Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 295
Articolo 2
Versione
19 aprile 1968
Art. 1.
Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044 , modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1968
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