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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2023, avente ad oggetto la
“separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRATTAGLI DANILO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
pagina 1 di 5 in data 4.09.1996, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani (atto n. 41, parte II, serie A, anno 1996).
Deduceva che dalla loro unione era nato unicamente il figlio
, studente della facoltà di medicina, non ancora economicamente Per_1 indipendente.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa del carattere esageratamente irascibile del marito.
Rappresentava di essere disoccupata, essendosi dedicata alla cura della casa e della famiglia, e stigmatizzava la sperequazione tra le proprie risorse e quelle del marito, impiegate negli anni per garantire alla famiglia un tenore di vita agiato.
Lamentava che il aveva recentemente prelevato lo stipendio CP_1
(ammontante a circa € 2.500,00 mensili) via via accreditato sul conto cointestato, rimasto privo di disponibilità, ad esclusione di esigue somme versate per il proprio mantenimento e per quello del figlio.
Chiedeva che il venisse onerato della corresponsione CP_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, considerate le sue crescenti esigenze, nonché del versamento del 70% delle spese straordinarie e di ulteriori € 800,00 per il proprio mantenimento.
Chiedeva altresì l'assegnazione dell'immobile di ON (sito nella via Maratea n. 31) per coabitarvi con il figlio, mentre affermava di poter lasciare nella piena disponibilità del marito la casa coniugale di
CP_2
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, negava di essersi sottratto alle proprie responsabilità familiari, sostenendo di aver continuato a contribuire al mantenimento economico della famiglia, anche dopo la separazione di fatto.
pagina 2 di 5 Non si opponeva alla assegnazione della casa di ON alla moglie, affinché vi coabitasse con il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, la sufficienza della somma di € 200,00 mensili, unitamente al 50% delle spese straordinarie, a far fronte alle esigenze di mantenimento del figlio, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente, avendo la stessa in passato svolto attività lavorativa e poi essendosi rifiutata di “accettare le opportunità di impiego procuratele dal marito”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza dell'11.12.2023, in via provvisoria, veniva posto a carico della parte resistente l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa (per € 600,00) nonché del figlio maggiorenne (per € 200,00), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, nonché di partecipare nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie. Nella stessa sede, venivano inoltre disposte verifiche a mezzo della Polizia Tributaria, sui redditi, i patrimoni, i conti e/o depositi, indici di capacità e movimentazioni bancarie di entrambe le parti.
All'udienza del 18.07.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente all'emissione della sentenza n. 594/2024, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
pagina 3 di 5 Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dato atto dell'intervenuta pronuncia di separazione con sentenza del 12.09.2024, si osserva quanto segue.
In relazione alla domanda di contributo al mantenimento del figlio
, originariamente spiegata dalla ricorrente, va rilevato, pur non Per_1
considerando la dichiarazione di “sufficienza delle proprie risorse” sottoscritta digitalmente ed allegata dal resistente, come non sia controverso tra le parti né il conseguimento del titolo di medico chirurgo, né la declinazione attuale di tale titolo in confacente impiego.
Di talchè non può considerarsi più sussistente l'obbligo del resistente di provvedere alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento, anche avendo riguardo alla nota ed immediata redditività di tale titolo di studi nell'attuale mercato del lavoro.
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla si Pt_1 osserva, invece, che risulta evidente la sproporzione tra le risorse delle parti.
Ed infatti, dagli approfondimenti tributari svolti non consta la percezione, dal 2023, di adeguati redditi da parte della sebbene Pt_1
costei con apprezzabile impegno abbia tentato di rendersi autonoma (da ultimo tramite l'iscrizione ad un corso OSA), nonostante l'età e la scarsa esperienza lavorativa maturata. Né è emerso che la ricorrente abbia ingiustificatamente rifiutato più occasioni lavorative, circostanza contestata e rimasta labiale.
Dal canto suo, il resistente è risultato percettore di più che dignitosi redditi (€ 39.359,98 nel 2022 ed € 40.578,11 nel 2023) e non è più gravato dell'onere di mantenimento regolare del figlio.
Cosicché, congiuntamente valorizzati il dovere di solidarietà ancora gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica pagina 4 di 5 disparità reddituale, appare equa la conferma dell'imposizione a carico del di un assegno in favore della dell'importo di € 600,00 CP_1 Pt_1
mensili.
Le parti hanno invece raggiunto un accordo circa la ripartizione delle unità immobiliari di cui sono cointestatari, di talchè nulla andrà aggiunto, vieppiù in assenza di prole minore o non autosufficiente.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, richiamata la sentenza già emessa in tema di status:
- conferma a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1350/2023, avente ad oggetto la
“separazione personale dei coniugi”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FRATTAGLI DANILO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
pagina 1 di 5 in data 4.09.1996, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani (atto n. 41, parte II, serie A, anno 1996).
Deduceva che dalla loro unione era nato unicamente il figlio
, studente della facoltà di medicina, non ancora economicamente Per_1 indipendente.
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa del carattere esageratamente irascibile del marito.
Rappresentava di essere disoccupata, essendosi dedicata alla cura della casa e della famiglia, e stigmatizzava la sperequazione tra le proprie risorse e quelle del marito, impiegate negli anni per garantire alla famiglia un tenore di vita agiato.
Lamentava che il aveva recentemente prelevato lo stipendio CP_1
(ammontante a circa € 2.500,00 mensili) via via accreditato sul conto cointestato, rimasto privo di disponibilità, ad esclusione di esigue somme versate per il proprio mantenimento e per quello del figlio.
Chiedeva che il venisse onerato della corresponsione CP_1 mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, considerate le sue crescenti esigenze, nonché del versamento del 70% delle spese straordinarie e di ulteriori € 800,00 per il proprio mantenimento.
Chiedeva altresì l'assegnazione dell'immobile di ON (sito nella via Maratea n. 31) per coabitarvi con il figlio, mentre affermava di poter lasciare nella piena disponibilità del marito la casa coniugale di
CP_2
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione, contestava le avverse allegazioni.
In particolare, negava di essersi sottratto alle proprie responsabilità familiari, sostenendo di aver continuato a contribuire al mantenimento economico della famiglia, anche dopo la separazione di fatto.
pagina 2 di 5 Non si opponeva alla assegnazione della casa di ON alla moglie, affinché vi coabitasse con il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo.
Avversava le domande economiche avanzate dalla ricorrente, sostenendo, da un lato, la sufficienza della somma di € 200,00 mensili, unitamente al 50% delle spese straordinarie, a far fronte alle esigenze di mantenimento del figlio, e, dall'altro, la capacità della moglie di sostentarsi autonomamente, avendo la stessa in passato svolto attività lavorativa e poi essendosi rifiutata di “accettare le opportunità di impiego procuratele dal marito”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si rivelava infruttuoso l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza dell'11.12.2023, in via provvisoria, veniva posto a carico della parte resistente l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 800,00, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa (per € 600,00) nonché del figlio maggiorenne (per € 200,00), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, nonché di partecipare nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie. Nella stessa sede, venivano inoltre disposte verifiche a mezzo della Polizia Tributaria, sui redditi, i patrimoni, i conti e/o depositi, indici di capacità e movimentazioni bancarie di entrambe le parti.
All'udienza del 18.07.2024, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, contestualmente all'emissione della sentenza n. 594/2024, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande.
pagina 3 di 5 Pervenuti gli accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dato atto dell'intervenuta pronuncia di separazione con sentenza del 12.09.2024, si osserva quanto segue.
In relazione alla domanda di contributo al mantenimento del figlio
, originariamente spiegata dalla ricorrente, va rilevato, pur non Per_1
considerando la dichiarazione di “sufficienza delle proprie risorse” sottoscritta digitalmente ed allegata dal resistente, come non sia controverso tra le parti né il conseguimento del titolo di medico chirurgo, né la declinazione attuale di tale titolo in confacente impiego.
Di talchè non può considerarsi più sussistente l'obbligo del resistente di provvedere alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento, anche avendo riguardo alla nota ed immediata redditività di tale titolo di studi nell'attuale mercato del lavoro.
In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla si Pt_1 osserva, invece, che risulta evidente la sproporzione tra le risorse delle parti.
Ed infatti, dagli approfondimenti tributari svolti non consta la percezione, dal 2023, di adeguati redditi da parte della sebbene Pt_1
costei con apprezzabile impegno abbia tentato di rendersi autonoma (da ultimo tramite l'iscrizione ad un corso OSA), nonostante l'età e la scarsa esperienza lavorativa maturata. Né è emerso che la ricorrente abbia ingiustificatamente rifiutato più occasioni lavorative, circostanza contestata e rimasta labiale.
Dal canto suo, il resistente è risultato percettore di più che dignitosi redditi (€ 39.359,98 nel 2022 ed € 40.578,11 nel 2023) e non è più gravato dell'onere di mantenimento regolare del figlio.
Cosicché, congiuntamente valorizzati il dovere di solidarietà ancora gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica pagina 4 di 5 disparità reddituale, appare equa la conferma dell'imposizione a carico del di un assegno in favore della dell'importo di € 600,00 CP_1 Pt_1
mensili.
Le parti hanno invece raggiunto un accordo circa la ripartizione delle unità immobiliari di cui sono cointestatari, di talchè nulla andrà aggiunto, vieppiù in assenza di prole minore o non autosufficiente.
*****
Il tenore delle statuizioni e l'accoglimento parziale suggeriscono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita, richiamata la sentenza già emessa in tema di status:
- conferma a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della medesima;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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