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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.G., avente ad oggetto: Patrocinio a spese dello Stato,
Tra
Avv. , nata a [...] il [...], residente a [...](c.f. Controparte_1
, rappr. e difesa dall'avv. Flavia Giulia Iudica. C.F._1
- Appellante -
Contro
, in persona del pro - tempore, non costituitosi in PA CP_3 giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- dell'11 marzo 2024 (resa nel procedimento n.
1272/2019 R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dall'Avv. in Controparte_1 sede di opposizione -ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011- avverso il decreto -emesso il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di
Caltagirone in composizione monocratica nel procedimento penale n. 1104/2013
R.G.N.R., n. 499/2016 R.G. Trib.- di pagamento degli onorari e delle spese al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione proposta dall'Avv. e, per Controparte_1
l'effetto, liquidava in favore della stessa la somma di euro 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
b) compensava le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2024, l'Avv. Controparte_1
proponeva appello avverso la menzionata ordinanza, formulando un unico motivo di gravame.
Il non si costituiva in giudizio. PA
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato PA
, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
[...]
Va esaminata la questione -rilevabile d'ufficio- relativa all'ammissibilità o meno del proposto appello.
E invero, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016; Cass. n. 19372/2015).
Ciò premesso, va osservato che il decreto di liquidazione dei compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (e ciò in forza del rinvio operato dall'art. 84 del citato D.P.R. allo stesso art. 170), dovendosi pertanto ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Cass. n. 13807/2011; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 21700/2015).
Con la citata sentenza n. 21700/2015 (relativa all'analogo caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma
2 - il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso D.P.R., che dà luogo a un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il
. Ne consegue che tanto l'opposizione avverso il decreto di PA
revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al CP_2
Giustizia".
[...]
Le superiori considerazioni (univocamente deponenti nel senso dell'ammissibilità - quale unico rimedio impugnatorio- del solo ricorso per Cassazione, e non anche dell'appello, avverso il provvedimento -ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c.- che -come nel caso di specie- decide sull'opposizione a decreto di liquidazione di compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) trovano un testuale riscontro normativo nella disposizione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2011 (nel testo applicabile ratione temporis).
Infatti, quest'ultima disposizione, nello stabilire che le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 (e, pertanto, giusta quanto sopra esposto, anche la presente causa concernente un'opposizione a decreto di liquidazione dei compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) “sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (primo comma), sancisce espressamente (con norma speciale derogatoria del generale principio di appellabilità ex art. 702 - quater c.p.c.) che “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile” (sesto comma).
In definitiva, va quindi dichiarata l'inammissibilità del proposto appello. Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello, stante la contumacia del appellato. CP_2
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 459/2024 R.G.A.C.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. avverso Controparte_1
l'ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- dell'11 marzo 2024 del Tribunale di Caltagirone
(resa nel procedimento n. 1272/2019 R.G.);
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.G., avente ad oggetto: Patrocinio a spese dello Stato,
Tra
Avv. , nata a [...] il [...], residente a [...](c.f. Controparte_1
, rappr. e difesa dall'avv. Flavia Giulia Iudica. C.F._1
- Appellante -
Contro
, in persona del pro - tempore, non costituitosi in PA CP_3 giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- dell'11 marzo 2024 (resa nel procedimento n.
1272/2019 R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dall'Avv. in Controparte_1 sede di opposizione -ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011- avverso il decreto -emesso il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di
Caltagirone in composizione monocratica nel procedimento penale n. 1104/2013
R.G.N.R., n. 499/2016 R.G. Trib.- di pagamento degli onorari e delle spese al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato) così statuiva:
a) accoglieva l'opposizione proposta dall'Avv. e, per Controparte_1
l'effetto, liquidava in favore della stessa la somma di euro 960,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
b) compensava le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2024, l'Avv. Controparte_1
proponeva appello avverso la menzionata ordinanza, formulando un unico motivo di gravame.
Il non si costituiva in giudizio. PA
Nell'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato PA
, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.
[...]
Va esaminata la questione -rilevabile d'ufficio- relativa all'ammissibilità o meno del proposto appello.
E invero, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016; Cass. n. 19372/2015).
Ciò premesso, va osservato che il decreto di liquidazione dei compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (e ciò in forza del rinvio operato dall'art. 84 del citato D.P.R. allo stesso art. 170), dovendosi pertanto ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Cass. n. 13807/2011; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 21700/2015).
Con la citata sentenza n. 21700/2015 (relativa all'analogo caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), la Corte di Cassazione ha altresì rilevato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma
2 - il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso D.P.R., che dà luogo a un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il
. Ne consegue che tanto l'opposizione avverso il decreto di PA
revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificati, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al CP_2
Giustizia".
[...]
Le superiori considerazioni (univocamente deponenti nel senso dell'ammissibilità - quale unico rimedio impugnatorio- del solo ricorso per Cassazione, e non anche dell'appello, avverso il provvedimento -ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c.- che -come nel caso di specie- decide sull'opposizione a decreto di liquidazione di compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) trovano un testuale riscontro normativo nella disposizione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2011 (nel testo applicabile ratione temporis).
Infatti, quest'ultima disposizione, nello stabilire che le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 (e, pertanto, giusta quanto sopra esposto, anche la presente causa concernente un'opposizione a decreto di liquidazione dei compensi professionali al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) “sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” (primo comma), sancisce espressamente (con norma speciale derogatoria del generale principio di appellabilità ex art. 702 - quater c.p.c.) che “l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile” (sesto comma).
In definitiva, va quindi dichiarata l'inammissibilità del proposto appello. Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello, stante la contumacia del appellato. CP_2
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 459/2024 R.G.A.C.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. avverso Controparte_1
l'ordinanza -ex art. 702 - ter c.p.c.- dell'11 marzo 2024 del Tribunale di Caltagirone
(resa nel procedimento n. 1272/2019 R.G.);
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro