TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3664/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DAL PIN MARIASTEFANIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 11/06/2011 in LUCERA (FG), con atto trascritto presso il Comune di LUCERA (FG) al numero 43, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2011;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 02/02/2013), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in data 11/06/2011, in LUCERA (FG), con atto trascritto presso il comune di LUCERA al n. 43, Parte 2, Serie A, ufficio 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che la figlia minore della coppia, rimanga affidata in via Persona_2
condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3) Dà atto che la minore resterà collocata anagraficamente e in via Persona_2
preferenziale presso la madre, Parte_1
Dispone che il padre, , la veda e la tenga con sé ogni qualvolta lo voglia, Parte_2
previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: il padre terrà con sé la figlia i fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 al lunedì mattina alle ore 8.00; inoltre, durante le settimane nelle quali la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà incontrarsi e tenere con sé la figlia dal martedì pomeriggio alle ore 18.30 Per_1
fino al giovedì mattina ad ore 8.00 ovvero in altre giornate da concordarsi con la madre.
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le vacanze di Natale (per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale);
2 c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: la minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore le vacanze pasquali (alternando il periodo dal Giovedì Santo al sabato con i giorni dalla domenica di Pasqua al Lunedì dell'Angelo, con cadenza annuale);
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: entrambi i genitori possono tenere con sé la figlia per Per_1
almeno 3 settimane di cui almeno due consecutive, da concordare con preavviso entro il mese di maggio.
4) Dispone che la casa coniugale sita in Udine, Via Caccia n. 77, così censita al Catasto
Terreni e Fabbricati del Comune di Udine: Foglio 23, Mappale 750, sub 51, 60, 61, sia assegnata con tutti gli arredi a nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1
prevalente della figlia minore.
Dà atto che il sig. provvederà a lasciare l'abitazione non appena avrà reperito Parte_2
nuovo alloggio e comunque non oltre mesi dodici alla data di sottoscrizione del ricorso.
Dà atto che le parti si impegnano sin da ora a prestare il proprio assentimento al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio della figlia minore.
5) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia Parte_2 Per_1
versando a , in qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Parte_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 200,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia, con decorrenza dal mese durante il quale il sig.
avrà lasciato la casa familiare;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria Pt_2
annuale ex indici ISTAT costo vita.
Dispone che ciascun genitore partecipi giusta metà alle spese mediche, scolastiche e parascolastiche e/o ricreative e/o di svago e quelle ulteriori di carattere straordinario che si renderanno necessarie per la figlia come individuato e regolamentato dal Per_1
Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia –
Sezione Territoriale di Udine – ed il Tribunale di Udine.
Dà atto che le detrazioni relative alle spese sostenute per la figlia vengono ripartite tra i genitori al 50%. Dà atto che gli assegni unici vengono ripartiti al 50%.
6) Nulla sulle spese.
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LUCERA (FG), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 43, parte 2, serie A, ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2011.
Udine, li 29/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4