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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
DE BELVIS e dell'avv. FRANCESCO DE BELVIS ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.
GIUSEPPE DELLA CASA, via della Lirica n. 61
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA FESTA ed _1 C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Riolo Terme (RA), via Terme n. 1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA FESTA ed _2 C.F._3 elettivamente domiciliata nel suo studio in Riolo Terme (RA), via Terme n. 1
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025, il sig. e la sig.ra aderivano alla proposta Parte_1 _2 conciliativa formulata dal Giudice delegato.
In data 11.03.2025, la difesa di parte convenuta depositava dichiarazione di adesione del sig.
[...] alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato. _1
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.10.2025, conveniva in Parte_1 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere, a modifica _2 _1 della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 4061 emessa dal Tribunale di Roma in data
23.02.2010 e del successivo decreto n. 1532 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 22.03.2016,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale:
- accertare e dichiarare che il sig. , per i motivi esposti in atto, è soggetto ormai _1 autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento o, in subordine, che non ricorrono i presupposti fattuali e giuridici per la concessione di un assegno di mantenimento in suo favore e, per l'effetto, revocare, a far data dalla domanda l'obbligo del sig. di Parte_1 versare alla sig.ra l'assegno mensile di mantenimento nei confronti del figlio _2 [...]
, contestualmente disponendo che nulla sia più dovuto a titolo di mantenimento del figlio _1 [...]
da parte del padre per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché disponendo a carico della _1 sig.ra l'obbligo di restituzione al sig. delle somme che risulteranno _2 Parte_1 essere state versate nelle more del presente giudizio (cioè, dal mese della data del deposito del ricorso introduttivo fino al mese della data di emissione del provvedimento definitivo del presente giudizio), nonché che venga dichiarato cessato l'obbligo paterno di contribuzione pro-quota alle spese straordinarie del figlio;
_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di quanto sopra, ridurre, a far data dalla domanda, l'obbligo di contribuzione mensile del mantenimento del figlio da parte del sig. _1
, secondo quanto verrà accertato nel corso del giudizio e/o comunque secondo un Parte_1 criterio equitativo, contestualmente disponendo che l'assegno così come rideterminato venga versato direttamente in favore del figlio stesso, , ove lo stesso ne faccia richiesta nel corso del _1 giudizio, o della madre con lui convivente, sig.ra nonché che venga dichiarato cessato _2
l'obbligo paterno di contribuzione pro-quota alle spese straordinarie del figlio;
_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 18.10.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 26.02.2025.
In data 22.10.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedevano a costituirsi congiuntamente in giudizio in data 24.01.2025 e _2 _1 al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed in quanto inesistenti e non provati i fatti nuovi presupposti CP della domanda di modifica, come l'autosufficienza del figlio e la mancanza di un percorso scolastico;
In via riconvenzionale e principale
2) in via riconvenzionale, aumentare l'assegno di contributo al mantenimento di , oggi _1 pari a € 3.327,11 (assegno di € 2.800,00 rivalutato negli anni con Istat), a € 4.000,00/4.200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda alla sig.ra e con gli _2 aumenti Istat previsti per legge.
pagina 2 di 4 In caso di concesso aumento e quindi data tale condizione accolta, la sig.ra rinuncerà da quel _2 momento alla richiesta di rimborso per le spese straordinarie a carico del padre, accollandosi quindi totalmente le stesse nell'interesse del figlio.
In subordine
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
In subordine: confermare l'assegno di contributo al mantenimento di a carico del padre, _1 pari oggi a € 3.327,11 (aggiornato con Istat e così oggi versato) da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda alla sig.ra con gli aumenti Istat previsti per legge. Ci si _2 rimette, in ogni caso, alla decisione del giudicante alla luce dell'istruttoria e del carico totale in capo alla madre sig.ra _2 CP 4) In modifica dei provvedimenti precedenti si chiede che le spese straordinarie di siano poste, sempre dalla domanda, al 100 % a carico del padre, considerato l'aumento dei redditi di quest'ultimo e l'inesistenza allo stato attuale di redditi da parte della madre. Con debita precisazione, importante alla riduzione del conflitto, che non richiederanno l'approvazione specifica del padre tutte le spese che CP riguardano il percorso scolastico e le spese e attività legate alla musica e al canto di , già note, approvate e incoraggiate dal padre.
In tutti i casi
5) Ferme le altre condizioni già previste, ad eccezione delle disposizioni relative all'affidamento per la raggiunta maggiore età di . _1
6) Con piena vittoria di spese e competenze del grado, seguendo il principio della soccombenza, tenendo presente che la redazione degli atti viene eseguita con i collegamenti ipertestuali per facilitarne la fruizione, pertanto la liquidazione delle spese di lite dovrebbe-potrebbe essere aumentata fino al 30 % in applicazione del DM n. 37/2018, che ha apportato modifiche al D.M. n. 55/14, del quale si chiede applicazione”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini.
All'udienza del 26.02.2025, il sig. e la sig.ra aderivano alla proposta Parte_1 _2 conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato implicante la riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre dall'importo attuale pari ad euro 3.327,00 ad un importo pari all'80 % della predetta somma, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % già in essere.
I difensori delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di ridurre il contributo al mantenimento CP ordinario di sulla base delle indicazioni di cui alla proposta conciliativa con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Il Giudice, stante la mancata comparizione in udienza del sig. , concedeva alla difesa di _1 parte convenuta termine sino al 15.03.2025 per il deposito di dichiarazione sottoscritta dal convenuto di adesione alla proposta conciliativa del Giudice con fotocopia del suo documento di identità e, alla scadenza del detto termine, alla luce dell'accordo raggiunto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
In data 11.03.2025, la difesa di parte convenuta depositava la dichiarazione di adesione di _1 alla proposta conciliativa.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, stante l'adesione di tutte le parti alla pagina 3 di 4 proposta conciliativa formulata del Giudice delegato, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 4061/2010 emessa dal Tribunale di Roma, come già modificata dal decreto cron n.
1532/2016 del Tribunale di Ravenna, il contributo al mantenimento ordinario di a carico _1 del padre deve essere ridotto del 20 %, divenendo pari alla somma mensile di euro 2661,60, che appare CP adeguata e conforme alle esigenze del figlio già maggiorenne .
Tale riduzione, come da accordo tra le parti, decorrerà dal gennaio 2025.
Stante l'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di scioglimento del Parte_2 matrimonio n. 4061/2010 del Tribunale di Roma, come già modificata dal decreto cron n. 1532/2016 del Tribunale di Ravenna, in considerazione dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, così decide:
- RIDUCE il contributo ordinario al mantenimento di a carico del padre dalla somma _1 mensile di euro 3327,00 a quelle inferiore di euro 2661,60, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, con decorrenza dal gennaio 2025;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2141/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
DE BELVIS e dell'avv. FRANCESCO DE BELVIS ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.
GIUSEPPE DELLA CASA, via della Lirica n. 61
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA FESTA ed _1 C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio in Riolo Terme (RA), via Terme n. 1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSELLA FESTA ed _2 C.F._3 elettivamente domiciliata nel suo studio in Riolo Terme (RA), via Terme n. 1
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025, il sig. e la sig.ra aderivano alla proposta Parte_1 _2 conciliativa formulata dal Giudice delegato.
In data 11.03.2025, la difesa di parte convenuta depositava dichiarazione di adesione del sig.
[...] alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato. _1
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 10.10.2025, conveniva in Parte_1 giudizio e innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere, a modifica _2 _1 della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 4061 emessa dal Tribunale di Roma in data
23.02.2010 e del successivo decreto n. 1532 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 22.03.2016,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale:
- accertare e dichiarare che il sig. , per i motivi esposti in atto, è soggetto ormai _1 autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento o, in subordine, che non ricorrono i presupposti fattuali e giuridici per la concessione di un assegno di mantenimento in suo favore e, per l'effetto, revocare, a far data dalla domanda l'obbligo del sig. di Parte_1 versare alla sig.ra l'assegno mensile di mantenimento nei confronti del figlio _2 [...]
, contestualmente disponendo che nulla sia più dovuto a titolo di mantenimento del figlio _1 [...]
da parte del padre per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché disponendo a carico della _1 sig.ra l'obbligo di restituzione al sig. delle somme che risulteranno _2 Parte_1 essere state versate nelle more del presente giudizio (cioè, dal mese della data del deposito del ricorso introduttivo fino al mese della data di emissione del provvedimento definitivo del presente giudizio), nonché che venga dichiarato cessato l'obbligo paterno di contribuzione pro-quota alle spese straordinarie del figlio;
_1
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di quanto sopra, ridurre, a far data dalla domanda, l'obbligo di contribuzione mensile del mantenimento del figlio da parte del sig. _1
, secondo quanto verrà accertato nel corso del giudizio e/o comunque secondo un Parte_1 criterio equitativo, contestualmente disponendo che l'assegno così come rideterminato venga versato direttamente in favore del figlio stesso, , ove lo stesso ne faccia richiesta nel corso del _1 giudizio, o della madre con lui convivente, sig.ra nonché che venga dichiarato cessato _2
l'obbligo paterno di contribuzione pro-quota alle spese straordinarie del figlio;
_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 18.10.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 26.02.2025.
In data 22.10.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedevano a costituirsi congiuntamente in giudizio in data 24.01.2025 e _2 _1 al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto ed in quanto inesistenti e non provati i fatti nuovi presupposti CP della domanda di modifica, come l'autosufficienza del figlio e la mancanza di un percorso scolastico;
In via riconvenzionale e principale
2) in via riconvenzionale, aumentare l'assegno di contributo al mantenimento di , oggi _1 pari a € 3.327,11 (assegno di € 2.800,00 rivalutato negli anni con Istat), a € 4.000,00/4.200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda alla sig.ra e con gli _2 aumenti Istat previsti per legge.
pagina 2 di 4 In caso di concesso aumento e quindi data tale condizione accolta, la sig.ra rinuncerà da quel _2 momento alla richiesta di rimborso per le spese straordinarie a carico del padre, accollandosi quindi totalmente le stesse nell'interesse del figlio.
In subordine
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
In subordine: confermare l'assegno di contributo al mantenimento di a carico del padre, _1 pari oggi a € 3.327,11 (aggiornato con Istat e così oggi versato) da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda alla sig.ra con gli aumenti Istat previsti per legge. Ci si _2 rimette, in ogni caso, alla decisione del giudicante alla luce dell'istruttoria e del carico totale in capo alla madre sig.ra _2 CP 4) In modifica dei provvedimenti precedenti si chiede che le spese straordinarie di siano poste, sempre dalla domanda, al 100 % a carico del padre, considerato l'aumento dei redditi di quest'ultimo e l'inesistenza allo stato attuale di redditi da parte della madre. Con debita precisazione, importante alla riduzione del conflitto, che non richiederanno l'approvazione specifica del padre tutte le spese che CP riguardano il percorso scolastico e le spese e attività legate alla musica e al canto di , già note, approvate e incoraggiate dal padre.
In tutti i casi
5) Ferme le altre condizioni già previste, ad eccezione delle disposizioni relative all'affidamento per la raggiunta maggiore età di . _1
6) Con piena vittoria di spese e competenze del grado, seguendo il principio della soccombenza, tenendo presente che la redazione degli atti viene eseguita con i collegamenti ipertestuali per facilitarne la fruizione, pertanto la liquidazione delle spese di lite dovrebbe-potrebbe essere aumentata fino al 30 % in applicazione del DM n. 37/2018, che ha apportato modifiche al D.M. n. 55/14, del quale si chiede applicazione”.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. nei rispettivi termini.
All'udienza del 26.02.2025, il sig. e la sig.ra aderivano alla proposta Parte_1 _2 conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato implicante la riduzione del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre dall'importo attuale pari ad euro 3.327,00 ad un importo pari all'80 % della predetta somma, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % già in essere.
I difensori delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di ridurre il contributo al mantenimento CP ordinario di sulla base delle indicazioni di cui alla proposta conciliativa con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Il Giudice, stante la mancata comparizione in udienza del sig. , concedeva alla difesa di _1 parte convenuta termine sino al 15.03.2025 per il deposito di dichiarazione sottoscritta dal convenuto di adesione alla proposta conciliativa del Giudice con fotocopia del suo documento di identità e, alla scadenza del detto termine, alla luce dell'accordo raggiunto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
In data 11.03.2025, la difesa di parte convenuta depositava la dichiarazione di adesione di _1 alla proposta conciliativa.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, stante l'adesione di tutte le parti alla pagina 3 di 4 proposta conciliativa formulata del Giudice delegato, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 4061/2010 emessa dal Tribunale di Roma, come già modificata dal decreto cron n.
1532/2016 del Tribunale di Ravenna, il contributo al mantenimento ordinario di a carico _1 del padre deve essere ridotto del 20 %, divenendo pari alla somma mensile di euro 2661,60, che appare CP adeguata e conforme alle esigenze del figlio già maggiorenne .
Tale riduzione, come da accordo tra le parti, decorrerà dal gennaio 2025.
Stante l'esito della lite, le spese del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di scioglimento del Parte_2 matrimonio n. 4061/2010 del Tribunale di Roma, come già modificata dal decreto cron n. 1532/2016 del Tribunale di Ravenna, in considerazione dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, così decide:
- RIDUCE il contributo ordinario al mantenimento di a carico del padre dalla somma _1 mensile di euro 3327,00 a quelle inferiore di euro 2661,60, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, con decorrenza dal gennaio 2025;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
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