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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6701 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
13385/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), nata il [...] a [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sansone Amina, presso il cui studio sito in Milano, viale Tunisia n. 38 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...], residente in [...] C.F._2
Lepetit, n. 13, RESISTENTE CONTUMACE atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione degli doveri coniugali;
2) Affidare la figlia minorenne in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa;
3) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno definiti sulla base del piano Per_1 genitoriale allegato al presente ricorso e sulla base delle risultanze procedimentali e comportamentali del sig. disponendo che quest'ultimo intraprenda un percorso di riabilitazione dall'alcol e/o CP_1 dalle sostanze stupefacenti presso i Centri competenti, dando piena prova del positivo risultato, con pagina 1 di 10 incarico al SERD per le opportune e conseguenti verifiche. Anche al fine di ampliare e rendere autonomi gli incontri con la figlia;
Per_1
4) Porre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1 di € 400,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, e il 50% delle seguenti spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro…); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Dichiarare che l' che l'Assegno Unico Familiare verrà trattenuto interamente dalla signora;
Parte_1
6) Assegnare alla signora la casa familiare, con quanto l'arreda e correda, sita in Milano Parte_1 alla via R. Lepetit, 13; il sig. provvederà ad asportare tutti i suoi effetti personali dalla CP_1 suddetta abitazione entro una settimana dalla prima udienza presidenziale, con consegna alla moglie delle chiavi in suo possesso.
pagina 2 di 10 7) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze professionali del presente CP_1 procedimento. Chiede altresì la revoca dell'incarico ai Servizi Sociali competenti che, ad oggi, nulla di più possono fare, rimettendo alla sola l'incarico della valutazione e della eventuale presa in carico della Pt_2 minore ”. Per_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2023, ha chiesto al Tribunale di Milano di Parte_1 dichiarare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 26/05/2012 in Galbiate (LC) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012); la ricorrente chiedeva altresì: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare la figlia (nata il Per_1
11/10/2023) in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
- di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come indicato nel ricorso introduttivo;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Lepetit n. 13 alla madre;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alle madre;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava che dal 2017 il marito aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, con conseguenti ripercussione sulla serenità familiare e sul rapporto con la figlia, che dal 2022 vedeva quotidianamente, ma solo alla presenza della madre o della nonna paterna presso la casa familiare;
All'udienza di prima comparizione del 10/10/2023, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 140 c.p.c., mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande;
il G.D. all'epoca procedente dichiarava la contumacia del resistente e, in via provvisoria ed urgente, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del rispetto reciproco;
affidava la minore in Per_1 via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentava le visite padre- figlia da tenersi tre pomeriggi a settimana ma sempre alla presenza della madre o di terzo delegato dalla stessa sino all'esito positivo del percorso del resistente presso il NOA;
assegnava la casa familiare alla ricorrente;
incaricava i Servizi sociali di Milano di effettuare – in collaborazione con i servizi specialistici – accertamenti in merito alla condizione psicofisica del resistente;
stabiliva un contributo omnicomprensivo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, attribuendo l'assegno unico universale interamente alla madre;
rigettava le richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente e fissava udienza per l'esame della relazione dei Servizi sociali incaricati.
