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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3 luglio 2025 , la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 240/2020 r.g. sez. lav., vertente
TRA
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Sabino Tomei ( , Dario Guida ( ) e C.F._1 C.F._2
Francesco Di Maio ( ), tutti elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio legale Tomei in Caserta alla via Forgione n. 10/12, mandato telematico in atti. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec sabino. Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2368/2019 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. pubblicata il 19/09/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2016 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 389/2016/UALC, emessa dall' Controparte_2
con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 3.770,80 per violazione
[...] dell'art. 39, commi 1 e 2 DL n. 112/08, per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro, nel periodo 1/7/2014 – 31/10/2014, le ore effettivamente lavorate dalla sig.ra e dalla sig.ra ; e dell' art. 9, comma 1 del Parte_2 CP_3
D.lgs. 66/2003 per non aver concesso alla sig.ra , per il periodo CP_3
1/7/2014 – 31/10/14, il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.
La società deduceva che le lavoratrici in questione non avevano prestato attività per un orario superiore a quello indicato nei libri contabili.
Con Si costituiva l' sostenendo che quanto indicato nell'ordinanza era stato dedotto dalle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici in sede di accesso.
Il Tribunale di S. Maria C.V., con la sentenza in epigrafe, rigettava l' opposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.1.2020, deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale effettuata dal primo giudice il quale, ingiustificatamente , aveva dato preponderante valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici all'Ispettore nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle rese nel corso del giudizio.
Tanto esposto chiedeva ,in riforma dell'impugnata sentenza , annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 389/2016; vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
All'udienza collegiale del 5.11.2024, , veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese .
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alla parte , che è rimasta tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, in pendenza di un processo, determina l'interruzione di questo. Questo significa che il processo, in cui la società era parte, si ferma, e può essere riassunto o proseguito dai suoi ex soci, o nei loro confronti. La cancellazione, infatti, comporta l'estinzione della società, privandola della capacità di stare in giudizio.
Nel caso in esame, dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 5.11.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 3 luglio 2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 3 luglio 2025 , la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 240/2020 r.g. sez. lav., vertente
TRA
(P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Sabino Tomei ( , Dario Guida ( ) e C.F._1 C.F._2
Francesco Di Maio ( ), tutti elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 studio legale Tomei in Caserta alla via Forgione n. 10/12, mandato telematico in atti. Ai sensi dell'art. 176 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec sabino. Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2368/2019 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. pubblicata il 19/09/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2016 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 389/2016/UALC, emessa dall' Controparte_2
con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 3.770,80 per violazione
[...] dell'art. 39, commi 1 e 2 DL n. 112/08, per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro, nel periodo 1/7/2014 – 31/10/2014, le ore effettivamente lavorate dalla sig.ra e dalla sig.ra ; e dell' art. 9, comma 1 del Parte_2 CP_3
D.lgs. 66/2003 per non aver concesso alla sig.ra , per il periodo CP_3
1/7/2014 – 31/10/14, il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.
La società deduceva che le lavoratrici in questione non avevano prestato attività per un orario superiore a quello indicato nei libri contabili.
Con Si costituiva l' sostenendo che quanto indicato nell'ordinanza era stato dedotto dalle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici in sede di accesso.
Il Tribunale di S. Maria C.V., con la sentenza in epigrafe, rigettava l' opposizione condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 20.1.2020, deducendo l'erroneità della ricostruzione giuridica e fattuale effettuata dal primo giudice il quale, ingiustificatamente , aveva dato preponderante valenza probatoria alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici all'Ispettore nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle rese nel corso del giudizio.
Tanto esposto chiedeva ,in riforma dell'impugnata sentenza , annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. 389/2016; vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
All'udienza collegiale del 5.11.2024, , veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese .
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alla parte , che è rimasta tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, in pendenza di un processo, determina l'interruzione di questo. Questo significa che il processo, in cui la società era parte, si ferma, e può essere riassunto o proseguito dai suoi ex soci, o nei loro confronti. La cancellazione, infatti, comporta l'estinzione della società, privandola della capacità di stare in giudizio.
Nel caso in esame, dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 5.11.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 3 luglio 2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.