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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G: 2443/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2017promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pagliaro Teresa, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gagliardi Annunziata, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
AVV. NOTO STEFANIA, curatrice degli interessi dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato il 3.8.2022 e non si è costituito altro difensore.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rappresentato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Mondragone (CE) in data 25.07.2012, e che dalla loro unione sono nati i figli e il Per_2 Per_1
02.08.2013.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, chiedendo corrispondersi da parte di quest'ultimo il versamento di un assegno per il proprio mantenimento pari a 100,00 euro mensili, e di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari a 300,00 euro mensili.
In data 28.06.2017, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolava il diritto di visita dei figli da parte del padre. Inoltre, poneva a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili.
Parte resistente costituitosi in giudizio chiedeva la conferma della misura dell'affido condiviso dei figli minori e la modifica dell'ordinanza presidenziale, relativamente all'importo dell'assegno in favore degli stessi, ed infine il rigetto della richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La richiesta di modifica dell'ordinanza veniva rigettata dal G.I. e si rinviava in prosieguo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Veniva inoltre nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
In data 31.12.2021 si costituiva in giudizio l'avv. Noto Stefania, in qualità di curatrice degli interessi dei figli minori della coppia, a seguito dell'instaurazione del giudizio ex art. 330 c.c., su impulso della Procura della Repubblica nei confronti del padre (procedimento conclusosi con la disposizione della misura dell'affido super esclusivo dei minori alla madre, atteso il disinteresse da parte del padre nei confronti della prole sia per gli incontri sia per il versamento del contributo a titolo di mantenimento).
Con l'atto di costituzione la curatrice dei minori chiedeva prescriversi un percorso psicologico- psicanalitico del nucleo familiare, un intervento terapeutico al fine di mitigare la conflittualità tra i genitori e infine, nel caso di disponenda ctu, la valutazione delle competenze genitoriali al fine di stabilire la migliore soluzione di affido per i minori.
All'udienza del 14.01.2022, il G.I. prendeva atto della mancata comparizione delle parti in virtù di un tentativo di bonario componimento e delegava ai S.S. territorialmente competenti il compito di un'indagine psico-sociale nei confronti dei genitori, in particolare in merito al rapporto genitori-figli.
In data 03.08.2022 l'avvocato di parte resistente comunicava rinuncia al mandato e non si costituiva un nuovo difensore e nelle more venivano disposti accertamenti sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e all'esito in data 11.10.2024 la causa veniva introitata in decisione.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e sul relativo addebito al resistente, sulla domanda di affido e sul diritto di visita dei figli minori, sul mantenimento in favore dei figli minori, sulla domanda di pagamento del canone di locazione della casa coniugale a carico del resistente.
In via preliminare quanto alla domanda di condanna alla partecipazione alle spese relative al canone di locazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile atteso che salvo diverso accordo tra le parti, il resistente può essere onerato esclusivamente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e a quello di mantenimento in favore della moglie ove richiesto dalla stessa e sussistendone i presupposti.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e dell'attività istruttoria espletata in giudizio, si accoglie la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale manente matrimonio. Parte resistente, ha invece contestato questa circostanza e ha dedotto che la fine dell'unione coniugale si verificava per il mancato trasferimento del nucleo familiare a Napoli ove esercita la sua attività, tuttavia non ha formulato domanda di addebito nei confronti della ricorrente nella memoria di costituzione.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del tradimento né del nesso causale tra la presunta relazione extraconiugale intrapresa da parte resistente e la crisi matrimoniale.
Nel corso dell'attività istruttoria nulla è stato provato con riferimento alla relazione extraconiugale, né le allegate dichiarazioni rese da una terza persona non identificabile su un social network sono sufficienti a far ipotizzare un tradimento del resistente.
Le circostanze riferite dalla parte ricorrente, non provano dunque l'esistenza di una relazione né è possibile, sulla base del quadro probatorio risultante all'esito dell'attività istruttoria, ritenere provata la relazione extraconiugale del resistente manente matrimonio atteso che nulla è emerso nel corso della espletata istruttoria orale. Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori
Parte resistente nell'atto di costituzione chiedeva confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale in merito all'affido condiviso dei figli minori.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vadano accolte le richieste della ricorrente e del curatore dei minori e che pertanto gli stessi, in conformità a quanto previsto con decreto del T.M., vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte, come disposto dal Tribunale con decreto dell'8.03.2019, non essendo superate le criticità riscontrate nel padre in punto di competenze genitoriali, ritenuti tali profili potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo psicosociale dei minori (relazione dei Servizi Sociali del 31.3.2022).
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto al diritto di visita del padre si premette che il Collegio nel corso del procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale aveva preso atto dell'impegno da parte del resistente di acquisire quelle competenze genitoriali necessarie per potersi relazionare e per poter gestire la minore affetta da Per_2 sindrome dello spettro autistico, tuttavia dalla relazione dei Servizi Sociali in atti del 6.9.2022 emerge che non solo non ha acquisito tali competenze confrontandosi con i terapisti ma ha dimostrato una scarsa attitudine con il figlio “ alimentando il senso di frustrazione e di abbandono nel momento in cui non gli mostra le attenzioni che vorrebbe”.
In ragione di tali considerazioni osservato che allo stato all'esito della attività istruttoria non risultano recuperate le competenze genitoriali del padre e che sussiste il pericolo di pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico dei minori come rappresentato dai Servizi Sociali dispone inoltre che gli incontri si tengano sempre in forma assistita sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti, con l'ausilio di uno psicologo, tenuta altresì in considerazione la condizione della figlia previo svolgimento di un Per_2 percorso di sostegno alla genitorialità da parte del resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Per_2 Per_1
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione a carico del resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 600,00 mensili
(euro 300,00 per ciascun figlio). Parte resistente si oppone, avendo chiesto nell'atto di costituzione una diminuzione dell'assegno, così come stabilito con ordinanza presidenziale, e chiedendo il versamento di un assegno pari a euro 150,00 per ciascun figlio. Nelle more del giudizio, e nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 1610/2021 parte resistente, ha dichiarato di impegnarsi al versamento in favore dei figli di euro 400,00 mensili.
Considerata l'adozione della misura dell'affido super esclusivo da parte di questo Tribunale, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età dei minori. va tenuto conto delle condizioni economiche della madre, la quale lavora come insegnante e dichiara di aver percepito nell'anno 2018 una retribuzione annua lorda di circa euro 7.080,00, nell'anno 2019 una retribuzione annuale lorda di circa euro 14.606,00 e nel 2020 un a retribuzione annuale lorda di circa euro 21.500,00, e del padre. Quest'ultimo lavora presso la salumeria nella provincia di Napoli e nel 2017 ha percepito una retribuzione annua di circa euro 6.398,00. Tuttavia, tale circostanza appare palesemente inattendibile, atteso che il resistente gestirebbe tale salumeria insieme alla madre ed inoltre, secondo quanto asserito nell'atto di costituzione, sarebbe proprietario di due immobili, di cui uno concesso in locazione. In merito all'attività lavorativa svolta dal resistente, così dichiarava il teste di parte ricorrente, che escusso sul punto, affermava: “Lui gestisce una Tes_1 salumeria insieme alla madre…Mio genero si occupava degli ordinativi ed andava nei centro commerciali per i vari acquisti.
La madre di lui ha una certa età ed io sapevo che avevano concordato che quando mio genero si sposava avrebbe avuto lui la gestione della salumeria. Così è stato. Ricordo che una volta andò a Roma perché voleva chiudere la salumeria e aprirne una ad Anzio. Si era stancato dei furti. Lo ho accompagnato io insieme a mia figlia”. Ciò detto, non essendo stata prodotta da parte resistente sufficiente documentazione idonea ad attestare le reali condizioni economiche e considerato che oltre al reddito derivante dalla attività della salumeria il ricorrente percepisce un ulteriore reddito da locazione il cui importo non è stato reso noto e che la ricorrente invece, provvede alla cura dei minori da sola senza alcun contributo del resistente, attesa peraltro l'ulteriore difficoltà rappresentata dalle condizioni della minore che rende necessario la Per_2 richiesta di frequenti congedi parentali da parte della ricorrente con conseguente decurtazione della retribuzione, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, così come già statuito in ordinanza presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate per metà attesa la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e per la restante parte sono poste a carico del resistente soccombente sulle altre domande
(regime di affido, diritto di visita e mantenimento) e la cui trattazione ha determinato la durata del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Rigetta la richiesta di addebito formulata;
dalla ricorrente
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 47, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
4. Conferma l'affido super esclusivo dei figli minori alla ricorrente presso cui sono collocati stabilmente e dispone il regime di visita secondo quanto precisato in parte motiva;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
6. Pone a carico del resistente la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore dei figli minori;
7. Dichiara inammissibile la richiesta formulata da parte ricorrente in merito alla corresponsione da parte del resistente del pagamento del canone di locazione della casa coniugale;
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 oltre 15% spese generali Iva e cpa.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
28.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2443/2017promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pagliaro Teresa, presso cui elettivamente domicilia Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gagliardi Annunziata, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia
RESISTENTE
AVV. NOTO STEFANIA, curatrice degli interessi dei figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
INTERVENUTO
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il difensore di parte resistente ha rinunciato al mandato il 3.8.2022 e non si è costituito altro difensore.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rappresentato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Mondragone (CE) in data 25.07.2012, e che dalla loro unione sono nati i figli e il Per_2 Per_1
02.08.2013.
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente, chiedendo corrispondersi da parte di quest'ultimo il versamento di un assegno per il proprio mantenimento pari a 100,00 euro mensili, e di un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari a 600,00 euro mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari a 300,00 euro mensili.
In data 28.06.2017, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, disponeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento privilegiato presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolava il diritto di visita dei figli da parte del padre. Inoltre, poneva a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili.
Parte resistente costituitosi in giudizio chiedeva la conferma della misura dell'affido condiviso dei figli minori e la modifica dell'ordinanza presidenziale, relativamente all'importo dell'assegno in favore degli stessi, ed infine il rigetto della richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La richiesta di modifica dell'ordinanza veniva rigettata dal G.I. e si rinviava in prosieguo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Veniva inoltre nominato il G.I. ai fini dell'espletamento della relativa attività istruttoria.
In data 31.12.2021 si costituiva in giudizio l'avv. Noto Stefania, in qualità di curatrice degli interessi dei figli minori della coppia, a seguito dell'instaurazione del giudizio ex art. 330 c.c., su impulso della Procura della Repubblica nei confronti del padre (procedimento conclusosi con la disposizione della misura dell'affido super esclusivo dei minori alla madre, atteso il disinteresse da parte del padre nei confronti della prole sia per gli incontri sia per il versamento del contributo a titolo di mantenimento).
Con l'atto di costituzione la curatrice dei minori chiedeva prescriversi un percorso psicologico- psicanalitico del nucleo familiare, un intervento terapeutico al fine di mitigare la conflittualità tra i genitori e infine, nel caso di disponenda ctu, la valutazione delle competenze genitoriali al fine di stabilire la migliore soluzione di affido per i minori.
All'udienza del 14.01.2022, il G.I. prendeva atto della mancata comparizione delle parti in virtù di un tentativo di bonario componimento e delegava ai S.S. territorialmente competenti il compito di un'indagine psico-sociale nei confronti dei genitori, in particolare in merito al rapporto genitori-figli.
In data 03.08.2022 l'avvocato di parte resistente comunicava rinuncia al mandato e non si costituiva un nuovo difensore e nelle more venivano disposti accertamenti sul nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali e all'esito in data 11.10.2024 la causa veniva introitata in decisione.
In questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla separazione tra i coniugi e sul relativo addebito al resistente, sulla domanda di affido e sul diritto di visita dei figli minori, sul mantenimento in favore dei figli minori, sulla domanda di pagamento del canone di locazione della casa coniugale a carico del resistente.
In via preliminare quanto alla domanda di condanna alla partecipazione alle spese relative al canone di locazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile atteso che salvo diverso accordo tra le parti, il resistente può essere onerato esclusivamente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e a quello di mantenimento in favore della moglie ove richiesto dalla stessa e sussistendone i presupposti.
Sulla domanda di separazione tra i coniugi
La domanda di separazione è fondata, e pertanto va accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e dell'attività istruttoria espletata in giudizio, si accoglie la domanda di separazione presentata da entrambi i coniugi.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, parte ricorrente deduce che la causa della crisi coniugale sia da ascriversi al comportamento del resistente, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale manente matrimonio. Parte resistente, ha invece contestato questa circostanza e ha dedotto che la fine dell'unione coniugale si verificava per il mancato trasferimento del nucleo familiare a Napoli ove esercita la sua attività, tuttavia non ha formulato domanda di addebito nei confronti della ricorrente nella memoria di costituzione.
Si evidenzia che la pronuncia invocata da entrambi presupponga che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del
27.6.2006).
In particolare, relativamente all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità, (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del 1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Orbene, nella fattispecie, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova del tradimento né del nesso causale tra la presunta relazione extraconiugale intrapresa da parte resistente e la crisi matrimoniale.
Nel corso dell'attività istruttoria nulla è stato provato con riferimento alla relazione extraconiugale, né le allegate dichiarazioni rese da una terza persona non identificabile su un social network sono sufficienti a far ipotizzare un tradimento del resistente.
Le circostanze riferite dalla parte ricorrente, non provano dunque l'esistenza di una relazione né è possibile, sulla base del quadro probatorio risultante all'esito dell'attività istruttoria, ritenere provata la relazione extraconiugale del resistente manente matrimonio atteso che nulla è emerso nel corso della espletata istruttoria orale. Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, si rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
Sull'affido e sul diritto di visita dei figli minori
Parte resistente nell'atto di costituzione chiedeva confermarsi quanto statuito con ordinanza presidenziale in merito all'affido condiviso dei figli minori.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto emerso nel corso del giudizio, vadano accolte le richieste della ricorrente e del curatore dei minori e che pertanto gli stessi, in conformità a quanto previsto con decreto del T.M., vadano affidati solo alla madre, in ossequio ai principi di cui all'art. 337 quater primo comma c.c., interpretato in conformità all'orientamento prevalente della Suprema Corte, come disposto dal Tribunale con decreto dell'8.03.2019, non essendo superate le criticità riscontrate nel padre in punto di competenze genitoriali, ritenuti tali profili potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo psicosociale dei minori (relazione dei Servizi Sociali del 31.3.2022).
Si osserva infatti che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi dei minori
Pertanto, i minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Quanto al diritto di visita del padre si premette che il Collegio nel corso del procedimento per decadenza dalla responsabilità genitoriale aveva preso atto dell'impegno da parte del resistente di acquisire quelle competenze genitoriali necessarie per potersi relazionare e per poter gestire la minore affetta da Per_2 sindrome dello spettro autistico, tuttavia dalla relazione dei Servizi Sociali in atti del 6.9.2022 emerge che non solo non ha acquisito tali competenze confrontandosi con i terapisti ma ha dimostrato una scarsa attitudine con il figlio “ alimentando il senso di frustrazione e di abbandono nel momento in cui non gli mostra le attenzioni che vorrebbe”.
In ragione di tali considerazioni osservato che allo stato all'esito della attività istruttoria non risultano recuperate le competenze genitoriali del padre e che sussiste il pericolo di pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico dei minori come rappresentato dai Servizi Sociali dispone inoltre che gli incontri si tengano sempre in forma assistita sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali competenti, con l'ausilio di uno psicologo, tenuta altresì in considerazione la condizione della figlia previo svolgimento di un Per_2 percorso di sostegno alla genitorialità da parte del resistente.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e Per_2 Per_1
In merito al mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto la corresponsione a carico del resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori pari a euro 600,00 mensili
(euro 300,00 per ciascun figlio). Parte resistente si oppone, avendo chiesto nell'atto di costituzione una diminuzione dell'assegno, così come stabilito con ordinanza presidenziale, e chiedendo il versamento di un assegno pari a euro 150,00 per ciascun figlio. Nelle more del giudizio, e nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 1610/2021 parte resistente, ha dichiarato di impegnarsi al versamento in favore dei figli di euro 400,00 mensili.
Considerata l'adozione della misura dell'affido super esclusivo da parte di questo Tribunale, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario, il padre.
Pertanto, ritenuto necessario disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori e passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
Il contributo al mantenimento è determinato in considerazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori ed è parametrato ai sensi dell'art. 337 ter quarto comma alle attuali esigenze.
Nel caso di specie, oltre all'età dei minori. va tenuto conto delle condizioni economiche della madre, la quale lavora come insegnante e dichiara di aver percepito nell'anno 2018 una retribuzione annua lorda di circa euro 7.080,00, nell'anno 2019 una retribuzione annuale lorda di circa euro 14.606,00 e nel 2020 un a retribuzione annuale lorda di circa euro 21.500,00, e del padre. Quest'ultimo lavora presso la salumeria nella provincia di Napoli e nel 2017 ha percepito una retribuzione annua di circa euro 6.398,00. Tuttavia, tale circostanza appare palesemente inattendibile, atteso che il resistente gestirebbe tale salumeria insieme alla madre ed inoltre, secondo quanto asserito nell'atto di costituzione, sarebbe proprietario di due immobili, di cui uno concesso in locazione. In merito all'attività lavorativa svolta dal resistente, così dichiarava il teste di parte ricorrente, che escusso sul punto, affermava: “Lui gestisce una Tes_1 salumeria insieme alla madre…Mio genero si occupava degli ordinativi ed andava nei centro commerciali per i vari acquisti.
La madre di lui ha una certa età ed io sapevo che avevano concordato che quando mio genero si sposava avrebbe avuto lui la gestione della salumeria. Così è stato. Ricordo che una volta andò a Roma perché voleva chiudere la salumeria e aprirne una ad Anzio. Si era stancato dei furti. Lo ho accompagnato io insieme a mia figlia”. Ciò detto, non essendo stata prodotta da parte resistente sufficiente documentazione idonea ad attestare le reali condizioni economiche e considerato che oltre al reddito derivante dalla attività della salumeria il ricorrente percepisce un ulteriore reddito da locazione il cui importo non è stato reso noto e che la ricorrente invece, provvede alla cura dei minori da sola senza alcun contributo del resistente, attesa peraltro l'ulteriore difficoltà rappresentata dalle condizioni della minore che rende necessario la Per_2 richiesta di frequenti congedi parentali da parte della ricorrente con conseguente decurtazione della retribuzione, il Tribunale ritiene congruo il versamento della somma pari ad euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori, così come già statuito in ordinanza presidenziale.
Alla luce del principio di proporzionalità, la ricorrente provvederà al mantenimento diretto dei figli minori atteso che gli stessi vivono nella sua residenza, mentre il resistente verserà un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00.
L'assegno mensile, come determinato a favore dei figli, andrà versato alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Il padre dovrà altresì partecipare nella misura del 50% delle spese scolastiche, mediche e a tutte le altre spese straordinarie necessarie in favore dei figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di S.M.C.V.).
Sulle spese di lite
Le spese di lite sono compensate per metà attesa la soccombenza della ricorrente sulla domanda di addebito e per la restante parte sono poste a carico del resistente soccombente sulle altre domande
(regime di affido, diritto di visita e mantenimento) e la cui trattazione ha determinato la durata del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
2. Rigetta la richiesta di addebito formulata;
dalla ricorrente
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 47, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
4. Conferma l'affido super esclusivo dei figli minori alla ricorrente presso cui sono collocati stabilmente e dispone il regime di visita secondo quanto precisato in parte motiva;
5. Pone a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
6. Pone a carico del resistente la corresponsione delle spese straordinarie al 50% in favore dei figli minori;
7. Dichiara inammissibile la richiesta formulata da parte ricorrente in merito alla corresponsione da parte del resistente del pagamento del canone di locazione della casa coniugale;
8. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi 2500,00 oltre 15% spese generali Iva e cpa.
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
28.4.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio