CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati:
dott. Carmen Lombardi Presidente
Consigliere relatore dott. Milena Cortigiano
dott. Chiara De Franco Consigliere
all'udienza del giorno 02/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1916/2023 r.g.
TRA
,in qualità di legale rappresentante p.t. della PMP SRL Parte_1
Appellante
CP_1
Appellato
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide:
rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 02/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati:
dott. Carmen Lombardi Presidente
Consigliere relatore dott. Milena Cortigiano
dott. Chiara De Franco Consigliere
all'udienza del giorno 02/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1916/2023 r.g.
TRA
,in qualità di legale rappresentante p.t. della PMP SRL Parte_1
Appellante
CP_1
Appellato
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide:
rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 02/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi