Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 3091/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. ed art. 3 L. 898/1970 con ricorso depositato in data 04/03/2025
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LORENZETTI ERIKA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Casaleone (VR), in data 01/03/2008 tra i SIg.ri e , trascritto nei Parte_1 Parte_2
1
2. La casa coniugale, sita in Cerea (VR), via Luigi Pirandello n. 22/A, divenuta di esclusiva proprietà del SI. rimane assegnata al medesimo. Parte_2
3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ER
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali (salute, educazione, istruzione), con collocazione presso ciascun genitore a settimane alternate, dal giovedì al giovedì successivo, fermo restando che la collocazione abitativa prevalente e la residenza continuerà a rimanere presso il padre.
inoltre, potrà trascorrere le vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali per ER
metà con il padre e per metà con la madre con alternanza annuale tra i genitori per i giorni di Natale, di Capodanno e Pasqua, nonché tutte le principali festività dell'anno, compleanni compresi.
4. Le parti convengono di provvedere ciascuno al mantenimento della figlia minore durante i relativi periodi di spettanza, nonché provvederanno a rimborsarsi ER
reciprocamente il 50% delle eventuali spese straordinarie nei modi e nei termini indicati nel “Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Verona di seguito specificate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, buoni pasto per la mensa scolastica;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi
2 relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario nell'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
5. Nessun assegno divorzile verrà corrisposto dall'una all'altra parte dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
6. L'assegno unico relativo alla figlia viene percepito dai genitori nella misura ER
del 50% ciascuno.
7. Il SI. si obbliga a trasferire a semplice richiesta e senza Parte_2
pretendere corrispettivo alla SI.ra , che se ne accollerà le relative Parte_1 spese, la proprietà dell'autovettura Chevrolet tg. EP158WK, a lui formalmente intestata.
8. La SI.ra si obbliga a trasferire a semplice richiesta e senza Parte_1
pretendere corrispettivo al SI. , che se ne accollerà le relative spese, Parte_2 la proprietà dell'autovettura DR tg GG009SD, formalmente intestata a Parte_2
.
[...]
9. Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi di cui al presente ricorso sono adeguati alle eSIenze materiali e morali della figlia minore ed esonerano il ER
3 Presidente dal suo ascolto.
10. Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza alla quale prestano acquiescenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta in atti la presenza di una figlia minorenne , nata il Persona_2
10/03/2008) alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia La decisione appare corretta da quanto è emerso ER
dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della figlia.
4 Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla figlia appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti e disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 01/03/2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Casaleone-VR (anno 2008, Parte I, n. 2) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) compensa le spese di lite;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di conSIlio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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