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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 917 /2022
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata il [...] a [...], c. f. Parte_1 C.F._1
, in proprio e n. q. di legale rappresentate pro tempore dell' (c. f.
[...] Controparte_1
con sede legale in Caronia, c. da rappresentata e difesa dall'avv. Teresa P.IVA_1 Pt_2
Blanca, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, via Caglia Ferro n.5, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
CONTRO
di MESSINA, con sede in via Ugo Controparte_2
Bassi is. 116 n. 103/a, rappresentato e difeso dal Dirigente Arch. Enrico Zaccone, giusta procura in atti;
- RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza di ingiunzione.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.- Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per proporre opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione Controparte_3 di pagamento di sanzione amministrativa n. 19/0579 del prot. 2019/23236 del 26.11.2019, notificata in data 08.05.2020, dell'importo di € 6665,50 (di cui € 6.630,00 quali sanzione pecuniaria ed € 35,00 quali spese di notifica) per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del d. l. n.12/2002 convertito in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 del d.l.
n. 226/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 248/2006, per avere impiegato lavoratori subordinato non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria.
Premetteva che, in data 22-23 agosto 2014, l' effettuava Controparte_4 un'ispezione presso la sede dell' all'esito della quale veniva individuato Controparte_1 il Sig. intento a prestare attività lavorativa senza una regolare posizione Parte_3 lavorativa.
Rappresentava che in data 24 dicembre 2014 veniva notificato il verbale di primo accesso ispettivo n. 14/0379 e che con gli scritti difensivi del 19 gennaio 2015 chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento oltreché di essere sentita sulle violazioni contestate.
Esponeva che il Comitato Regionale respingeva il ricorso con decisione del 5 maggio 2015, che l' la convocava per l'audizione in data 25 novembre 2019 (ben 4 anni Controparte_2 dopo la richiesta da lei stessa presentata) e, infine, in data 08 maggio 2020 le veniva notificata l'ordinanza di ingiunzione n. 19/0579.
Deduceva, preliminarmente, la prescrizione della sanzione per decorso del termine quinquennale, previsto dall'art. 28 l. 689/1981, dal momento dell'accertamento della violazione a quello della notifica dell'ordinanza impugnata. Nel merito, lamentava l'insussistenza della violazione contestata sostenendo che l'associazione era a carattere volontario e priva di scopi di lucro e che i soci, tra i quali il signor CP_1
prestavano la loro collaborazione in occasione degli eventi organizzati senza Parte_3 alcun compenso in cambio.
Sosteneva che l'associazione operava nel campo delle attività sociali, prevalentemente nei mesi estivi, e che mai era stata svolta l'attività di gestione lido come emerso dagli accertamenti ispettivi.
Sottolineava che quanto dichiarato dal signor in sede di audizione non poteva Pt_3 corrispondere al vero poiché l'associazione, vista la totale mancanza di introiti esterni e la disponibilità di una somma esigua derivante dalle quote associative, non avrebbe potuto sostenere simili costi.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta, l' Controparte_4 contestando interamente quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Preliminarmente rilevava l'inammissibilità del ricorso per essere stato iscritto a ruolo al di fuori del termine, di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, previsto dalla l. 689/1981.
Contestava l'eccezione di prescrizione deducendo che gli atti intervenuti nelle more del procedimento amministrativo valgono a interrompere i termini prescrizionali.
Sosteneva la fondatezza della violazione contestata e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, lette le richieste, istanze e conclusioni dalle parti formulate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, veniva decisa con la presente sentenza.
2.- In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione atteso che, come fatto rilevare da parte ricorrente, la sanzione amministrativa era stata tempestivamente impugnata con ricorso innanzi al Giudice del Lavoro in data 06.06.2020 (come risulta dalla copia del ricorso in atti), e successivamente, per ragioni inerenti la competenza tabellare, lo stesso è stato riassunto innanzi al Giudice Civile nel presente giudizio.
Applicando, quindi, quanto enunciato dalla Suprema Corte, secondo la quale “una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.”(cfr Cass. Civ. 15243/2022), il ricorso va considerato tempestivo e l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente intimante non può trovare accoglimento.
3.- Sempre in limine litis occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
L'art. 28 l. 689/1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla medesima legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. A ciò si aggiunga che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
La notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 23.8.2014, la convocazione del trasgressore per l'audizione a norma dell'art. 18, l. 24 novembre 1981 n. 689, la comunicazione (datata 5 maggio 2015) dell'esito del ricorso amministrativo presentato dall'odierna ricorrente sono atti idonei a costituire in mora il debitore e, dunque, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 stessa legge (Cass. civ.
26741/2011).
Se è vero, infatti, che la violazione presumibilmente commessa dall'opponente sarebbe avvenuta dal 13 luglio al 23 agosto 2014, è altrettanto vero che la contestazione della violazione da parte dell' , con la notificazione dell'illecito amministrativo è avvenuta Controparte_2 in data 4 dicembre 2014 e successivamente, in data 25 novembre 2019, su espressa richiesta dell'opponente è intervenuta la convocazione del trasgressore per essere sentito in ordine agli scritti difensivi presentati.
Ne consegue che, essendo intervenuti i suddetti atti interruttivi, la prescrizione non può ritenersi configurata e l'eccezione va respinta.
4.- Quanto al merito, giova preliminarmente ricordare che l'opposizione a norma dell'art. 22 l.
689/1981 dà luogo ad un normale giudizio di cognizione ed in esso l'opponente ha la posizione sostanziale di convenuto - similmente a quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - e che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sul soggetto pubblico che ingiunge il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa (nel caso di specie l'ispettorato) l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e sulla controparte l'onere di contestare i suddetti fatti.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta) mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
Spetta dunque all' dimostrare la sussistenza di Controparte_3 un rapporto di lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e il signor vale a dire Parte_3
l'esistenza di uno stato di diretto “assoggettamento gerarchico” di quest'ultimo alla prima, desumibile dagli indici già da tempo specificati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., per cui è tale chi si
“obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Nella specie la documentazione allegata dall' non appare idonea a dimostrare con rigore CP_5
l'esistenza dell'assoggettamento gerarchico nei termini prima indicati o, per meglio dire, nulla aggiunge a quanto già dallo stesso accertato in via amministrativa.
Facendo particolare riferimento alla dichiarazione rilasciata in sede di ispezione dal presunto lavoratore va osservato che secondo la Suprema Corte le dichiarazioni rese in Parte_3 sede di accertamento ispettivo sono atti assistite da fidefacienza solo in relazione al loro effettivo accadimento ma non in relazione al loro contenuto (cfr Cass. Civ. n. 7801.2024).
In altre parole, se per tali dichiarazioni deve ritenersi senza dubbio provato (in difetto di querela di falso) che le dichiarazioni riportate siano state comunque ricevute dai pubblici ufficiali, tale fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. non si estende al contenuto sostanziale ed alla veridicità di quanto affermato.
Diversamente, nel caso in cui le stesse dichiarazioni vengano confermate in sede giudiziale e non vi siano allegazioni contrarie ritenute attendibili, i relativi contenuti possono tranquillamente essere posti alla base della decisione, senza la necessità di altri elementi di prova.
Da ciò ne consegue che laddove -come nel caso in specie- le dichiarazioni non siano state confermate in sede giudiziale, il giudice deve valutare la presenza di ulteriori elementi volti a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Nel caso concreto dall'esame della produzione documentale non rileva, a parere dello scrivente, alcun ulteriore elemento a sostegno di quanto dichiarato dal agli Ispettori. Pt_3
Appare invece convincente, in senso contrario, la dichiarazione del teste , il Testimone_1 quale all'udienza del 11 settembre 2024 afferma “posso dire che l'attività era svolta a titolo occasionale e gratuito da parte dei soci”, “posso dire che il frequentava l'associazione per svolgere le varie attività ludiche Pt_3 e ricreative, quali ad esempio il gioco delle carte o il ping-pong” e ancora “posso dire che al momento dell'ispezione da parte dell' ero presente e non hanno trovato altre persone al di fuori dei soci, anche perché Controparte_3
l'ingresso era ben delineato da cartelli forniti dall' a cui noi eravamo affiliati.” CP_6
In particolare, tale ultima dichiarazione, a parere dello scrivente, risulta significativa poiché la circostanza che gli unici soggetti presenti al momento dell'ispezione fossero i soci rende la condotta del (ovvero il servire ai tavoli) del tutto compatibile sia con la sua posizione di Pt_3 socio sia con i compiti ad esso spettanti.
Invero, in seno all'assemblea del 14 luglio 2014 era stato espressamente deliberata la nomina di collaboratori (tra i quali anche il con il compito di coadiuvare il presidente Parte_3 nella somministrazione ai soci di alimenti e bevande presso la sede del sodalizio (cfr produzione parte opponente).
Pertanto, pur essendo indiscutibile che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti” (Cass. n. 23800/2014), quanto in esso attestato non è ancora sufficiente nella fase dell'opposizione a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ciò perché – in difetto di più puntuali accertamenti e anche a voler dubitare della anteriorità della documentazione prodotta dalla ricorrente e su richiamata (in merito alla quale nessuna contestazione è stata sollevata dall'Istituto opposto) – il tipo di attività svolta dal all'atto dell'ispezione non appare in sé incompatibile con le finalità proprie Pt_3 dell'associazione.
Oltretutto, l'amministrazione convenuta non ha fornito prova dell'assoggettamento del ad un regime lavorativo subordinato, non allegando né tanto meno provando che lo Pt_3 stesso fosse soggetto al potere gerarchico del presunto datore di lavoro, che egli rispettasse rigorosi orari e mansioni lavorative, che egli percepisse una retribuzione.
Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo l' fornito la piena e convincente CP_5 prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'opposizione va accolta e, per l'effetto, l'ordinanza-ingiunzione n. 19/0579 prot. N. 2019/2326 del 26 novembre 2019, notificata in data 8 maggio 2020, va annullata.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte resistente. Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 917/2022, vertente tra Parte_1
, e disattesa
[...] Controparte_3
e respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Annulla l'ordinanza - ingiunzione n. 19/0579 prot. N. 2019/2326 del 26 novembre 2019, notificata in data 8 maggio 2020;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 264,00 per spese vive e € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti, 19/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena