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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1704/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1930/2022, emessa dal Tribunale di Nola a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2474/2016, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pt rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sepe (C.F.: Parte_2
) in virtù di procura alle liti in atti. C.F._1
APPELLANTE
E
(cf: , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
MA NN (cf: ) giusta procura alle liti apposta in C.F._3
calce alla comparsa in appello.
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: per l'appellante: “in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, si chiede alla Ecc.ma Corte di Appello di voler così provvedere:
a) accertare e dichiarare che l'attore non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, considerato che l'art. 9 del contratto di appalto, sul quale ha fondato la sua pretesa, attribuisce al solo committente l'obbligo del pagamento delle competenze dovute in suo favore per la direzione lavori;
b) accertare e dichiarare che l'attore non ha fornito la prova di aver trasmesso la contabilità all'impresa esecutrice e di tale prestazione non ha provato e neppure allegato il credito rivendicato;
c) in via gradata determinare le competenze per la redazione della contabilità, entro
i limiti della tariffa professionale vigente all'epoca della prestazione.
d) condannare il geometra al pagamento delle spese (anche generali) e CP_1
competenze dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario” per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli:
A) in via preliminare ed in rito, rigettare l'appello per inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c.;
B) nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per lo effetto confermare integralmente la sentenza oggetto del presente gravame;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi questa Ecc. ma Corte non ritenga provato il quantum debeatur delle prestazioni professionali di misura e contabilità dei lavori eseguite dal geom. , determinare le competenze dello Controparte_1
stesso per le su citate prestazioni professionali sulla scorta della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri vigente all'epoca dei fatti per cui è causa;
D) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA, come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con ricorso monitorio (R.G. nr. 459/15), il geom. chiedeva al Controparte_1
tribunale di Nola di ingiungere alla il pagamento della somma Parte_1
di euro 12.882,25, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la propria attività di direzione, assistenza e tenuta della contabilità relativa al contratto di appalto, stipulato nel 2010, tra la ed il Sig. , avente Parte_1 Parte_3
ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione ex piano casa del fabbricato sito alla
Via Risorgimento in Marigliano, loc. Casaferro. A sostegno del proprio credito, il ricorrente allegava, oltre al predetto contratto, gli stati di avanzamento dei lavori, una messa in mora del 21.7.2014 nonché una fattura riepilogativa delle spettanze richieste per la propria attività.
Emesso dall'adito Tribunale il decreto ingiuntivo n. 619/2015, avverso quest'ultimo la proponeva opposizione, deducendo, in primo luogo, la Parte_1
nullità della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata irritualmente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., posto che il plico contenente l'atto era stato recapitato alla madre del legale rappresentante della società.
Nel merito, l'opponente contestava l'intera pretesa creditoria, richiamando a sostegno l'art. 9 del contratto di appalto in virtù del quale le spettanze per l'attività di direzione dei lavori avrebbero dovuto essere poste in capo al committente e non già, come fatto dal geometra, all'appaltatore. Inoltre, la parte opponente asseriva che, nel periodo natalizio del 2012, il legale rappresentante della società aveva corrisposto, in contanti, in via bonaria ed in mancanza di alcun obbligo in tal senso, una somma pari ad euro 2.220,00 “per misure e contabilità”, con la conseguenza che null'altro aveva a che pretendere il geometra ricorrente.
Si costituiva il geom. , il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, la parte ribadiva la debenza in suo favore dell'intero importo iscritto nel decreto ingiuntivo opposto, negando di aver ricevuto la somma che controparte sosteneva di avergli corrisposto in contanti. Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale richiesta da parte opposta, escusso un solo testimone, il Tribunale, all'udienza del 09.06.2022, assumeva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1930/2022 pubblicata il 05.10.2022, all'esito del procedimento R.G.
n. 2474/2016, il Tribunale di Nola così statuiva:
“l) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 619/2015 emesso dal Tribunale di Nola in data 20.03.2015 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore del signor le spese Controparte_1
di giudizio, che si liquidano in euro 2.650,00, di cui euro 150,00 per spese, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.”
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 05.10.2022, con citazione notificata a mezzo PEC in data 31.03.2023 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., la interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
07.04.2023, per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento di tali conclusioni: “[…] sentir accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo, sentir così provvedere:
a) accertare e dichiarare che l'attore non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, considerato che l'art. 9 del contratto di appalto, sul quale ha fondato la sua pretesa, attribuisce al solo committente l'obbligo del pagamento delle competenze dovute in suo favore per la direzione lavori;
b) accertare e dichiarare che l'attore non ha fornito la prova di aver trasmesso la contabilità all'impresa esecutrice e di tale prestazione non ha provato e neppure allegato il credito rivendicato;
c) in via gradata determinare le competenze per la redazione della contabilità, entro
i limiti della tariffa professionale vigente all'epoca della prestazione. d) condannare il geometra al pagamento delle spese (anche generali) e CP_1
competenze dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva il geom. , che si opponeva al gravame considerato Controparte_1
inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto. Nelle more del giudizio (precisamente in data 05.07.2024),
l'avv.to Lucio Lo Sapio comunicava alla parte appellata, sua assistita, la rinuncia all'incarico, il quale, pertanto, veniva conferito all'avv.to MA NN, che depositava comparsa di costituzione in data 08.07.2025, reiterando le argomentazioni difensive e le conclusioni già svolte nell'originario atto di costituzione nel presente giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 9.10.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 24.10.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante depositava note di precisazione delle conclusioni in data 25.07.2025, comparsa conclusionale il 24.09.2025 e memorie di replica il 09.10.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 23.7.2025, comparsa conclusionale il 23.9.2025 e memorie di replica il 23.10.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda attorea, così statuendo: “Quanto al merito della questione si ritiene che l'opposizione non sia adeguatamente provata e vada, perciò, rigettata.
La pur non disconoscendo l'attività prestata nel suo Parte_1
interesse dall'opposto, non solo non ha provato il pagamento della presunta somma versata in suo favore in contanti, ma non ha provato nemmeno quale fosse, prescindendo dal contratto, il diverso importo pattuito per l'opera prestata.
In mancanza di detta prova, si deve ritenere che l'importo sia proprio quello richiesto dall'opposto, considerato pure che l'opponente nulla ebbe a contestare a seguito della ricezione della raccomandata del 17.07.2014 contenente la richiesta di pagamento del compenso e la copia della fattura n. 12 del 26.05.2014 rimasta insoluta e posta a base del decreto ingiuntivo opposto;
raccomandata, peraltro, consegnata alla madre del legale rappresentante della società e, quindi, a persona allo stesso ricollegabile”.
§ 4.
Con un unico ed articolato motivo d'appello, la lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 2697 c.c. nonché della tariffa professionale. L'appellante, difatti, sostiene che: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, in quanto attore in senso sostanziale, a dover provare sia l'esistenza sia l'entità del proprio credito e non già, come sostenuto dal
Tribunale, il debitore opponente, il quale assume la qualifica sostanzialmente di convenuto;
che, nel caso di specie, il geom. non solo non ha fornito idonea CP_1
dimostrazione della sussistenza della pretesa ma non ha neanche distinto le voci del corrispettivo, richiesto in via monitoria, per l'attività da lui svolta come previsto dal contratto di appalto, il quale, agli artt. 9 e 10, pone in capo, rispettivamente, al committente gli oneri per la direzione dei lavori e all'appaltatore quelli per la misura e la tenuta della contabilità; che, inoltre, l'appellato non ha comunicato la documentazione contenente la contabilità dell'appalto in cui è asseritamente iscritto il credito vantato.
§ 5.
L'appello è in parte fondato.
Con il motivo di appello innanzi sintetizzato, la ha, in primo Parte_1
luogo, censurato la sentenza del Tribunale per aver ritenuto provato il credito del cui pagamento è stata fatta ingiunzione.
La norma invocata è contenuta nell'art. 2697 co. 1 c.c., il quale, notoriamente, prevede che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ebbene, in sede monitoria, il geom. ha prodotto, a sostegno della propria CP_1
pretesa, quattro distinti atti (contratto di appalto stipulato tra il Sig. Parte_3
e la tre SAL emessi nella fase esecutiva del rapporto;
lettera Parte_1
di messa in mora con allegata fattura nr. 12, notificata in data 21.7.2014), idonei a ritenere, almeno sommariamente, dimostrata l'entità e la sussistenza del credito a titolo di corrispettivo per l'espletata attività di direzione, misura e contabilità dei lavori.
Nel giudizio di opposizione, il geom. ha depositato, nuovamente, simili atti, CP_1
adempiendo, a parere del Collegio, il proprio onere probatorio circa la sussistenza del credito.
Invero, dirimenti e sufficienti in tale ottica sono: il contratto di appalto stipulato tra il
Sig. e la il cui art. 3 testualmente recita Parte_4 Parte_1
“[…] La direzione e contabilità dei lavori è affidata allo stesso progettista geom.
”; i tre SAL, datati, rispettivamente, 11.11.2011, 20.12.2011, Controparte_1
05.09.2012, ove sono riportati i costi dei lavori eseguiti nonché, in calce a ciascuno di essi, gli oneri “per competenze professionali per direzione e contabilità” nella misura del 5% con correlato loro computo.
Orbene, si ritiene priva di pregio l'eccezione dell'appellante secondo cui non può attribuirsi rilievo ai SAL poiché, a suo dire, non gli sono mai stati comunicati;
ciò in quanto, se è vero che l'impresa ne ha sottoscritto solo uno, ossia il secondo, è, altresì, inverosimile che la società opponente non sia venuta in possesso degli altri posto che, soprattutto il terzo, vale a dire quello “consuntivo”, costituisce, di regola, il titolo in base al quale richiedere al committente il corrispettivo per l'attività espletata.
Non può, inoltre, essere obliterata la circostanza, allegata nell'atto di citazione in opposizione, del pagamento (ancorché non provato), in favore del geometra da parte del legale rappresentante della società, della somma in contanti di euro 2.200,00, asseritamente avvenuto nel periodo natalizio del 2012, dunque, dopo l'esecuzione dell'appalto. Invero, ciò che conferisce rilevanza a tale avvenimento è l'imputazione del dedotto pagamento alle competenze per “misura e contabilità”, che non avrebbe altra funzione, in assenza della prova della corresponsione effettiva della somma di danaro, che quella di riconoscimento dello specifico debito di cui è causa. Infatti, se non vi fosse alcuna connessione con il contratto di appalto in parola, sarebbe privo di senso il riferimento a simile circostanza.
Infine, ai fini in esame, a nulla rileva la mancata conoscenza, per irregolarità del procedimento di notifica (essendo stata effettuata alla madre del legale rappresentante della società appellante), della fattura nr. 12 in cui è iscritto l'ammontare del credito richiesto in via monitoria dal geom. . La Cassazione, difatti, con sentenza nr. CP_1
5915/2011, ha affermato il principio di diritto, mai superato, secondo cui:
“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Dalle considerazioni anzi esposte, pertanto, si ritiene che, in virtù dei documenti richiamati, il geom. abbia dato prova dell'esistenza del proprio credito. CP_1
L'ulteriore censura mossa dall'appellante avverso la sentenza, è relativa all'entità della pretesa, che dovrebbe ricadere in suo capo, sì come iscritta nel decreto ingiuntivo opposto.
Con quest'ultimo, per vero, si è ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 12.882,25, di cui, come emerge dalla fattura prodotta in sede monitoria (cfr. fattura nr. 12 del 26.05.2014): euro 11.053,00 “competenze per contabilità dei lavori al 3^ SAL (art. 10 contratto)”; euro 1.000,00 “spese per operazioni di collaudazione dei lavori”; euro 482,12 “cassa previdenza geometri 4%”; euro 2.757,73 “IVA 22%”, per un complessivo importo di euro 15.292,85 che, al netto della detrazione per ritenuta d'acconto, si riducono ad euro 12.882,25. Orbene, unica e specifica voce oggetto di contestazione da parte dell'appellante, anche in sede di opposizione, è rappresentata dalla somma di euro 11.053,00, imputata, dal creditore, alla causale innanzi indicata. Le censure dell'appellante si incentrano sul dato secondo cui tale importo è stato tratto dal 3^ SAL, in calce al quale esso è iscritto con dicitura “competenze per direzione e contabilità lavori”, le quali, in virtù del combinato degli artt. 9 e 10 del contratto, devono ricadere, rispettivamente e partitamente, in capo al committente (direzione) e all'appaltatore
(contabilità).
L'eccezione, per vero, è fondata.
Il geometra, difatti, in violazione del regolamento contrattuale, non ha distinto gli oneri per l'attività da lui espletata in base al soggetto obbligato a corrisponderli.
Ne discende, pertanto, che, in base all'art. 10 del contratto, deve ricadere in capo alla società appaltatrice la sola somma a titolo di corrispettivo per l'attività di contabilità espletata dal geometra.
Non può essere valorizzato, in senso contrario, quanto sostenuto dal geom. in CP_1
sede di comparsa conclusionale, ove si è affermata la debenza, da parte della società, dell'intero credito, comprensivo anche della voce imputata all'attività di “direzione”.
Secondo l'appellato, difatti, la società, per carenza di organico, gli avrebbe affidato anche la “direzione tecnica”, da tenersi distinta rispetto alla “direzione dei lavori”, con la conseguenza che i suoi oneri dovrebbero ricadere, contrariamente a quelli relativi alla seconda, sulla stessa. Occorre, in via di confutazione a tali assunti, mettere in evidenza che il geom. non ha mai distinto le due attività, CP_1
richiedendo il pagamento del corrispettivo, genericamente, per l'attività di
“direzione”, anzi, precisando, in primo luogo, stesso nel ricorso per decreto ingiuntivo (invocato a contrariis), che “il committente e l'impresa incaricata, quest'ultima non disponendo di adeguata direzione tecnica, hanno richiesto al professionista un costante impegno in cantiere per la direzione dei lavori, per
l'assistenza e la verifica della contabilità”; in secondo luogo, ribadendo l'espletamento dell'attività di direzione dei lavori nella lettera di messa in mora della società.
Ebbene, con riferimento alla determinazione del compenso per la sola attività di contabilità, è necessario riferirsi al dettato dell'art. 2233 c.c., sì come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo quest'ultima, difatti, “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art.
2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice” (cfr.
Sez. 2 -, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018 non massimata;
cfr. altresì Sez. L -,
Sentenza n. 1900 del 25/01/2017 Rv. 642785).
Nel caso di specie, la mancanza di convenzione tra le parti rende, quindi, applicabile la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144, riportata nelle tabelle vigenti all'epoca dello svolgimento dei lavori, ossia nel 2011.
Da queste, si ricava che il compenso per l'attività di contabilità deve essere computato secondo un calcolo percentuale a scaglioni, che tenga conto, progressivamente, del valore lordo delle opere realizzate, che, nella fattispecie di cui
è causa, è pari ad euro 221.065,00 (cfr. 3^ SAL).
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, il compenso spettante al geom.
è complessivamente pari ad euro 2.619,78, risultando, tale somma, dal CP_1
seguente calcolo:
Primo scaglione:
€ 5.164,57 × 2,89% = € 149,25
Secondo scaglione: (€ 10.329,14 − € 5.164,57) = € 5.164,57
€ 5.164,57 × 2,35% = € 121,36
Terzo scaglione:
(€ 25.822,84 − € 10.329,14) = € 15.493,70
€ 15.493,70 × 1,74% = € 269,59
Quarto scaglione:
(€ 51.645,69 − € 25.822,84) = € 25.822,85
€ 25.822,85 × 1,23% = € 317,62
Quinto scaglione:
(€ 221.065,00 − € 51.645,69) = € 169.419,31
€ 169.419,31 × 1,04% = € 1.761,96.
In relazione al citato importo, di cui il geom. risulta creditore per l'attività da CP_1
egli svolta, la società debitrice non ha allegato né provato la sussistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione in parola su di essa gravante, come, viceversa, impone l'art. 2697 co 2 c.c.
Ed invero, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dalla Parte_1
deve essere parzialmente accolto, sicché va, parimenti, parzialmente accolta
[...]
l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo nr. 691/2015. Residua, pur tuttavia, in favore del geom. , un credito pari ad euro 2.619,78 a Controparte_1
titolo di competenze per l'attività di misura e contabilità, cui si aggiungono le voci, non contestate, di cui alla fattura nr. 12 del 26.5.14, quali: € 1.000,00 per spese per
“operazioni di collaudazione dei lavori”; € 144,79 per “cassa previdenza geometri
4%” ed € 828,20 per “IVA 22%” (tali importi differiscono rispetto a quelli iscritti in fattura in quanto ricalcolati tenendo in considerazione la base imponibile di euro
3.619,78).
La va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del geom. Parte_1
, della somma complessiva di euro 4.592,77, oltre interessi legali Controparte_1
dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo.
§ 7.
In ragione, da un lato, della riforma della sentenza del Tribunale e della revoca del decreto ingiuntivo nonché, dall'altro, della condanna al pagamento dell'opponente al pagamento di una minor somma rispetto a quella originariamente ingiunta, sussistono le ragioni per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio nella misura del 70%; sicché l'appellante va condannata al pagamento del residuo importo delle spese di lite, così come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra €1.101,00 e € 5.201,00, in ragione del decisum, con riduzione del
50% del compenso tabellare per la fase istruttoria in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con citazione notificata in data 31.03.2023, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla
[...]
revoca il decreto ingiuntivo nr. 619/15 e condanna la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del geom. , della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 4.592,77, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo;
b) Compensa nella misura del 70% le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna la al pagamento del residuo che liquida, in Parte_1
relazione al primo grado, in euro 1786,40 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA e in relazione al secondo grado, in euro 1693,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 30.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.