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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 170/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 170/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Di Giacomatonio Patrizia
RICORRENTE
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
- Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore alla Persona_1
madre, presso la quale manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica e che le decisioni di maggior interesse per il minore siano assunte dalla madre ex art. 337 quater cc, senza il previo consenso dell'altro genitore.
- Autorizzare il rilascio di documento valido per l'espatrio e di passaporto in favore del minore
senza il consenso del padre. Persona_1
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a mezzo bonifico, assegno mensile di
€ 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Vercelli.
- Disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre sig.ra . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale delle parti, ad oggi conclusa, è nato il Persona_1
27.06.2020 a Nimes (FRANCIA).
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 la ricorrente ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione presso di sé, oltre a un mantenimento di euro 400 mensili, oltre la quota di spese straordinarie e l'intero importo dell'assegno unico familiare.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza vanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 20.5.2025).
La causa, di natura documentale, è stata discussa immediatamente e trattenuta a decisione.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre Persona_1
ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto affido monogenitoriale.
pagina 2 di 6 Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, è stato allegato e dimostrato dalla ricorrente che il convenuto si è disinteressato da sempre della prole sia sotto il profilo morale che materiale. Tale comportamento disinteressato – non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie il convenuto -che fin dall'inizio non ha adempiuto ai propri doveri genitoriali- è scomparso definitivamente dalla vita del minore fina dalla più tenera età, facendo perdere le tracce di sé, tanto che anche per la notifica del ricorso si è reso necessario ricorrere alla procedura dell'art. 143
c.p.c. Ciò appare ancora più grave in ragione dei gravissimi problemi di salute del minore (diagnosi di grave disabilità sia fisica che intellettiva).
Pertanto, il convenuto ha tenuto una condotta incompatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale: l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento; affidamento che, dunque, va disposto in via esclusiva all'altro genitore, per il quale è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi la madre occupata del figlio con continuità fino ad oggi e ciò non solo dal punto di vista morale ma anche materiale, nonché avvalendosi dell'ausilio dell'Ente assistenziale.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per la minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento totalmente disinteressato del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario è parere del Tribunale che -qualora il padre manifestasse interesse a ritornare nella vita del figlio minore- non sia adottabile nell'immediato un regime di visite libero, ma sia consigliabile attuare un periodo di pagina 3 di 6 graduale inserimento della figura paterna che potrà essere definito da esperti ai quali i genitori dovranno rivolgersi (psicologi infantili e/o servizi sociali).
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400 mensili.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore – nel caso di specie comprovata dall'avere svolto attività lavorativa continuativa in passato.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlio), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli;
anzi, dagli atti di causa, risulta che il convenuto in passato fosse pienamente abile al lavoro, lavorando come operaio.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato tenendo conto, da un lato, delle esigenze pagina 4 di 6 di un bambino portatore di handicap, dall'altro, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente, secondo cui il convenuto ha sempre avuto capacità lavorativa.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento del figlio mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie a favore degli stessi, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli.
In ragione della pronuncia, la ricorrente è autorizzata a richiedere l'intero importo dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 170/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA il minore nato il [...] a [...] Persona_1
(FRANCIA), alla madre, secondo le regole dell'affidamento Parte_1
esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelli in materia di salute, istruzione, residenza;
2. DISPONE quanto al diritto di visita paterno come in parte motiva;
3. PONE a carico del padre, , quale contributo al mantenimento Controparte_1 indiretto del figlio minore, l'importo di euro 400 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il minore con rinvio al Protocollo in vigore pagina 5 di 6 presso il Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA parte ricorrente a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico familiare;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133
Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 20.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 170/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Di Giacomatonio Patrizia
RICORRENTE
contro
:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: regolamentazione affidamento e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
- Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” del figlio minore alla Persona_1
madre, presso la quale manterrà la collocazione prevalente e la residenza anagrafica e che le decisioni di maggior interesse per il minore siano assunte dalla madre ex art. 337 quater cc, senza il previo consenso dell'altro genitore.
- Autorizzare il rilascio di documento valido per l'espatrio e di passaporto in favore del minore
senza il consenso del padre. Persona_1
- Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a mezzo bonifico, assegno mensile di
€ 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di Vercelli.
- Disporre che l'assegno unico sia percepito per intero dalla madre sig.ra . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione non matrimoniale delle parti, ad oggi conclusa, è nato il Persona_1
27.06.2020 a Nimes (FRANCIA).
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 la ricorrente ha chiesto la Parte_1 regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, chiedendone l'affido esclusivo rafforzato con collocazione presso di sé, oltre a un mantenimento di euro 400 mensili, oltre la quota di spese straordinarie e l'intero importo dell'assegno unico familiare.
Il convenuto non si è costituito né è comparso alla prima udienza vanti al Giudice relatore e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale udienza del 20.5.2025).
La causa, di natura documentale, è stata discussa immediatamente e trattenuta a decisione.
SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio dell'ESERCIZIO DI VISITA
Il Collegio ritiene di disporre l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre Persona_1
ricorrente, non essendovi margini nella fattispecie concreta per procedere ad un affidamento condiviso e nemmeno al consueto affido monogenitoriale.
pagina 2 di 6 Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, è stato allegato e dimostrato dalla ricorrente che il convenuto si è disinteressato da sempre della prole sia sotto il profilo morale che materiale. Tale comportamento disinteressato – non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo nonché di stabilire la collocazione prevalente della prole presso la madre.
Come è noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
Nel caso di specie il convenuto -che fin dall'inizio non ha adempiuto ai propri doveri genitoriali- è scomparso definitivamente dalla vita del minore fina dalla più tenera età, facendo perdere le tracce di sé, tanto che anche per la notifica del ricorso si è reso necessario ricorrere alla procedura dell'art. 143
c.p.c. Ciò appare ancora più grave in ragione dei gravissimi problemi di salute del minore (diagnosi di grave disabilità sia fisica che intellettiva).
Pertanto, il convenuto ha tenuto una condotta incompatibile con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale: l'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso, e che legittima la sua esclusione dall'affidamento; affidamento che, dunque, va disposto in via esclusiva all'altro genitore, per il quale è possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi la madre occupata del figlio con continuità fino ad oggi e ciò non solo dal punto di vista morale ma anche materiale, nonché avvalendosi dell'ausilio dell'Ente assistenziale.
Questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per la minore in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie sintetizzabili nell'atteggiamento totalmente disinteressato del convenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, genitore non affidatario né collocatario è parere del Tribunale che -qualora il padre manifestasse interesse a ritornare nella vita del figlio minore- non sia adottabile nell'immediato un regime di visite libero, ma sia consigliabile attuare un periodo di pagina 3 di 6 graduale inserimento della figura paterna che potrà essere definito da esperti ai quali i genitori dovranno rivolgersi (psicologi infantili e/o servizi sociali).
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene congrua la somma di euro 400 mensili.
È noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ritiene il Collegio che, in tema di onere relativo al mantenimento della prole, debba tendenzialmente essere sempre richiesto un proporzionale contributo, con valorizzazione della capacità di lavoro professionale del genitore – nel caso di specie comprovata dall'avere svolto attività lavorativa continuativa in passato.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlio), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli;
anzi, dagli atti di causa, risulta che il convenuto in passato fosse pienamente abile al lavoro, lavorando come operaio.
Il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato tenendo conto, da un lato, delle esigenze pagina 4 di 6 di un bambino portatore di handicap, dall'altro, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente, secondo cui il convenuto ha sempre avuto capacità lavorativa.
Va disposto altresì che il convenuto contribuisca al mantenimento del figlio mediante il pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie a favore degli stessi, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Vercelli.
In ragione della pronuncia, la ricorrente è autorizzata a richiedere l'intero importo dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 170/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA il minore nato il [...] a [...] Persona_1
(FRANCIA), alla madre, secondo le regole dell'affidamento Parte_1
esclusivo rafforzato ex art. 337 quater ultimo comma c.c., con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
la madre potrà adottare tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelli in materia di salute, istruzione, residenza;
2. DISPONE quanto al diritto di visita paterno come in parte motiva;
3. PONE a carico del padre, , quale contributo al mantenimento Controparte_1 indiretto del figlio minore, l'importo di euro 400 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute per il minore con rinvio al Protocollo in vigore pagina 5 di 6 presso il Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA parte ricorrente a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico familiare;
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex art 133
Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 20.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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