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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2024, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R. G. n° 6458/2021 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Antonella ZELLA - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo TROINA - Convenuta -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 settembre 2021 espose Parte_1 che:
→ egli era stato dipendente della società convenuta dal 5 aprile 2014 al 31 agosto 2020, con inquadramento dal maggio 2018 nel LIV. 5° del
CCNL di categoria (“METALMECCCANICA PMI”) con mansioni di
“SALDATORE SUBACQUEO”;
→ anche in precedenza, tuttavia, egli avrebbe svolto le medesime mansioni - sin dall'inizio del rapporto di lavoro – sebbene fosse inquadrato nel LIV. 1° (e poi 2°) del CCNL.
Reclamava quindi il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi €.29.721,67, relativamente alle quali chiedeva la condanna della società convenuta, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. 1
Sentenza R.G. n° 6458/21 La « si è tempestivamente costituita eccependo la CP_1 prescrizione quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive e comunque deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni di saldatore subacqueo, essendosi occupato esclusivamente di quelle previste dai vari contratti succedutisi nel tempo.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
----------------
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
*****************************
Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è tuttavia infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore: cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e 2
Sentenza R.G. n° 6458/21 succ. conf..
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In breve, non basta dire (come efficacemente afferma CASS. LAV. 21 MAGGIO
2003 N° 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche
CASS. SEZ. LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Ancora, è stato precisato che, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa. In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle
3
Sentenza R.G. n° 6458/21 mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ. LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003, N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO,
23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche CASS, SEZ. LAV., 3
GENNAIO 2013, N. 45).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti Parte_3 della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Dovendosi altresì rimarcare che: “L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà
4
Sentenza R.G. n° 6458/21 fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.” (sic 5 2009 N° 2836). Parte_3 Pt_4
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
In particolare, con riferimento al caso qui in esame, deve aversi riguardo all'unica prospettazione formulata da parte ricorrente, relativa esclusivamente al 5° LIVELLO CCNL METALMECCANICI PMI e alle mansioni di saldatore subacqueo che asseritamente sarebbero state svolte prima del maggio 2018 (poiché nel periodo successivo è pacifico che il 5° livello sia stato riconosciuto).
Ed allora, occorre decisivamente osservare - anche a voler prescindere dai testi che hanno confermato le circostanze articolate dalla convenuta - che tutti i testi addotti da parte ricorrente e ) nulla hanno Tes_1 Tes_2 potuto riferire – in riferimento al periodo dedotto in giudizio - sull'esecuzione di lavori di saldatura subacquea, avendo dichiarato esclusivamente di aver visto il ricorrente immergersi in acqua, senza però essere nelle condizioni di conoscere e quindi riferire quali fossero le attività in concreto espletate.
D'altra parte, deve comunque applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.(1) Del resto, in ordine alle dichiarazioni testimoniali acquisite, occorre rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 2007 N° 8358, cui adde CASS. CP_3
LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno
6
Sentenza R.G. n° 6458/21 della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N°
5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. II, 15 FEBBRAIO CP_2
2010 N° 3468).
************************************
Né può prendersi in considerazione l'eventuale svolgimento di mansioni sussumibili nei livelli intermedi tra quello in cui la parte ricorrente risultava inquadrata e quello rivendicato in giudizio in via esclusiva.
Ed invero, occorre precisare che vi è anche la possibilità di un inquadramento ex officio da parte del giudice, ma sempre a condizione che vi sia stata la prospettazione degli elementi di fatto in grado di sorreggerlo. La SUPREMA
CORTE ha infatti reiteratamente affermato che “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (sic CASS. LAV. 15 FEBBRAIO 2008 N° 3863; conformi CASS. 23 GENNAIO 2009 N° 1717 e 4 LUGLIO 2007 N° 15053, nonché Pt_2
8 OTTOBRE 2013 N° 22872, 27 SETTEMBRE 2016 N° 18969 e 30 MAGGIO Parte_3
2017 N° 13603). Tuttavia, nella fattispecie in esame, deve prendersi atto che nel ricorso introduttivo del giudizio non vi era nessuna specifica prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che potesse eventualmente sorreggere una qualifica intermedia: sicché anche in parte qua nessuna pronuncia favorevole alla parte ricorrente può essere emessa.
