TRIB
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo MAGRI' Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3358/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASETTA SABRINA, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA BATTISTI 1, CUNEO, presso il difensore avv. CASETTA SABRINA,
e
, con il patrocinio dell'avv. CASETTA SABRINA, elettivamente Parte_2
domiciliato in VIA BATTISTI 1, CUNEO, presso il difensore avv. CASETTA SABRINA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in ROBILANTE il 04/06/2005, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio erano nati il 15 febbraio 2009 a Cuneo il figlio e l'11 agosto 2011 a Per_1
AV il figlio;
Per_2
che con ricorso 19 novembre 2020 i coniugi avevano promosso davanti al Tribunale di Cuneo la procedura di separazione consensuale, rubricata al n. 3317/2020, e che in data 22.01.2021 il Giudice delegato, a seguito dello svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
che la separazione era stata omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto 4 febbraio 2021;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 25.6.2025, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
pagina 2 di 3 Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
04/06/2005 in ROBILANTE da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Parte_2
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ROBILANTE al N. 2, parte II Serie A, anno
2005, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBILANTE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 31/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo MAGRI' Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3358/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASETTA SABRINA, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA BATTISTI 1, CUNEO, presso il difensore avv. CASETTA SABRINA,
e
, con il patrocinio dell'avv. CASETTA SABRINA, elettivamente Parte_2
domiciliato in VIA BATTISTI 1, CUNEO, presso il difensore avv. CASETTA SABRINA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Parte_2
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario in ROBILANTE il 04/06/2005, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio erano nati il 15 febbraio 2009 a Cuneo il figlio e l'11 agosto 2011 a Per_1
AV il figlio;
Per_2
che con ricorso 19 novembre 2020 i coniugi avevano promosso davanti al Tribunale di Cuneo la procedura di separazione consensuale, rubricata al n. 3317/2020, e che in data 22.01.2021 il Giudice delegato, a seguito dello svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
che la separazione era stata omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto 4 febbraio 2021;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva in data 25.6.2025, nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
pagina 2 di 3 Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
04/06/2005 in ROBILANTE da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Parte_2
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ROBILANTE al N. 2, parte II Serie A, anno
2005, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROBILANTE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 31/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott. Rodolfo Magrì
pagina 3 di 3