TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3917/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CUOMO NICOLA, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28/06/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 16/12/2023 gli era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda CP CP_ amministrativa (13/07/2021), e premesso che aveva notificato il decreto di omologa all' a gennaio 2024 e che CP_ aveva proceduto al pagamento del rateo da febbraio 2024 ma senza pagare gli arretrati, conveniva in giudizio l' al fine di accertare e/o dichiarare che l'importo degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità dovuto al ricorrente dal mese di agosto 2021 al mese di gennaio 2024 era pari ad € 19.986,76 oltre interessi e rivalutazione dalle singole CP_ CP scadenze al soddisfo (come da prospetto di liquidazione e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di 19.986,76, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014.
CP_
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e evidenziava che l aveva CP_3 proceduto alla liquidazione degli arretrati, depositando provvedimento del 24/1/25; chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte ricorrente evidenziava di essere debitrice ancora degli interessi, non liquidati, e chiedeva la condanna dell'Istituto alla somma di € 1403,70 a titolo di CP CP_ interessi non liquidati, nonché la condanna dell' ex art. 96 cpc, con vittoria di spese. L' ha rinnovato la propria richiesta, e depositava prospetto di liquidazione degli interessi.
La causa è stata decisa come da sentenza.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta. Gli arretrati sono stati pagati con provvedimento del 20/02/2025, importo netto € 14.544,77 (Al lordo, i ratei di pensione calcolati spettanti ammontavano a euro 19.986,76, e poi calcolati al netto delle trattenute IRPEF e delle somme non dovute, come da prospetto di liquidazione -provvedimento del 2/2/2024 pag. 5 produzione di parte ricorrente). Gli interessi sono stati liquidati in data 18/6/25 con valuta 21/07/2025, per un importo pari a euro 1.336,43 lordi, corrispondente a euro 1.029,05 sempre al netto delle trattenute Irpef. Per quanto riguarda la CP_ rivalutazione, ha rilevato che il ricorrente non ha diritto alla stessa, atteso che i ratei della prestazione vengono già corrisposti rivalutati (infatti, l'importo della prestazione viene rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT).
Per quanto riguarda la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, essa va rigettata non sussistendone i CP_ presupposti. non ha resistito con dolo o colpa grave ma ha proceduto fin dalla memoria di costituzione (27/1/25) a dichiarare e documentare l'avvenuta liquidazione della prestazione (24/1/25), pagata con bonifico il mese successivo. Per quanto riguarda la liquidazione e il pagamento degli arretrati e degli interessi, anch'essi sono avvenuti, sia pur in corso di causa (febbraio 2025 e giugno 2025 con valuta luglio 2025), e se ciò incide sul regime delle spese di lite non configura certo un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 cpc che ha tutt'altri presupposti giuridici.
CP_ Deve provvedersi in ordine alle spese di lite. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza. Esse sono liquidate in base al valore della causa, criterio del decisum, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e diritto, e in base ai valori minimi attesa la semplicità della causa. Non vengono liquidate le spese ex art. 4 co. 1 bis dm 55/14 non essendo attivo il collegamento ipertestuale diretto con i documenti allegati ed essendo pertanto essi apribili direttamente da consolle nelle voci “documenti”.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. Pone le spese di lite a carico dell' , che liquida in euro 1.800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3917/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. CUOMO NICOLA, Parte_1 unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28/06/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che con decreto di omologa del 16/12/2023 gli era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda CP CP_ amministrativa (13/07/2021), e premesso che aveva notificato il decreto di omologa all' a gennaio 2024 e che CP_ aveva proceduto al pagamento del rateo da febbraio 2024 ma senza pagare gli arretrati, conveniva in giudizio l' al fine di accertare e/o dichiarare che l'importo degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità dovuto al ricorrente dal mese di agosto 2021 al mese di gennaio 2024 era pari ad € 19.986,76 oltre interessi e rivalutazione dalle singole CP_ CP scadenze al soddisfo (come da prospetto di liquidazione e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di 19.986,76, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014.
CP_
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e evidenziava che l aveva CP_3 proceduto alla liquidazione degli arretrati, depositando provvedimento del 24/1/25; chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte ricorrente evidenziava di essere debitrice ancora degli interessi, non liquidati, e chiedeva la condanna dell'Istituto alla somma di € 1403,70 a titolo di CP CP_ interessi non liquidati, nonché la condanna dell' ex art. 96 cpc, con vittoria di spese. L' ha rinnovato la propria richiesta, e depositava prospetto di liquidazione degli interessi.
La causa è stata decisa come da sentenza.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta. Gli arretrati sono stati pagati con provvedimento del 20/02/2025, importo netto € 14.544,77 (Al lordo, i ratei di pensione calcolati spettanti ammontavano a euro 19.986,76, e poi calcolati al netto delle trattenute IRPEF e delle somme non dovute, come da prospetto di liquidazione -provvedimento del 2/2/2024 pag. 5 produzione di parte ricorrente). Gli interessi sono stati liquidati in data 18/6/25 con valuta 21/07/2025, per un importo pari a euro 1.336,43 lordi, corrispondente a euro 1.029,05 sempre al netto delle trattenute Irpef. Per quanto riguarda la CP_ rivalutazione, ha rilevato che il ricorrente non ha diritto alla stessa, atteso che i ratei della prestazione vengono già corrisposti rivalutati (infatti, l'importo della prestazione viene rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT).
Per quanto riguarda la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, essa va rigettata non sussistendone i CP_ presupposti. non ha resistito con dolo o colpa grave ma ha proceduto fin dalla memoria di costituzione (27/1/25) a dichiarare e documentare l'avvenuta liquidazione della prestazione (24/1/25), pagata con bonifico il mese successivo. Per quanto riguarda la liquidazione e il pagamento degli arretrati e degli interessi, anch'essi sono avvenuti, sia pur in corso di causa (febbraio 2025 e giugno 2025 con valuta luglio 2025), e se ciò incide sul regime delle spese di lite non configura certo un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art 96 cpc che ha tutt'altri presupposti giuridici.
CP_ Deve provvedersi in ordine alle spese di lite. Sotto tale profilo si deve rilevare che l' ha provveduto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale. Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza. Esse sono liquidate in base al valore della causa, criterio del decisum, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e diritto, e in base ai valori minimi attesa la semplicità della causa. Non vengono liquidate le spese ex art. 4 co. 1 bis dm 55/14 non essendo attivo il collegamento ipertestuale diretto con i documenti allegati ed essendo pertanto essi apribili direttamente da consolle nelle voci “documenti”.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. Pone le spese di lite a carico dell' , che liquida in euro 1.800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti