Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2529/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIS FEDERICA e dall'Avv. DE BIASI SILVIA del Foro di
Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BASSO LUCA del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minorenni e verranno affidati in via congiunta ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, in base ai turni della mamma, così determinati:
• un pomeriggio coincidente con il turno di lavoro della mamma sviluppato sulla giornata (cioè quello dalle 7.00 alle 19.00): il padre andrà a prendere i figli a scuola e li terrà con sé sino alle 20.30 quando li riaccompagnerà dalla madre;
• un pomeriggio e la relativa notte coincidenti con il turno notturno della madre (cioè quello dalle
19.00 alle 07.00): in questo caso il padre andrà a prendere i figli all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola.
I giorni andranno concordati mensilmente entro il giorno 25 del mese antecedente a quello da regolarsi (esempio: il 25 giugno per il mese di luglio), il tutto come più specificatamente dettagliato nel piano genitoriale allegato al doc. 14 del ricorso introduttivo;
Il padre si impegna a tenere con sé i figli anche in ulteriori giornate rispetto a quelle sopra individuate, previo accordo con la madre e nel rispetto delle eSIenze dei figli.
3. I figli trascorreranno con il padre fine settimana alterati dal sabato mattina allore ore 9.00 sino alla domenica sera ore 20.30 (21.30 nel periodo estivo) quando il padre li riaccompagnerà dalla madre;
4. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, la settimana di Natale (dal 24 Dicembre sino al 31 Dicembre di ogni anno alle ore 12.00) e quella di
Capodanno (dal 31 Dicembre ore 12.00 alla ripresa della scuola).
5. I figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro in base ai turni di lavoro della mamma;
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno;
7. Il genitore in turno di competenza consentirà ai figli di sentire telefonicamente l'altro liberamente, purché in orario adeguato rispetto alle eSIenze di riposo dei figli e dell'altro genitore.
8. Per le questioni di organizzazione e gestione dei figli nei periodi di tempo non specificatamente dettagliati nelle presenti conclusioni si farà riferimento al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo al doc. 14 da considerarsi parte integrante delle stesse;
9. La casa familiare sita in ED IN (VI), Via San Lazzaro n. 73 verrà assegnata, con tutto ciò che vi contiene, alla OR che vi vivrà assieme ai figli. Il SI. lascerà la Parte_1 CP_1
casa coniugale entro e non oltre il 28/02/2025, portando con sé i soli propri effetti personali;
10. Il SI. verserà alla OR , con decorrenza a far data dal mese di CP_1 Parte_1
novembre 2024 compreso un assegno a titolo di mantenimento ordinario dei figli così determinato: a) Da novembre 2024 compreso e sino al mese di uscita dalla casa familiare del SI. CP_1
(che sarà ricompreso quindi in tale obbligazione paterna), quest'ultimo verserà alla OR Parte_1
la somma di € 350,00/mensili per ciascun figlio, e così complessivi € 700,00/mensili;
[...]
b) Dal mese successivo all'uscita dall'abitazione familiare del SI. , quest'ultimo verserà CP_1 alla OR la somma di € 300,00/mensili per ciascun figlio, e così complessivi € Parte_1
600,00/mensili;
Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT (dal mese di novembre di ciascun anno). Gli importi andranno corrisposti entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre e che verranno comunicate al SI. CP_1
11. Le spese straordinarie dovranno essere sostenute nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che si intende integralmente riportato.
12. Nulla disporre in ordine al mantenimento reciproco tra le parti, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
13. L'assegno unico ed universale per i figli verrà interamente percepito dalla madre e il SI. CP_1
si impegna ad attivarsi tempestivamente per gli adempimenti necessaria a tale scopo.
14. I genitori prestano fin d'ora il consenso affinché ciascuno abbia il libero accesso alle credenziali scolastiche dei figli;
15. I genitori prestano fin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, e del passaporto e nulla oppongono a viaggi all'estero dei minori assieme all'altro genitore, dandone previo e congruo avviso all'altro genitore;
16. Entrambe le parti si impegneranno affinché i figli coltivino i rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
17. A totale e completa definizione e risoluzione di qualsivoglia rapporto patrimoniale tra i coniugi e/o di pendenze di natura debitoria reciproche e/o di qualsiasi altra natura e/o causa fra gli stessi, passata e/o presente e/o futura, anche solo connessa e/o dipendente dai suddetti rapporti, scaturiti in costanza di matrimonio e anche precedentemente, compresa la riserva di azione per la richiesta del danno non patrimoniale formulata in sede di ricorso introduttivo dalla OR , il Parte_1
SI. si impegna a cedere alla OR , che si impegna ad accettare, una CP_1 Parte_1 frazione della propria quota di comproprietà dell'immobile, che costituisce la casa familiare sita in
ED IN (VI), Via San Lazzaro n. 73 completa degli arredi che la compongono e così catastalmente censita: • Comune di ED IN (VI), Fg. 6, particella 590, sub. 7, P. T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 11, Tot. mq. 243, R.C. € 1.079,39 di guisa che, a seguito di detta cessione, la OR diverrà proprietaria di detto Parte_1
immobile per la quota del 70% ed il SI. sarà proprietario per la quota del 30%. CP_1
La quota di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni. Le parti convengono, altresì che, unitamente alla cessione della sopradescritta quota di unità immobiliari, verrà trasferita alla OR Parte_1 anche la quota proporzionale di comproprietà del SI. sulle parti comuni dell'intero edificio CP_1
di cui esse fanno parte ai sensi dell'art. 1117 c.c.. Il trasferimento della quota di proprietà sulle suddette unità immobiliari verrà effettuato ed accettato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della presente separazione, precisando che, con l'avvenuto trasferimento, le parti saranno soddisfatte in ogni reciproca pretesa creditoria e non avranno null'altro a chiedere e/o pretendere l'una dall'altra per qualsiasi motivo e/o ragione e/o rapporto e/o causa, anche annessi e/o connessi e/o dipendenti, dichiarando definitivamente risolti e tacitati tutti i loro rapporti patrimoniali, compresi i conferimenti in denaro versati da ciascuno per l'acquisto di detto immobile e/o per le opere in esso eseguite e/o per l'arredamento e/o gli impianti acquistati e/o installati e/o sistemati nello stesso.
A tal fine, i coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere delle esenzioni di imposta di cui alla normativa vigente e all'art. 19 della L. n. 74/1987 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le parti assumono fin d'ora l'impegno a perfezionare la suddetta cessione a mezzo di atto notarile, che verrà stipulato entro il 31/12/2025, presso un notaio individuato dalla OR . Le Parte_1
spese notarili verranno sostenute dalla OR;
Parte_1
18. Il mutuo residuo continuerà ad essere pagato da ciascuna delle parti, pro quota al 50% ciascuna, fino a completa estinzione. Detto obbligo viene assunto dal SI. a regolamentazione dei CP_1
reciproci rapporti economico-finanziari e pertanto lo stesso nulla potrà pretendere, neppure in futuro, oltre ai diritti spettategli limitatamente e proporzionalmente alla propria quota di proprietà dell'immobile familiare come risultante dopo l'atto di cessione relativamente alla proprietà dell'immobile familiare e/o a qualsiasi altro titolo. Le parti convengono che eventuali estinzioni anticipate del mutuo dovranno essere tra di loro previamente concordate ed approvate.
19. Fino a quando il SI. non lascerà la casa coniugale, comparteciperà alle spese per le CP_1
utenze domestiche nella misura del 30% delle stesse. 20. Il Sig. aderisce al piano genitoriale depositato dalla Sig.ra CP_1 Parte_1
unitamente al deposito del ricorso per separazione, specificando che laddove dovessero sussistere discordanze tra il piano genitoriale e le presenti condizioni, prevarrà quanto statuito da queste ultime.
21. Spese e competenze di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 in Valdagno (VI) in data 22/06/2019; che dall'unione nascevano i figli in data
[...] Per_1
20/07/2017 e in data 26/10/2019; che l'affectio coniugalis era venuta meno. La ricorrente Per_2
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti con addebito al marito;
che i figli minori venissero affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente;
che nulla venisse stabilito a titolo di reciproco mantenimento delle parti.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale delle CP_1
parti, di affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con i previsti tempi di visita da parte del padre e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ma, per contro, chiedeva di poter occupare la seconda unità abitativa posta al medesimo indirizzo e di versare l'assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento dei figli o la diversa somma di € 440,00 nel caso in cui si fosse dovuto trasferire in un luogo diverso, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Delegato, le parti chiedevano un breve differimento pendendo trattative di bonario componimento. Successivamente, le parti rassegnavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice Delegato rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, innanzitutto, pronunciata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia all'istanza di addebito, nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in ED IN
(VI) in via San Lazzaro n. 73, in favore della SI.ra , quale genitore convivente con i Parte_1
figli minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio, e del passaporto e nulla oppongono a viaggi all'estero dei minori assieme all'altro genitore, dandone previo e congruo avviso all'altro genitore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta, come da accordi, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in CP_1 Parte_1
Valdagno (VI) in data 22/06/2019 con atto trascritto al n. 12, parte I, serie, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 07/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo