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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito dell'udienza del 12.2.2025, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 10179/2022 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Asilo S. Agata, n. 26, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Carlo Maria Paratore, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, CF: , PI: P_ C.F._1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: accertamento esistenza rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24.10.2022, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione Parte_1
di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato quale commessa addetta alle vendite dal 31.5.2021 al 23.7.2022, alle dipendenze di , titolare di impresa di ortofrutta con sede in Bronte, in P_
via Simeto, n. 30, senza regolarizzazione del rapporto di lavoro, ha dedotto di avere osservato un orario di lavoro dalle 8:00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 21:00, dal lunedì al sabato, percependo euro
100,00 a settimana e senza nulla ricevere a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, di tredicesima e quattordicesima mensilità e di lavoro straordinario.
La ricorrente ha lamentato l'insufficienza della retribuzione rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e ha dedotto che alla luce delle mansioni svolte doveva essere inquadrata nel IV livello del CCNL Terziario.
1 Quindi, illustrati i conteggi effettuati, ha rassegnato le seguenti conclusioni «riconoscere e dichiarare
CP_ la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato dalla ricorrente alle dipendenze della convenuta con le modalità di cui in narrativa;
adeguare preventivamente la retribuzione ex art. 36 della Costituzione con riferimento ai parametri previsti dal IV livello del CCNL terziario e conseguentemente condannare la ditta convenuta al pagamento di euro 34.634,29 per tutte le voci di cui in premessa, oltre ancora a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo, oltre rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore».
Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, nessuno si è costituito per P_
.
[...]
Svoltasi l'udienza di discussione, sono stati ammessi l'interrogatorio formale della parte convenuta, non espletato per mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, e la prova per testi, espletata all'udienza del 31.5.2023. Quindi è stata ordinata a parte ricorrente la produzione della versione integrale del CCNL Terziario e la causa è stata rinvia per discussione e decisione all'udienza del 13.11.2024. È stata richiesta a parte ricorrente un'integrazione documentale e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.1.2025 e, successivamente, all'udienza del 12.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione da parte della ricorrente. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, all'esito dell'udienza del 12.2.2025, viene emessa la presente sentenza non definitiva, con rimessione della causa in istruttoria per il computo delle differenze retributive dovute al ricorrente.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza, della natura e delle modalità di risoluzione del rapporto in thesi intercorso tra e l'impresa individuale di ortofrutta Parte_1
di titolarità di , essendo in particolar modo necessario verificare se tale rapporto, per le P_
concrete modalità di svolgimento e per la tipologia delle attività prestate dalla ricorrente, come consistenti – secondo la prospettazione attorea – nell'essere stata addetta alle vendite e alle pulizie, vada sussunto nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato.
2.1. La ricorrente ha, infatti, dedotto di avere espletato attività lavorativa in qualità di commessa addetta alle vendite e alle pulizie del negozio di orto-frutta di , il tutto senza regolare P_
contratto di lavoro dal 31.5.2021 al 23.7.2022, data delle dimissioni per giusta causa.
3. In punto di diritto osserva il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata.
2 Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n.
2439 /2019).
3 In quest'ordine idee, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n. 326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016,
Cass. n. 11572/2017, Cass. n. 1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass. n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in
4 applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto della domanda il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
4. Ora, i dati conoscitivi forniti dall'espletata istruttoria orale hanno rivelato l'esistenza, nel caso di specie, degli indici sintomatici della subordinazione, giacché è emersa in maniera univoca la prova dell'adibizione della ricorrente alle mansioni di addetta alle vendite e alle pulizie presso il negozio di un terzo e, in particolare, presso il negozio ortofrutticolo di , secondo l'osservanza di P_ un orario di lavoro fisso e prestabilito dal titolare dell'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli. È dunque emerso che parte ricorrente ha prestato la propria attività all'interno di un'organizzazione di beni non riconducibile alla stessa, mediante l'utilizzo di mezzi di lavoro di un terzo e mediante la vendita di frutta e verdura sempre di titolarità di un terzo, senza discrezionalità in ordine alla possibilità di scegliere o mutare i detti orari e il predetto luogo di lavoro.
4.1. Entrambi i testi escussi, da ritenersi attendibili, in quanto clienti abituali del negozio di orto-frutta del , hanno confermato l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti in periodo nella sostanza P_
corrispondente a quello indicato dalla ricorrente, riferendo peraltro in maniera univoca in ordine alla presenza dell'istante nei locali del negozio di ortofrutta del , all'espletamento delle mansioni P_
di addetta alle vendite e di pulizia dei locali.
L'attendibilità dei testi si evince dalla circostanza che gli stessi hanno riferito sui soli fatti effettivamente conosciuti, ossia sul primo articolato istruttorio avente ad oggetto la natura e la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare orario della prestazione lavorativa della ricorrente, e non anche sui restanti articolati istruttori aventi ad oggetto circostanze all'evidenza non conoscibili da due clienti del negozio di ortofrutta, quali l'ammontare della retribuzione della ricorrente, la cadenza della corresponsione della stessa e il godimento delle ferie.
In particolare, il teste ha affermato che è «vero che la ricorrente ha lavorato dal Testimone_1
2021 al 2022 da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30 presso il negozio ortofrutticolo di . La ricorrente faceva la commessa, occupandosi della P_
vendita e facendo anche le pulizie. Preciso che so ciò in quanto sono cliente del predetto negozio».
Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle del teste , che ha riferito Testimone_2 che «la ricorrente ha lavorato dalla primavera del 2021 fino all'estate del 2022 da lunedì al sabato sia la mattina che il pomeriggio, presso il negozio ortofrutticolo di . La ricorrente P_
faceva la commessa, occupandosi della vendita e facendo anche le pulizie. Preciso che so ciò in quanto sono cliente del predetto negozi».
5. L'esistenza di un rapporto di lavoro tra e si evince anche dalla P_ Parte_1
conversazione WhatsApp prodotta in atti da parte ricorrente e rappresentante messaggi trasmessi dalla allora compagna e attuale moglie di , ossia (v. certificato storico di famiglia P_ Parte_2
5 di e di , prodotto in atti da parte ricorrente su ordine del Tribunale il Parte_2 P_
6.2.2025), alla ricorrente, nella quale ringrazia la ricorrente per il lavoro svolto Parte_2
quotidianamente in favore di essa e del e verso i clienti del negozio ( cfr. doc. n. 3, fasc. P_ ricorrente «Alla fine non avete parlato di niente…IO è tornato piangendo e io appresso a lui… è stato bello grazie x il lavoro xche ci hai svolto con amore tutto i giorni verso noi e i clienti mancherai… omissis»).
6. Ulteriore elemento che riscontra le sopra riportate circostanze e, in particolare, l'esatta durata del rapporto di lavoro e l'orario impartito ed osservato dalla ricorrente e la sua collocazione nel calendario settimanale è rappresentato dalla ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale deferitogli.
Ed invero all'udienza all'uopo fissata per l'espletamento di detto mezzo di prova (31.5.2023), la parte non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo e ciò nonostante la tempestiva notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, eseguita a mani in data 13.3.2023, giusta documentazione prodotta in atti.
Ritiene, quindi, il Tribunale di applicare al caso di specie il principio secondo cui «In tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., può ritenere come ammessi
i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già “ex se” idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo» (v.
Cass. 9 ottobre 2003, n. 15055 e Cass., 22 luglio 2005, n. 15389).
7. Risulta, quindi, provata l'esistenza tra e , nella qualità di titolare Parte_1 P_ dell'omonima impresa individuale, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 31.5.2021 al
23.7.2022 e avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di commessa addetta alle vendite con l'osservanza di un orario di lavoro di 51 ore settimanali, ripartito dal lunedì al sabato, e, dunque, con l'espletamento di 11 ore di lavoro straordinario.
8. È inoltre fondata la domanda avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del periodo di riposo annuale costituzionalmente garantito. La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova di avere assicurato alla parte ricorrente il godimento delle ferie, né di aver remunerato il ricorrente durante il periodo di riposo annuale. Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro.
6 8.1. Condivide il Tribunale l'orientamento recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 25 luglio 2022, n. 23153 ove si evidenzia che «è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
10.5. La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (così Cass. n. 21780/2022 cit.) che
l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: "a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass. n. 15652/2018); c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».
8.2. Alla stregua dei riportati principi di diritto, che il Tribunale condivide, gravava dunque sulla parte datoriale la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie.
Ora, la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova di aver adempiuto all'obbligo, su di essa gravante, di aver consentito al lavoratore il godimento del periodo annuale di riposo.
8.3. Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, quindi, essere affermata la persistente esistenza del diritto di parte ricorrente, che non ha beneficiato delle ferie, a percepire la relativa indennità sostitutiva.
9. Spettano inoltre alla ricorrente le somme richieste a titolo di TFR e di tredicesima mensilità.
9.1. Ed invero – in conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
7 9.2. Ora, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal
31.5.2021 al 23.7.2022, la società non ha fornito la prova del pagamento del TFR e della tredicesima mensilità.
9.3. L'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore al TFR e alla tredicesima mensilità.
10. Ciò posto, al fine di determinare la retribuzione congrua ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, va richiamato il C.C.N.L. Commercio-Terziario inerente all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e acquisito agli atti di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (v. per tutte sulla precisazione del CCNL applicabile al rapporto e sull'acquisizione dello stesso agli atti di causa, rispettivamente, Cass. n.
6610/2017 e Cass. n. 20864/2005).
10.1. In ordine all'applicazione del predetto contratto, rileva l'univoco orientamento della Suprema
Corte di Cassazione che ritiene utilizzabile dal giudice il contratto collettivo nazionale di lavoro anche in difetto di adesione delle parti alle relative associazioni sindacali o di espresso richiamo di esso in seno al contratto di lavoro, quale parametro di riferimento della giusta retribuzione ex art. 36 della
Costituzione relativamente agli istituti fondamentali: in tal senso, va richiamato quanto precisato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 18584 del 7.7.2008, secondo cui «In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima.. »; ancora nella recente ordinanza n. 944 del 20.01.2021, la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che «In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità».
10.2. Le mansioni svolte dal ricorrente, come allegato dalla stessa e provato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, vanno ricondotte al livello quinto del citato C.C.N.L (prodotto in atti da parte
8 ricorrente il 3.7.2023) in cui rientra la figura professionale del «commesso alla vendita al pubblico», attività quest'ultima espletata dalla (v. art. 111 CCNL prodotto in atti il 30.11.2023). Parte_1
10.3. Tale contratto collettivo non può tuttavia venire in rilievo in via diretta, quanto piuttosto quale parametro ai sensi dell'art. 36 Cost. Ed invero la ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti necessari per la diretta applicazione del CCNL invocato, ossia la iscrizione della società datrice di lavoro ad organizzazioni sindacali stipulanti ovvero la ricezione di fatto di tale contratto quale fonte regolatrice del rapporto, desumibile dalla continuativa applicazione a quest'ultimo degli istituti fondamentali previsti e disciplinati dalla regolamentazione collettiva.
Reputa il Tribunale che il CCNL invocato dalla ricorrente può comunque essere adottato come parametro, ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., con riferimento limitato, quindi, ai soli titoli previsti dal contratto collettivo che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, che invece deve considerarsi, per la sua ormai generale applicazione, come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato ( v.
Cass. n. 27138/2013; Cass. n. 18584/2008).
10.4. Sulla scorta delle superiori considerazioni non può essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la 14ma mensilità, tenuto conto che il CCNL invocato dal ricorrente può essere come visto adottato come parametro, ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36
Cost., con riferimento limitato, quindi, ai soli titoli previsti dal contratto collettivo che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, che invece deve considerarsi, per la sua ormai generale applicazione, come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato ( v. Cass., 4.12.2013, n. 27138; Cass., 7.7.2008, n. 18584).
11. Sulla base delle superiori considerazioni, deve ritenersi provato il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive pretese a titolo di lavoro ordinario, di lavoro straordinario, di tredicesima mensilità, oltre all'indennità sostitutiva delle ferie non godute e al TFR, oltre accessori come per legge.
Con riguardo poi alla retribuzione percepita, occorre avere riguardo a quanto allegato in ricorso, in difetto di alcuna prova di segno contrario.
12. In parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi l'esistenza tra e Parte_1 P_
dal 31.5.2021 al 23.7.2022 è un intercorso un rapporto di lavoro avente ad oggetto lo
[...]
svolgimento di mansioni di commessa addetta alle vendite, inquadrata nel livello IV del CCNL
9 Terziario Commercio, con orario di lavoro di otto ore e mezza al giorno osservato dal lunedì al sabato, senza godimento delle ferie.
Sussiste quindi il diritto di a percepire le relative differenze retributive, anche a Parte_1
titolo di tredicesima, TFR e indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo.
13. Al fine di procedere all'accertamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnico contabile, non essendo i conteggi di parte ricorrente sufficientemente analitici da poter essere posti a base della decisione in ordine alla quantificazione delle pretese creditorie.
14. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A) in parziale accoglimento del ricorso dichiara che tra e dal Parte_1 P_
31.5.2021 al 23.7.2022 è un intercorso un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni di commessa addetta alle vendite, inquadrata nel livello IV del
CCNL Terziario Commercio, con orario di lavoro di otto ore e mezza al giorno osservato dal lunedì al sabato, senza godimento delle ferie, e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
a percepire le relative differenze retributive, anche a titolo di tredicesima, TFR e
[...]
indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo;
il tutto detratto quanto ricevuto da parte ricorrente per come dichiarato in ricorso;
B) dichiara il diritto della ricorrente alla retribuzione congrua ai sensi del CCNL Terziario-
Commercio, per i titoli sopra specificati;
C) rigetta per il resto il ricorso;
D) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'accertamento delle differenze retributive sopra indicate;
E) spese al definitivo
Così deciso in Catania, il 13 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli
10