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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7283/2020 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice on. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo R.G. 7283/2020, promossa con ricorso depositato in data 10/11/2020, vertente tra:
, nato a [...] il [...], con l'avv. Matteo Bertocchi, giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], con l'avv. Stefano Nicolini, giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente con l'intervento di
P.M. presso il Tribunale di Bergamo
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20/09/2024; per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/09/2024; per il P.M.: “esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/06/2001 Parte_1 Controparte_1 in Marone (BS).
Pag. 1 a 7 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 19/08/2005), maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale Parte_1 dalla moglie con addebito a quest'ultima, l'affido in via condivisa del figlio con collocamento Per_1 presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita della madre e l'imposizione a carico di quest'ultima del 50% delle spese straordinarie per il figlio.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status Controparte_1 chiedendo a sua volta l'addebito a carico del marito e inoltre ha chiesto, in opposizione al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione a carico del marito di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per sé e € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 17/06/2021 il Presidente d. sentite le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, attesa l'accesa conflittualità genitoriale e le reciproche doglianze quanto al collocamento del minore, ha disposto ctu psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
A seguito del deposito della ctu il Presidente d., con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05/07/2022. L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da parte resistente e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante monitoraggio dei Servizi Sociali, prova per testi, interrogatorio formale della signora e indagini della Guardia di Finanza sul CP_1 patrimonio e i redditi del ricorrente.
All'udienza cartolare del 26/09/2024 chiamata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio, previa comunicazione al P.M. per quanto di competenza, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Questo Collegio ritiene dunque che gli elementi acquisiti attraverso la ctu, le dichiarazioni rese dalle parti, la prova per testi, le indagini della GdF, il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pag. 2 a 7 Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Le circostanze dedotte agli atti e la formulazione delle reciproche domande di addebito dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesta dalle parti ed in conformità al parere espresso dal Pubblico
Ministero.
Il marito ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per aver determinato, con il proprio comportamento aggressivo e - a tratti - violento, il dissolvimento dell'affectio coniugalis. A fronte di tale allegazione, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata invece determinata dalla condotta tenuta dal marito in violazione dell'obbligo posto a carico dei coniugi di assistenza morale e materiale.
In punto di diritto deve osservarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. La Suprema Corte, al riguardo, ha infatti in più occasioni ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto
“efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n. 13431/2008).
La pronuncia di addebito impone, pertanto, a colui che formula la relativa domanda di provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012). Tuttavia, qualora il coniuge dia atto del verificarsi di violenze fisiche, le stesse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (ex multis, Cass. civ. n. 27766/2022; Cass. civ.
n. 3925/2018).
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato che la moglie, specialmente nell'ultimo periodo di convivenza, avrebbe tenuto condotte aggressive e vessatorie nei confronti del coniuge, culminate con l'episodio di violenza fisica del 19/07/2020, ove la signora rientrando a casa visibilmente alterata, avrebbe CP_1
Pag. 3 a 7 aggredito dapprima il figlio con due schiaffi in viso, e successivamente il marito, prendendolo a calci, Per_1 anche nelle parti intime, sino a lasciarlo a terra senza fiato.
La signora , dal canto suo, ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente, sostenendo che CP_1 la crisi coniugale sarebbe imputabile al marito, il quale, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, avrebbe iniziato a manifestare nei suoi confronti segni di disinteresse e insofferenza, rifiutandosi alla moglie, limitando ogni interazione con la stessa, inibendole l'accesso agli appartamenti di sua proprietà per svolgere il quotidiano lavoro di pulizia, intimandole di cercare un'altra occupazione lavorativa e, da ultimo, negando ogni forma di sostegno materiale per far fronte alle spese della famiglia. Circostanze che l'avrebbero spinta, nel luglio 2020, a chiedere la separazione.
Venendo alla prova dei fatti ascritti deve osservarsi, anzitutto, che l'aggressione non ha trovato smentita nelle difese della , la quale, anzi, interrogata liberamente dal Giudice all'udienza presidenziale, ha CP_1 dichiarato “[…] Sono andata a parlare con il quale ha iniziato a parlare male dei nonni che lo hanno cresciuto Per_1
e gli ho dato uno schiaffo. Il padre a quel punto ha fatto una foto e io, di riflesso, gli ho dato un calcio. A quel punto mio figlio mi ha aggredita, buttandomi a terra. […]” (cfr. verbale ud. 17/06/2021); successivamente, all'udienza del
24/05/2023, in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato: “[…] Continuava a rispondermi male e gli ho dato una sberla sul viso, come può dare una sberla una madre ad un figlio. Con mio figlio siamo rientrati in sala, e il sig. ha alzato il viso ad e gli ha fatto una fotografia. A quel punto, stanca, gli ho tirato un calcio. Pt_1 Per_1
Non ricordo di preciso dove, mi sono girata di scatto”. Nella stessa sede, il teste , amico della Testimone_1 coppia che quel giorno si trovava presso l'abitazione, ha riferito “Si, sono intervenuto dopo. Sono entrato e c'era il sig. per terra e sopra la sig.ra e sopra ancora c'era il figlio che dava dei colpi alla madre. Sono intervenuto Pt_1 CP_1 portando via il figlio, l'ho fatto calmare. Poi ho preso la sig.ra e l'ho portata in veranda. Dopo sono arrivati i
Carabinieri….La sig.ra dava dei colpi a mano aperta contro il sig. che era rannicchiato a terra”. Il teste CP_1 Pt_1
Maresciallo dei Carabinieri intervenuto in seguito sul posto, ha riferito “[…] Il sig. Testimone_2 era dolorante nella zona dei testicoli. La moglie ha dichiarato di avergli dato un calcio nelle parti basse. […]” (v. Pt_1 verbale 24/05/2023).
Dalla documentazione in atti risulta che in data 20/07/2020 il ricorrente si è recato in Pronto Soccorso dell'ospedale ASST Franciacorta lamentando dolore in sede genitale e gamba destra a seguito di percosse subite dalla moglie e il medico, pur non rilevando edemi e/o infiammazioni, ha verificato all'esame obiettivo dolore alla palpazione della gamba destra (cfr. doc. 7). Successivamente, in data 22/07/2022 il ricorrente ha sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Sarnico, esponendo dell'incrinatura dei rapporti con la moglie, del comportamento a tratti violento di quest'ultima, delle minacce subite dal suocero e, da ultimo, dell'aggressione fisica avvenuta tre giorni prima (cfr. doc. 6).
Da ultimo, anche in sede di ctu sono emersi in capo alla moglie tratti di scarso autocontrollo emotivo, con tendenza all'agito impulsivo e a minimizzare la propria aggressività fisica (v. ctu pag. 30).
Pag. 4 a 7 Sulla base degli elementi sopra esposti, che corroborano la specifica allegazione del ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dalla moglie nei confronti del marito, la quale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, fonda la richiesta di addebito della separazione alla moglie, indipendentemente dall'accertamento della preesistenza della crisi coniugale.
Dall'altro lato, la convenuta, pur avendo allegato condotte del marito inadeguate, esse appaiono prive di idoneo riscontro probatorio, ne può comunque ritenersi sussistente il nesso di causalità tra tali condotte ed il venir meno dell'affectio coniugalis. La rilevata lacuna istruttoria non appare neppure colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali richieste, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore.
Quanto alle doglianze relative al periodo fine anno 2020, inizio 2021, esse non assumono alcuna rilevanza causale ai fini della pronuncia di addebito, inerendo a fatti accaduti in epoca successiva alla presentazione del ricorso per separazione e risultano, comunque, in contrasto con quanto risultante dagli atti. In particolare, l'allegazione della convenuta secondo cui il marito, durante l'inverno, avrebbe lasciato “moglie
e figlio al freddo” è stata smentita da quanto dichiarato dal figlio in sede di ctu, il quale ha riferito che “[…] non sono rimasti al freddo neanche un giorno.” (v. ctu pag. 38).
Passando alle pronunce accessorie rispetto alla domanda di separazione, va premesso anzitutto che nulla può essere più disposto in ordine al regime di affido, collocamento e visite relative al figlio , Per_1 oramai maggiorenne.
Relativamente, invece, alle ulteriori pronunce accessorie di natura patrimoniale, il ricorrente ha chiesto di contribuire interamente al mantenimento ordinario del ragazzo, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la convenuta si è associata a tale richiesta.
Va in premessa ricordato che l'art. 337ter c.c. prevede che ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato tenendo conto di una serie di parametri utili a realizzare il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Il signor , di anni cinquantatré, ha dichiarato di essere percettore di una rendita di circa € Parte_1
15.000 lordi annui, derivante dalla locazione di cespiti immobiliari di sua proprietà (struttura turistica ricettiva).
Dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza è emerso che il è titolare di un patrimonio Pt_1 immobiliare dal valore stimato di € 621.392,50, di un patrimonio mobiliare dal valore stimato di €
48.340,00 e disponibilità finanziarie per circa € 225.832,79.
La signora di anni cinquantadue, ha dichiarato di aver collaborato con il marito fino Controparte_1 al 2019 nella gestione degli appartamenti e di lavorare attualmente part-time come addetta alle pulizie delle camere di un albergo, con una retribuzione netta mensile di circa € 500,00/600,00 mensili. Dalla
Pag. 5 a 7 documentazione reddituale in atti risulta aver percepito per l'anno 2022 (più precisamente, dal
1/05/2022) redditi da lavoro pari a € 4.559,90 annui (CUD 2023) e per l'anno 2023 redditi da lavoro pari a € 7.524,19 (CUD2024). Nel luglio 2020 ha venduto un appartamento di sua proprietà al prezzo di €
105.000,00. È nuda proprietaria di un immobile sito in Marone sul quale insiste il diritto di usufrutto della madre ed è inoltre intestataria di un immobile, sempre in Marone, non agibile.
Alla luce della situazione reddituale e dei principi richiamati, preso atto della disponibilità del padre e tenuto conto dei tempi di frequentazione materni, è possibile prevedere che ciascun genitore si occupi del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, mentre le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dello stesso devono essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva che dall'accoglimento della domanda di addebito formulata dal ricorrente, discende ex lege l'esclusione del diritto della resistente all'assegno di mantenimento richiesto.
In ogni caso, dagli elementi in atti è emerso che la signora gode di piena ed integra capacità CP_1 lavorativa e che potrebbe incrementare le proprie entrate, tenuto conto della propria età (52 anni) e della raggiunta maggiore età del figlio. Conseguentemente, deve essere revocato dalla data della presente pronuncia l'obbligo posto a carico del marito di versare in favore della moglie la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento per la stessa.
Le spese di giudizio devono seguire la prevalente soccombenza di che va condannata Controparte_1 alla loro rifusione a favore del ricorrente nella misura di 2/3, secondo la liquidazione operata d'ufficio in dispositivo, mentre la restante parte di 1/3 deve dichiararsi compensata stante la necessaria pronuncia sullo status e le convergenti conclusioni in punto di mantenimento del figlio maggiorenne.
Le spese della ctu, disposta nell'interesse della prole e utile ad entrambe le parti, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Marone (BS) il 23/06/2001 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marone, anno 2001, atto n. 1, Parte II, serie A);
2. addebita la responsabilità della separazione alla moglie ex art. 151, co. 2 c.c.;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla moglie;
4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne nei tempi di permanenza presso ciascuno;
Pag. 6 a 7
5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese che si renderanno necessarie il figlio, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata da Controparte_1
7. pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
8. compensa le spese di lite in misura di 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione della residua parte in favore del ricorrente nella misura liquidata in Euro 2.540,00 oltre oneri e accessori dovuti per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marone (BS), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice on. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo R.G. 7283/2020, promossa con ricorso depositato in data 10/11/2020, vertente tra:
, nato a [...] il [...], con l'avv. Matteo Bertocchi, giusta Parte_1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], con l'avv. Stefano Nicolini, giusta procura Controparte_1 in atti;
resistente con l'intervento di
P.M. presso il Tribunale di Bergamo
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20/09/2024; per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 26/09/2024; per il P.M.: “esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/06/2001 Parte_1 Controparte_1 in Marone (BS).
Pag. 1 a 7 Dalla loro unione è nato il figlio (n. 19/08/2005), maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente.
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale Parte_1 dalla moglie con addebito a quest'ultima, l'affido in via condivisa del figlio con collocamento Per_1 presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita della madre e l'imposizione a carico di quest'ultima del 50% delle spese straordinarie per il figlio.
La signora regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status Controparte_1 chiedendo a sua volta l'addebito a carico del marito e inoltre ha chiesto, in opposizione al coniuge,
l'assegnazione della casa coniugale e l'imposizione a carico del marito di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per sé e € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 17/06/2021 il Presidente d. sentite le parti ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, attesa l'accesa conflittualità genitoriale e le reciproche doglianze quanto al collocamento del minore, ha disposto ctu psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare.
A seguito del deposito della ctu il Presidente d., con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione per il giorno 05/07/2022. L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata da parte resistente e assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante monitoraggio dei Servizi Sociali, prova per testi, interrogatorio formale della signora e indagini della Guardia di Finanza sul CP_1 patrimonio e i redditi del ricorrente.
All'udienza cartolare del 26/09/2024 chiamata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice si è riservato di riferire la causa al Collegio, previa comunicazione al P.M. per quanto di competenza, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti. Questo Collegio ritiene dunque che gli elementi acquisiti attraverso la ctu, le dichiarazioni rese dalle parti, la prova per testi, le indagini della GdF, il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e la documentazione depositata e ammessa dal Giudice Istruttore consentano di assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pag. 2 a 7 Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Le circostanze dedotte agli atti e la formulazione delle reciproche domande di addebito dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, come richiesta dalle parti ed in conformità al parere espresso dal Pubblico
Ministero.
Il marito ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie per aver determinato, con il proprio comportamento aggressivo e - a tratti - violento, il dissolvimento dell'affectio coniugalis. A fronte di tale allegazione, la resistente ha dedotto che la crisi coniugale è stata invece determinata dalla condotta tenuta dal marito in violazione dell'obbligo posto a carico dei coniugi di assistenza morale e materiale.
In punto di diritto deve osservarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento contrario ai doveri matrimoniali, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto di coniugio. La Suprema Corte, al riguardo, ha infatti in più occasioni ribadito che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo pur sempre necessario accertare se tale violazione abbia assunto
“efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito” (ex multis, Cass. n. 13431/2008).
La pronuncia di addebito impone, pertanto, a colui che formula la relativa domanda di provare tanto l'effettiva violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto il rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 8873/2012). Tuttavia, qualora il coniuge dia atto del verificarsi di violenze fisiche, le stesse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (ex multis, Cass. civ. n. 27766/2022; Cass. civ.
n. 3925/2018).
Nel caso di specie il ricorrente ha allegato che la moglie, specialmente nell'ultimo periodo di convivenza, avrebbe tenuto condotte aggressive e vessatorie nei confronti del coniuge, culminate con l'episodio di violenza fisica del 19/07/2020, ove la signora rientrando a casa visibilmente alterata, avrebbe CP_1
Pag. 3 a 7 aggredito dapprima il figlio con due schiaffi in viso, e successivamente il marito, prendendolo a calci, Per_1 anche nelle parti intime, sino a lasciarlo a terra senza fiato.
La signora , dal canto suo, ha contestato la ricostruzione offerta dal ricorrente, sostenendo che CP_1 la crisi coniugale sarebbe imputabile al marito, il quale, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, avrebbe iniziato a manifestare nei suoi confronti segni di disinteresse e insofferenza, rifiutandosi alla moglie, limitando ogni interazione con la stessa, inibendole l'accesso agli appartamenti di sua proprietà per svolgere il quotidiano lavoro di pulizia, intimandole di cercare un'altra occupazione lavorativa e, da ultimo, negando ogni forma di sostegno materiale per far fronte alle spese della famiglia. Circostanze che l'avrebbero spinta, nel luglio 2020, a chiedere la separazione.
Venendo alla prova dei fatti ascritti deve osservarsi, anzitutto, che l'aggressione non ha trovato smentita nelle difese della , la quale, anzi, interrogata liberamente dal Giudice all'udienza presidenziale, ha CP_1 dichiarato “[…] Sono andata a parlare con il quale ha iniziato a parlare male dei nonni che lo hanno cresciuto Per_1
e gli ho dato uno schiaffo. Il padre a quel punto ha fatto una foto e io, di riflesso, gli ho dato un calcio. A quel punto mio figlio mi ha aggredita, buttandomi a terra. […]” (cfr. verbale ud. 17/06/2021); successivamente, all'udienza del
24/05/2023, in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha dichiarato: “[…] Continuava a rispondermi male e gli ho dato una sberla sul viso, come può dare una sberla una madre ad un figlio. Con mio figlio siamo rientrati in sala, e il sig. ha alzato il viso ad e gli ha fatto una fotografia. A quel punto, stanca, gli ho tirato un calcio. Pt_1 Per_1
Non ricordo di preciso dove, mi sono girata di scatto”. Nella stessa sede, il teste , amico della Testimone_1 coppia che quel giorno si trovava presso l'abitazione, ha riferito “Si, sono intervenuto dopo. Sono entrato e c'era il sig. per terra e sopra la sig.ra e sopra ancora c'era il figlio che dava dei colpi alla madre. Sono intervenuto Pt_1 CP_1 portando via il figlio, l'ho fatto calmare. Poi ho preso la sig.ra e l'ho portata in veranda. Dopo sono arrivati i
Carabinieri….La sig.ra dava dei colpi a mano aperta contro il sig. che era rannicchiato a terra”. Il teste CP_1 Pt_1
Maresciallo dei Carabinieri intervenuto in seguito sul posto, ha riferito “[…] Il sig. Testimone_2 era dolorante nella zona dei testicoli. La moglie ha dichiarato di avergli dato un calcio nelle parti basse. […]” (v. Pt_1 verbale 24/05/2023).
Dalla documentazione in atti risulta che in data 20/07/2020 il ricorrente si è recato in Pronto Soccorso dell'ospedale ASST Franciacorta lamentando dolore in sede genitale e gamba destra a seguito di percosse subite dalla moglie e il medico, pur non rilevando edemi e/o infiammazioni, ha verificato all'esame obiettivo dolore alla palpazione della gamba destra (cfr. doc. 7). Successivamente, in data 22/07/2022 il ricorrente ha sporto denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Sarnico, esponendo dell'incrinatura dei rapporti con la moglie, del comportamento a tratti violento di quest'ultima, delle minacce subite dal suocero e, da ultimo, dell'aggressione fisica avvenuta tre giorni prima (cfr. doc. 6).
Da ultimo, anche in sede di ctu sono emersi in capo alla moglie tratti di scarso autocontrollo emotivo, con tendenza all'agito impulsivo e a minimizzare la propria aggressività fisica (v. ctu pag. 30).
Pag. 4 a 7 Sulla base degli elementi sopra esposti, che corroborano la specifica allegazione del ricorrente, può ritenersi provata la condotta violenta tenuta dalla moglie nei confronti del marito, la quale, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, fonda la richiesta di addebito della separazione alla moglie, indipendentemente dall'accertamento della preesistenza della crisi coniugale.
Dall'altro lato, la convenuta, pur avendo allegato condotte del marito inadeguate, esse appaiono prive di idoneo riscontro probatorio, ne può comunque ritenersi sussistente il nesso di causalità tra tali condotte ed il venir meno dell'affectio coniugalis. La rilevata lacuna istruttoria non appare neppure colmabile con l'espletamento delle richieste prove orali richieste, stante l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati come correttamente rilevato dal Giudice Istruttore.
Quanto alle doglianze relative al periodo fine anno 2020, inizio 2021, esse non assumono alcuna rilevanza causale ai fini della pronuncia di addebito, inerendo a fatti accaduti in epoca successiva alla presentazione del ricorso per separazione e risultano, comunque, in contrasto con quanto risultante dagli atti. In particolare, l'allegazione della convenuta secondo cui il marito, durante l'inverno, avrebbe lasciato “moglie
e figlio al freddo” è stata smentita da quanto dichiarato dal figlio in sede di ctu, il quale ha riferito che “[…] non sono rimasti al freddo neanche un giorno.” (v. ctu pag. 38).
Passando alle pronunce accessorie rispetto alla domanda di separazione, va premesso anzitutto che nulla può essere più disposto in ordine al regime di affido, collocamento e visite relative al figlio , Per_1 oramai maggiorenne.
Relativamente, invece, alle ulteriori pronunce accessorie di natura patrimoniale, il ricorrente ha chiesto di contribuire interamente al mantenimento ordinario del ragazzo, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie e la convenuta si è associata a tale richiesta.
Va in premessa ricordato che l'art. 337ter c.c. prevede che ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato tenendo conto di una serie di parametri utili a realizzare il principio di proporzionalità, quali le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Il signor , di anni cinquantatré, ha dichiarato di essere percettore di una rendita di circa € Parte_1
15.000 lordi annui, derivante dalla locazione di cespiti immobiliari di sua proprietà (struttura turistica ricettiva).
Dall'indagine demandata alla Guardia di Finanza è emerso che il è titolare di un patrimonio Pt_1 immobiliare dal valore stimato di € 621.392,50, di un patrimonio mobiliare dal valore stimato di €
48.340,00 e disponibilità finanziarie per circa € 225.832,79.
La signora di anni cinquantadue, ha dichiarato di aver collaborato con il marito fino Controparte_1 al 2019 nella gestione degli appartamenti e di lavorare attualmente part-time come addetta alle pulizie delle camere di un albergo, con una retribuzione netta mensile di circa € 500,00/600,00 mensili. Dalla
Pag. 5 a 7 documentazione reddituale in atti risulta aver percepito per l'anno 2022 (più precisamente, dal
1/05/2022) redditi da lavoro pari a € 4.559,90 annui (CUD 2023) e per l'anno 2023 redditi da lavoro pari a € 7.524,19 (CUD2024). Nel luglio 2020 ha venduto un appartamento di sua proprietà al prezzo di €
105.000,00. È nuda proprietaria di un immobile sito in Marone sul quale insiste il diritto di usufrutto della madre ed è inoltre intestataria di un immobile, sempre in Marone, non agibile.
Alla luce della situazione reddituale e dei principi richiamati, preso atto della disponibilità del padre e tenuto conto dei tempi di frequentazione materni, è possibile prevedere che ciascun genitore si occupi del figlio nei rispettivi tempi di permanenza, mentre le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dello stesso devono essere suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo.
Quanto alle ulteriori domande, si osserva che dall'accoglimento della domanda di addebito formulata dal ricorrente, discende ex lege l'esclusione del diritto della resistente all'assegno di mantenimento richiesto.
In ogni caso, dagli elementi in atti è emerso che la signora gode di piena ed integra capacità CP_1 lavorativa e che potrebbe incrementare le proprie entrate, tenuto conto della propria età (52 anni) e della raggiunta maggiore età del figlio. Conseguentemente, deve essere revocato dalla data della presente pronuncia l'obbligo posto a carico del marito di versare in favore della moglie la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento per la stessa.
Le spese di giudizio devono seguire la prevalente soccombenza di che va condannata Controparte_1 alla loro rifusione a favore del ricorrente nella misura di 2/3, secondo la liquidazione operata d'ufficio in dispositivo, mentre la restante parte di 1/3 deve dichiararsi compensata stante la necessaria pronuncia sullo status e le convergenti conclusioni in punto di mantenimento del figlio maggiorenne.
Le spese della ctu, disposta nell'interesse della prole e utile ad entrambe le parti, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti indicate in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Marone (BS) il 23/06/2001 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marone, anno 2001, atto n. 1, Parte II, serie A);
2. addebita la responsabilità della separazione alla moglie ex art. 151, co. 2 c.c.;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla moglie;
4. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne nei tempi di permanenza presso ciascuno;
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5. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere nella misura del 50% ciascuno alle spese che si renderanno necessarie il figlio, secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
6. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata da Controparte_1
7. pone definitivamente le spese di ctu, come liquidate da separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
8. compensa le spese di lite in misura di 1/3 e condanna la convenuta alla rifusione della residua parte in favore del ricorrente nella misura liquidata in Euro 2.540,00 oltre oneri e accessori dovuti per legge.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marone (BS), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
Cesare de Sapia
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