addebitarsi alla ed a CP_1 CP
, autori di un contegno processuale pretestuoso, finalizzato ad addossare l'onere
[...]
del pagamento delle retribuzioni alla . Parte_1
5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, non possono che essere disattesi.
6. Preliminarmente, occorre rilevare che in ordine alla responsabilità della CP_1
per il pagamento delle differenze retributive dovute a si è formato il
[...] CP
giudicato interno, non avendo detta società impugnato la pronuncia resa nei suoi confronti.
Anche la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione non è stata censurata con il proposto gravame, né è stata riproposta da alcuna delle parti in causa;
né è altrimenti devoluta a questa Corte alcuna questione in tema di maturazione, spettanza ed ammontare degli emolumenti riconosciuti al lavoratore e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la si limita a riproporre in questa sede di gravame unicamente Parte_1 la questione della sua responsabilità solidale, denegando l'operatività della tutela di cui all'art. 2112 c.c., sul presupposto che il lavoratore non sarebbe, in effetti, mai CP
transitato alle sue dipendenze.
7. Senonchè, quanto al punto controverso, il Tribunale, dopo aver puntualmente inquadrato in diritto le fattispecie di cessione di azienda e di ramo di azienda, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità – premessa ricostruttiva pag. 4/11 su cui, invero, non vi è contestazione da parte dell'odierna appellante – ha rilevato che, sia a voler considerare l'operazione di conferimento in società posta in essere tra la e la alla stregua di un trasferimento dell'intera azienda, sia ad CP_1 Parte_1
accreditarne la natura di cessione di ramo di azienda, le conseguenze a carico della società odierna appellante, in termini di applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, quindi, di operatività della sua responsabilità solidale per i crediti del lavoratore non CP
sarebbero affatto mutate.
Conseguentemente, nella prospettiva di sovvertimento della ratio decidendi che deve caratterizzare la proposta impugnazione, non coglie nel segno la doglianza che addebita alla gravata sentenza di aver acriticamente condiviso la mera asserzione della CP_1 secondo cui la cessione avrebbe avuto ad oggetto l'intera azienda, perché, a ben vedere, tale elemento è stato menzionato dal primo giudice a fini descrittivi della vicenda fattuale, ma è stato al contempo stimato non decisivo, proprio sulla base del rilievo che, financo in ipotesi di cessione di ramo di azienda, sarebbe transitato alle CP
dipendenze della , come attestato dalla documentazione in atti. Parte_1
8. Ciò premesso, non sussiste l'erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie che l'odierna appellante ascrive al Tribunale.
Infatti, il giudice a quo ha correttamente valorizzato le seguenti circostanze, pacifiche tra le parti e documentate per tabulas: 8.1.) che con atto pubblico in data 28.3.2014 per
Notar la ha conferito alla – di cui al contempo Per_1 CP_1 Parte_1
è divenuta socia per una quota pari al 40% - il ramo di azienda “relativo alla progettazione, produzione, assemblaggio e fornitura con posa in opera di mobili e complemento d'arredo in genere, attività di commercio di espositori, elementi e complementi di arredo con relative tecnologie innovative, per l'allestimento di musei, biblioteche, istituzioni culturali, edifici monumentali, parchi, mostre, segnaletica esterna ed interna, arredo urbano, fruizione, valorizzazione e divulgazione dei beni culturali ed ambientali in genere” (cfr. doc. all. sub 2 in fasc. parte I grado;
CP
8.2.) la perizia asseverata di stima a firma del rag. allegata all'atto pubblico di Tes_1 costituzione della e di contestuale conferimento di ramo d'azienda da Parte_1
parte della , ricettiziamente richiamata (cfr. pag. 2, ove si legge che il CP_1 capitale sociale della è sottoscritto “dal socio mediante Parte_1 Parte_2
pag. 5/11 conferimento del ramo d'azienda di sua proprietà meglio descritto nella perizia giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2645 c.c. dal rag. ) riporta con Persona_2 chiarezza che “il ramo d'azienda oggetto della presente relazione di stima ... sarà composto esclusivamente dai beni materiali (detenuti in parte in proprietà e in parte, utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria) e immateriale e dal personale dipendente”; 8.3.) nella parte dedicata al “personale dipendente addetto al ramo
d'azienda” è espressamente indicato che “viene trasferito alla società conferitaria il personale, in organico presso la sede di Altamura, che, alla data di efficacia del conferimento, sarà destinato al Ramo di Azienda conferito. I restanti rapporti di lavoro dipendente proseguiranno con la società conferente per lo svolgimento dell'attività relativa ai rami di azienda che non costituiscono oggetto di conferimento … il trasferimento dei rapporti di lavoro comporta il subentro della conferitaria in ogni posizione attiva e passiva riguardante i dipendenti trasferiti”; 8.4.) nel pedissequo elenco dettagliato “personale - sede” risulta inserito tra i nominativi degli operai in attualità di lavoro presso il ramo d'azienda oggetto del conferimento quello dell'odierno appellato . CP
8.5. Non appare superfluo evidenziare che in base alla stessa perizia di stima nella cessione risultano ricompresi anche i “debiti verso i dipendenti” – tra cui, appunto,
addetto all'epoca addetto presso la sede di Altamura della – CP CP_1
proprio per retribuzioni, ratei di 13^ e 14^ mensilità e T.F.R.
Questa Corte condivide, in definitiva, le argomentazioni del Tribunale, che ha concluso nel senso dell'appartenenza di al personale del ramo di azienda ceduto alla CP
, e, dunque, del transito del rapporto di lavoro, rivenendo, come detto, tale Parte_1 dato dagli inequivoci e solidi riscontri documentali poc'anzi citati.
9. Diversamente da quanto lamentato dall'odierna appellante, il giudice di prime cure non ha poi mancato di confrontarsi con le ulteriori risultanze documentali ed ha esaustivamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di far prevalere il valore probatorio dell'atto pubblico e della documentazione ad esso allegata sulle indicazioni riportate nei prospetti paga.
Il mero dato formale dell'intestazione delle buste paga alla appare, ad CP_1
avviso di questa Corte, del tutto recessivo e, comunque, di per sé inidoneo a smentire gli pag. 6/11 inequivoci elementi esposti nell'atto pubblico di costituzione di società e conferimento di ramo di azienda, nonché nell'allegata perizia asseverata, che danno conto dell'appartenenza del rapporto di lavoro di operaio dipendente della CP CP_1
addetto alla sede di Altamura, al ramo di azienda ceduto alla . Parte_1
D'altro canto, le buste paga hanno pieno valore probatorio solo nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in relazione alle annotazioni corrispondenti alle registrazioni eseguite sui libri paga o registri equipollenti, ai sensi dell'art.2, L. 4/1953
(cfr. Cass. 20/01/2016, n. 9914; nonché Cass., n. 2239/2017; 808/2012; 14658/2003), ma non dispiegano alcuna attitudine probatoria rafforzata nel senso della asseverazione dell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro.
E tanto vieppiù nel caso di specie, in cui tale imputazione è controversa, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una piena efficacia di prova è comunque ipotizzabile solo nei casi in cui il riconoscimento della verità di fatti sfavorevoli al datore assuma “carattere di univocità ed incontrovertibilità”, laddove, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice potrà apprezzarne liberamente la rilevanza e concludenza, con valutazione che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento “nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere” l'efficacia dimostrativa (così Cass. 2 settembre
2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574; Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
9.1. Né, d'altro canto, merita condivisione la tesi dell'appellante circa la natura confessoria delle allegazioni contenute nel ricorso monitorio e negli atti difensivi in punto di imputazione alla del rapporto di lavoro anche in epoca successiva CP_1 al conferimento del ramo d'azienda.
Rammentato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio in senso stretto (cfr. Cass.
7702/2019; in termini, v. Cass. 23809/2023), nella specie è dirimente evidenziare che, se è vero che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. la risulta indicata in premessa CP_1
quale datrice di lavoro, è pur vero che in tale contesto viene, al contempo, specificamente dedotta (e posta, con ogni evidenza, a base della chiesta condanna solidale) la circostanza della cessione del ramo di azienda in favore della società odierna pag. 7/11 appellante (di cui sono intellegibili anche i riferimenti temporali, attestati dall'atto pubblico prodotto a corredo del ricorso).
A ciò si aggiunga che costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto CP ingiuntivo, ha espressamente allegato di aver “regolarmente e puntualmente svolto la sua attività alle dipendenze della società opponente che ha acquisito il ramo di azienda della società (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione in fasc. ufficio I CP_1 grado, in atti) e che, quindi, egli “prestava la propria attività lavorativa per la CP_1
[... e successivamente a favore e nell'interesse della (cfr. pag. 5, Parte_1
ibidem).
9.2 A fronte di tanto, la società appellante non ha dedotto – neppure in questa sede di gravame – alcun fatto specifico idoneo a superare le risultanze obiettive cristallizzate nell'atto pubblico in atti, né ha articolato alcuna valida richiesta istruttoria diretta a dimostrare che, a dispetto delle citate risultanze documentali, (che, come più CP volte ricordato, figura tra i dipendenti in forze al ramo d'azienda ceduto), avrebbe proseguito l'attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
Tali essendo le reciproche allegazioni e prove fornite alle parti, difetta ogni elemento per poter anche solo fondatamente ipotizzare l'esistenza di una simulazione o frode nei confronti della , la quale, peraltro, annoverava, sin dall'atto della sua Parte_1
costituzione, all'interno della compagine sociale proprio la stessa . CP_1
9.3. Né giova alla tesi esposta nel gravame il contenuto della visura camerale, prodotta soltanto in questo secondo grado del giudizio, della , visura che si limita a CP_1
riportare, con riferimento al solo I trimestre 2015 e con la limitata valenza probatoria che le è propria (giusta Cass. 3026/2014), la presenza di cinque dipendenti, senza alcun riferimento ai nominativi ed all'identità degli stessi.
Tale produzione è, dunque, del tutto inidonea a smentire che sia in effetti CP transitato con il ramo d'azienda conferito alle dipendenze della . Parte_1
10. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello, volto a stigmatizzare la violazione dell'art. 88 c.p.c. ad opera delle controparti.
Innanzi tutto, va detto che il primo giudice, nell'effettuare la ricostruzione della vicenda fattuale in senso conforme alla esposizione attorea, ha implicitamente disatteso la pag. 8/11 domanda della società, non avendo, nella sostanza, rilevato alcun abuso della potestas agendi, configurabile nel caso in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga utilizzato per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Tale situazione non ricorre all'evidenza nel caso di specie, posto che questa Corte condivide la valutazione e l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del
Tribunale, nel senso della fondatezza della pretesa del lavoratore (anche) nei confronti della società odierna appellante, il che consente già di escludere l'asserito uso pretestuoso del processo.
Né alcun elemento significativo può trarsi dal semplice fatto che il legale rappresentante della nel periodo controverso fosse - a dire dell'appellante - il fratello CP_1 dell'odierno appellato, tale Persona_3
Infatti, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 88 c.p.c. è necessario l'accertamento della mala fede, da intendersi quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero, quantomeno, della colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. ex plurimis Cass. 22405/2018), circostanze, queste, che non constano affatto nella presente fattispecie.
11. Alla stregua delle suesposte dirimenti considerazioni, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
12. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell'appellante nel rapporto processuale tra la e e si liquidano Parte_1 CP
come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Quanto alla posizione della , che è rimasta soccombente in primo grado, CP_1
non ha proposto appello e non ha, quindi, contribuito a delineare il tema controverso in pag. 9/11 questa sede di gravame, si stima equo ed opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese del grado nel rapporto processuale con le altre parti.
13. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228
(Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti di e di in CP CP_1
persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 10.5.2024 avverso la sentenza resa in data 13.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
compensa le spese processuali di questo grado tra le restanti parti;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
pag. 10/11
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 364/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Masiello appellante
e
(c.f. , in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Giovanni Moramarco appellata nonché
(c.f. , assistito e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Giovanni Loporcaro appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 13.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari ha respinto le opposizioni rispettivamente proposte da e con separati Parte_1 CP_1
ricorsi riuniti, avverso il decreto ingiuntivo n. 1562/2021, emesso dal medesimo
Tribunale in favore di il quale aveva chiesto in via monitoria la CP condanna in solido delle predette società al pagamento dell'importo di € 49.207,60, a titolo di differenze retributive.
