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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
1
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 339/2025 del 5.2.2025
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
86/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferreri e presso il Parte_1
medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura CP_1
speciale in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci ed elettivamente domiciliato presso l' di Lecce, al viale Marche 14. Controparte_2
APPELLATO
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
Con ricorso depositato il 17.6.2024, si rivolgeva al Tribunale di Lecce, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere stato riconosciuto invalido al 75% con verbale del 06.12.2019 CML dell' di Lecce;
che, con lettera del 6.3.2021 l' CP_1 CP_1
gli aveva contestato l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12 maturato sulla prestazione cat inv civ. n^07914947 dal 01.01.2021 al 31.03.2021 con la motivazione “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che, con TE08 del 06.03.2021, l' aveva rideterminato l'importo prestazione CP_1 cat inv civ. n^07914947 eliminando l'aumento sociale di cui all'art 38 della L.448/2001; che il 10.10.2022 era stato sottoposto a visita di revisione dal CML dell' di Lecce il CP_1
10.10.2022, e riconosciuto invalido al 50%; che avverso tale valutazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per ATP ed il 06.02.2024 era stato emesso il decreto di omologa con il quale era stato riconosciuto invalido al 75% dalla revisione;
che l' aveva dato CP_1
esecuzione al decreto di omologa con TE08 del 08.03.2024, riliquidando la prestazione cat inv civ. n^07914947, calcolato € 6.183,03 di arretrati e trattenendo € 1.232,88 a titolo di recupero indebito numero 00017422287; che, a partire dal primo pagamento dell'assegno di invalidità civile 07914947, l' aveva incominciato a recuperare CP_1 ratealmente l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12 con rate di 29,50 mensili;
che avverso tali comportamenti fattuali e contestazione di indebito, esso ricorrente aveva proposto ricorso al Comitato provinciale a mezzo del Patronato SIAS, in data CP_1
23.05.2024; tuto quanto innanzi premesso, eccepiva l'irripetibilità dell'indebito n.
16027251 dell'importo di € 1.062,12 dovuto alla percezione della maggiorazione sociale e la mancanza di contestazione e di motivazione dell'indebito n. 17422287 recuperato in fase di liquidazione del decreto di omologa, per cui aveva chiesto dichiararsi l'irripetibilità dei due indebiti con la condanna dell' alla restituzione di tutte le CP_1 somme trattenute a compensazione dell'indebito, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 21.1.2025, si costituiva l' , contestando la domanda e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio, l'odierno appellante rinunciava alla domanda relativa all'indebito n. 17422287.
2 3
Con sentenza n. 339/2025 del 5.2.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'indebito n. 17422287; rigettava la domanda in relazione all'altro indebito, dichiarando irripetibili le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso depositato il 19.2.2025, ha Parte_1
proposto appello.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto “Violazione art.
3-ter D.L. n. 850 del 1976 convertito in L. n. 29/1977 ed ex art. 3, comma 9 D.L. n. 173 del 1988, convertito in L.
n. 291/1988”.
L'appellante sostiene che “Il Giudice di prime cure ha trattato l'indebito per cui è causa al pari dell'indebito derivante da revoca di prestazione per revisione sanitaria, richiamando i canoni interpretativi di Cass. 248/2023 relativa precipuamente alla percezione di ratei di invalidità dopo la revisione sanitaria”, per poi aggiungere che “Il ragionamento seguito è erroneo ed il richiamo giurisprudenziale inconferente. Per fugare immediatamente ogni dubbio sull'errore commesso dal Giudice di prime cure, basta rimarcare che, come esposto in narrativa, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 75% dal CML dell' di Lecce nella seduta del 06.12.2019, e quindi al momento CP_1
della pubblicazione sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale, cioè il 20.07.2020, non aveva i requisiti di legge per godere della prestazione;
la revisione sanitaria cioè non ha niente a che vedere con l'indebito”.
Secondo il D'Andrea “La maggiorazione ex art 38 L.448/2001 è destinata, quindi, ai titolari di pensione di invalidità al 100%; la titolarità della pensione costituisce un requisito di legge, unitamente a quello di natura reddituale. Questa maggiorazione originariamente prevista solo al perfezionamento dei 60 anni, in conseguenza della sentenza n.^152/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il precedente requisito anagrafico, può essere conseguita a partire dal 18° anno di età”.
Senonchè l'appellante non era interessato dagli effetti della predetta sentenza in quanto
“era titolare di Assegno di invalidità al 75% dal 6.12.2019, quindi al momento della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale il 20 Luglio 2020 non aveva alcun titolo alla maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge 448/200”,
3 4
ciononostante, l' l'ha regolarmente erogata in mancanza dei requisiti di legge e CP_1
quindi per errore originario.
L' quindi non avrebbe potuto procedere al recupero dell'indebito in quanto “nella CP_1 specifica materia assistenziale vige un principio di settore in virtù del quale l'indebito è sottratto alla disciplina codicistica dell'art.2033 cc, in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione indebita e dalla idoneità della situazione ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela nell'assistito”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto “ ”.
L'appellante sostiene in proposito che l'art.10 DL. 31.5.10 n.78, convertito in legge con la n.122/10 al comma 2 ha esteso al settore assistenziale le disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa circa le indebite erogazioni dovute ad erronea attribuzione o erogazione di prestazione. Fra le suddette norma vi è anche l'art 55della L.88/89 a mente del quale “Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Fatta questa premessa, l'appellante sostiene che dal combinato disposto delle norme citate si evince che quando “siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute discendenti dalle risultanze degli accertamenti medico legali, ovvero via sia stato “ errore…di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione …. l'Ente erogatore può provvedere entro 10 anni ad emendare l'errore senza possibilità di “recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Nel caso di specie, secondo l'appellante, nessun dolo può essergli attribuito.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di irripetibilità dell'indebito n. 16027251 dell'importo di € 1.062,12 maturato sulla prestazione cat inv civ. n^07914947 dal 01.01.2021 al 31.03.2021, con la condanna
4 5
dell' alla restituzione di quanto trattenuto a compensazione dell'indebito contestato, CP_1
nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria depositata il 28.5.2025, si è costituito l' , che ha contestato l'appello CP_1
di cui ha chiesto il rigetto, confermando la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, respinto.
La decisione di primo grado, invero, appare immune da vizi, laddove, invece, l'appello, come già il ricorso introduttivo, appare frutto di un equivoco sulla reale origine dell'indebito.
Invero, come ben scrive il Tribunale di Lecce nella sentenza impugnata, ad originare l'indebito è stato il venir meno del requisito sanitario, e cioè della totale inabilità del
D'Andrea.
Sostiene infatti il primo Giudice che la maggiorazione sociale è incompatibile con l'invalidità parziale.
Conseguentemente, la revoca della maggiorazione in parola non è stata determinata dal venir meno del requisito reddituale, ma di quello sanitario, di cui pacificamente l'appellante non era in possesso.
Sicchè, corretta appare l'applicazione da parte del Tribunale di prime cure delle previsioni di cui a Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 5/1/2023, n. 24, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art., comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”.
Va infatti evidenziato che nelle proprie allegazioni difensive il ha omesso di Pt_1
riferire che è titolare di pensione inv. civ. , con decorrenza 06/2016 . P.IVA_1
5 6
A seguito di veniva di revisione del 6/12/2019, la percentuale di invalidità veniva ridotta dal 100% al 75%, con passaggio quindi da pensione di invalidità civile ad assegno parziale di invalidità civile, con previsione di revisione al 12/2021.
All'appellante veniva comunicato e trasmesso il verbale con lettera raccomandata ricevuta il 19/11/2019 e nonostante in detto verbale fosse ben chiarito che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio. Se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita. In ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione”. La predetta raccomandata non veniva riscontrata dall'appellante.
Dal che si evince che corretta è stata la generazione da parte dell' dell'indebito n. CP_1
16027251, di euro 1.062,12, per cui è causa, attinente al periodo dall'1/1/2021 al
31/3/2021, dovuto alla perdita della maggiorazione sociale, per passaggio dal 100% al
75%, a far data dal 1/2021.
Ciò comporta che, come si legge in sentenza, risulta accertato il fatto “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente” il che “esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ”. Per_1
Conseguentemente, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione reddituale dell'appellante in atti.
6 7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 19.2.2025 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza del 5.2.2025 n. 339 Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 339/2025 del 5.2.2025
Oggetto: ripetizione indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
86/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferreri e presso il Parte_1
medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura CP_1
speciale in atti, dall'Avv. Maria Teresa Petrucci ed elettivamente domiciliato presso l' di Lecce, al viale Marche 14. Controparte_2
APPELLATO
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con ricorso depositato il 17.6.2024, si rivolgeva al Tribunale di Lecce, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di essere stato riconosciuto invalido al 75% con verbale del 06.12.2019 CML dell' di Lecce;
che, con lettera del 6.3.2021 l' CP_1 CP_1
gli aveva contestato l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12 maturato sulla prestazione cat inv civ. n^07914947 dal 01.01.2021 al 31.03.2021 con la motivazione “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che, con TE08 del 06.03.2021, l' aveva rideterminato l'importo prestazione CP_1 cat inv civ. n^07914947 eliminando l'aumento sociale di cui all'art 38 della L.448/2001; che il 10.10.2022 era stato sottoposto a visita di revisione dal CML dell' di Lecce il CP_1
10.10.2022, e riconosciuto invalido al 50%; che avverso tale valutazione, il ricorrente aveva proposto ricorso per ATP ed il 06.02.2024 era stato emesso il decreto di omologa con il quale era stato riconosciuto invalido al 75% dalla revisione;
che l' aveva dato CP_1
esecuzione al decreto di omologa con TE08 del 08.03.2024, riliquidando la prestazione cat inv civ. n^07914947, calcolato € 6.183,03 di arretrati e trattenendo € 1.232,88 a titolo di recupero indebito numero 00017422287; che, a partire dal primo pagamento dell'assegno di invalidità civile 07914947, l' aveva incominciato a recuperare CP_1 ratealmente l'indebito n^16027251 dell'importo di € 1.062,12 con rate di 29,50 mensili;
che avverso tali comportamenti fattuali e contestazione di indebito, esso ricorrente aveva proposto ricorso al Comitato provinciale a mezzo del Patronato SIAS, in data CP_1
23.05.2024; tuto quanto innanzi premesso, eccepiva l'irripetibilità dell'indebito n.
16027251 dell'importo di € 1.062,12 dovuto alla percezione della maggiorazione sociale e la mancanza di contestazione e di motivazione dell'indebito n. 17422287 recuperato in fase di liquidazione del decreto di omologa, per cui aveva chiesto dichiararsi l'irripetibilità dei due indebiti con la condanna dell' alla restituzione di tutte le CP_1 somme trattenute a compensazione dell'indebito, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 21.1.2025, si costituiva l' , contestando la domanda e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nel corso del giudizio, l'odierno appellante rinunciava alla domanda relativa all'indebito n. 17422287.
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Con sentenza n. 339/2025 del 5.2.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'indebito n. 17422287; rigettava la domanda in relazione all'altro indebito, dichiarando irripetibili le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, , con ricorso depositato il 19.2.2025, ha Parte_1
proposto appello.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato due motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto “Violazione art.
3-ter D.L. n. 850 del 1976 convertito in L. n. 29/1977 ed ex art. 3, comma 9 D.L. n. 173 del 1988, convertito in L.
n. 291/1988”.
L'appellante sostiene che “Il Giudice di prime cure ha trattato l'indebito per cui è causa al pari dell'indebito derivante da revoca di prestazione per revisione sanitaria, richiamando i canoni interpretativi di Cass. 248/2023 relativa precipuamente alla percezione di ratei di invalidità dopo la revisione sanitaria”, per poi aggiungere che “Il ragionamento seguito è erroneo ed il richiamo giurisprudenziale inconferente. Per fugare immediatamente ogni dubbio sull'errore commesso dal Giudice di prime cure, basta rimarcare che, come esposto in narrativa, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 75% dal CML dell' di Lecce nella seduta del 06.12.2019, e quindi al momento CP_1
della pubblicazione sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale, cioè il 20.07.2020, non aveva i requisiti di legge per godere della prestazione;
la revisione sanitaria cioè non ha niente a che vedere con l'indebito”.
Secondo il D'Andrea “La maggiorazione ex art 38 L.448/2001 è destinata, quindi, ai titolari di pensione di invalidità al 100%; la titolarità della pensione costituisce un requisito di legge, unitamente a quello di natura reddituale. Questa maggiorazione originariamente prevista solo al perfezionamento dei 60 anni, in conseguenza della sentenza n.^152/2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il precedente requisito anagrafico, può essere conseguita a partire dal 18° anno di età”.
Senonchè l'appellante non era interessato dagli effetti della predetta sentenza in quanto
“era titolare di Assegno di invalidità al 75% dal 6.12.2019, quindi al momento della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale il 20 Luglio 2020 non aveva alcun titolo alla maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge 448/200”,
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ciononostante, l' l'ha regolarmente erogata in mancanza dei requisiti di legge e CP_1
quindi per errore originario.
L' quindi non avrebbe potuto procedere al recupero dell'indebito in quanto “nella CP_1 specifica materia assistenziale vige un principio di settore in virtù del quale l'indebito è sottratto alla disciplina codicistica dell'art.2033 cc, in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione indebita e dalla idoneità della situazione ad ingenerare un affidamento meritevole di tutela nell'assistito”.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto “ ”.
L'appellante sostiene in proposito che l'art.10 DL. 31.5.10 n.78, convertito in legge con la n.122/10 al comma 2 ha esteso al settore assistenziale le disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa circa le indebite erogazioni dovute ad erronea attribuzione o erogazione di prestazione. Fra le suddette norma vi è anche l'art 55della L.88/89 a mente del quale “Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Fatta questa premessa, l'appellante sostiene che dal combinato disposto delle norme citate si evince che quando “siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute discendenti dalle risultanze degli accertamenti medico legali, ovvero via sia stato “ errore…di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione …. l'Ente erogatore può provvedere entro 10 anni ad emendare l'errore senza possibilità di “recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Nel caso di specie, secondo l'appellante, nessun dolo può essergli attribuito.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di irripetibilità dell'indebito n. 16027251 dell'importo di € 1.062,12 maturato sulla prestazione cat inv civ. n^07914947 dal 01.01.2021 al 31.03.2021, con la condanna
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dell' alla restituzione di quanto trattenuto a compensazione dell'indebito contestato, CP_1
nonché al pagamento delle spese e competenze del doppio grado giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria depositata il 28.5.2025, si è costituito l' , che ha contestato l'appello CP_1
di cui ha chiesto il rigetto, confermando la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va, pertanto, respinto.
La decisione di primo grado, invero, appare immune da vizi, laddove, invece, l'appello, come già il ricorso introduttivo, appare frutto di un equivoco sulla reale origine dell'indebito.
Invero, come ben scrive il Tribunale di Lecce nella sentenza impugnata, ad originare l'indebito è stato il venir meno del requisito sanitario, e cioè della totale inabilità del
D'Andrea.
Sostiene infatti il primo Giudice che la maggiorazione sociale è incompatibile con l'invalidità parziale.
Conseguentemente, la revoca della maggiorazione in parola non è stata determinata dal venir meno del requisito reddituale, ma di quello sanitario, di cui pacificamente l'appellante non era in possesso.
Sicchè, corretta appare l'applicazione da parte del Tribunale di prime cure delle previsioni di cui a Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 5/1/2023, n. 24, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art., comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”.
Va infatti evidenziato che nelle proprie allegazioni difensive il ha omesso di Pt_1
riferire che è titolare di pensione inv. civ. , con decorrenza 06/2016 . P.IVA_1
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A seguito di veniva di revisione del 6/12/2019, la percentuale di invalidità veniva ridotta dal 100% al 75%, con passaggio quindi da pensione di invalidità civile ad assegno parziale di invalidità civile, con previsione di revisione al 12/2021.
All'appellante veniva comunicato e trasmesso il verbale con lettera raccomandata ricevuta il 19/11/2019 e nonostante in detto verbale fosse ben chiarito che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio. Se preferisce, può anche rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita. In ogni caso i dati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione”. La predetta raccomandata non veniva riscontrata dall'appellante.
Dal che si evince che corretta è stata la generazione da parte dell' dell'indebito n. CP_1
16027251, di euro 1.062,12, per cui è causa, attinente al periodo dall'1/1/2021 al
31/3/2021, dovuto alla perdita della maggiorazione sociale, per passaggio dal 100% al
75%, a far data dal 1/2021.
Ciò comporta che, come si legge in sentenza, risulta accertato il fatto “in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente” il che “esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, ”. Per_1
Conseguentemente, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione reddituale dell'appellante in atti.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 19.2.2025 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza del 5.2.2025 n. 339 Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, 11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
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