Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
così composta: TA TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6394 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.3.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma, via San Giovanni in Laterano n. 210, presso lo studio dell'avv. Giu- seppe Urciuoli, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
E Controparte_1 Controparte_2
-appellati contumaci- OGGETTO: cause in materia di rapporti societari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma-Sez. Civ. Sedicesima (già Terza), Dr.ssa Buo- nocore, n. 5205/2019 (Rep. 5513/2019), pubblicata m data 7.3.2019 nel procedimento R.G. 74675/2015: 1) annullare e revocare l'esclusione del Sig.
dall (C.F. ), Parte_1 Controparte_3 P.IVA_1 stante l'insussistenza in fatto e l'irrilevanza in diritto della causa di esclusione indicata nella "comunicazione di esclusione dei socio"
In particolare, l'attore ha chiesto che il giudice di primo grado accertasse l'insussistenza del presupposto per escluderlo dalla compagine sociale della
“ ” e, conseguentemente, lo reintegrasse Controparte_3 quale socio, nonché condannasse la società convenuta al risarcimento dei danni, materiali e morali, quantificarsi in € 5.000,00.
Con sentenza n. 5205/2019 del 7.3.2019 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attore, condan- nandolo altresì al pagamento delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico dello stesso le spese di c.t.u. grafologica espletata nel corso del giudizio di primo grado (volta a verificare l'autografia della sottoscrizione apposta da in calce alla scrittura privata in data 10.1.2010, Parte_1 avendo i convenuti proposto istanza di verificazione).
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello Pt_1 che ha concluso come in epigrafe.
[...]
e pure ritualmente evocati nel presente Controparte_3 Controparte_2 grado di giudizio, non si sono costituti e, non essendo intervenuta nel corso del giudizio, la dichiarazione di contumacia degli stessi deve essere effet- tuata con la presente sentenza.
All'udienza del 17.2.2020 parte appellante ha depositato visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Roma, da cui risulta l'avvenuta cancellazione della
[...]
” dal Registro delle Imprese. Controparte_3
2 La cancellazione della società da cui è stato escluso e in cui ha domandato di essere reintegrato, previo accertamento dell'insussistenza dei presuppo- sti, determina la cessazione della materia del contendere in ordine non solo alla domanda di reintegra, ma anche – nel caso in esame – a quella di accer- tamento dell'illegittimità dell'esclusione, riproposte con l'appello avverso la sentenza di primo grado che le ha rigettate.
Anche in caso di accoglimento della domanda di accertamento dell'illegitti- mità dell'avvenuta esclusione dalla compagine sociale, non po- Parte_1 trebbe conseguire la reintegra in quanto la società è stata cancellata dal registro delle imprese, e quindi estinta. Al contempo, però, nel caso in esame neanche è possibile ritenere che, pur essendo divenuta impossibile la rein- tegra, permanga però un interesse dell'odierno appellante all'accertamento del fatto controverso in ragione della domanda di risarcimento danni, pro- posta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr., con riguardo a un lavorato pensionato all'accertamento del diritto al congedo parentale, Cass. civ., Sez. L, 19.11.2010, n. 23476; ovvero con riguardo a un lavora- tore che aveva compiuto nel corso del giudizio 70 anni con riguardo al diritto a essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno, Cass. civ., Sez. L, ord. 24.11.2017, n. 28100), e che qualora accertata costituirebbe una pas- sività della società estinta, in relazione a cui si verifica un fenomeno succes- sorio in capo ai soci (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.4.2024, n. 11411; Cass. civ., SS.UU., 12.3.2013, n. 6070).
pur avendo concluso – come riportato in epigrafe – per la Parte_1 condanna della società convenuta al risarcimento del danno, non ha ripro- posto tale domanda e le ragioni a fondamento della stessa, assorbita dalla decisione di primo grado, nel proporre l'appello in esame. Di contro, non essendo stato soccombente non per questioni di rito all'esito del giudizio di primo grado, era onerato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dal riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle domande proposte e rigettate dal giudice di primo grado.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite del pre- sente grado di giudizio in quanto gli appellanti non si sono costituiti nel presente grado di giudizio e, quindi, non hanno svolto alcuna attività difen- siva.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: dichiara la contumacia di e di Controparte_3 Controparte_2
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle do- mande proposte da nell'introdurre il giudizio di primo grado e Parte_1 rigettate con la sentenza n. 5205/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 7.3.2019; nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
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