Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 03.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5597.23 TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv. Lauretta Gabriella e dall'avv. Parte_1
Lauretta Alessandro, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare che la Sig.ra CP_1
non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 7.341,59 percepito Parte_1 sulla prestazione cat. INV.CIV. n. 044-510107385500; 2) Accertare e dichiarare la nullità di provvedimento di ricalcolo della prestazione cat. INV.CIV. n. 044- 510107385500, datato 30.06.2023, per le motivazioni tutte articolate nel presente atto o per quelle che verranno ritenute di Giustizia;
3) Per l'effetto dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 7.341,59 richiesto dall' con il provvedimento del 30.06.2023; 4) Sentir condannare per l'effetto CP_1
l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto al suddetto titolo sulle CP_1 prestazioni previdenziali o assistenziali di cui la ricorrente è o sarà titolare;
5)
Sentir condannare alla refusione di spese e compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
Nello specifico, ha esposto: di essere stata riconosciuta totalmente e permanentemente inabile al proficuo lavoro (100%) con decorrenza dal novembre
Torre del Greco comunicava alla ricorrente che la pensione n. 044-510107385500 cat INVCIV era stata ricalcolata a decorrere dal 1 novembre 2021; dal ricalcolo era derivato, fino al 31 luglio 2023, un debito a suo carico di euro 7.341,59; la revoca di una prestazione di invalidità non poteva mai essere retrodatata rispetto all'epoca di effettuazione della visita medico-legale di accertamento;
la formazione dell'indebito era dovuta all'abnorme lasso di tempo intercorso tra la domanda di accertamento di invalidità presentata dalla ricorrente e l'effettiva sua sottoposizione a visita da parte della competente Commissione medica (domanda di accertamento di invalidità presentata nell'ottobre 2021 a fronte della sottoposizione a visita medica nel giugno 2023); pertanto, derivando l'indebito da una vicenda nella quale non erano in alcun modo rinvenibili dolo o colpa della ricorrente e nella quale andava assolutamente tutelato l'affidamento della ricorrente sulle somme legittimamente incassate sino alla visita medica, restavano irripetibili i ratei di prestazione antecedenti alla notifica del provvedimento di ricalcolo del 30/06/2023, avvenuta nel settembre 2023. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta parzialmente, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. L'indebito per cui è causa scaturisce dall'avvenuto riconoscimento, a seguito del verbale sanitario del 13.6.2023, notificato in data 30.6.2023, delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso alla prestazione di assegno mensile di assistenza in luogo della pensione di inabilità civile di cui la stessa era in precedenza titolare e ciò con decorrenza dal 1° novembre 2021. Per effetto, quindi, del mutamento del titolo della prestazione, mutavano altresì le soglie di reddito per il godimento della stessa e dalla mancanza del diverso requisito reddituale scaturiva l'indebito contestato. Sostiene l' che alcun affidamento poteva ingenerarsi in capo alla stessa in CP_1 ordine alla legittima riscossione delle somme proprio per la titolarità di una prestazione assistenziale legata al reddito e destinata a venir meno per il suo superamento. Ciò posto, risulta dalla documentazione in atti che l'istante, già titolare di pensione di inabilità, a seguito di nuova domanda dell'ottobre 2021 era sottoposta a visita solo in data 13.06.23 ed il verbale della Commissione attestante il mancato riconoscimento del requisito necessario per il conseguimento della pensione di inabilità civile e la sussistenza di una percentuale di invalidità dal 74% al 99% era notificato all'istante in data 30.06.23, ragione per cui si ravvisa una situazione di affidamento dell'assistito, meritevole di tutela sino alla suddetta data. Su tema va ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (v. Cass. 34013 del 2019). La Corte di legittimità con successiva pronuncia (ord. n. 248/2023) ha ribadito il principio per cui «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni». Tale principio va coordinato con i principi di settore per cui, se è vero che per espressa disposizione di legge la revoca decorre dal venir meno dei presupposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 ter della legge del 1996, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha ricavato il sottosistema che esclude la ripetibilità dell'indebito in presenza di situazioni caratterizzate dalla non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la ricorrenza di una situazione idonea a generare affidamento, anche in ipotesi di venir meno del requisito sanitario dalla visita. In tale prospettiva, è necessario, ai fini di tutela dell'affidamento dell'accipiens, che ci sia stata la comunicazione degli esiti della visita, mentre non è rilevante che si sia completato il procedimento amministrativo normativamente contemplato. Tanto chiarito, è opportuno richiamare i principi espressi dalla Corte d legittimità con cui si è affermato che " il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). (v. Cass. n. 4668/2021, nonché Cass. n. 10642/2019, 28771/2018). In particolare, la Suprema Corte (sent. n. 4668 .2021 citata ) ha ribadito che: “ la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella specie, per le ragioni esposte, l'indebito è ripetibile dalla data di notifica del verbale sanitario ossia dal 30.06.23. In definitiva, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme oggetto dell'indebito contestato sino alla data del 30.06.25. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: Accoglie parzialmente la domanda e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione dei ratei sino alla data del 30.06.25; condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi euro 1800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi
In Torre Annunziata, il 03.06.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè