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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3777/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01.06.2024 e vertente
T R A
(c.f. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Frazione Santa Maria in Galeria, Via Casale di S. Angelo n. 1356, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Grio
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Sardegna n. 129, in persona del Presidente P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mattei
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3777/2019 1 “Piaccia all'On.le Corte di appello adita, in riforma della sentenza impugnata
a) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 2 marzo
2006 (Rep. 51348) a ministero del Notaio , di interessi moratori a tasso Persona_1
superiore alla soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
b) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2008 (Rep. 835) a ministero del Notaio di interessi moratori a CP_2
tasso superiore alla soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
c) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 8 giugno 2011 (Rep. 3121) a ministero del Notaio di interessi e costi Persona_2
complessivi superanti la soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
d) accertare e dichiarare, previo ricalcolo del rateo semestrale di restituzione e del piano di ammortamento relativo al mutuo stipulato in data 8 giugno 2011 (Rep. 3121) a ministero del Notaio il numero di ratei ancora dovuti e del relativo Persona_2
importo, in misura pari ad € 8.440,86 ovvero quella diversa somma diversa che sarà accertata, disponendo che l'appellante sia eventualmente rimesso in termini per la restituzione del prestito, senza applicazione d'interesse ai sensi dell'art. 1815 codice civile
e) accertare e dichiarare, previa imputazione delle somme versate per interessi, preammortamento, commissioni ed accessori al capitale erogato, che l'attore ha versato per il contratto di mutuo stipulato in data 2 marzo 2006 atto Notaio Persona_1
(Rep. 51348),somme maggiori di quelle dovute nella misura di € 10.759,65 ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire detto importo, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso legale
f) accertare e dichiarare, previa imputazione delle somme versate per interessi, preammortamento, commissioni ed accessori al capitale erogato, che l'attore ha versato per il contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2008 (Rep. 835) a ministero del
Notaio somme maggiori di quelle dovute nella misura di € 148.804,30 Persona_2
ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
r.g. n. 3777/2019 2 condannare la convenuta a restituire detto importo, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso legale.
g) Condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da anche per carenza di interesse ad agire in capo Parte_1
all'appellante;
b) nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in punto di fatto e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
c) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.05.2019 la Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...]
n. 1327/2019, pubblicata il 18.01.2019 e non notificata, che aveva respinto la sua domanda di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di interessi da in relazione ai mutui edilizi stipulati Controparte_1
il 02.03.2006 e l'11.06.2008, al finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente del 18.12.2007 e al mutuo fondiario dell'08.06.2011, previo accertamento dell'usurarietà e della conseguente nullità delle clausole relative alla determinazione dei tassi di interesse moratori. Il Tribunale aveva rilevato il difetto di interesse ad agire della società attrice con riferimento ai contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008, in quanto regolarmente adempiuti e già estinti al momento della proposizione della domanda, ed aveva r.g. n. 3777/2019 3 rigettato la domanda con riferimento agli altri due rapporti, evidenziando che, pur essendo anche gli interessi moratori soggetti alle soglie di usura, la rilevazione del superamento di dette soglie postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria degli stessi, venendo gli interessi moratori ad applicarsi unicamente al capitale non restituito e alla parte degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati se imputata a capitale. Nel mutuo fondiario gli interessi moratori non superavano il tasso soglia, determinato secondo le Istruzioni di
Banca d'Italia attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato del
25% e di ulteriori quattro punti percentuali, e così anche nell'apertura di credito, ove il tasso soglia andava rapportato a tale categoria di operazioni.
L'appellante ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto carente l'interesse ad agire con riferimento ai contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008 sul presupposto che essendo gli stessi già estinti e non essendo stati applicati interessi moratori non potesse procedersi alla verifica della nullità, mentre ciò che si era domandato era l'accertamento della nullità della pattuizione degli interessi di mora con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui per dare rilevanza alla pattuizione del tasso moratorio aveva ritenuto necessario ai fini dell'applicazione della legge antiusura e dell'art. 1815 comma secondo c.c. che si formasse uno specifico tasso soglia attraverso l'inserimento di una percentuale indicata nel DM di pubblicazione del TEGM frutto di un'indagine statistica compiuta dalla Banca d'Italia nel 2002, mentre la legge impone di non superare la soglia fissata secondo un meccanismo obiettivo e lo impone per ogni tipo di finanziamento con intento di omogeneità su tutte le componenti legate alla concessione del credito sussistendo un criterio unico, valevole tanto per gli interessi corrispettivi quanto per quelli di mora, ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi, come ha più volte statuito la Corte di
Cassazione, che è giunta a riconoscere l'identità di funzione tra le due tipologie r.g. n. 3777/2019 4 di interesse sì da giustificare l'assoggettamento di entrambe alla legge anti usura.
Con il terzo motivo ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha escluso ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse moratorio la commissione prevista dal contratto per l'estinzione anticipata del mutuo, trattandosi invece di una componente del costo complessivo del rapporto e svolgendo essa un ruolo indennitario – risarcitorio nell'impianto negoziale.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non avrebbe avuto alcuna ricaduta sul tasso degli interessi corrispettivi, che invece, ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c., sarebbero stati inapplicabili, pur essendo stati pattuiti in misura lecita. Ne conseguirebbe che per il mutuo del 02.03.2006 dovrebbe essere restituita all'appellante la somma di Euro 10.759,65, per il mutuo dell'11.06.2008 invece la somma di Euro 148.804,30, mentre per il mutuo del 2011, ancora in corso, il totale residuo che andrebbe pagato sarebbe pari ad Euro 312.311,89, con una nuova rata ricalcolata di Euro 8.440,86.
In data 18.09.2019 si è tempestivamente costituita
[...]
che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e ne ha richiesto comunque il rigetto per la sua infondatezza.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata Controparte_1
atteso che nell'atto di appello sono comunque indicati i capi della
[...]
sentenza oggetto di gravame e gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
In ordine al primo motivo di appello, è pacifico e incontestato che i contratti di mutuo stipulati in data 02.03.2006 e 11.06.2008 siano stati estinti per frazionamento e che le relative quote frazionate siano state estinte anch'esse, senza che fossero mai stati applicati dalla banca interessi di mora, in quanto non si era verificato alcun inadempimento. Non sono dunque mai stati applicati né sono mai stati pagati dal mutuatario interessi di mora. Ne consegue che, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, l'azione di nullità proposta r.g. n. 3777/2019 5 dall'odierna appellante è carente dell'interesse ad agire, dovendo lo stesso identificarsi nel vantaggio che l'istante intende realizzare con la proposizione della domanda, nel caso specifico nella ripetizione del pagamento eseguito in attuazione della clausola negoziale nulla, posto che la nullità della pattuizione in esecuzione della quale sia stato effettuato il pagamento dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo (v., tra le molte, Cass. n.
32694/2024, Cass. n. 15669/2011).
Senonché, tenuto conto che, a norma dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e che dunque l'azione di indebito presuppone innanzitutto l'avvenuto pagamento, è di tutta evidenza come nel caso in esame difetti tale presupposto. E' ben vero che la
Corte di Cassazione ha di recente statuito che il mutuatario ha diritto di agire in ripetizione anche in regolarità di rapporto, senza che abbia un debito attuale a titolo di interessi moratori, ma tale diritto viene riconosciuto “al fine di ottenere la pronunzia di nullità in suo vantaggio, ad uso futuro” (così, Cass. n. 145/2023). Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, il rapporto è già estinto in conseguenza dell'avvenuta restituzione della somma mutuata e degli interessi e non vi è stato inadempimento del mutuatario che ha legittimato la pretesa del pagamento di interessi moratori il mutuatario che non ha eseguito il pagamento di interessi di mora non vanta alcun interesse a far rilevare la nullità della relativa clausola non avendo diritto ad ottenere la restituzione di quanto (non) versato.
Le considerazioni appena esposte valgono ad evidenziare anche l'infondatezza del secondo motivo di appello, laddove l' Parte_1
ha dedotto il superamento del tasso soglia degli interessi di mora
[...]
pattuiti per i contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008 già estinti.
Anche in tal caso difetta l'interesse ad agire del mutuatario che ha proposto l'azione di nullità, ma non essendo stato inadempiente e non avendo corrisposto alcunché a titolo di interessi moratori, non ha alcuna necessità di adire la giustizia per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Con riferimento invece al mutuo fondiario stipulato l'08.06.2011, le contestazioni dell'appellante, incentrate sull'asserita parificazione funzionale r.g. n. 3777/2019 6 tra interessi corrispettivi e interessi moratori e sulla conseguente assoggettabilità di questi ultimi all'unico tasso soglia, confliggono con il diritto vivente. E' noto infatti l'orientamento nomofilattico, rispettato dalla sentenza appellata e autorevolmente ribadito nella sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni
Unite, secondo cui: (i) le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono ben distinte nel diritto delle obbligazioni, rappresentando in particolare l'interesse moratorio il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce per l'inadempimento del debitore;
(ii) la clausola sugli interessi moratori può essere ricondotta nell'alveo dell'art. 1382 c.c., avendo natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno;
(iii) le rilevazioni statistiche della Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un tasso soglia limite che anche tale tipologia di interessi comprenda;
(iv) nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi riferiti ad anno ed è individuato il tasso soglia mediante l'incremento del TEGM di un quarto e l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali;
(v) la soglia degli interessi moratori per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale può essere indicata nell'espressione (5/4 TEGM + 4) + (5/4 x 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e del decreto ministeriale del periodo considerato, mentre il secondo addendo è il di più di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori;
(vi) se i decreti ministeriali non recano l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori resta il termine di confronto del TEGM, così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
(vii) ove la pattuizione degli interessi corrispettivi sia lecita e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della soglia usuraria, determinata secondo quanto detto sub (iv) e (v), resta ferma l'applicazione dell'art. 1224 comma primo c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti;
ciò in piena coerenza con il diritto comunitario, ed in particolare con le previsioni della Direttiva
93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993.
r.g. n. 3777/2019 7 All'arresto nomofilattico del settembre 2000 è stato dato seguito da numerose altre pronunce, tra le più significative Cass. Sez.
6-1 n. 31615/2021, Cass. Sez. 3
n. 8103/2023, Cass. Sez. 3 n. 16526/2024.
Nel caso di specie, le contestazioni sul superamento del tasso soglia, oltre che infondate in diritto, risultano infondate in fatto, posto che, come ha ben documentato la appellata, il tasso di mora pattuito nel contratto del CP_1
giugno 2011 era pari al 6,90% (aumento di tre punti percentuali del tasso corrispettivo) ed era inferiore al tasso soglia rilevato dal DL n. 70/2011, entrato in vigore il 14.05.2011, che andava determinato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto e aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali (dunque
2,79 x 1/4 + 4 = 7,4875).
Il secondo motivo è infondato così come il quarto, alla luce di quanto già statuito circa la mancanza di interesse ad agire dell'appellante in ordine alle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo del 2006 e 2008 già estinti, il mancato superamento del tasso soglia per gli interessi moratori convenuti nel mutuo fondiario del giugno 2011 e l'applicabilità in ogni caso dell'art. 1815 comma secondo c.c. nel senso della debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ove (ma non è questo il caso) gli interessi di mora superassero il tasso soglia.
Infondato è anche il terzo e residuo motivo di gravame, attesa l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, pena la violazione del c.d. principio di simmetria secondo cui non sono accumulabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, la commissione di estinzione anticipata del mutuo con gli interessi moratori, costituendo la prima
“una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” e non essendo la stessa “collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, mentre gli interessi di mora costituiscono, come detto, “una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da
r.g. n. 3777/2019 8 sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi” (così, Cass. n. 7352/2022, conf.
Cass. n. 23866/2022).
L'appello deve essere pertanto respinto e l'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere alla banca appellata le spese di lite da questa anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3777/2019 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3777 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 01.06.2024 e vertente
T R A
(c.f. ), con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Frazione Santa Maria in Galeria, Via Casale di S. Angelo n. 1356, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Grio
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Sardegna n. 129, in persona del Presidente P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mattei
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3777/2019 1 “Piaccia all'On.le Corte di appello adita, in riforma della sentenza impugnata
a) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 2 marzo
2006 (Rep. 51348) a ministero del Notaio , di interessi moratori a tasso Persona_1
superiore alla soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
b) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2008 (Rep. 835) a ministero del Notaio di interessi moratori a CP_2
tasso superiore alla soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
c) accertare e dichiarare la pattuizione, nel contratto di mutuo stipulato in data 8 giugno 2011 (Rep. 3121) a ministero del Notaio di interessi e costi Persona_2
complessivi superanti la soglia antiusura applicabile al tempo della stipula e conseguentemente la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 1815 codice civile
d) accertare e dichiarare, previo ricalcolo del rateo semestrale di restituzione e del piano di ammortamento relativo al mutuo stipulato in data 8 giugno 2011 (Rep. 3121) a ministero del Notaio il numero di ratei ancora dovuti e del relativo Persona_2
importo, in misura pari ad € 8.440,86 ovvero quella diversa somma diversa che sarà accertata, disponendo che l'appellante sia eventualmente rimesso in termini per la restituzione del prestito, senza applicazione d'interesse ai sensi dell'art. 1815 codice civile
e) accertare e dichiarare, previa imputazione delle somme versate per interessi, preammortamento, commissioni ed accessori al capitale erogato, che l'attore ha versato per il contratto di mutuo stipulato in data 2 marzo 2006 atto Notaio Persona_1
(Rep. 51348),somme maggiori di quelle dovute nella misura di € 10.759,65 ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire detto importo, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso legale
f) accertare e dichiarare, previa imputazione delle somme versate per interessi, preammortamento, commissioni ed accessori al capitale erogato, che l'attore ha versato per il contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2008 (Rep. 835) a ministero del
Notaio somme maggiori di quelle dovute nella misura di € 148.804,30 Persona_2
ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
r.g. n. 3777/2019 2 condannare la convenuta a restituire detto importo, ovvero quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi al tasso legale.
g) Condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell'appellata:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto da anche per carenza di interesse ad agire in capo Parte_1
all'appellante;
b) nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in punto di fatto e di diritto e, comunque, non provato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
c) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.05.2019 la Parte_1
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
[...]
n. 1327/2019, pubblicata il 18.01.2019 e non notificata, che aveva respinto la sua domanda di ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di interessi da in relazione ai mutui edilizi stipulati Controparte_1
il 02.03.2006 e l'11.06.2008, al finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente del 18.12.2007 e al mutuo fondiario dell'08.06.2011, previo accertamento dell'usurarietà e della conseguente nullità delle clausole relative alla determinazione dei tassi di interesse moratori. Il Tribunale aveva rilevato il difetto di interesse ad agire della società attrice con riferimento ai contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008, in quanto regolarmente adempiuti e già estinti al momento della proposizione della domanda, ed aveva r.g. n. 3777/2019 3 rigettato la domanda con riferimento agli altri due rapporti, evidenziando che, pur essendo anche gli interessi moratori soggetti alle soglie di usura, la rilevazione del superamento di dette soglie postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria degli stessi, venendo gli interessi moratori ad applicarsi unicamente al capitale non restituito e alla parte degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati se imputata a capitale. Nel mutuo fondiario gli interessi moratori non superavano il tasso soglia, determinato secondo le Istruzioni di
Banca d'Italia attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato del
25% e di ulteriori quattro punti percentuali, e così anche nell'apertura di credito, ove il tasso soglia andava rapportato a tale categoria di operazioni.
L'appellante ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto carente l'interesse ad agire con riferimento ai contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008 sul presupposto che essendo gli stessi già estinti e non essendo stati applicati interessi moratori non potesse procedersi alla verifica della nullità, mentre ciò che si era domandato era l'accertamento della nullità della pattuizione degli interessi di mora con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.
Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui per dare rilevanza alla pattuizione del tasso moratorio aveva ritenuto necessario ai fini dell'applicazione della legge antiusura e dell'art. 1815 comma secondo c.c. che si formasse uno specifico tasso soglia attraverso l'inserimento di una percentuale indicata nel DM di pubblicazione del TEGM frutto di un'indagine statistica compiuta dalla Banca d'Italia nel 2002, mentre la legge impone di non superare la soglia fissata secondo un meccanismo obiettivo e lo impone per ogni tipo di finanziamento con intento di omogeneità su tutte le componenti legate alla concessione del credito sussistendo un criterio unico, valevole tanto per gli interessi corrispettivi quanto per quelli di mora, ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi, come ha più volte statuito la Corte di
Cassazione, che è giunta a riconoscere l'identità di funzione tra le due tipologie r.g. n. 3777/2019 4 di interesse sì da giustificare l'assoggettamento di entrambe alla legge anti usura.
Con il terzo motivo ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha escluso ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso d'interesse moratorio la commissione prevista dal contratto per l'estinzione anticipata del mutuo, trattandosi invece di una componente del costo complessivo del rapporto e svolgendo essa un ruolo indennitario – risarcitorio nell'impianto negoziale.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non avrebbe avuto alcuna ricaduta sul tasso degli interessi corrispettivi, che invece, ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c., sarebbero stati inapplicabili, pur essendo stati pattuiti in misura lecita. Ne conseguirebbe che per il mutuo del 02.03.2006 dovrebbe essere restituita all'appellante la somma di Euro 10.759,65, per il mutuo dell'11.06.2008 invece la somma di Euro 148.804,30, mentre per il mutuo del 2011, ancora in corso, il totale residuo che andrebbe pagato sarebbe pari ad Euro 312.311,89, con una nuova rata ricalcolata di Euro 8.440,86.
In data 18.09.2019 si è tempestivamente costituita
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che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e ne ha richiesto comunque il rigetto per la sua infondatezza.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata Controparte_1
atteso che nell'atto di appello sono comunque indicati i capi della
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sentenza oggetto di gravame e gli argomenti diretti ad inficiare l' iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
In ordine al primo motivo di appello, è pacifico e incontestato che i contratti di mutuo stipulati in data 02.03.2006 e 11.06.2008 siano stati estinti per frazionamento e che le relative quote frazionate siano state estinte anch'esse, senza che fossero mai stati applicati dalla banca interessi di mora, in quanto non si era verificato alcun inadempimento. Non sono dunque mai stati applicati né sono mai stati pagati dal mutuatario interessi di mora. Ne consegue che, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, l'azione di nullità proposta r.g. n. 3777/2019 5 dall'odierna appellante è carente dell'interesse ad agire, dovendo lo stesso identificarsi nel vantaggio che l'istante intende realizzare con la proposizione della domanda, nel caso specifico nella ripetizione del pagamento eseguito in attuazione della clausola negoziale nulla, posto che la nullità della pattuizione in esecuzione della quale sia stato effettuato il pagamento dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo (v., tra le molte, Cass. n.
32694/2024, Cass. n. 15669/2011).
Senonché, tenuto conto che, a norma dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e che dunque l'azione di indebito presuppone innanzitutto l'avvenuto pagamento, è di tutta evidenza come nel caso in esame difetti tale presupposto. E' ben vero che la
Corte di Cassazione ha di recente statuito che il mutuatario ha diritto di agire in ripetizione anche in regolarità di rapporto, senza che abbia un debito attuale a titolo di interessi moratori, ma tale diritto viene riconosciuto “al fine di ottenere la pronunzia di nullità in suo vantaggio, ad uso futuro” (così, Cass. n. 145/2023). Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, il rapporto è già estinto in conseguenza dell'avvenuta restituzione della somma mutuata e degli interessi e non vi è stato inadempimento del mutuatario che ha legittimato la pretesa del pagamento di interessi moratori il mutuatario che non ha eseguito il pagamento di interessi di mora non vanta alcun interesse a far rilevare la nullità della relativa clausola non avendo diritto ad ottenere la restituzione di quanto (non) versato.
Le considerazioni appena esposte valgono ad evidenziare anche l'infondatezza del secondo motivo di appello, laddove l' Parte_1
ha dedotto il superamento del tasso soglia degli interessi di mora
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pattuiti per i contratti di mutuo stipulati il 02.03.2006 e l'11.06.2008 già estinti.
Anche in tal caso difetta l'interesse ad agire del mutuatario che ha proposto l'azione di nullità, ma non essendo stato inadempiente e non avendo corrisposto alcunché a titolo di interessi moratori, non ha alcuna necessità di adire la giustizia per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica.
Con riferimento invece al mutuo fondiario stipulato l'08.06.2011, le contestazioni dell'appellante, incentrate sull'asserita parificazione funzionale r.g. n. 3777/2019 6 tra interessi corrispettivi e interessi moratori e sulla conseguente assoggettabilità di questi ultimi all'unico tasso soglia, confliggono con il diritto vivente. E' noto infatti l'orientamento nomofilattico, rispettato dalla sentenza appellata e autorevolmente ribadito nella sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni
Unite, secondo cui: (i) le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono ben distinte nel diritto delle obbligazioni, rappresentando in particolare l'interesse moratorio il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce per l'inadempimento del debitore;
(ii) la clausola sugli interessi moratori può essere ricondotta nell'alveo dell'art. 1382 c.c., avendo natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno;
(iii) le rilevazioni statistiche della Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un tasso soglia limite che anche tale tipologia di interessi comprenda;
(iv) nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi riferiti ad anno ed è individuato il tasso soglia mediante l'incremento del TEGM di un quarto e l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali;
(v) la soglia degli interessi moratori per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale può essere indicata nell'espressione (5/4 TEGM + 4) + (5/4 x 1,9), dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e del decreto ministeriale del periodo considerato, mentre il secondo addendo è il di più di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori;
(vi) se i decreti ministeriali non recano l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori resta il termine di confronto del TEGM, così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
(vii) ove la pattuizione degli interessi corrispettivi sia lecita e solo il calcolo degli interessi moratori comporti il superamento della soglia usuraria, determinata secondo quanto detto sub (iv) e (v), resta ferma l'applicazione dell'art. 1224 comma primo c.c. con la conseguente applicazione degli interessi nella misura di quelli corrispettivi lecitamente pattuiti;
ciò in piena coerenza con il diritto comunitario, ed in particolare con le previsioni della Direttiva
93/13/CEE del Consiglio del 05.04.1993.
r.g. n. 3777/2019 7 All'arresto nomofilattico del settembre 2000 è stato dato seguito da numerose altre pronunce, tra le più significative Cass. Sez.
6-1 n. 31615/2021, Cass. Sez. 3
n. 8103/2023, Cass. Sez. 3 n. 16526/2024.
Nel caso di specie, le contestazioni sul superamento del tasso soglia, oltre che infondate in diritto, risultano infondate in fatto, posto che, come ha ben documentato la appellata, il tasso di mora pattuito nel contratto del CP_1
giugno 2011 era pari al 6,90% (aumento di tre punti percentuali del tasso corrispettivo) ed era inferiore al tasso soglia rilevato dal DL n. 70/2011, entrato in vigore il 14.05.2011, che andava determinato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto e aggiungendo ulteriori quattro punti percentuali (dunque
2,79 x 1/4 + 4 = 7,4875).
Il secondo motivo è infondato così come il quarto, alla luce di quanto già statuito circa la mancanza di interesse ad agire dell'appellante in ordine alle pattuizioni contenute nei contratti di mutuo del 2006 e 2008 già estinti, il mancato superamento del tasso soglia per gli interessi moratori convenuti nel mutuo fondiario del giugno 2011 e l'applicabilità in ogni caso dell'art. 1815 comma secondo c.c. nel senso della debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ove (ma non è questo il caso) gli interessi di mora superassero il tasso soglia.
Infondato è anche il terzo e residuo motivo di gravame, attesa l'impossibilità di cumulare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, pena la violazione del c.d. principio di simmetria secondo cui non sono accumulabili voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, la commissione di estinzione anticipata del mutuo con gli interessi moratori, costituendo la prima
“una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” e non essendo la stessa “collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, mentre gli interessi di mora costituiscono, come detto, “una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da
r.g. n. 3777/2019 8 sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi” (così, Cass. n. 7352/2022, conf.
Cass. n. 23866/2022).
L'appello deve essere pertanto respinto e l'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata a rifondere alla banca appellata le spese di lite da questa anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
27.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3777/2019 9