************************
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art.
91 cpc. (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non
è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento
7
Sentenza R.G. n° 6458/21 antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis
l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe”
(cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere
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Sentenza R.G. n° 6458/21 elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
--------------
Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
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E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.. Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento
9
Sentenza R.G. n° 6458/21 soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE
2017 N° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione
(cfr. anche CASS. SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. SENT. 26 GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere in difese CP_4 macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità): ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.2.500,oo ex D.M. n°
55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Massimo TROINA, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16 dicembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
10
Sentenza R.G. n° 6458/21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla necessità di applicare il criterio della prevalenza, avendo riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro, cfr. CASS. LAV. 18/5/1988 n° 3459 e CASS. LAV. 19/6/1987 n° 5401. In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, peraltro, la normalità delle attività svolte – in mancanza di deroghe e/o regole specifiche previste dalla disciplina collettiva – costituisce il parametro cui commisurare la mansione prevalente tenendo conto, per la concreta individuazione della detta “normalità”, che essa “non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1999 N° 2744; conformi CASS. LAV. NN° 6501/03, 11069/00 e 2637/00). Si vedano anche 18 MARZO 2011 N° 6303, 22 DICEMBRE 2009 N° 26978 e 12 APRILE 2006 n° 8529. Parte_3 5
Sentenza R.G. n° 6458/21
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Antonella ZELLA - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. Massimo TROINA - Convenuta -
OGGETTO: “MANSIONI SUPERIORI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 settembre 2021 espose Parte_1 che:
→ egli era stato dipendente della società convenuta dal 5 aprile 2014 al 31 agosto 2020, con inquadramento dal maggio 2018 nel LIV. 5° del
CCNL di categoria (“METALMECCCANICA PMI”) con mansioni di
“SALDATORE SUBACQUEO”;
→ anche in precedenza, tuttavia, egli avrebbe svolto le medesime mansioni - sin dall'inizio del rapporto di lavoro – sebbene fosse inquadrato nel LIV. 1° (e poi 2°) del CCNL.
Reclamava quindi il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi €.29.721,67, relativamente alle quali chiedeva la condanna della società convenuta, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio. 1
Sentenza R.G. n° 6458/21 La « si è tempestivamente costituita eccependo la CP_1 prescrizione quinquennale in ordine alle eventuali differenze retributive e comunque deducendo l'infondatezza del ricorso, in quanto il ricorrente non avrebbe svolto le asserite mansioni di saldatore subacqueo, essendosi occupato esclusivamente di quelle previste dai vari contratti succedutisi nel tempo.
Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Il ricorso (che non può ritenersi nullo, essendo stati sufficientemente esposti, sia pur sinteticamente o per relationem, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda) è tuttavia infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rammentarsi che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di allegazione e di prova – relativamente ai fatti costitutivi della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore - incombe sullo stesso lavoratore: cfr. CASS. LAV. 1° LUGLIO 2004 N° 12092 e 2
Sentenza R.G. n° 6458/21 succ. conf..
In particolare, ove il lavoratore affermi di svolgere o di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore, egli ha l'onere di dedurre e dimostrare quali siano tali mansioni e per quanto tempo sono state da lui esercitate, quali siano le disposizioni (anche contrattuali, individuali o collettive) che legittimano la sua richiesta, nonché la coincidenza fra le proprie mansioni e quelle caratterizzanti, secondo le medesime disposizioni, la qualifica superiore reclamata. Inoltre, il lavoratore ha il preciso onere di effettuare - in relazione alle mansioni espletate - una specifica comparazione fra la declaratoria della qualifica posseduta e quella della qualifica rivendicata.
In breve, non basta dire (come efficacemente afferma CASS. LAV. 21 MAGGIO
2003 N° 8025): questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata;
ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale. Occorre dunque passare attraverso tre fasi: l'accertamento delle mansioni effettivamente espletate (in via prevalente come specificato), l'individuazione delle declaratorie contrattuali corrispondenti alle mansioni assegnate per contratto e a quelle effettuate, il raffronto tra i risultati delle due indagini (si vedano anche
CASS. SEZ. LAVORO, 22 AGOSTO 2007 N. 17896 e 12 MAGGIO 2006 N. 11037).
Ancora, è stato precisato che, affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di pretesa. In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, se è vero che spetta al datore di lavoro-debitore provare di avere adempiuto l'obbligo contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle
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Sentenza R.G. n° 6458/21 mansioni corrispondenti alla categoria assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore-creditore l'onere di allegazione dell'inesatto adempimento.
Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto (cfr. CASS. SEZ. LAVORO, 24 OTTOBRE 2005, N. 20523 e, ancora, CASS. SEZ. LAVORO, 21 MAGGIO 2003, N. 8025 nonché CASS. SEZ. LAVORO,
23 GENNAIO 2003, N. 1012).
Deve in definitiva ritenersi che incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa individuale, collettiva o legale (v. anche CASS, SEZ. LAV., 3
GENNAIO 2013, N. 45).
Inoltre, 10 LUGLIO 2009 N° 16200 ha precisato che: “Agli effetti Parte_3 della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata”.
Dovendosi altresì rimarcare che: “L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sindacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà
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Sentenza R.G. n° 6458/21 fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.” (sic 5 2009 N° 2836). Parte_3 Pt_4
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Orbene, applicando i citati principî al presente giudizio, deve concludersi nel senso che la parte ricorrente non ha sufficientemente adempiuto l'onere della prova sulla medesima gravante.
In particolare, con riferimento al caso qui in esame, deve aversi riguardo all'unica prospettazione formulata da parte ricorrente, relativa esclusivamente al 5° LIVELLO CCNL METALMECCANICI PMI e alle mansioni di saldatore subacqueo che asseritamente sarebbero state svolte prima del maggio 2018 (poiché nel periodo successivo è pacifico che il 5° livello sia stato riconosciuto).
Ed allora, occorre decisivamente osservare - anche a voler prescindere dai testi che hanno confermato le circostanze articolate dalla convenuta - che tutti i testi addotti da parte ricorrente e ) nulla hanno Tes_1 Tes_2 potuto riferire – in riferimento al periodo dedotto in giudizio - sull'esecuzione di lavori di saldatura subacquea, avendo dichiarato esclusivamente di aver visto il ricorrente immergersi in acqua, senza però essere nelle condizioni di conoscere e quindi riferire quali fossero le attività in concreto espletate.
D'altra parte, deve comunque applicarsi un criterio di prevalenza che, sebbene basato non solo su comparazioni di tipo puramente quantitativo ma anche sulla reciproca analisi qualitativa delle attività lavorative svolte, comunque comporta la irrilevanza dell'eventuale espletamento saltuario od occasionale di mansioni particolari, ove mai superiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza.(1) Del resto, in ordine alle dichiarazioni testimoniali acquisite, occorre rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 2007 N° 8358, cui adde CASS. CP_3
LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
“qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno
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Sentenza R.G. n° 6458/21 della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (sic CASS.
SEZ. II, 5 MAGGIO 2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26 MAGGIO 1999 N°
5133; successivamente, sempre nello stesso senso, CASS. II, 15 FEBBRAIO CP_2
2010 N° 3468).
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Né può prendersi in considerazione l'eventuale svolgimento di mansioni sussumibili nei livelli intermedi tra quello in cui la parte ricorrente risultava inquadrata e quello rivendicato in giudizio in via esclusiva.
Ed invero, occorre precisare che vi è anche la possibilità di un inquadramento ex officio da parte del giudice, ma sempre a condizione che vi sia stata la prospettazione degli elementi di fatto in grado di sorreggerlo. La SUPREMA
CORTE ha infatti reiteratamente affermato che “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (sic CASS. LAV. 15 FEBBRAIO 2008 N° 3863; conformi CASS. 23 GENNAIO 2009 N° 1717 e 4 LUGLIO 2007 N° 15053, nonché Pt_2
8 OTTOBRE 2013 N° 22872, 27 SETTEMBRE 2016 N° 18969 e 30 MAGGIO Parte_3
2017 N° 13603). Tuttavia, nella fattispecie in esame, deve prendersi atto che nel ricorso introduttivo del giudizio non vi era nessuna specifica prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che potesse eventualmente sorreggere una qualifica intermedia: sicché anche in parte qua nessuna pronuncia favorevole alla parte ricorrente può essere emessa.
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Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, vanno poste a carico di parte ricorrente, sulla base della soccombenza ex art.
91 cpc. (dovendosi fare applicazione del principio di causalità, per il quale non
è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento
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Sentenza R.G. n° 6458/21 antigiuridico, per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale, abbia provocato la necessità del processo), applicandosi peraltro ratione temporis
l'attuale testo dell'art. 92 cpc., come modificato dall'art. 13, co. 1 e 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre
2014, n. 162 (secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). Trattasi, invero, di ipotesi eccezionali che risultano non configurabili nel presente giudizio, nemmeno applicando la parziale “estensione” consentita dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, la quale invero si riferisce solo a ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano comunque “analoghe”
(cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell'art. 92, co. 2, cpc., da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” (in conseguenza, ad esempio, di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno jus superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, o di una pronuncia della stessa CORTE COSTITUZIONALE, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una decisione di una CORTE EUROPEA o di una nuova regolamentazione nel diritto dell'UNIONE EUROPEA);
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»” (ipotesi, quest'ultima, in cui può eventualmente sussumersi il caso in cui il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, abbia necessariamente dovuto promuovere un giudizio senza poter conoscere
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Sentenza R.G. n° 6458/21 elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro: cosiddetto “contenzioso a controprova”).
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Né pare configurabile alcuna soccombenza reciproca (nemmeno parziale) in ragione del fatto che sia stata ritenuta inaccoglibile una eccezione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito formulata dalla parte poi risultata integralmente e sostanzialmente vittoriosa in relazione al petitum principale, dovendosi infatti opinare che: “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta,
a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (sic CASS. SEZ. VI-II, 2 SETTEMBRE 2014 N°
18503; in senso conforme, si veda CASS. SEZ. V, 17 APRILE 2019 N° 10685).
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E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del
"disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio
(mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del
"decisum"): cfr. CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.. Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa, trattandosi di una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, che tuttavia richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro (se non dell'elemento
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Sentenza R.G. n° 6458/21 soggettivo del dolo o della colpa grave, almeno) di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. ex plurimis CASS. SEZ. II, 21 NOVEMBRE
2017 N° 27623), dovendosi altresì precisare che l'abuso del diritto processuale non è identificabile nella mera infondatezza della prospettazione
(cfr. anche CASS. SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2016 N° 19285, che si richiama anche a C. SENT. 26 GIUGNO 2016 N. 152), ma deve consistere in difese CP_4 macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge) vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità): ciò che, invero, non pare essersi verificato nella fattispecie in esame in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi €.2.500,oo ex D.M. n°
55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Massimo TROINA, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16 dicembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 6458/21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In ordine alla necessità di applicare il criterio della prevalenza, avendo riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro, cfr. CASS. LAV. 18/5/1988 n° 3459 e CASS. LAV. 19/6/1987 n° 5401. In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, peraltro, la normalità delle attività svolte – in mancanza di deroghe e/o regole specifiche previste dalla disciplina collettiva – costituisce il parametro cui commisurare la mansione prevalente tenendo conto, per la concreta individuazione della detta “normalità”, che essa “non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1999 N° 2744; conformi CASS. LAV. NN° 6501/03, 11069/00 e 2637/00). Si vedano anche 18 MARZO 2011 N° 6303, 22 DICEMBRE 2009 N° 26978 e 12 APRILE 2006 n° 8529. Parte_3 5
Sentenza R.G. n° 6458/21