pagina 3 di 10 In seguito al trasferimento del giudice, le parti venivano rimesse all'udienza del 07/03/2024 innanzi al GOT delegato – ove compariva personalmente il convenuto, che dichiarava di non avere intenzione di costituirsi nel presente giudizio;
entrambe le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni rese dai
Servizi Sociali e la parte ricorrente ha insistito per le conclusioni già rassegnate in atti;
il GOT delegato rimetteva pertanto la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
Con ordinanza del 19/05/2024, il Giudice D. riassegnatario, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori del 10/10/2023, provvedeva a rimodulare gli incontri padre/figlia, come da concorde richiesta delle parti ai Servizi (riducendo da 3 a 2 gli incontri infra-settimanali in precedenza disposti, al fine di non gravare eccessivamente la minore e introducendone al contempo uno nel fine settimana); incaricando al contempo i Servizi sociali competenti di apportare le eventuali modifiche ritenute opportune a detto calendario, in base all'andamento del percorso del padre presso il NOA e all'interesse della minore;
All'udienza per la comparizione personale delle parti al 13/06/2024, parte resistente compariva sempre personalmente, dando atto di proseguire il percorso di sostegno presso il NOA, sottoponendosi agli esami di controllo periodici richiesti;
le parti dichiaravano altresì che il calendario di frequentazioni padre-figlia da ultimo disposto risultava coerente rispetto alle esigenze del nucleo familiare, avendo altresì concordato, su suggerimento dei Servizi sociali, di avviare un percorso privato di sostegno psicologico di , iniziato ad aprile 2024; Per_1
il Giudice delegato, preso atto, confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali di Milano, assegnando agli stessi termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 9/01/2025, parte resistente compariva personalmente;
parte ricorrente dichiarava che la minore non intendeva più proseguire il proprio percorso terapeutico, nulla opponendo rispetto alla valutazione e all'estensione dell'incontro padre-figlia nel fine settimana per tutta la giornata. Pt_2
Il Giudice delegato disponeva in conformità in ordine alle visite , confermando altresì gli Persona_2 incarichi già conferiti ai Servizi sociali di Milano, quanto alla presa in carico di presso Per_1
, salvo che le parti non provvedessero a designare un professionista privato e fissava udienza Pt_2 di rimessione della causa in decisione, assegnando il termine di cui all'art. 473bis.28 lett. a) c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 2/07/2025, il Giudice delegato – lette le memorie conclusive depositate dalla sola parte ricorrente – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/07/2025.
pagina 4 di 10 *** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, si condividono le determinazioni del Giudice delegato di cui all'ordinanza del
10/10/2023, con la quale ha rigettato le richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente, in quanto superflue al fine della decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2023 – e le doglianze della ricorrente nei propri atti introduttivi sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente sia infondata e, pertanto, debba essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, quale causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale, la situazione familiare determinatasi per via del disturbo da abuso di alcol del resistente, intensificatosi a partire dal 2017 e divenuto con il tempo pregiudizievole dell'unione familiare e per la figlia;
su iniziativa della moglie, il ha varie volte avviato la propria presa in carico Per_1 CP_1 presso il NOA sempre in maniera irregolare e discontinua;
tanto che nel 2022 veniva denunciato per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente – procedimento in cui risulta esser stato ammesso alla prova, con ulteriore avvio di un percorso terapeutico in data 29/06/2023.
In seguito a tale ultimo episodio, la ricorrente ha allegato di aver definitivamente perso fiducia nelle possibilità di recupero del marito, che da allora aveva iniziato a vedere la figlia solo alla presenza della madre o della nonna paterna, presso la quale il resistente talvolta si recava a dormire. pagina 5 di 10 Alla luce degli accertamenti disposti, è pacificamente acclarato che il convenuto soffra da tempo di un disturbo da uso di alcol di grado moderato (in paziente con patologia psichiatrica già in carico al
CPS dal 2019) per il quale il è stato seguito presso il NOA una prima volta dall'ottobre 2015 al CP_1 gennaio 2016 e, successivamente, da novembre 2019 a luglio 2021.
Da giugno 2023 il resistente, oltre a riprendere regolarmente la propria attività lavorativa, ha ripreso a svolgere il percorso di sostegno e monitoraggio presso il NOA nel quadro della messa alla prova disposta in sede penale nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 186 c.d.s., in cui è risultato negativo all'etg e ad altre sostanze stupefacenti (a eccezione del test di febbraio 2024 in cui è risultato nuovamente positivo all'etg).
Ferma, pertanto, l'acclarata situazione di alcol dipendenza da parte del marito, non può ritenersi tuttavia provato che la stessa sia stata la causa determinante della crisi dell'unione coniugale, attese le allegazioni generiche formulate sul punto e l'assenza di specifiche richieste di prova della parte ricorrente.
Deve rilevarsi infatti, innanzitutto, che la convivenza tra le parti è proseguita per svariati anni, nonostante per l'appunto il fosse seguito per la propria condizione di alcol-dipendenza già dal CP_1
2015 ed essendo la ricorrente addivenuta a proporre la domanda di separazione soltanto nel 2023 - periodo in cui il convenuto, invece, già si stava disintossicando. Deve poi tenersi conto del fatto che il convenuto ha definitivamente lasciato la casa familiare solo ad ottobre 2023 – epoca a cui deve farsi risalire la crisi dell'unione coniugale, come risulta anche dall'indagine acquisita dai Servizi;
la dissoluzione del nucleo è peraltro avvenuta in un contesto di sostanziale accordo e armonia tra le parti, riscontrata anche nel corso del procedimento (cfr. relazione del 16/12/2024 dei Servizi sociali che peraltro, avevano segnalato anche la possibilità di un riavvicinamento sentimentale delle parti).
Alla luce di quanto precede, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente, che dev'essere pertanto rigettata.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_1 collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
di conseguenza, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Invero tale soluzione – peraltro concorde con la domanda della ricorrente e le valutazioni dei
Servizi sociali che hanno in carico il nucleo – risulta infatti quella maggiormente tutelante per la pagina 6 di 10 minore, essendo la madre risultata il genitore di riferimento di , che ha saputo anche Per_1 adeguatamente proteggerla dalle fragilità del padre, di cui lo stesso è parso consapevole e che potrebbero avere ricadute sull'adozione di tempestive decisioni nell'interesse della figlia nella sua quotidianità.
I Servizi Sociali specialistici proseguiranno pertanto il percorso di trattamento presso il NOA già avviato per il resistente ove lo stesso continui ad aderirvi, dando altresì avvio, previa disponibilità dello stesso, al percorso di sostegno alla relazione padre/figlia oltre che a un percorso di mediazione in favore della coppia genitoriale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, il Collegio ritiene vada confermato il calendario già in atto, che prevede due incontri infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino alle 19:30, e una giornata nel fine settimana dalle 10:00 alle ore 18:30 – incontri che tuttora avvengono alla presenza della madre o di un terzo di sua fiducia.
Si tratta, invero, di un assetto risultato funzionale alle esigenze familiari e della minore, come confermato dalle parti all'udienza del 9/01/2025 e come ritenuto anche da Servizi sociali incaricati;
detti incontri continueranno - almeno allo stato - ad avvenire alla presenza della madre o di sua persona di fiducia, salva diversa valutazione dei Servizi Sociali incaricati, che provvederanno a modificare tempi e modalità delle attuali frequentazioni padre/figlia, ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, in base all'andamento del percorso trattamentale del padre e agli esiti degli esami tossicologici periodicamente acquisiti, nonché avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche della minore.
Quanto alla situazione psico-fisica della minore, deve infatti rilevarsi che la psicoterapeuta che ha avuto in carico la minore da aprile 2024 già aveva evidenziato il rischio di strutturazione di un disturbo di personalità e la necessità di proseguire il percorso di supporto avviato per , con Per_1 coinvolgimento dei genitori (cfr. rel. psicoterapeuta dott.ssa del 4/12/2024 in all. alla Per_3 relazione di aggiornamento e conclusiva dei Servizi Sociali del 16/12/2024); tuttavia detto percorso è stato interrotto a causa delle fatiche e della forte resistenza della minore.
I Servizi Sociali incaricati, nell'ambito del loro intervento di monitoraggio, verificheranno pertanto l'effettiva prosecuzione della valutazione e della presa in carico della minore, curandone - in caso di disaccordo dei genitori, la relativa presa in carico presso l'NPI competente, ove pure dovranno essere completati gli accertamenti richiesti all'esito della valutazione NPI acquisita in data 3/06/2025, in caso di mancata attivazione delle parti, con avvio degli eventuali ulteriori interventi di supporto che all'esito siano ritenuti opportuni.
Sull'assegnazione della casa familiare
Dev'essere confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Milano, via Lepetit n.
13 e condotta in locazione dalla stessa, in quanto collocataria prevalente della minore.
pagina 7 di 10 Sulle statuizioni economiche
Quanto alle questioni economiche, il Collegio ritiene vada confermato il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, comprensivi delle spese straordinarie, Per_1 come già disposto nell'ordinanza del 10/10/2023.
Con riguardo alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente svolge attività di terapista occupazionale presso la Fondazione don Gnocchi, con un reddito mensile netto di circa euro
1.350,00 per 13 mensilità (cfr. udienza del 10/10/2023); vive unitamente alla figlia presso l'immobile di via Lepetit, condotto in locazione con un canone mensile di circa euro 400,00 (cfr. doc. 10); è altresì proprietaria per la quota di ½ di un immobile in Liguria e per la quota di 1/54 di un immobile in Statte
(TA).
Quanto al resistente, lo stesso svolge professione di ingegnere ambientale presso il Comune di
Milano e percepirebbe, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, uno stipendio mensile netto di euro
1.300,00; sempre sulla base delle allegazioni della ricorrente, sarebbe proprietario di un immobile sito in Galbiate, via del Parco n. 4, dove attualmente vive con la madre, nonché di un immobile in Ronchi-
Bellano (LC) e di un immobile in Fusine (SO).
Si precisa che, come confermato dalle parti in udienza, il resistente sta regolarmente versando il contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti e che dev'essere pertanto confermato, considerata la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra ricostruita e tenuto conto che il mantenimento diretto di è allo Per_1 stato a carico largamente prevalente della madre, come già valutato in sede di provvedimenti provvisori.
Infine, la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale per la figlia, in quanto Pt_1 genitore collocatario prevalente dalla stessa.
Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 26/05/2012 in Galbiate (LC) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012);
2) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al marito;
3) Conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale la stessa rimarrà Per_1
pagina 8 di 10 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
4) Dispone che il padre continuerà a vedere , due giorni a settimana, dall'uscita da scuola Per_1 sino alle ore 19:30, nonché un giorno nel weekend, dalle ore 10.00 alle 18.30, sempre alla presenza della madre o di persona dalla stessa delegata;
5) Dispone che i Servizi sociali di Milano competenti per territorio, in stretta collaborazione con i
Servizi Specialistici già incaricati (NOA e CPS):
- mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e della minore, nonché sull'andamento delle frequentazioni padre/figlia e sulle condizioni psicofisiche del padre, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
Per_1
- proseguano la presa in carico del sig. presso il CPS e NOA;
CP_1
- provvedano ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, valutato l'andamento del percorso trattamentale del padre, a regolamentare diversamente tempi e modalità delle frequentazioni padre/figlia, anche avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche della minore;
- provvedano altresì ad avviare la presa in carico presso l'NPI competente della minore, per il completamento delle valutazioni richieste e la prosecuzione del percorso di supporto psicologico in favore di , in caso di mancata attivazione delle parti, dando avvio agli ulteriori interventi Per_1 ritenuti opportuni a supporto della minore e della relazione padre/figlia e dei genitori;
6) Conferma l'assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Lepetit n. 13 – alla ricorrente;
7) Conferma l'obbligo a carico di di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 novembre 2023, al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
8) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
9) Dichiara irripetibili le spese di lite.
10) Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Galbiate (LC) perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), nata il [...] a [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sansone Amina, presso il cui studio sito in Milano, viale Tunisia n. 38 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato il [...], residente in [...] C.F._2
Lepetit, n. 13, RESISTENTE CONTUMACE atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per violazione degli doveri coniugali;
2) Affidare la figlia minorenne in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso Per_1 la stessa;
3) I tempi di permanenza della figlia con il padre verranno definiti sulla base del piano Per_1 genitoriale allegato al presente ricorso e sulla base delle risultanze procedimentali e comportamentali del sig. disponendo che quest'ultimo intraprenda un percorso di riabilitazione dall'alcol e/o CP_1 dalle sostanze stupefacenti presso i Centri competenti, dando piena prova del positivo risultato, con pagina 1 di 10 incarico al SERD per le opportune e conseguenti verifiche. Anche al fine di ampliare e rendere autonomi gli incontri con la figlia;
Per_1
4) Porre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1 di € 400,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, e il 50% delle seguenti spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro…); f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Dichiarare che l' che l'Assegno Unico Familiare verrà trattenuto interamente dalla signora;
Parte_1
6) Assegnare alla signora la casa familiare, con quanto l'arreda e correda, sita in Milano Parte_1 alla via R. Lepetit, 13; il sig. provvederà ad asportare tutti i suoi effetti personali dalla CP_1 suddetta abitazione entro una settimana dalla prima udienza presidenziale, con consegna alla moglie delle chiavi in suo possesso.
pagina 2 di 10 7) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze professionali del presente CP_1 procedimento. Chiede altresì la revoca dell'incarico ai Servizi Sociali competenti che, ad oggi, nulla di più possono fare, rimettendo alla sola l'incarico della valutazione e della eventuale presa in carico della Pt_2 minore ”. Per_1
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2023, ha chiesto al Tribunale di Milano di Parte_1 dichiarare la separazione personale dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 26/05/2012 in Galbiate (LC) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012); la ricorrente chiedeva altresì: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare la figlia (nata il Per_1
11/10/2023) in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
- di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come indicato nel ricorso introduttivo;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Lepetit n. 13 alla madre;
- di stabilire l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
- di attribuire interamente l'assegno unico universale alle madre;
a sostegno delle proprie domande, rappresentava che dal 2017 il marito aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche, con conseguenti ripercussione sulla serenità familiare e sul rapporto con la figlia, che dal 2022 vedeva quotidianamente, ma solo alla presenza della madre o della nonna paterna presso la casa familiare;
All'udienza di prima comparizione del 10/10/2023, parte resistente non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo effettuata ex art. 140 c.p.c., mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle proprie domande;
il G.D. all'epoca procedente dichiarava la contumacia del resistente e, in via provvisoria ed urgente, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del rispetto reciproco;
affidava la minore in Per_1 via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentava le visite padre- figlia da tenersi tre pomeriggi a settimana ma sempre alla presenza della madre o di terzo delegato dalla stessa sino all'esito positivo del percorso del resistente presso il NOA;
assegnava la casa familiare alla ricorrente;
incaricava i Servizi sociali di Milano di effettuare – in collaborazione con i servizi specialistici – accertamenti in merito alla condizione psicofisica del resistente;
stabiliva un contributo omnicomprensivo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili, attribuendo l'assegno unico universale interamente alla madre;
rigettava le richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente e fissava udienza per l'esame della relazione dei Servizi sociali incaricati.
pagina 3 di 10 In seguito al trasferimento del giudice, le parti venivano rimesse all'udienza del 07/03/2024 innanzi al GOT delegato – ove compariva personalmente il convenuto, che dichiarava di non avere intenzione di costituirsi nel presente giudizio;
entrambe le parti dichiaravano di aderire alle conclusioni rese dai
Servizi Sociali e la parte ricorrente ha insistito per le conclusioni già rassegnate in atti;
il GOT delegato rimetteva pertanto la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
Con ordinanza del 19/05/2024, il Giudice D. riassegnatario, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori del 10/10/2023, provvedeva a rimodulare gli incontri padre/figlia, come da concorde richiesta delle parti ai Servizi (riducendo da 3 a 2 gli incontri infra-settimanali in precedenza disposti, al fine di non gravare eccessivamente la minore e introducendone al contempo uno nel fine settimana); incaricando al contempo i Servizi sociali competenti di apportare le eventuali modifiche ritenute opportune a detto calendario, in base all'andamento del percorso del padre presso il NOA e all'interesse della minore;
All'udienza per la comparizione personale delle parti al 13/06/2024, parte resistente compariva sempre personalmente, dando atto di proseguire il percorso di sostegno presso il NOA, sottoponendosi agli esami di controllo periodici richiesti;
le parti dichiaravano altresì che il calendario di frequentazioni padre-figlia da ultimo disposto risultava coerente rispetto alle esigenze del nucleo familiare, avendo altresì concordato, su suggerimento dei Servizi sociali, di avviare un percorso privato di sostegno psicologico di , iniziato ad aprile 2024; Per_1
il Giudice delegato, preso atto, confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali di Milano, assegnando agli stessi termine per il deposito di una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 9/01/2025, parte resistente compariva personalmente;
parte ricorrente dichiarava che la minore non intendeva più proseguire il proprio percorso terapeutico, nulla opponendo rispetto alla valutazione e all'estensione dell'incontro padre-figlia nel fine settimana per tutta la giornata. Pt_2
Il Giudice delegato disponeva in conformità in ordine alle visite , confermando altresì gli Persona_2 incarichi già conferiti ai Servizi sociali di Milano, quanto alla presa in carico di presso Per_1
, salvo che le parti non provvedessero a designare un professionista privato e fissava udienza Pt_2 di rimessione della causa in decisione, assegnando il termine di cui all'art. 473bis.28 lett. a) c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 2/07/2025, il Giudice delegato – lette le memorie conclusive depositate dalla sola parte ricorrente – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/07/2025.
pagina 4 di 10 *** Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, si condividono le determinazioni del Giudice delegato di cui all'ordinanza del
10/10/2023, con la quale ha rigettato le richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente, in quanto superflue al fine della decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra le parti – intervenuta già nel 2023 – e le doglianze della ricorrente nei propri atti introduttivi sono tutti elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente sia infondata e, pertanto, debba essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato, quale causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale, la situazione familiare determinatasi per via del disturbo da abuso di alcol del resistente, intensificatosi a partire dal 2017 e divenuto con il tempo pregiudizievole dell'unione familiare e per la figlia;
su iniziativa della moglie, il ha varie volte avviato la propria presa in carico Per_1 CP_1 presso il NOA sempre in maniera irregolare e discontinua;
tanto che nel 2022 veniva denunciato per guida in stato di ebrezza, con conseguente ritiro della patente – procedimento in cui risulta esser stato ammesso alla prova, con ulteriore avvio di un percorso terapeutico in data 29/06/2023.
In seguito a tale ultimo episodio, la ricorrente ha allegato di aver definitivamente perso fiducia nelle possibilità di recupero del marito, che da allora aveva iniziato a vedere la figlia solo alla presenza della madre o della nonna paterna, presso la quale il resistente talvolta si recava a dormire. pagina 5 di 10 Alla luce degli accertamenti disposti, è pacificamente acclarato che il convenuto soffra da tempo di un disturbo da uso di alcol di grado moderato (in paziente con patologia psichiatrica già in carico al
CPS dal 2019) per il quale il è stato seguito presso il NOA una prima volta dall'ottobre 2015 al CP_1 gennaio 2016 e, successivamente, da novembre 2019 a luglio 2021.
Da giugno 2023 il resistente, oltre a riprendere regolarmente la propria attività lavorativa, ha ripreso a svolgere il percorso di sostegno e monitoraggio presso il NOA nel quadro della messa alla prova disposta in sede penale nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 186 c.d.s., in cui è risultato negativo all'etg e ad altre sostanze stupefacenti (a eccezione del test di febbraio 2024 in cui è risultato nuovamente positivo all'etg).
Ferma, pertanto, l'acclarata situazione di alcol dipendenza da parte del marito, non può ritenersi tuttavia provato che la stessa sia stata la causa determinante della crisi dell'unione coniugale, attese le allegazioni generiche formulate sul punto e l'assenza di specifiche richieste di prova della parte ricorrente.
Deve rilevarsi infatti, innanzitutto, che la convivenza tra le parti è proseguita per svariati anni, nonostante per l'appunto il fosse seguito per la propria condizione di alcol-dipendenza già dal CP_1
2015 ed essendo la ricorrente addivenuta a proporre la domanda di separazione soltanto nel 2023 - periodo in cui il convenuto, invece, già si stava disintossicando. Deve poi tenersi conto del fatto che il convenuto ha definitivamente lasciato la casa familiare solo ad ottobre 2023 – epoca a cui deve farsi risalire la crisi dell'unione coniugale, come risulta anche dall'indagine acquisita dai Servizi;
la dissoluzione del nucleo è peraltro avvenuta in un contesto di sostanziale accordo e armonia tra le parti, riscontrata anche nel corso del procedimento (cfr. relazione del 16/12/2024 dei Servizi sociali che peraltro, avevano segnalato anche la possibilità di un riavvicinamento sentimentale delle parti).
Alla luce di quanto precede, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente, che dev'essere pertanto rigettata.
Sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vada confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_1 collocamento prevalente presso la stessa, anche ai fini della residenza anagrafica;
di conseguenza, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Invero tale soluzione – peraltro concorde con la domanda della ricorrente e le valutazioni dei
Servizi sociali che hanno in carico il nucleo – risulta infatti quella maggiormente tutelante per la pagina 6 di 10 minore, essendo la madre risultata il genitore di riferimento di , che ha saputo anche Per_1 adeguatamente proteggerla dalle fragilità del padre, di cui lo stesso è parso consapevole e che potrebbero avere ricadute sull'adozione di tempestive decisioni nell'interesse della figlia nella sua quotidianità.
I Servizi Sociali specialistici proseguiranno pertanto il percorso di trattamento presso il NOA già avviato per il resistente ove lo stesso continui ad aderirvi, dando altresì avvio, previa disponibilità dello stesso, al percorso di sostegno alla relazione padre/figlia oltre che a un percorso di mediazione in favore della coppia genitoriale.
Quanto alle frequentazioni padre-figlia, il Collegio ritiene vada confermato il calendario già in atto, che prevede due incontri infrasettimanali, dall'uscita da scuola sino alle 19:30, e una giornata nel fine settimana dalle 10:00 alle ore 18:30 – incontri che tuttora avvengono alla presenza della madre o di un terzo di sua fiducia.
Si tratta, invero, di un assetto risultato funzionale alle esigenze familiari e della minore, come confermato dalle parti all'udienza del 9/01/2025 e come ritenuto anche da Servizi sociali incaricati;
detti incontri continueranno - almeno allo stato - ad avvenire alla presenza della madre o di sua persona di fiducia, salva diversa valutazione dei Servizi Sociali incaricati, che provvederanno a modificare tempi e modalità delle attuali frequentazioni padre/figlia, ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, in base all'andamento del percorso trattamentale del padre e agli esiti degli esami tossicologici periodicamente acquisiti, nonché avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche della minore.
Quanto alla situazione psico-fisica della minore, deve infatti rilevarsi che la psicoterapeuta che ha avuto in carico la minore da aprile 2024 già aveva evidenziato il rischio di strutturazione di un disturbo di personalità e la necessità di proseguire il percorso di supporto avviato per , con Per_1 coinvolgimento dei genitori (cfr. rel. psicoterapeuta dott.ssa del 4/12/2024 in all. alla Per_3 relazione di aggiornamento e conclusiva dei Servizi Sociali del 16/12/2024); tuttavia detto percorso è stato interrotto a causa delle fatiche e della forte resistenza della minore.
I Servizi Sociali incaricati, nell'ambito del loro intervento di monitoraggio, verificheranno pertanto l'effettiva prosecuzione della valutazione e della presa in carico della minore, curandone - in caso di disaccordo dei genitori, la relativa presa in carico presso l'NPI competente, ove pure dovranno essere completati gli accertamenti richiesti all'esito della valutazione NPI acquisita in data 3/06/2025, in caso di mancata attivazione delle parti, con avvio degli eventuali ulteriori interventi di supporto che all'esito siano ritenuti opportuni.
Sull'assegnazione della casa familiare
Dev'essere confermata l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare sita in Milano, via Lepetit n.
13 e condotta in locazione dalla stessa, in quanto collocataria prevalente della minore.
pagina 7 di 10 Sulle statuizioni economiche
Quanto alle questioni economiche, il Collegio ritiene vada confermato il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 400,00 mensili, comprensivi delle spese straordinarie, Per_1 come già disposto nell'ordinanza del 10/10/2023.
Con riguardo alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente svolge attività di terapista occupazionale presso la Fondazione don Gnocchi, con un reddito mensile netto di circa euro
1.350,00 per 13 mensilità (cfr. udienza del 10/10/2023); vive unitamente alla figlia presso l'immobile di via Lepetit, condotto in locazione con un canone mensile di circa euro 400,00 (cfr. doc. 10); è altresì proprietaria per la quota di ½ di un immobile in Liguria e per la quota di 1/54 di un immobile in Statte
(TA).
Quanto al resistente, lo stesso svolge professione di ingegnere ambientale presso il Comune di
Milano e percepirebbe, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, uno stipendio mensile netto di euro
1.300,00; sempre sulla base delle allegazioni della ricorrente, sarebbe proprietario di un immobile sito in Galbiate, via del Parco n. 4, dove attualmente vive con la madre, nonché di un immobile in Ronchi-
Bellano (LC) e di un immobile in Fusine (SO).
Si precisa che, come confermato dalle parti in udienza, il resistente sta regolarmente versando il contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili previsto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti e che dev'essere pertanto confermato, considerata la situazione lavorativa e reddituale delle parti come sopra ricostruita e tenuto conto che il mantenimento diretto di è allo Per_1 stato a carico largamente prevalente della madre, come già valutato in sede di provvedimenti provvisori.
Infine, la Signora continuerà a percepire l'assegno unico universale per la figlia, in quanto Pt_1 genitore collocatario prevalente dalla stessa.
Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la natura necessaria del giudizio e considerato che il resistente, non costituendosi, nulla ha opposto alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 26/05/2012 in Galbiate (LC) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2012);
2) Rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente di addebito della separazione al marito;
3) Conferma l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale la stessa rimarrà Per_1
pagina 8 di 10 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
4) Dispone che il padre continuerà a vedere , due giorni a settimana, dall'uscita da scuola Per_1 sino alle ore 19:30, nonché un giorno nel weekend, dalle ore 10.00 alle 18.30, sempre alla presenza della madre o di persona dalla stessa delegata;
5) Dispone che i Servizi sociali di Milano competenti per territorio, in stretta collaborazione con i
Servizi Specialistici già incaricati (NOA e CPS):
- mantengano uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare e della minore, nonché sull'andamento delle frequentazioni padre/figlia e sulle condizioni psicofisiche del padre, segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
Per_1
- proseguano la presa in carico del sig. presso il CPS e NOA;
CP_1
- provvedano ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore, valutato l'andamento del percorso trattamentale del padre, a regolamentare diversamente tempi e modalità delle frequentazioni padre/figlia, anche avuto riguardo alle condizioni psico-fisiche della minore;
- provvedano altresì ad avviare la presa in carico presso l'NPI competente della minore, per il completamento delle valutazioni richieste e la prosecuzione del percorso di supporto psicologico in favore di , in caso di mancata attivazione delle parti, dando avvio agli ulteriori interventi Per_1 ritenuti opportuni a supporto della minore e della relazione padre/figlia e dei genitori;
6) Conferma l'assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Lepetit n. 13 – alla ricorrente;
7) Conferma l'obbligo a carico di di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1 novembre 2023, al mantenimento della figlia versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo omnicomprensivo determinato forfettariamente nell'ammontare di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
8) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
9) Dichiara irripetibili le spese di lite.
10) Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Galbiate (LC) perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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