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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI MI Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI IA RT Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 525/2024 R.G. promosso da e Parte_1 Parte_2 in persona legale rappresentante p. t., difesi dall'avv. Samantha Anastasia e dall'avv. Claudia Luglio
Appellanti contro
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica nonché
[...] [...]
[...]
Controparte_2
– in persona del Direttore pro tempore, con
[...]
l'Avvocatura Distrettuale di Bari
Appellato
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
All'esito dell'udienza collegiale del 9 dicembre 2025, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
pagina 1 di 10 FATTO
1. Con sentenza n. 4159/2023 pubbl. il 19/10/2023 in RG n. 11354/2015, il Tribunale di Bari, respingeva il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 452/2015, emessa in data 19.06.2015
e notificata il 29.06.2015, con la quale il Controparte_3
, aveva comminato una sanzione amministrativa di €. 55.200,00, ai sensi dell'art. 1 L. 13
[...] novembre 1960, n. 1407, in combinato disposto con l'All. 1 di cui all'art. 4 del reg. CEE 865 del
29/4/2004, per aver detenuto a scopo di vendita un olio denominato “extra vergine di oliva” senza averne le caratteristiche organolettiche.
I ricorrenti, in sintesi, hanno lamentato una serie di anomalie procedurali che di fatto avrebbero alterato le caratteristiche organolettiche dell'olio campionato, oltre ad altre violazioni normative che inficerebbero la validità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Avverso detta sentenza, hanno interposto appello gli opponenti, riproducendo le medesime censure svolte in prime cure e assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare i vizi nel procedimento di campionamento e di analisi dell'olio, vizi tali da inficiare l'attendibilità del risultato delle analisi stesse e conseguentemente dell'accertamento della violazione.
In particolare, gli appellanti premettono che:
- in data 23.03.2011, i funzionari dell'ICQRF – Ufficio Direzione di Bari Sez. distaccata di Lecce hanno prelevato, presso la ditta un campione da una partita di olio extra vergine di oliva di Parte_2
15.000 litri, contenuta nel silos in acciaio numerato col n. 24, senza descrivere compiutamente le modalità adoperate per la sua formazione, sì come risulta dal verbale di prelievo n. 12;
- il 28.3.2011 l'ICQRF di Bari ha spedito il campione prelevato al Laboratorio ICQRF di Salerno per analizzarlo;
- la P.A. non sarebbe stata in grado di dimostrare come dette aliquote siano state conservate dal giorno del prelievo e fino al giorno di spedizione, né le modalità di conservazione durante il trasporto;
tanto disattendendo un precipuo obbligo impostogli dalla normativa;
- il Laboratorio di prima istanza (Salerno), dopo aver ricevuto il campione in data 29.03.2011, lo ha conservato come da normativa fino al 5.04.2011, data in cui veniva sottoposto ad analisi chimico- fisiche ed organolettiche, risultando irregolare solo all'analisi del Panel Test – in cui si valuta il gusto e l'odore dell'olio. Il Laboratorio ha per tale motivo qualificato come “olio lampante” il campione, nonostante la piena rispondenza ai molteplici parametri chimico-fisici – misurati con strumenti tecnici pagina 2 di 10 – e, dunque, sotto detto aspetto, la conformità del prodotto alla classificazione merceologica dichiarata, ovvero “olio extravergine di oliva”;
- a seguito di richiesta di revisione delle analisi, formulata dagli opponenti ex art. 15 L. 689/81, il campione dell'olio d'oliva prelevato presso la è stato analizzato, in seconda istanza, dal Parte_2
Laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF, in data 15.06.2011, e dal Laboratorio Chimico di Roma presso l' in data 12.07.2011 ma non risulta chi abbia trasmesso i campioni ad Controparte_4 entrambi i Laboratori, né traspaiono le modalità di conservazione e di trasporto degli stessi. I
Laboratori hanno riscontrato, solo ed esclusivamente al panel test, difetti organolettici differenti, classificandolo pertanto come “olio lampante”;
- sulla base di dette risultanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in data
19.06.2015, ha emesso ordinanza-ingiunzione n. 452/2015 con cui veniva comminata una sanzione amministrativa di euro 55.200,00 a ed in solido alla Parte_1 Parte_2
- che il Giudice di primo grado, ignorando del tutto le lacune presenti ed evidenti già all'origine dell'accertamento - la cui rilevanza è fondamentale per ritenere validi gli accertamenti postumi –, avrebbe conferito valore di prova ad affermazioni contenute nella memoria di costituzione e fondate su un atto postumo redatto ad hoc e non avrebbe, viceversa, considerato un distinto verbale redatto correttamente dal proprio tecnico;
- che il mero richiamo alla normativa di riferimento non può certamente sostituirsi ad descrizione dettagliata delle operazioni svolte nel contesto reale e delle condizioni presenti sul luogo in cui è avvenuto il prelievo.
- che, pertanto, la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 3 DEL REG. CEE N. 2568/91 E DELLE NORME UNI
EN ISO 661 E 5555; MANCANZA E/O INSUFFICIENZA DELLA PROVA DELLA
RESPONSABILITÀ DEGLI OPPONENTI EX ARTT. 6 D. LGS. 150/11 E 2697 C.C.;
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “IN DUBIO PRO REO”;
3. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
VIZIO DI
MOTIVAZIONE EX ARTT.115-116 cpc.
Gli appellanti censurano la sentenza evidenziando che il Giudice ha ritenuto infondata la doglianza relativa alle modalità di prelievo descritte nel verbale n. 122 del 23.3.2011, ritenendo sufficiente un semplice richiamo alla normativa applicata in quanto “pur non descrivendo in maniera dettagliata le pagina 3 di 10 modalità seguite per il prelievo, davano tuttavia atto di aver applicato le disposizioni del Reg. CE e di aver seguito le norme tecniche così come precedentemente richiamate”. Ad avviso degli appellanti, dalla detta statuizione emergerebbe che i principi di trasparenza e buon andamento della P.A., così come il diritto di difesa del privato destinatario del prelievo, sarebbero stati garantiti dalla seguente affermazione contenuta nel verbale di prelievo: “Per quel che riguarda le operazioni di prelievo, i sottoscritti verbalizzanti hanno applicato le disposizioni di cui al Reg. CE 455/2001 del 6 marzo 2001, che recepiscono le norme UNI EN ISO 5555, che consistono nel prelevare, attraverso una sonda asciutta e pulita, un campione globale di lt 10 (...)”, nonché dall'utilizzo del termine tecnico “campione globale di lt. 10”, in contrasto con i criteri tecnici da osservare durante il prelievo, criteri dettati dal
Reg. CEE 455/2001 del 6/3/03 (che ha modificato solo il par. 3 dell'art. 2 del reg. CE 2568/91) e le norme EN ISO 5555. Chiariscono, inoltre, che la normativa UNI EN ISO 5555 (vedi le “definizioni” sub. 2.4) prescrive che il campione prelevato per essere “GLOBALE”, e potersi considerare rappresentativo dell'intera partita di olio campionata, deve essere formato da tre distinti prelievi, ricavati da tre diverse profondità del silos, sì come indicato al punto 6.2.2 (le altezze vanno misurate nel caso specifico e a seconda del quantitativo effettivo contenuto nel serbatoio e non a seconda della capacità di quest'ultimo). I tre prelievi devono poi essere miscelati tra di loro in una specificata proporzione che mira a formare appunto prima il c. d. campione globale e poi il c.d. campione di laboratorio – omogeneizzato - idoneo a fornire dei risultati attribuibili all'INTERA partita di olio, ammesso che il campione globale sia stato prelevato correttamente. Inoltre, nel “campionamento da cisterne fisse verticali” (come nel caso di specie) deve seguirsi la procedura consistente nel “prelevare almeno tre incrementi, “superiore”, “intermedio”, “inferiore”. L'incremento “superiore dovrebbe essere prelevato a un livello di un decimo della profondità totale della superficie, quello “intermedio” al livello di metà della profondità totale e quello “inferiore” al livello di nove decimi della profondità totale. Nel verbale, però, a parte il richiamo alla normativa, non vi è alcunché che dimostri che il campione di 10 litri sia stato ottenuto miscelando olio prelevato alle tre diverse profondità del silos – non vi è menzione neanche dell'utilizzo di recipienti per la miscelazione - secondo la specifica proporzione prevista dalla normativa applicabile, o che indichi con precisione quale tra gli strumenti elencati al punto 4.3 (che, oltre a prevedere diverse tipologie, ne indica anche i requisiti fondamentali comuni) o che ancora illustri come, in quel sopralluogo, sia stato eventualmente effettuato l'accesso alla parte superiore del silos. pagina 4 di 10 Tutte le considerazioni svolte sulla mancata osservanza della normativa che disciplina le operazioni di campionamento da parte dei funzionari prelevanti i campioni di olio presso la in data Parte_2
23/03/11, inficerebbero la fondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, essendo la stessa basata sull'erroneo presupposto fattuale che il campione prelevato fosse effettivamente idoneo ad essere analizzato e ad essere rappresentativo dell' intera partita di olio, giacché la sanzione irrogata è stata rapportata proprio all'intera partita di olio. Il contenuto del verbale di prelievo n. 122/2011 del
23/03/11, secondo gli appellanti, consacra e comprova ex sè la inosservanza, da parte degli accertatori, delle modalità di formazione del campione c.d. “globale” e del c.d. “di laboratorio”, come previste dalla normativa in materia, anche tecnica, e vizia alla base l'intero impianto probatorio su cui il ha fondato l'ingiunzione qui opposta. Già solo per tal ragione, non avendo il Ministero CP_1 opposto assolto all'onere probatorio che gli incombeva (quale attore in senso sostanziale, cfr. Cass. n.
5277 del 7/03/07), circa l'esistenza dei fatti costitutivi della responsabilità degli ingiunti, l'opposizione andava accolta.
Segnalano, inoltre, che non è stato provato che le caratteristiche organolettiche del campione siano rimaste inalterate visto che la violazione da cui scaturisce la sanzione pari ad euro 55.200,00, si basa esclusivamente su una valutazione di gusto dell'olio.
Le risultanze dei tre laboratori che hanno classificato l'olio come lampante per difetti riscontrati in seguito alla valutazione del gusto - trascurando la piena rispondenza dei parametri chimico fisici– e, pertanto, già intrinsecamente opinabili, si basano peraltro su campioni di olio la cui idoneità ad essere sottoposta a tale esame è dubbia. Secondo gli appellanti, è sufficiente che l'olio durante il prelievo non sia stato trattato nel modo corretto (prelievo da più altezze, utilizzo di recipienti e attrezzi sterili e non solo puliti, riempimento massimo della bottiglia per ridurre l'aria al suo interno etc.) e/o che successivamente non sia stato trasportato correttamente a riparo da fonti di luce e di calore, perché ne fossero alterate le qualità organolettiche irrimediabilmente e irreversibilmente e perché quel prelievo non costituisse un campione idoneo per qualsivoglia Panel Test. Soggiungono che le risultanze, per i motivi esposti, sono riferibili unicamente all'olio contenuto nei campioni e non estendibili a quello contenuto nel silos da cui essi stessi sono stati prelevati. Tuttavia, ciò che sorprende – nonostante la soggettività del panel test sia conclamata - è che tale declassamento, addirittura ad olio lampante, neanche vergine – non sia stato confermato o quantomeno supportato da nemmeno da una irregolarità dei risultati degli esami chimico-fisici. pagina 5 di 10 Inoltre, censurano gli esiti delle analisi e le loro conseguenze perché la p.a. non avrebbe rispettato il termine prescritto delle 48 h per l'invio dei campioni in laboratorio, ma non avrebbe neanche addotto le circostanze eccezionali dell'omesso ottemperamento, cosa che avrebbe consentito di fruire del più lungo termine dei 5 giorni previsti dal Regolamento. Inoltre, non vi sarebbe prova che i campioni in quei 5 giorni, e non solo, siano stati conservati al riparo da fonti di luce e di calore.
Neppure vi è prova che il campione sia stato conservato correttamente. In particolare segnalano gli appellanti che dal verbale relativo alle operazioni di revisione di analisi n. 2011/111 del 15.6.2011
(Doc. n. 3, sul All. 6 ricorso appello), redatto dal Laboratorio Centrale ICQRF di Roma, emerge non esservi prova che il campione sia stato conservato in un ambiente refrigerato che garantisse una temperatura inferiore ai 10 gradi C., previsti dalla norma UNI EN ISO 661, punto 6 della stessa.
Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancanza e/o insufficienza di prova della responsabilità degli opponenti, stanti le erronee modalità di prelevamento del campione, la violazione delle tempistiche per il suo invio e la omessa dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, della corretta conservazione del campione e, quindi, della legittimità e attendibilità degli accertamenti svolti, la parte appellante ha evidenziato che (cfr. Cass. Civ. n. 5277 del 7/3/07) il ricorrente ex art. 22 L.
689/81 è attore in senso formale, mentre l'Amministrazione è attore in senso sostanziale e che, pertanto, spetta all'Amministrazione, ex art 2697 c.c. dare la prova dei fatti costitutivi della responsabilità addebitata al ricorrente. Il campione non è stato prelevato correttamente, non è stato analizzato nei tempi prescritti (entro le 48 h), non sono state addotte né tempestivamente né tardivamente le circostanze eccezionali che ne hanno determinato un ritardo e in più occasioni, sin dal principio, non è stato correttamente conservato, malgrado l'olio sia notoriamente un prodotto particolarmente sensibile alle condizioni effettive di temperatura, esposizione alla luce e stato/materiale del contenitore. Sicché, in definitiva, nessuno dei 3 test di assaggio è stato effettuato su un campione idoneo.
Tanto premesso, in accoglimento dell'appello proposto, chiedevano la riforma dell'impugnata sentenza nei seguenti termini:
“…in riforma della impugnata sentenza, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 452/2015 emessa dal Controparte_5
a firma del Dirigente Generale, in data 19.06.2015,
[...] notificata a mezzo del servizio postale in data 29.06.2015, annullandola, revocandola, per i motivi pagina 6 di 10 esposti in narrativa, respingendo ogni avversa istanza;
3) IN FATTO ED IN DIRITTO dichiarare il vizio di motivazione e l'inutilizzabilità della nota prodotta dagli opponenti con l'atto di costituzione e posta a fondamento di quanto statuito dal Giudice di prime cure, riformando integralmente la sentenza sussistendo dubbi sulla “genuinità” della prova - priva di data e firma - non confermata da altro strumento istruttorio (prova testimoniale), respingendo ogni avversa istanza;
IN VIA DEL TUTTO
GRADATA sempre previa revoca della ordinanza opposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, riquantificare la sanzione ricalcolandola esclusivamente al quantitativo di olio effettivamente rappresentato, ovvero quello costituente il campione analizzato, per un ammontare di euro 400,00 – ex art. 8, L. 1407/1960 – trattandosi di frazione di quintale, e non all'intero quantitativo della partita da cui è stato prelevato. 4) IN OGNI CASO, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado del giudizio. l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 215/2010 del
13.12.2010, disponendo, se del caso, la rinnovazione della CTU.” (cfr. testualmente).
Nel presente grado si è costituito il resistente chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria CP_1 delle spese del grado.
All'udienza del 9.12.205, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa.
Diritto
2.- L'appello è infondato.
I motivi, connessi tra loro, vengono trattati congiuntamente.
Circa l'obiezione sulla modalità del prelievo del campione, va evidenziato che gli operanti attestarono quanto segue: “Per quel che riguarda le operazioni di prelievo, i sottoscritti verbalizzanti hanno applicato le disposizioni di cui al Reg. CE 455/2001 del 6 marzo 2001, che recepiscono le norme UNI
EN ISO 5555, che consistono nel prelevare, attraverso una sonda asciutta e pulita, un campione globale di lt 10 (…)”. Essi, come significato dal Tribunale, pur non descrivendo in maniera dettagliata le modalità seguite per il prelievo, davano tuttavia atto di aver applicato le disposizioni del Reg. CE e di aver seguito le norme tecniche così come precedentemente richiamate;
inoltre, gli stessi dichiaravano di aver prelevato un c.d. campione globale di lt. 10, termine tecnico con il quale si indica la “quantità di grasso ottenuta combinando i diversi incrementi di un lotto in masse proporzionali alle quantità che rappresentano”. Le disposizioni che prescrivono le modalità di prelievo richiedono che esso sia conforme alla normativa non anche che nel verbale in cui si dà atto delle operazioni compiute venga dettagliatamente descritta la modalità del prelievo tanto più quando, come nella specie, tutte le pagina 7 di 10 operazioni siano state compiute alla presenza di che ha sottoscritto il verbale di Parte_1 cui censura la regolarità.
Ne deriva che appare infondata e pretestuosa l'obiezione mossa in ordine alle non corrette modalità del prelievo dei campioni.
Altrettanto dicasi per l'obiettato ritardo nella consegna ai laboratori.
Risulta dagli atti che i campioni vennero consegnati ai laboratori entro il quinto giorno lavorativo successivo al prelievo, ai sensi dell'art. 2 par. 3 Reg. CEE 2568/91, atteso che il campione prelevato in data 23.03.2011 veniva spedito il 28.03.2011, ricevuto il 29.03.2011 (nota di trasmissione in uscita prot. 0003221 del 28.03.2011, tra i quali compare il campione relativo al verbale n. 122 del 23.03.2011
e che veniva ricevuta in data 29.03.2011) e sottoposto ad analisi presso il laboratorio di Salerno in data
5.04.2011. Non appare, in contrario, decisiva l'obiezione degli appellanti secondo cui l'amministrazione non avrebbe giustificato la ragione per cui inviò i campioni oltre le 48 ore visto che comunque sono stati rispettati i 5 giorni dal prelievo e non pare che alla violazione del primo termine sia correlata alcuna decadenza. Sul punto, l'art. 2 par. 3 del Reg. CEE 2568/91, modificato dal Reg. CE
n. 455/2001, già richiamato, stabilisce che “Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo”. È evidente, quindi, che nel caso di specie sia stato rispettato il termine di 5 giorni previsto dal citato Regolamento comunitario, quale fonte normativa primaria e sovraordinata anche rispetto alle norme tecniche di dettaglio previste dalla citate norme EN ISO.
Anche l'obiettata mancata conservazione alle temperature prescritte e la esposizione del campione alle alte temperature del periodo estivo è affermazione sguarnita di qualsiasi riscontro.
Ed infatti, nel verbale di prelevamento cit. si legge che “(…) i campioni vengono trasportati sino all'ufficio in apposito contenitore termico”; inoltre, il certificato di analisi del Laboratorio di Salerno n.
174/2011 del 13.04.2011 (ma anche quello precedente del 5.4.2011) contiene espressamente l'indicazione per cui “il campione è stato conservato in camera fredda (< 10° C) sino al momento dell'inizio della prova”. Con riguardo, ancora, alle controanalisi effettuate dal Laboratorio Centrale di
Roma dell'ICQRF 15.06.2011 e dal Laboratorio Chimico di Roma presso l' in Controparte_4 data 12.07.2011, richieste dagli appellanti in data 16.05.2011 si osserva che, nel verbale relativo al procedimento di revisione di analisi effettuato dal Laboratorio Centrale di Roma, n. 2011/111 del pagina 8 di 10 15.06.2011, si legge che “Considerato che l'articolo 2 del Reg. CEE n. 2568/1991 (come modificato dal Reg. CE n. 796/2002 e dal Reg. CE n. 1989/2003), prevede che l'analisi di revisione delle caratteristiche organolettiche sia effettuata entro quattro mesi dalla data del prelevamento, mediante due controanalisi da parte di altrettanti Panel riconosciuti, si è provveduto ad interessare il Panel del
Laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF ed il Panel del Laboratorio Chimico di Roma dell'
[...]
(…). Considerato che entrambi i Panel interessati hanno provveduto ad effettuare le CP_4 controanalisi sul campione in oggetto rispettando il termine massimo sopra riportato e che, in base all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CEE n. 2568/1991 e successive modifiche, le caratteristiche organolettiche di un olio sono considerate conformi a quelle dichiarate se entrambe le due controanalisi ne confermano la classificazione, si conferma il giudizio di irregolarità emesso dal Panel di prima istanza”. A sua volta, il verbale n. 17/2011 del 12.07.2011 del Laboratorio Chimico di Roma evidenzia che “il campione pervenuto il 01/06/2011 (…) è stato conservato dal momento della ricezione e fino alla data dell'analisi al riparo da luce e fonti di calore ed in condizioni adeguate, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2568/91 e s.m. art. 2 punto 3 e dalla norma UNI EN ISO
661/2005”. Ne deriva che appare priva di rilevanza l'obiezione relativa al mancato rispetto dei metodi di conservazione del campione processato dal momento che dagli atti menzionati si ricava il riferimento al rispetto delle temperature di conservazione del campione.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che, anche in sede di controanalisi, siano state rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di settore.
In definitiva risultano infondati tutti i motivi posti a fondamento del gravame e riproduttivi delle censure mosse in prime cure (il vizio nel prelievo del campione, la mancata consegna del campione ai laboratori di analisi nel termine di legge, l'inadeguata conservazione del campione prelevato).
L'appello è quindi respinto.
3. Le spese del seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore della causa tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, onorari al minimo data la non complessità delle questioni trattate;
fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo. pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza nr. Parte_3
4159/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 19/10/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate per compensi in €. 4.997,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
RI MI
Il Consigliere est.
RI IA RT
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI MI Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI IA RT Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 525/2024 R.G. promosso da e Parte_1 Parte_2 in persona legale rappresentante p. t., difesi dall'avv. Samantha Anastasia e dall'avv. Claudia Luglio
Appellanti contro
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica nonché
[...] [...]
[...]
Controparte_2
– in persona del Direttore pro tempore, con
[...]
l'Avvocatura Distrettuale di Bari
Appellato
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
All'esito dell'udienza collegiale del 9 dicembre 2025, svoltasi a seguito di discussione orale, la causa è stata decisa.
pagina 1 di 10 FATTO
1. Con sentenza n. 4159/2023 pubbl. il 19/10/2023 in RG n. 11354/2015, il Tribunale di Bari, respingeva il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 452/2015, emessa in data 19.06.2015
e notificata il 29.06.2015, con la quale il Controparte_3
, aveva comminato una sanzione amministrativa di €. 55.200,00, ai sensi dell'art. 1 L. 13
[...] novembre 1960, n. 1407, in combinato disposto con l'All. 1 di cui all'art. 4 del reg. CEE 865 del
29/4/2004, per aver detenuto a scopo di vendita un olio denominato “extra vergine di oliva” senza averne le caratteristiche organolettiche.
I ricorrenti, in sintesi, hanno lamentato una serie di anomalie procedurali che di fatto avrebbero alterato le caratteristiche organolettiche dell'olio campionato, oltre ad altre violazioni normative che inficerebbero la validità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Avverso detta sentenza, hanno interposto appello gli opponenti, riproducendo le medesime censure svolte in prime cure e assumendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare i vizi nel procedimento di campionamento e di analisi dell'olio, vizi tali da inficiare l'attendibilità del risultato delle analisi stesse e conseguentemente dell'accertamento della violazione.
In particolare, gli appellanti premettono che:
- in data 23.03.2011, i funzionari dell'ICQRF – Ufficio Direzione di Bari Sez. distaccata di Lecce hanno prelevato, presso la ditta un campione da una partita di olio extra vergine di oliva di Parte_2
15.000 litri, contenuta nel silos in acciaio numerato col n. 24, senza descrivere compiutamente le modalità adoperate per la sua formazione, sì come risulta dal verbale di prelievo n. 12;
- il 28.3.2011 l'ICQRF di Bari ha spedito il campione prelevato al Laboratorio ICQRF di Salerno per analizzarlo;
- la P.A. non sarebbe stata in grado di dimostrare come dette aliquote siano state conservate dal giorno del prelievo e fino al giorno di spedizione, né le modalità di conservazione durante il trasporto;
tanto disattendendo un precipuo obbligo impostogli dalla normativa;
- il Laboratorio di prima istanza (Salerno), dopo aver ricevuto il campione in data 29.03.2011, lo ha conservato come da normativa fino al 5.04.2011, data in cui veniva sottoposto ad analisi chimico- fisiche ed organolettiche, risultando irregolare solo all'analisi del Panel Test – in cui si valuta il gusto e l'odore dell'olio. Il Laboratorio ha per tale motivo qualificato come “olio lampante” il campione, nonostante la piena rispondenza ai molteplici parametri chimico-fisici – misurati con strumenti tecnici pagina 2 di 10 – e, dunque, sotto detto aspetto, la conformità del prodotto alla classificazione merceologica dichiarata, ovvero “olio extravergine di oliva”;
- a seguito di richiesta di revisione delle analisi, formulata dagli opponenti ex art. 15 L. 689/81, il campione dell'olio d'oliva prelevato presso la è stato analizzato, in seconda istanza, dal Parte_2
Laboratorio Centrale di Roma dell'ICQRF, in data 15.06.2011, e dal Laboratorio Chimico di Roma presso l' in data 12.07.2011 ma non risulta chi abbia trasmesso i campioni ad Controparte_4 entrambi i Laboratori, né traspaiono le modalità di conservazione e di trasporto degli stessi. I
Laboratori hanno riscontrato, solo ed esclusivamente al panel test, difetti organolettici differenti, classificandolo pertanto come “olio lampante”;
- sulla base di dette risultanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in data
19.06.2015, ha emesso ordinanza-ingiunzione n. 452/2015 con cui veniva comminata una sanzione amministrativa di euro 55.200,00 a ed in solido alla Parte_1 Parte_2
- che il Giudice di primo grado, ignorando del tutto le lacune presenti ed evidenti già all'origine dell'accertamento - la cui rilevanza è fondamentale per ritenere validi gli accertamenti postumi –, avrebbe conferito valore di prova ad affermazioni contenute nella memoria di costituzione e fondate su un atto postumo redatto ad hoc e non avrebbe, viceversa, considerato un distinto verbale redatto correttamente dal proprio tecnico;
- che il mero richiamo alla normativa di riferimento non può certamente sostituirsi ad descrizione dettagliata delle operazioni svolte nel contesto reale e delle condizioni presenti sul luogo in cui è avvenuto il prelievo.
- che, pertanto, la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 3 DEL REG. CEE N. 2568/91 E DELLE NORME UNI
EN ISO 661 E 5555; MANCANZA E/O INSUFFICIENZA DELLA PROVA DELLA
RESPONSABILITÀ DEGLI OPPONENTI EX ARTT. 6 D. LGS. 150/11 E 2697 C.C.;
2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “IN DUBIO PRO REO”;
3. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
VIZIO DI
MOTIVAZIONE EX ARTT.115-116 cpc.
Gli appellanti censurano la sentenza evidenziando che il Giudice ha ritenuto infondata la doglianza relativa alle modalità di prelievo descritte nel verbale n. 122 del 23.3.2011, ritenendo sufficiente un semplice richiamo alla normativa applicata in quanto “pur non descrivendo in maniera dettagliata le pagina 3 di 10 modalità seguite per il prelievo, davano tuttavia atto di aver applicato le disposizioni del Reg. CE e di aver seguito le norme tecniche così come precedentemente richiamate”. Ad avviso degli appellanti, dalla detta statuizione emergerebbe che i principi di trasparenza e buon andamento della P.A., così come il diritto di difesa del privato destinatario del prelievo, sarebbero stati garantiti dalla seguente affermazione contenuta nel verbale di prelievo: “Per quel che riguarda le operazioni di prelievo, i sottoscritti verbalizzanti hanno applicato le disposizioni di cui al Reg. CE 455/2001 del 6 marzo 2001, che recepiscono le norme UNI EN ISO 5555, che consistono nel prelevare, attraverso una sonda asciutta e pulita, un campione globale di lt 10 (...)”, nonché dall'utilizzo del termine tecnico “campione globale di lt. 10”, in contrasto con i criteri tecnici da osservare durante il prelievo, criteri dettati dal
Reg. CEE 455/2001 del 6/3/03 (che ha modificato solo il par. 3 dell'art. 2 del reg. CE 2568/91) e le norme EN ISO 5555. Chiariscono, inoltre, che la normativa UNI EN ISO 5555 (vedi le “definizioni” sub. 2.4) prescrive che il campione prelevato per essere “GLOBALE”, e potersi considerare rappresentativo dell'intera partita di olio campionata, deve essere formato da tre distinti prelievi, ricavati da tre diverse profondità del silos, sì come indicato al punto 6.2.2 (le altezze vanno misurate nel caso specifico e a seconda del quantitativo effettivo contenuto nel serbatoio e non a seconda della capacità di quest'ultimo). I tre prelievi devono poi essere miscelati tra di loro in una specificata proporzione che mira a formare appunto prima il c. d. campione globale e poi il c.d. campione di laboratorio – omogeneizzato - idoneo a fornire dei risultati attribuibili all'INTERA partita di olio, ammesso che il campione globale sia stato prelevato correttamente. Inoltre, nel “campionamento da cisterne fisse verticali” (come nel caso di specie) deve seguirsi la procedura consistente nel “prelevare almeno tre incrementi, “superiore”, “intermedio”, “inferiore”. L'incremento “superiore dovrebbe essere prelevato a un livello di un decimo della profondità totale della superficie, quello “intermedio” al livello di metà della profondità totale e quello “inferiore” al livello di nove decimi della profondità totale. Nel verbale, però, a parte il richiamo alla normativa, non vi è alcunché che dimostri che il campione di 10 litri sia stato ottenuto miscelando olio prelevato alle tre diverse profondità del silos – non vi è menzione neanche dell'utilizzo di recipienti per la miscelazione - secondo la specifica proporzione prevista dalla normativa applicabile, o che indichi con precisione quale tra gli strumenti elencati al punto 4.3 (che, oltre a prevedere diverse tipologie, ne indica anche i requisiti fondamentali comuni) o che ancora illustri come, in quel sopralluogo, sia stato eventualmente effettuato l'accesso alla parte superiore del silos. pagina 4 di 10 Tutte le considerazioni svolte sulla mancata osservanza della normativa che disciplina le operazioni di campionamento da parte dei funzionari prelevanti i campioni di olio presso la in data Parte_2
23/03/11, inficerebbero la fondatezza dell'ordinanza ingiunzione opposta, essendo la stessa basata sull'erroneo presupposto fattuale che il campione prelevato fosse effettivamente idoneo ad essere analizzato e ad essere rappresentativo dell' intera partita di olio, giacché la sanzione irrogata è stata rapportata proprio all'intera partita di olio. Il contenuto del verbale di prelievo n. 122/2011 del
23/03/11, secondo gli appellanti, consacra e comprova ex sè la inosservanza, da parte degli accertatori, delle modalità di formazione del campione c.d. “globale” e del c.d. “di laboratorio”, come previste dalla normativa in materia, anche tecnica, e vizia alla base l'intero impianto probatorio su cui il ha fondato l'ingiunzione qui opposta. Già solo per tal ragione, non avendo il Ministero CP_1 opposto assolto all'onere probatorio che gli incombeva (quale attore in senso sostanziale, cfr. Cass. n.
5277 del 7/03/07), circa l'esistenza dei fatti costitutivi della responsabilità degli ingiunti, l'opposizione andava accolta.
Segnalano, inoltre, che non è stato provato che le caratteristiche organolettiche del campione siano rimaste inalterate visto che la violazione da cui scaturisce la sanzione pari ad euro 55.200,00, si basa esclusivamente su una valutazione di gusto dell'olio.
Le risultanze dei tre laboratori che hanno classificato l'olio come lampante per difetti riscontrati in seguito alla valutazione del gusto - trascurando la piena rispondenza dei parametri chimico fisici– e, pertanto, già intrinsecamente opinabili, si basano peraltro su campioni di olio la cui idoneità ad essere sottoposta a tale esame è dubbia. Secondo gli appellanti, è sufficiente che l'olio durante il prelievo non sia stato trattato nel modo corretto (prelievo da più altezze, utilizzo di recipienti e attrezzi sterili e non solo puliti, riempimento massimo della bottiglia per ridurre l'aria al suo interno etc.) e/o che successivamente non sia stato trasportato correttamente a riparo da fonti di luce e di calore, perché ne fossero alterate le qualità organolettiche irrimediabilmente e irreversibilmente e perché quel prelievo non costituisse un campione idoneo per qualsivoglia Panel Test. Soggiungono che le risultanze, per i motivi esposti, sono riferibili unicamente all'olio contenuto nei campioni e non estendibili a quello contenuto nel silos da cui essi stessi sono stati prelevati. Tuttavia, ciò che sorprende – nonostante la soggettività del panel test sia conclamata - è che tale declassamento, addirittura ad olio lampante, neanche vergine – non sia stato confermato o quantomeno supportato da nemmeno da una irregolarità dei risultati degli esami chimico-fisici. pagina 5 di 10 Inoltre, censurano gli esiti delle analisi e le loro conseguenze perché la p.a. non avrebbe rispettato il termine prescritto delle 48 h per l'invio dei campioni in laboratorio, ma non avrebbe neanche addotto le circostanze eccezionali dell'omesso ottemperamento, cosa che avrebbe consentito di fruire del più lungo termine dei 5 giorni previsti dal Regolamento. Inoltre, non vi sarebbe prova che i campioni in quei 5 giorni, e non solo, siano stati conservati al riparo da fonti di luce e di calore.
Neppure vi è prova che il campione sia stato conservato correttamente. In particolare segnalano gli appellanti che dal verbale relativo alle operazioni di revisione di analisi n. 2011/111 del 15.6.2011
(Doc. n. 3, sul All. 6 ricorso appello), redatto dal Laboratorio Centrale ICQRF di Roma, emerge non esservi prova che il campione sia stato conservato in un ambiente refrigerato che garantisse una temperatura inferiore ai 10 gradi C., previsti dalla norma UNI EN ISO 661, punto 6 della stessa.
Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancanza e/o insufficienza di prova della responsabilità degli opponenti, stanti le erronee modalità di prelevamento del campione, la violazione delle tempistiche per il suo invio e la omessa dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, della corretta conservazione del campione e, quindi, della legittimità e attendibilità degli accertamenti svolti, la parte appellante ha evidenziato che (cfr. Cass. Civ. n. 5277 del 7/3/07) il ricorrente ex art. 22 L.
689/81 è attore in senso formale, mentre l'Amministrazione è attore in senso sostanziale e che, pertanto, spetta all'Amministrazione, ex art 2697 c.c. dare la prova dei fatti costitutivi della responsabilità addebitata al ricorrente. Il campione non è stato prelevato correttamente, non è stato analizzato nei tempi prescritti (entro le 48 h), non sono state addotte né tempestivamente né tardivamente le circostanze eccezionali che ne hanno determinato un ritardo e in più occasioni, sin dal principio, non è stato correttamente conservato, malgrado l'olio sia notoriamente un prodotto particolarmente sensibile alle condizioni effettive di temperatura, esposizione alla luce e stato/materiale del contenitore. Sicché, in definitiva, nessuno dei 3 test di assaggio è stato effettuato su un campione idoneo.
Tanto premesso, in accoglimento dell'appello proposto, chiedevano la riforma dell'impugnata sentenza nei seguenti termini:
“…in riforma della impugnata sentenza, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 452/2015 emessa dal Controparte_5
a firma del Dirigente Generale, in data 19.06.2015,
[...] notificata a mezzo del servizio postale in data 29.06.2015, annullandola, revocandola, per i motivi pagina 6 di 10 esposti in narrativa, respingendo ogni avversa istanza;
3) IN FATTO ED IN DIRITTO dichiarare il vizio di motivazione e l'inutilizzabilità della nota prodotta dagli opponenti con l'atto di costituzione e posta a fondamento di quanto statuito dal Giudice di prime cure, riformando integralmente la sentenza sussistendo dubbi sulla “genuinità” della prova - priva di data e firma - non confermata da altro strumento istruttorio (prova testimoniale), respingendo ogni avversa istanza;
IN VIA DEL TUTTO
GRADATA sempre previa revoca della ordinanza opposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, riquantificare la sanzione ricalcolandola esclusivamente al quantitativo di olio effettivamente rappresentato, ovvero quello costituente il campione analizzato, per un ammontare di euro 400,00 – ex art. 8, L. 1407/1960 – trattandosi di frazione di quintale, e non all'intero quantitativo della partita da cui è stato prelevato. 4) IN OGNI CASO, condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado del giudizio. l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 215/2010 del
13.12.2010, disponendo, se del caso, la rinnovazione della CTU.” (cfr. testualmente).
Nel presente grado si è costituito il resistente chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria CP_1 delle spese del grado.
All'udienza del 9.12.205, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa.
Diritto
2.- L'appello è infondato.
I motivi, connessi tra loro, vengono trattati congiuntamente.
Circa l'obiezione sulla modalità del prelievo del campione, va evidenziato che gli operanti attestarono quanto segue: “Per quel che riguarda le operazioni di prelievo, i sottoscritti verbalizzanti hanno applicato le disposizioni di cui al Reg. CE 455/2001 del 6 marzo 2001, che recepiscono le norme UNI
EN ISO 5555, che consistono nel prelevare, attraverso una sonda asciutta e pulita, un campione globale di lt 10 (…)”. Essi, come significato dal Tribunale, pur non descrivendo in maniera dettagliata le modalità seguite per il prelievo, davano tuttavia atto di aver applicato le disposizioni del Reg. CE e di aver seguito le norme tecniche così come precedentemente richiamate;
inoltre, gli stessi dichiaravano di aver prelevato un c.d. campione globale di lt. 10, termine tecnico con il quale si indica la “quantità di grasso ottenuta combinando i diversi incrementi di un lotto in masse proporzionali alle quantità che rappresentano”. Le disposizioni che prescrivono le modalità di prelievo richiedono che esso sia conforme alla normativa non anche che nel verbale in cui si dà atto delle operazioni compiute venga dettagliatamente descritta la modalità del prelievo tanto più quando, come nella specie, tutte le pagina 7 di 10 operazioni siano state compiute alla presenza di che ha sottoscritto il verbale di Parte_1 cui censura la regolarità.
Ne deriva che appare infondata e pretestuosa l'obiezione mossa in ordine alle non corrette modalità del prelievo dei campioni.
Altrettanto dicasi per l'obiettato ritardo nella consegna ai laboratori.
Risulta dagli atti che i campioni vennero consegnati ai laboratori entro il quinto giorno lavorativo successivo al prelievo, ai sensi dell'art. 2 par. 3 Reg. CEE 2568/91, atteso che il campione prelevato in data 23.03.2011 veniva spedito il 28.03.2011, ricevuto il 29.03.2011 (nota di trasmissione in uscita prot. 0003221 del 28.03.2011, tra i quali compare il campione relativo al verbale n. 122 del 23.03.2011
e che veniva ricevuta in data 29.03.2011) e sottoposto ad analisi presso il laboratorio di Salerno in data
5.04.2011. Non appare, in contrario, decisiva l'obiezione degli appellanti secondo cui l'amministrazione non avrebbe giustificato la ragione per cui inviò i campioni oltre le 48 ore visto che comunque sono stati rispettati i 5 giorni dal prelievo e non pare che alla violazione del primo termine sia correlata alcuna decadenza. Sul punto, l'art. 2 par. 3 del Reg. CEE 2568/91, modificato dal Reg. CE
n. 455/2001, già richiamato, stabilisce che “Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi immediatamente al riparo dalla luce e inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo”. È evidente, quindi, che nel caso di specie sia stato rispettato il termine di 5 giorni previsto dal citato Regolamento comunitario, quale fonte normativa primaria e sovraordinata anche rispetto alle norme tecniche di dettaglio previste dalla citate norme EN ISO.
Anche l'obiettata mancata conservazione alle temperature prescritte e la esposizione del campione alle alte temperature del periodo estivo è affermazione sguarnita di qualsiasi riscontro.
Ed infatti, nel verbale di prelevamento cit. si legge che “(…) i campioni vengono trasportati sino all'ufficio in apposito contenitore termico”; inoltre, il certificato di analisi del Laboratorio di Salerno n.
174/2011 del 13.04.2011 (ma anche quello precedente del 5.4.2011) contiene espressamente l'indicazione per cui “il campione è stato conservato in camera fredda (< 10° C) sino al momento dell'inizio della prova”. Con riguardo, ancora, alle controanalisi effettuate dal Laboratorio Centrale di
Roma dell'ICQRF 15.06.2011 e dal Laboratorio Chimico di Roma presso l' in Controparte_4 data 12.07.2011, richieste dagli appellanti in data 16.05.2011 si osserva che, nel verbale relativo al procedimento di revisione di analisi effettuato dal Laboratorio Centrale di Roma, n. 2011/111 del pagina 8 di 10 15.06.2011, si legge che “Considerato che l'articolo 2 del Reg. CEE n. 2568/1991 (come modificato dal Reg. CE n. 796/2002 e dal Reg. CE n. 1989/2003), prevede che l'analisi di revisione delle caratteristiche organolettiche sia effettuata entro quattro mesi dalla data del prelevamento, mediante due controanalisi da parte di altrettanti Panel riconosciuti, si è provveduto ad interessare il Panel del
Laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF ed il Panel del Laboratorio Chimico di Roma dell'
[...]
(…). Considerato che entrambi i Panel interessati hanno provveduto ad effettuare le CP_4 controanalisi sul campione in oggetto rispettando il termine massimo sopra riportato e che, in base all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CEE n. 2568/1991 e successive modifiche, le caratteristiche organolettiche di un olio sono considerate conformi a quelle dichiarate se entrambe le due controanalisi ne confermano la classificazione, si conferma il giudizio di irregolarità emesso dal Panel di prima istanza”. A sua volta, il verbale n. 17/2011 del 12.07.2011 del Laboratorio Chimico di Roma evidenzia che “il campione pervenuto il 01/06/2011 (…) è stato conservato dal momento della ricezione e fino alla data dell'analisi al riparo da luce e fonti di calore ed in condizioni adeguate, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 2568/91 e s.m. art. 2 punto 3 e dalla norma UNI EN ISO
661/2005”. Ne deriva che appare priva di rilevanza l'obiezione relativa al mancato rispetto dei metodi di conservazione del campione processato dal momento che dagli atti menzionati si ricava il riferimento al rispetto delle temperature di conservazione del campione.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che, anche in sede di controanalisi, siano state rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di settore.
In definitiva risultano infondati tutti i motivi posti a fondamento del gravame e riproduttivi delle censure mosse in prime cure (il vizio nel prelievo del campione, la mancata consegna del campione ai laboratori di analisi nel termine di legge, l'inadeguata conservazione del campione prelevato).
L'appello è quindi respinto.
3. Le spese del seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (valore della causa tra €
52.000,00 ed € 260.000,00, onorari al minimo data la non complessità delle questioni trattate;
fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, pagamento posto a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo. pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza nr. Parte_3
4159/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 19/10/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate per compensi in €. 4.997,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
RI MI
Il Consigliere est.
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