1.1. Con il proposto ricorso monitorio, aveva esposto: CP
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 9.10.2006 con mansioni di CP_1
falegname;
- che in data 29.3.2014 la aveva conferito il proprio ramo di azienda alla CP_1
divenendo socia di quest'ultima; Parte_1
- di non aver percepito gli emolumenti dovuti a titolo di retribuzione per le mensilità da gennaio 2014 a marzo 2015, oltre che per ferie, permessi, 13^ e 14^ mensilità,
T.F.R., per un totale di € 49.207,60.
1.2. Con la spiegata opposizione, la aveva dedotto il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, eccependo l'inoperatività della tutela di cui all'art. 2112 c.c., non essendovi stata nella specie alcuna successione nella titolarità del rapporto di lavoro di rimasto alle dipendenze della anche dopo la cessione del ramo CP CP_1
di azienda.
1.3. Dal canto suo, la aveva opposto di aver ceduto, nell'ambito del CP_1 conferimento del ramo d'azienda, tutto il personale in forza presso la sede di Altamura, tra cui unitamente a crediti, debiti, mezzi, giacenze di magazzino e contratti in CP
essere e di non aver successivamente svolto alcuna attività commerciale autonoma.
2. Il Tribunale, nel rigettare entrambe le opposizioni, ha così argomentato:
- ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall' art. 2112 c.c. costituisce elemento costitutivo della cessione la preesistenza ed autonomia funzionale del ramo ceduto, vale a dire la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, laddove, per la configurabilità di una cessione di ramo di azienda, piuttosto che di un'azienda nella sua interezza, è necessario che in capo alla cedente permanga un insieme di beni organizzabili dotato di autonomia organizzativa;
- nel caso di specie, la documentazione prodotta agli atti induce a ritenere che il trasferimento abbia avuto ad oggetto l'azienda nella sua interezza in quanto, come emerge dall'atto di conferimento del ramo di azienda, è stato trasferito dalla CP_1
pag. 2/11 alla tutto il personale dipendente presso la sede di Altamura, con CP_1 Parte_1
conseguente piena applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.;
- in ogni caso, anche a voler stimare valida la cessione del solo ramo di azienda, emerge dagli atti e, in particolare, dalla relazione di stima del ramo aziendale ceduto, che fa parte del personale dipendente espressamente ceduto alla dalla CP Parte_1
sicchè comunque nella presente fattispecie deve trovare applicazione l'art. CP_1
2112 c.c.;
- il cedente e il cessionario sono, dunque, obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, ivi compreso il debito per il trattamento di fine rapporto maturato, senza che possa rilevare il dato formale dell'intestazione delle buste paga alla CP_1
- è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che il lavoratore ha utilmente interrotto il relativo termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro in data 31.3.2015, con missive di messa in mora rispettivamente inoltrate alla in data 3.9.2019 ed alla in data 16.2.2020. CP_1 Parte_1
3. Avverso detta sentenza, ha interposto appello la sola , con ricorso Parte_1
depositato in data 10.5.2024, chiedendo la riforma della decisione, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si sono costituiti con apposite memorie e la . CP CP_1
Con ordinanza del 10.6.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. La società appellante affida il gravame a cinque motivi, articolati in una pluralità di connesse censure.
Innanzi tutto, si duole della violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il
Tribunale:
4.a.) valutato irrilevante la circostanza dell'intestazione dei prospetti paga prodotti dallo stesso lavoratore alla;
4.b.) sottostimato le dichiarazioni di CP_1
natura confessoria rese da il quale, nel ricorso monitorio, aveva indicato quale CP
pag. 3/11 proprio datore di lavoro la per l'intero periodo di riferimento delle chieste CP_1
differenze retributive;
4.c.) qualificato la vicenda fattuale descritta in atti alla stregua di una cessione d'azienda, soggetta alle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., sulla base dell'acritica adesione alla prospettazione della non corroborata da riscontri CP_1
probatori, circa la cessazione di ogni autonoma attività imprenditoriale dopo la cessione del ramo di azienda: tanto, in contrasto con le risultanze della visura camerale della
, attestante la titolarità in capo alla cedente nell'anno 2015 di cinque CP_1
lavoratori dipendenti;
4.d.) ritenuto provata la pretesa del lavoratore pur in mancanza di prova circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in favore della cessionaria.
4.1. Sotto altro profilo, lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. da addebitarsi alla ed a CP_1 CP
, autori di un contegno processuale pretestuoso, finalizzato ad addossare l'onere
[...]
del pagamento delle retribuzioni alla . Parte_1
5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, non possono che essere disattesi.
6. Preliminarmente, occorre rilevare che in ordine alla responsabilità della CP_1
per il pagamento delle differenze retributive dovute a si è formato il
[...] CP
giudicato interno, non avendo detta società impugnato la pronuncia resa nei suoi confronti.
Anche la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione non è stata censurata con il proposto gravame, né è stata riproposta da alcuna delle parti in causa;
né è altrimenti devoluta a questa Corte alcuna questione in tema di maturazione, spettanza ed ammontare degli emolumenti riconosciuti al lavoratore e posti a base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la si limita a riproporre in questa sede di gravame unicamente Parte_1 la questione della sua responsabilità solidale, denegando l'operatività della tutela di cui all'art. 2112 c.c., sul presupposto che il lavoratore non sarebbe, in effetti, mai CP
transitato alle sue dipendenze.
7. Senonchè, quanto al punto controverso, il Tribunale, dopo aver puntualmente inquadrato in diritto le fattispecie di cessione di azienda e di ramo di azienda, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità – premessa ricostruttiva pag. 4/11 su cui, invero, non vi è contestazione da parte dell'odierna appellante – ha rilevato che, sia a voler considerare l'operazione di conferimento in società posta in essere tra la e la alla stregua di un trasferimento dell'intera azienda, sia ad CP_1 Parte_1
accreditarne la natura di cessione di ramo di azienda, le conseguenze a carico della società odierna appellante, in termini di applicabilità dell'art. 2112 c.c. e, quindi, di operatività della sua responsabilità solidale per i crediti del lavoratore non CP
sarebbero affatto mutate.
Conseguentemente, nella prospettiva di sovvertimento della ratio decidendi che deve caratterizzare la proposta impugnazione, non coglie nel segno la doglianza che addebita alla gravata sentenza di aver acriticamente condiviso la mera asserzione della CP_1 secondo cui la cessione avrebbe avuto ad oggetto l'intera azienda, perché, a ben vedere, tale elemento è stato menzionato dal primo giudice a fini descrittivi della vicenda fattuale, ma è stato al contempo stimato non decisivo, proprio sulla base del rilievo che, financo in ipotesi di cessione di ramo di azienda, sarebbe transitato alle CP
dipendenze della , come attestato dalla documentazione in atti. Parte_1
8. Ciò premesso, non sussiste l'erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie che l'odierna appellante ascrive al Tribunale.
Infatti, il giudice a quo ha correttamente valorizzato le seguenti circostanze, pacifiche tra le parti e documentate per tabulas: 8.1.) che con atto pubblico in data 28.3.2014 per
Notar la ha conferito alla – di cui al contempo Per_1 CP_1 Parte_1
è divenuta socia per una quota pari al 40% - il ramo di azienda “relativo alla progettazione, produzione, assemblaggio e fornitura con posa in opera di mobili e complemento d'arredo in genere, attività di commercio di espositori, elementi e complementi di arredo con relative tecnologie innovative, per l'allestimento di musei, biblioteche, istituzioni culturali, edifici monumentali, parchi, mostre, segnaletica esterna ed interna, arredo urbano, fruizione, valorizzazione e divulgazione dei beni culturali ed ambientali in genere” (cfr. doc. all. sub 2 in fasc. parte I grado;
CP
8.2.) la perizia asseverata di stima a firma del rag. allegata all'atto pubblico di Tes_1 costituzione della e di contestuale conferimento di ramo d'azienda da Parte_1
parte della , ricettiziamente richiamata (cfr. pag. 2, ove si legge che il CP_1 capitale sociale della è sottoscritto “dal socio mediante Parte_1 Parte_2
pag. 5/11 conferimento del ramo d'azienda di sua proprietà meglio descritto nella perizia giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2645 c.c. dal rag. ) riporta con Persona_2 chiarezza che “il ramo d'azienda oggetto della presente relazione di stima ... sarà composto esclusivamente dai beni materiali (detenuti in parte in proprietà e in parte, utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria) e immateriale e dal personale dipendente”; 8.3.) nella parte dedicata al “personale dipendente addetto al ramo
d'azienda” è espressamente indicato che “viene trasferito alla società conferitaria il personale, in organico presso la sede di Altamura, che, alla data di efficacia del conferimento, sarà destinato al Ramo di Azienda conferito. I restanti rapporti di lavoro dipendente proseguiranno con la società conferente per lo svolgimento dell'attività relativa ai rami di azienda che non costituiscono oggetto di conferimento … il trasferimento dei rapporti di lavoro comporta il subentro della conferitaria in ogni posizione attiva e passiva riguardante i dipendenti trasferiti”; 8.4.) nel pedissequo elenco dettagliato “personale - sede” risulta inserito tra i nominativi degli operai in attualità di lavoro presso il ramo d'azienda oggetto del conferimento quello dell'odierno appellato . CP
8.5. Non appare superfluo evidenziare che in base alla stessa perizia di stima nella cessione risultano ricompresi anche i “debiti verso i dipendenti” – tra cui, appunto,
addetto all'epoca addetto presso la sede di Altamura della – CP CP_1
proprio per retribuzioni, ratei di 13^ e 14^ mensilità e T.F.R.
Questa Corte condivide, in definitiva, le argomentazioni del Tribunale, che ha concluso nel senso dell'appartenenza di al personale del ramo di azienda ceduto alla CP
, e, dunque, del transito del rapporto di lavoro, rivenendo, come detto, tale Parte_1 dato dagli inequivoci e solidi riscontri documentali poc'anzi citati.
9. Diversamente da quanto lamentato dall'odierna appellante, il giudice di prime cure non ha poi mancato di confrontarsi con le ulteriori risultanze documentali ed ha esaustivamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di far prevalere il valore probatorio dell'atto pubblico e della documentazione ad esso allegata sulle indicazioni riportate nei prospetti paga.
Il mero dato formale dell'intestazione delle buste paga alla appare, ad CP_1
avviso di questa Corte, del tutto recessivo e, comunque, di per sé inidoneo a smentire gli pag. 6/11 inequivoci elementi esposti nell'atto pubblico di costituzione di società e conferimento di ramo di azienda, nonché nell'allegata perizia asseverata, che danno conto dell'appartenenza del rapporto di lavoro di operaio dipendente della CP CP_1
addetto alla sede di Altamura, al ramo di azienda ceduto alla . Parte_1
D'altro canto, le buste paga hanno pieno valore probatorio solo nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in relazione alle annotazioni corrispondenti alle registrazioni eseguite sui libri paga o registri equipollenti, ai sensi dell'art.2, L. 4/1953
(cfr. Cass. 20/01/2016, n. 9914; nonché Cass., n. 2239/2017; 808/2012; 14658/2003), ma non dispiegano alcuna attitudine probatoria rafforzata nel senso della asseverazione dell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro.
E tanto vieppiù nel caso di specie, in cui tale imputazione è controversa, posto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una piena efficacia di prova è comunque ipotizzabile solo nei casi in cui il riconoscimento della verità di fatti sfavorevoli al datore assuma “carattere di univocità ed incontrovertibilità”, laddove, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice potrà apprezzarne liberamente la rilevanza e concludenza, con valutazione che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento “nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere” l'efficacia dimostrativa (così Cass. 2 settembre
2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574; Cass. 27 settembre 2000 n. 12803).
9.1. Né, d'altro canto, merita condivisione la tesi dell'appellante circa la natura confessoria delle allegazioni contenute nel ricorso monitorio e negli atti difensivi in punto di imputazione alla del rapporto di lavoro anche in epoca successiva CP_1 al conferimento del ramo d'azienda.
Rammentato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio in senso stretto (cfr. Cass.
7702/2019; in termini, v. Cass. 23809/2023), nella specie è dirimente evidenziare che, se è vero che nel ricorso ex art. 633 c.p.c. la risulta indicata in premessa CP_1
quale datrice di lavoro, è pur vero che in tale contesto viene, al contempo, specificamente dedotta (e posta, con ogni evidenza, a base della chiesta condanna solidale) la circostanza della cessione del ramo di azienda in favore della società odierna pag. 7/11 appellante (di cui sono intellegibili anche i riferimenti temporali, attestati dall'atto pubblico prodotto a corredo del ricorso).
A ciò si aggiunga che costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto CP ingiuntivo, ha espressamente allegato di aver “regolarmente e puntualmente svolto la sua attività alle dipendenze della società opponente che ha acquisito il ramo di azienda della società (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione in fasc. ufficio I CP_1 grado, in atti) e che, quindi, egli “prestava la propria attività lavorativa per la CP_1
[... e successivamente a favore e nell'interesse della (cfr. pag. 5, Parte_1
ibidem).
9.2 A fronte di tanto, la società appellante non ha dedotto – neppure in questa sede di gravame – alcun fatto specifico idoneo a superare le risultanze obiettive cristallizzate nell'atto pubblico in atti, né ha articolato alcuna valida richiesta istruttoria diretta a dimostrare che, a dispetto delle citate risultanze documentali, (che, come più CP volte ricordato, figura tra i dipendenti in forze al ramo d'azienda ceduto), avrebbe proseguito l'attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
Tali essendo le reciproche allegazioni e prove fornite alle parti, difetta ogni elemento per poter anche solo fondatamente ipotizzare l'esistenza di una simulazione o frode nei confronti della , la quale, peraltro, annoverava, sin dall'atto della sua Parte_1
costituzione, all'interno della compagine sociale proprio la stessa . CP_1
9.3. Né giova alla tesi esposta nel gravame il contenuto della visura camerale, prodotta soltanto in questo secondo grado del giudizio, della , visura che si limita a CP_1
riportare, con riferimento al solo I trimestre 2015 e con la limitata valenza probatoria che le è propria (giusta Cass. 3026/2014), la presenza di cinque dipendenti, senza alcun riferimento ai nominativi ed all'identità degli stessi.
Tale produzione è, dunque, del tutto inidonea a smentire che sia in effetti CP transitato con il ramo d'azienda conferito alle dipendenze della . Parte_1
10. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello, volto a stigmatizzare la violazione dell'art. 88 c.p.c. ad opera delle controparti.
Innanzi tutto, va detto che il primo giudice, nell'effettuare la ricostruzione della vicenda fattuale in senso conforme alla esposizione attorea, ha implicitamente disatteso la pag. 8/11 domanda della società, non avendo, nella sostanza, rilevato alcun abuso della potestas agendi, configurabile nel caso in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga utilizzato per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Tale situazione non ricorre all'evidenza nel caso di specie, posto che questa Corte condivide la valutazione e l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del
Tribunale, nel senso della fondatezza della pretesa del lavoratore (anche) nei confronti della società odierna appellante, il che consente già di escludere l'asserito uso pretestuoso del processo.
Né alcun elemento significativo può trarsi dal semplice fatto che il legale rappresentante della nel periodo controverso fosse - a dire dell'appellante - il fratello CP_1 dell'odierno appellato, tale Persona_3
Infatti, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 88 c.p.c. è necessario l'accertamento della mala fede, da intendersi quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero, quantomeno, della colpa grave, per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. ex plurimis Cass. 22405/2018), circostanze, queste, che non constano affatto nella presente fattispecie.
11. Alla stregua delle suesposte dirimenti considerazioni, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma dell'impugnata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
12. Le spese del presente grado del giudizio seguono la ribadita soccombenza dell'appellante nel rapporto processuale tra la e e si liquidano Parte_1 CP
come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come da ultimo modificato dal D.M. n.147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Quanto alla posizione della , che è rimasta soccombente in primo grado, CP_1
non ha proposto appello e non ha, quindi, contribuito a delineare il tema controverso in pag. 9/11 questa sede di gravame, si stima equo ed opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese del grado nel rapporto processuale con le altre parti.
13. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228
(Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.
Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti di e di in CP CP_1
persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 10.5.2024 avverso la sentenza resa in data 13.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge;
compensa le spese processuali di questo grado tra le restanti parti;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Ernesta Tarantino
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