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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6334/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Cardinale Portanova 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi,92 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420259000685246000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in notifica in data 21.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON CA depositato il 20.11.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259000685246000, notificata alla ricorrente in data 26.7.2025 (la prova la forniva AdER) con la quale era sollecitato, tra l'altro, il pagamento del credito portato dalla cartella n. 09420220010487141000 per TASSA AUTO 2015.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notifica della cartella e comunque estinta per decadenza/prescrizione la pretesa. Chiedeva pertanto annullarsi l'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione RC si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la inammissibilità del ricorso per essere stata le cartelle prima e poi vari atti interruttivi poi, regolarmente notificati;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
Anche ON CA si costituiva e opponeva la inammissibilità del ricorso per omessa prova della tempestività; quindi, deduceva la regolare notifica degli avvisi presupposto e la carenza di legittimazione per gli atti successivi alla iscrizione a ruolo;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
Con memoria del 17.12.2024 la difesa del ricorrente evidenziava e dimostrava che, nelle more, la cartella era stata pagata e chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pagamento della cartella impugnata e dunque il soddisfacimento del credito tributario controverso motiva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo.
Quanto al riparto delle spese di lite, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria il 23.2.2025.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6334/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Via Cardinale Portanova 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi,92 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09420259000685246000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in notifica in data 21.10.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON CA depositato il 20.11.2025, Ricorrente_1 , col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259000685246000, notificata alla ricorrente in data 26.7.2025 (la prova la forniva AdER) con la quale era sollecitato, tra l'altro, il pagamento del credito portato dalla cartella n. 09420220010487141000 per TASSA AUTO 2015.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notifica della cartella e comunque estinta per decadenza/prescrizione la pretesa. Chiedeva pertanto annullarsi l'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione RC si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la inammissibilità del ricorso per essere stata le cartelle prima e poi vari atti interruttivi poi, regolarmente notificati;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
Anche ON CA si costituiva e opponeva la inammissibilità del ricorso per omessa prova della tempestività; quindi, deduceva la regolare notifica degli avvisi presupposto e la carenza di legittimazione per gli atti successivi alla iscrizione a ruolo;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
Con memoria del 17.12.2024 la difesa del ricorrente evidenziava e dimostrava che, nelle more, la cartella era stata pagata e chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pagamento della cartella impugnata e dunque il soddisfacimento del credito tributario controverso motiva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo.
Quanto al riparto delle spese di lite, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria il 23.2.2025.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)