Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 524/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello notificato il 17.5.2024 nell'interesse di: nella qualità di erede di nata a Parte_1 Persona_1
Bergamo il 5.12.1957, residente a [...], con gli avvocati
Tommaso Ghisalberti e Arianna Angela Francesca Gualandris del foro di Bergamo appellante contro
(già , nato a [...], il Controparte_1 TE
10.01.1946, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Mario
Benincori del foro di Milano appellato nato a Treviglio il 19.4.2006 ed ivi residente in [...]
12, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Cosentino del foro di Bergamo appellato nato a [...] il [...], irreperibile con ultima residenza Controparte_4
[... conosciuta a Treviglio (BG) via Bornaghi n. 2 personalmente e in qualità di erede di Persona_1
Pt_2 appellato contumace con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2490/2023 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
17.11.2024 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 10142/2018 in punto: dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 CC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, in via principale e nel merito - in riforma della sentenza n. 2490/2023 – n. 4290/2023 Rep. emessa in data 19 ottobre 2023, pubblicata e repertoriata in data 17 novembre 2023, non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 10142/2018 R.G. dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, Sig. Giudice Relatore dott.ssa , e in accoglimento del Controparte_5 presente appello, accertata la violazione del contraddittorio delle parti, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del signor
[...] nonché la nullità della notificazione nei confronti del medesimo signor Controparte_4 CP_4 del ricorso ex art. 300 c.p.c. e pedissequo decreto di riassunzione del giudizio di primo grado
[...] conclusosi con l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata in contumacia dei convenuti litisconsorte necessario e perché effettuate con gli Controparte_4 Controparte_3 adempimenti previsti dall'art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti previsti da questa norma;
conseguentemente dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 2490/2023
– n. 4290/2023 Rep. emessa in data 19 ottobre 2023, pubblicata e repertoriata in data 17 novembre 2023, non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 10142/2018 R.G. dal Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, sig. Giudice Relatore dott.ssa e di tutti gli atti conseguenti;
Controparte_5
- emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. In via istruttoria: si chiede di ordinare l'esibizione in giudizio dei verbali di causa, dei provvedimenti, degli atti e dei documenti di primo grado, nel caso in cui il fascicolo d'ufficio (anche cartaceo) del giudizio di primo grado promosso avanti al Tribunale di Bergamo e rubricato al n. 10142/2018 R.G. non venga trasmesso a cura del Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
APPELLATO GI IE RT: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni istanza contraria, così giudicare: in via preliminare: ove ritenuto opportuno, ordinare a parte appellante l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti della Procura della Repubblica. Nel merito: rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato e così confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Bergamo N° 2490/24 e in ogni caso accogliere le conclusioni come già rassegnate nel giudizio di primo grado e che devono qui intendersi per ritrascritte e non rinunciate. Condannare l'attore appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente patrocinio antistatario.
APPELLATO MA AL EO: l'ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le declaratorie del caso, in via principale e nel merito - in riforma della sentenza
n. 2490/2023 – n. 4290/2023 Rep. emessa in data 19 ottobre 2023, pubblicata e repertoriata in data 17 novembre 2023, resa nel giudizio rubricato al n. 10142/2018 R.G. dal Tribunale di Bergamo, accertata la violazione del contraddittorio delle parti, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del signor in qualità di Controparte_4 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei nonché la nullità della notificazione nei confronti del medesimo signor in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_4 dell'odierno convenuto appellato, del ricorso ex art. 300 c.p.c. e pedissequo decreto di riassunzione del giudizio di primo grado conclusosi con l'impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata in pagina 2 di 13 n. 524/2024 RG
contumacia dei convenuti litisconsorte necessario signor e Controparte_4 Controparte_3
perché effettuate con gli adempimenti previsti dall'art. 143 c.p.c. in assenza dei presupposti
[...] previsti da questa norma;
- conseguentemente dichiarare la nullità e/o annullare e/o in ogni caso riformare la sentenza n. 2490/2023 – n. 4290/2023 Rep. emessa in data 19 ottobre 2023, pubblicata e repertoriata in data 17 novembre 2023, non notificata, resa nel giudizio rubricato al n. 10142/2018 R.G. dal Tribunale di Bergamo e di tutti gli atti conseguenti;
in via istruttoria, si chiede di ordinare l'esibizione in giudizio dei verbali di causa, dei provvedimenti, degli atti e dei documenti di primo grado, nel caso in cui il fascicolo d'ufficio (anche cartaceo) del giudizio di primo grado promosso avanti al Tribunale di Bergamo e rubricato al n. 10142/2018 R.G. non venga trasmesso a cura del Cancelliere ai sensi dell'art. 347 c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Procuratore Generale: richiamando il principio di diritto affermato dalla sentenza della Suprema Corte a Sez. U. (20685 del 09/08/2018) richiamata nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellato e precedenti ivi indicate, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di CP_2 norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicché è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito
(in senso sostanzialmente analogo Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008, secondo cui l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica). Chiede quindi dichiararsi inammissibile l'appello proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 19.11.2018 conveniva in giudizio TE [...]
, e all'epoca minorenne e quindi per lui i Per_1 Controparte_4 Controparte_3 genitori e tutti in qualità di eredi di nonché Controparte_4 Parte_3 NA il PM di Bergamo. Chiedeva di essere dichiarato figlio del defunto con ogni NA conseguenza di legge. Deduceva che nella prima parte della sua vita aveva avuto un padre,
[...]
totalmente assente, e che verso la metà degli anni '90 un soggetto formalmente estraneo, Persona_3
aveva iniziato inspiegabilmente ad interessarsi a lui;
volendo capire il motivo NA di tale interesse, aveva ripetutamente chiesto spiegazioni alla madre la quale gli aveva rivelato di avere avuto da giovane una relazione con il quale era il suo vero padre, circostanza NA confermatagli dallo stesso;
in seguito i rapporti con il si erano NA CP_4 affievoliti;
tempo dopo aveva tentato di contattare il presunto padre naturale ma aveva appreso che era deceduto;
il presunto padre aveva avuto due figli, premorti al padre, e uno di questi aveva avuto un figlio,
che era stato adottato da e della moglie dello stesso;
Controparte_4 NA
a sua volta aveva avuto da un figlio di nome l'attore Controparte_4 Parte_3 CP_3 aveva saputo che il 5.6.2009 era stato pubblicato un testamento a firma di nel NA quale erano stati nominati eredi la moglie ancora viva, e il NI;
Persona_1 CP_3
l'attore aveva provato a contattare la sig.ra per avere chiarezza ma la stessa non gli aveva Persona_1
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dato alcuna spiegazione;
l'attore aveva allora proposto dinnanzi al Tribunale di Bergamo un giudizio nel corso del quale era emerso – v. sentenza del 4.11.2016 – che egli non era figlio di Persona_3
Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree mentre non si Persona_1 costituivano e Controparte_4 Controparte_3
Alla prima udienza datata 7.5.2019 il Giudice invitava parte attrice a depositare l'originale dell'atto di citazione notificato ai convenuti non costituiti. All'udienza successiva del 28.5.2019 il Giudice, verificato che ancora non era stato depositato l'originale dell'atto di citazione munito delle attestazioni di avvenuta notifica, si riservava sulla richiesta di parte attrice di un termine per rinotificare la citazione.
In data 17.9.2019 l'attore depositava in via telematica l'originale dell'atto di citazione notificato a
[...]
e a ed effettuava il deposito anche in cancelleria il 28.10.2019. CP_4 Parte_3
Veniva disposta CTU genetica che veniva espletata mediante riesumazione della salma di
[...]
NA
A seguito del decesso di avvenuto il 22.3.2021, all'udienza dell'8.6.2021 il Persona_1 processo veniva interrotto con successiva riassunzione e costituzione in giudizio di Parte_1
, in qualità di erede della
[...] Persona_1
All'udienza del 5.10.2021 il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_4 sul figlio minore , disponeva il rinnovo della notifica. L'attore eseguiva nuova notifica a CP_3 [...] ai sensi dell'art. 143 CPC. Controparte_4
Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 2490/2023, pubblicata il 17.11.2023, non notificata, così provvedeva:
1. dichiara che è il padre biologico di;
Controparte_6 TE
2. dispone che parte attrice assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello materno;
CP_4
3. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;
4. compensa le spese di lite tra le parti;
5. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., nella misura liquidata in corso di causa con provvedimento del 29.11.2022.
Osservava:
. la convenuta aveva rinunciato alle eccezioni pregiudiziali a fronte dell'esibizione in sede di Parte_1 precisazione delle conclusioni e del deposito da parte dell'attore dell'avviso di ricevimento attestante la regolarità della notifica dell'atto di citazione a in qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore litisconsorte necessario in ragione del Controparte_3 testamento olografo di datato 24.11.2006. Persona_4
. la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità era fondata: l'espletata CTU, dettagliatamente motivata ed esente da vizi logici o giuridici, dunque condivisibile oltre che non contestata dalle parti, pagina 4 di 13 n. 524/2024 RG
aveva concluso che era figlio di con certezza TE Controparte_6
(essendo l'indice di paternità (PI) superiore a 28.846,68, la probabilità di paternità (W), superiore al 99,9965%”).
. l'attore avrebbe aggiunto al cognome materno il cognome . CP_4
. considerata la natura necessaria del giudizio e la rinuncia di parte convenuta alle eccezioni preliminari relative alla corretta istaurazione del contraddittorio a fronte dell'esibizione avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni dell'avviso di ricevimento attestante la regolarità della notifica dell'atto di citazione a si disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Le spese Parte_3 di CTU venivano poste a carico delle parti in solido.
Avverso tale sentenza, non notificata e pubblicata il 17.11.2023, proponeva Parte_1 appello con atto di citazione notificato il 17.5.2024 chiedendo accertare la violazione del contraddittorio essendo nulle le notificazioni a dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di Controparte_4 primo grado e del ricorso in riassunzione ex art. 300 CPC e del pedissequo decreto in quanto effettuate ai sensi dell'art. 143 CPC in assenza dei presupposti previsti da tale norma con conseguente nullità della sentenza.
Si costituiva il 6.11.2024 chiedendo il rigetto dell'appello. TE
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 26.11.2024 ormai Controparte_3 maggiorenne, aderendo genericamente a tutte le eccezioni e domande formulate da parte appellante.
Il Procuratore Generale in data 26.11.2024 interveniva in giudizio e concludeva come in epigrafe.
All'udienza del 27.11.2024 il Cons istr. dava atto che non si era costituito Controparte_4 nonostante notifica dell'atto di appello effettuata sia all'indirizzo pec del sia presso la sede della CP_4 ditta individuale dello stesso. Il difensore dell'appellato rilevava che non era stata TE prodotta l'attestazione e il difensore dell'appellante evidenziava di avere prodotto la visura storica CP_7 dell'impresa dalla quale si evinceva che il domicilio digitale era attivo da febbraio 2007 a giugno 2023
e che la notifica via pec era stata fatta nel maggio del 2024, entro l'anno dalla cancellazione dell'impresa individuale. L'appellante chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini per le conclusionali e repliche. Il Cons. istr. fissava l'udienza del 12.3.2025 in modalità cartolare ex art. 127 ter CPC per la rimessione della causa in decisione, concedendo alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 CPC.
Le parti depositavano fogli di precisazioni delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica (le ultime due solo parte appellante e . TE
All'udienza del 12.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter CPC, preso atto del deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'appellante lamenta l'errata notifica a dell'atto di citazione introduttivo del Controparte_4 primo grado di giudizio e del ricorso ex art. 300 CPC e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, notifiche a suo dire eseguite con le forme dell'art. 143 CPC in mancanza dei presupposti di legge atteso che la notifica avrebbe dovuto essere fatta nei luoghi previsti dall'art. 139 CPC, facilmente reperibili dall'attore tramite l'uso dell'ordinaria diligenza. In particolare circa l'atto di citazione, il 13.11.2018 era stato effettuato a un primo tentativo di notifica ai sensi dell'art. 139 CPC Controparte_4 esclusivamente presso l'indirizzo di via Bornaghi n. 2, Treviglio, indicato da parte attrice quale residenza del destinatario. Tale notifica non era andata a buon fine e l'Ufficiale Giudiziario aveva attestato “omessa notifica in quanto non rinvenuto all'indirizzo indicato da informazioni assunte c/o l'anagrafe risulta essere in corso la pratica di irreperibilità”. Tuttavia non era stata fatta altra indagine in loco dall'Ufficiale Giudiziario, né alla relata di notifica era allegato alcun certificato di residenza ovvero di irreperibilità, infatti la pratica di irreperibilità era solo in corso. Nonostante ciò la notificazione era stata arbitrariamente eseguita il 13.11.2018 dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143 CPC “mediante deposito di copia nella locale casa comunale ... sua ultima residenza”. Quanto invece alla notificazione del ricorso ex art. 300 CPC e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'attore aveva eseguito un primo tentativo di notificazione a all'indirizzo “via Bornaghi n. 2 24047 Controparte_4
Treviglio (Bg)”, notifica non andata a buon fine (si leggeva “destinatario sconosciuto”); la notifica era stata quindi rinnovata dall'Ufficiale Giudiziario munito del mero certificato attestazione di irreperibilità rilasciato dal Comune di Treviglio in data 9.8.2021 e nella richiesta di notifica era allegata dichiarazione datata 25.10.2021 rilasciata del difensore dell'attore “di non essere a conoscenza di ulteriore luogo in cui notificare”; la notifica era stata effettuata quindi il 28.10.2021 ai sensi dell'art. 143 CPC “mediante deposito di copia nella casa comunale … ultima residenza”, avendo l'Ufficiale Giudiziario attestato:
“omessa notifica in quanto non trovato”. Anche in questo caso l'Ufficiale Giudiziario non aveva fatto nessuna ulteriore ricerca né acquisito altra informazione per verificare la reale irreperibilità.
L'appellante osserva che la notifica ai sensi dell'art. 143 CPC è legittima solo nell'ipotesi in cui ricorre la condizione di irreperibilità del destinatario, intesa come impossibilità per il notificante di conoscere, per mezzo dell'ordinaria diligenza e senza uno sforzo eccessivo, l'esistenza di uno dei luoghi di cui all'art. 139 CPC. Tali ultimi luoghi, quindi, se sussistenti, devono essere esperiti in via primaria rispetto alle altre e diverse modalità di notificazione tra cui quella contemplata dall'art. 143 CPC;
l'art. 139 CPC dispone che la notifica alle persone fisiche si esegue mediante consegna dell'atto a mani del destinatario nel Comune di residenza, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio e, quando non è noto il Comune di residenza, la notificazione deve essere fatta nel diverso
Comune di dimora;
se anche questa è ignota, nel diverso Comune di domicilio. La notificazione nel comune di residenza può essere indifferentemente eseguita tanto nella casa di abitazione del notificando, quanto nel luogo in cui il medesimo ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio nel caso in cui tali luoghi siano ubicati nel medesimo Comune (Cass. 24725/2023, con rinvio alla Corte d'Appello di
Brescia che si è pronunciata in conformità giusta sentenza n. 439 del 24.4.2024; Cass. 25489/2017; Cass.
77/2010; Cass. 21778/2008; Cass. 11137/2006; Cass. 11077/2022). E' pacifico in giurisprudenza che ciò che rileva “non è il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti l'avvenuto trasferimento, essendo richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente
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con l'ordinaria diligenza (Cass 24725/23; Cass. 2530/2022; Cass. 40467/2021; Cass. 40467/2020;
Cass. 19012/2017; Cass. 8638/2017; Cass. 24107/2016; Cass. 18385/2003). Inoltre, qualora l'Ufficiale
Giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con fissazione di apposito termine perentorio ai sensi dell'art. 291 CPC. Ne consegue che “la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è nulla quando l'ufficiale giudiziario non abbia specificato nella relata di notifica l'esito infruttuoso delle ricerche fatte, non essendo sufficiente la sola certificazione anagrafica del destinatario, con la conseguenza che risulta nulla anche la dichiarazione di contumacia fatta in giudizio” (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 3610/2021). In sostanza “non è sufficiente, ai fini della valutazione di irreperibilità del destinatario della notifica ex art. 143 c.p.c., il mancato rinvenimento del nominativo del destinatario sui citofoni o sulle caselle postali, occorrendo la raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in merito al luogo ove eseguire le notifiche”(Cass.
2530/22; Cass. 8638/17; Cass. 19012/17). Nel caso in esame vi era stata negligenza dell'attore nell'esecuzione delle notificazioni, entrambe formatesi sulla base di una sintetica attestazione di irreperibilità del destinatario presso la residenza anagrafica (Treviglio, via Bornaghi n. 2) e senza che dell'Ufficiale Giudiziario avesse svolto accertamenti presso il luogo effettivo di residenza o domicilio, senza certificato di residenza o di irreperibilità e senza specificazione delle informazioni raccolte in loco in merito al luogo ove eseguire le notifiche. In particolare il ricorso ex art. 300 CPC era stato illegittimamente notificato ai sensi dell'art. 143 CPC sulla base della mera dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario di “omessa notifica in quanto non trovato” e sulla base del mero certificato di irreperibilità rilasciato dal Comune di Treviglio, irrilevante in mancanza di ulteriori ricerche e di certificazione dell'esito infruttuoso di tali ricerche. Invece l'attore avrebbe dovuto notificare sia l'atto di citazione introduttivo del giudizio sia il ricorso ex art. 300 CPC presso i diversi plurimi domicili (anche digitali) riferibili a in quanto sussistenti e facilmente reperibili dall'attore tramite delle Controparte_4 semplici ricerche sulle molteplici piattaforme digitali nazionali, quali il Registro Imprese e la consultazione digitale delle schede catastali: tali ricerche avrebbero portato all'accertamento della sussistenza del domicilio digitale e dell'ulteriore domicilio sito in Treviglio, via Email_1
Privata Soltarica n. 5 (sede legale dell'omonima impresa individuale di cui il era titolare). Questi CP_4 domicili risultavano attivi alla data dell'esecuzione delle notificazioni contestate (13.11.2018 e 28.8.2021) atteso che l'impresa di era stata costituita e iscritta al CP_8 Controparte_4
Registro Imprese in data 8.2.2007 e cancellata il 16.6.2023. Infine l'attore avrebbe potuto individuare, tramite le schede catastali per soggetto, un ulteriore domicilio riferibile a sito in Controparte_4
Treviglio via Del Conventino n. 12, ove è ubicato un'abitazione di esclusiva proprietà del destinatario.
L'appellante osserva che la nullità delle notifiche a si è riverberata, in termini di Controparte_4 mancata conoscenza del processo, anche nei confronti del soggetto all'epoca minorenne Controparte_3
anch'egli litisconsorte necessario nella qualità di erede testamentario del de cuius. All'uopo si
[...] precisa che i genitori di , separati, non avevano rapporti con la conseguenza che la notificazione CP_3 ad uno solo dei genitori era inidonea a garantire la conoscenza da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale della pendenza del processo.
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L'appellato deduce: TE
. l'appello è inammissibile in quanto la non ha spiegato le ragioni per le quali dall'erronea Parte_1 applicazione delle regole processuali le sarebbe derivata una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo. Cita a tale proposito la pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione secondo la quale: “è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” e che “nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio”(Sent. SS.UU
n. 20685/2018). Peraltro l'eventuale costituzione del convenuto non avrebbe Controparte_4 potuto modificare le sorti del giudizio in quanto definito su risultanze scientifiche, ossia a mezzo di una
CTU genetica, e tale capo della sentenza non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte dell'appellante.
. l'atto di appello non era stato notificato alla Procura della Repubblica, litisconsorte necessario sicché nel rispetto dell'art. 331 CPC il contraddittorio andava integrato.
. comunque, in relazione alla prima notifica, l'Ufficiale Giudiziario, recatosi all'indirizzo di residenza del destinatario il giorno 13.11.2018, dopo “le informazioni assunte”, aveva deciso in totale autonomia di procedere con le formalità previste dall'art. 143 CPC dopo aver appurato presso l'anagrafe del Comune di Treviglio che era “in corso la pratica di irreperibilità”. E l'ordinaria diligenza alla quale il notificante
è tenuto per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 CC e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 CPC anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte attraverso gli uffici anagrafici e l'ultima residenza conosciuta, dovendosi ritenere ragionevole, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora) (Cass. 31.7.2017 n. 19012; Cass. 12526/2014,
Cass. 10983/2021). E, nel caso in cui il destinatario risulti avere definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere quella nuova, non può ritenersi che “la normale diligenza ” debba spingersi fino ad un'ulteriore inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località, essendo a carico del notificando che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica il rischio di una declaratoria di irreperibilità in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità nel luogo eletto era nota alla controparte, ovvero facilmente conoscibile con la normale diligenza attraverso, cioè, l'uso dei normali mezzi di conoscenza di cui si ritiene possa disporre una persona non munita di particolari capacità di indagine. L'attore non era affatto a conoscenza di dove si fosse trasferito e non aveva altri metodi di ricerca se non quelli usati;
la ricerca Controparte_4 su piattaforme digitali nazionali esula dagli incombenti richiesti dall'ordinaria diligenza e comunque alla data della notifica dell'atto di citazione non aveva alcuna casella PEC a sé Controparte_4 riferibile, come rilevabile da ricerche camerali effettuate.
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nella sua costituzione si è limitato ad aderire alle domande dell'appellante senza Controparte_3 nulla argomentare riservandosi di farlo negli atti successivi ma ha in seguito depositato solo il foglio di precisazione delle conclusioni e le note scritte in sostituzione di udienza e non invece la comparsa conclusionale e la memoria di replica e nulla ha illustrato circa la sua difesa.
La Corte osserva:
Parte appellante non censura il merito della sentenza impugnata laddove ha dichiarato che CP_2
è figlio del defunto ma lamenta la nullità delle notifiche effettuate a
[...] NA sia dell'atto di citazione di primo grado sia del ricorso per riassunzione. Controparte_4
L' ha fondato l'atto di appello lamentando non la lesione del proprio diritto di difesa ma quello Parte_1 di altre parti rimaste contumaci in primo grado ( e e Controparte_4 Controparte_3 questo secondo l' renderebbe l'appello inammissibile;
l' cita a tale proposito una pronuncia CP_2 CP_2 delle SU della Corte di Cassazione, la n. 20685/2018, secondo la quale è “inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per la parte una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” e per la quale “nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio”. Questa Corte, nel rilevare che effettivamente l'appellante deduce, al fine di procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza 2490/23 resa ai sensi dell'art. 269 CC, una violazione del diritto al rispetto del contraddittorio e di difesa di altre parti, avendo invece lei avuto piena possibilità di difendersi davanti al Tribunale, ritiene comunque l'appello infondato.
Va rilevato innanzitutto che la notifica a dell'atto di citazione introduttivo del Controparte_4 giudizio di primo grado è stata richiesta e tentata presso il luogo dove lo stesso risultava risiedere
(Treviglio, via Bornaghi 2); l'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica il 13.11.2018 ha indicato
“omessa notifica in quanto non rinvenuto all'indirizzo indicato e da informazioni assunte presso l'anagrafe risulta essere in corso la pratica di irreperibilità”; quindi l'Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica presso l'indirizzo di residenza del destinatario indicatogli dal richiedente, ha verificato che a tale indirizzo il destinatario non era presente, ha quindi assunto di propria iniziativa informazioni in
Anagrafe e, una volta verificato che era in corso pratica di cancellazione per irreperibilità, in autonomia ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 CPC mediante deposito nella casa comunale di Treviglio, luogo di ultima residenza del destinatario della notifica. Quanto all'atto di riassunzione, la notifica è stata tentata il 27.8.2021 sempre presso il luogo dove era residente (Treviglio, via Controparte_4
Bornaghi 2); la cartolina evidenzia la mancata consegna del piego per “irreperibilità del destinatario”; all'udienza del 5.10.2021 il giudice, vista l'indicazione di irreperibilità apposta sulla cartolina, ha disposto la rinnovazione della notifica e a questo punto l'attore ha richiesto nuova notifica allegando attestazione di irreperibilità rilasciata dal , attestazione datata 9.8.2021 dalla quale Controparte_9 risultava appunto che già residente a [...], era stato Controparte_4 cancellato per irreperibilità dall'8.9.2018; nella richiesta di notifica il difensore del allegava CP_2 appunto tale attestazione dando espressamente atto di “non conoscere ulteriori luoghi in cui notificare”
e chiedendo eseguirsi la notifica con le forme di cui all'art. 143 CPC. L'Ufficiale Giudiziario si recava presso l'indirizzo di via Bornaghi 2, non trovava nessuno, pertanto il 28.10.2021 indicava “omessa
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notifica in quanto non trovato” e a questo punto procedeva con la notifica ai sensi dell'art. 143 CPC mediante deposito presso la casa comunale di Treviglio.
Circa la prima notifica la Corte osserva innanzitutto come dall'attestazione di irreperibilità datata
9.8.2021 allegata alla notifica dell'atto di riassunzione risulta che era stato Controparte_4 cancellato per irreperibilità dall'anagrafe di Treviglio dall'8.9.2018: quindi il 13.11.2018, quando venne tentata la notifica dell'atto di citazione, la procedura di irreperibilità era conclusa e non in corso. Va rilevato che l'art. 139 I comma CPC prevede che la notifica debba essere fatta nel Comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se l'obbligatorietà del sistema di successione preferenziale stabilito in modo tassativo dall'art. 139 riguarda il Comune di residenza, di dimora e di domicilio, invece tra i diversi luoghi posti nel luogo di residenza (abitazione, sede dell'ufficio e luogo di esercizio dell'attività) non esiste un ordine preferenziale essendo essi chiaramente previsti dalla legge come alternativi (Cass. 5957/2000); quindi l'Ufficiale Giudiziario non è tenuto a ricercare il destinatario prima presso la sua abitazione e solo successivamente presso il suo ufficio o presso la sede della ditta (Cass. 25489/2017). Ebbene, nella fattispecie in esame sia la notifica dell'atto di citazione sia quella del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza sono state richieste presso il luogo dove il destinatario risiedeva
(Treviglio via Bornaghi 2) sicché il richiedente la notifica non era tenuto a ricercare il destinatario anche nel luogo dove aveva l'ufficio o la ditta.
Non pare pertinente al caso in esame quanto affermato da Cass. 27699/2024 secondo cui “il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (situazione in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 CPC nonostante la relata contenesse solo una generica dicitura senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate sicché erano incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità). Nel caso di cui qui ci si occupa, in relazione alla notifica dell'atto di citazione, come si è visto, è stato l'Ufficiale Giudiziario, recatosi presso l'indirizzo di residenza del destinatario e verificato che questi non era presente, ad effettuare ricerche assumendo informazioni presso l'anagrafe del Comune di Treviglio e, accertato che era in corso pratica di irreperibilità, ha effettuato in autonomia la notifica ex art. 143 CPC. Per la notifica del ricorso per riassunzione, nonostante l'attestazione di irreperibilità allegata dal difensore del alla richiesta di notifica, l'Ufficiale Giudiziario correttamente si CP_2
è comunque recato presso l'indirizzo di ultima residenza di via Bornaghi 2 e, solo dopo avere verificato che il destinatario in effetti non era presente, ha eseguito la notifica ai sensi dell'art. 143CPC.
E la Cassazione afferma che all'Ufficiale Giudiziario, che non è dotato di particolari poteri di indagine, non può richiedersi l'uso di diligenza straordinaria nello svolgimento di indagini approfondite dovendo il rischio dell'irreperibilità piuttosto ricadere sul notificando che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica (così Cass. 21.4.2024 n. 8114). Quanto alla diligenza in capo al richiedente la notifica, “l'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143
CPC deve essere valutata in relazione ai parametri di normalità e di buona fede secondo la regola generale di cui all'art. 1147 CC e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in pagina 10 di 13 n. 524/2024 RG
astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 CPC anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio residenza o dimora” (Cass. 12526/2014; Cass. 19012/2017 e Cass. 10983/2021). Deve infatti ritenersi che “incomba sul notificando che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica il rischio di una declaratoria di irreperibilità in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità nel luogo eletto (ovvero nel domicilio o nella dimora) era nota alla controparte, ovvero facilmente riconoscibile con la normale diligenza attraverso cioè l'uso dei normali mezzi di conoscenza di cui si ritiene possa disporre una persona non munita di particolari capacità di indagine” (Cass. 6618/1997).
Nel caso in esame non consta che avesse mai avuto alcun rapporto né che TE conoscesse sicché è ragionevole ritenere che non sapesse dove lo stesso Controparte_4 dimorasse o fosse domiciliato al momento dell'effettuazione della notifica;
è quindi comprensibile che abbia richiesto la notifica presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario basandosi sulla presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva. Né si può affermare che, una volta verificato che il era stato cancellato per irreperibilità dall'indirizzo di residenza, CP_4
l'ordinaria diligenza imponesse al sig. di fare ulteriori ricerche (ad esempio, come si legge CP_2
a pag. 23 dell'atto di appello, acquisendo, mediante le schede catastali per soggetto, l'indicazione di un'abitazione sita in Treviglio via del Conventino, di proprietà del proprietà nella quale CP_4 peraltro lo stesso poteva anche non vivere).
Va del resto evidenziato che la ha notificato l'atto di citazione di appello a Parte_1 Controparte_4 sia presso un indirizzo pec sia presso il luogo dove aveva sede, a Treviglio via Privata Sol tarica
[...]
5, la ditta del destinatario (notifica perfezionatasi con compiuta giacenza) ma il non si è CP_4 costituito neppure nel giudizio di appello.
La Corte ritiene quindi che le notifiche dell'atto di citazione e dell'atto di riassunzione effettuate ai sensi dell'art. 143 CPC a fossero regolari. Controparte_4
Da ultimo si osserva che, quand'anche si ritenesse la nullità delle notifiche con conseguente rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 CPC, non sarebbe più legittimato passivo Controparte_4
e non dovrebbe quindi più essere convenuto in giudizio: infatti ai sensi dell'art. 276 CC la domanda per la dichiarazione di paternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. Sul punto è pacifico che l'art. 276 CC, nell'indicare i legittimati passivi diversi dal presunto padre, si riferisce “ai soli eredi in senso stretto, escludendo coloro che abbiano validamente rinunciato all'eredità, i quali, di conseguenza, non possono subire gli effetti patrimoniali dell'estensione dell'asse ereditario conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, essendosi volontariamente determinati ad essere esclusi da qualsiasi vicenda accrescitiva o riduttiva dei diritti ereditari astrattamente conseguiti ex lege”(Cass. 14615/2021). Nella fattispecie in esame dagli atti emerge che NA deceduto il 22.5.2009, aveva lasciato un testamento olografo datato 24.11.2006 - pubblicato dal Notaio Per di Treviglio il 5.6.2009 - nel quale così aveva disposto: “nomino erede universale mia moglie Per_5
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NI ; Lascio la legittima a mio NI , figlio di mia figlia Persona_1 CP_3 Parte_4
. Pertanto era stato dal padre adottivo pretermesso. E, come è noto, “il
[...] Controparte_4 legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare la qualità di erede e i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (Cass.
3.7.2012 n. 16635; Cass. 22.8.2018, n. 20971; Cass. n. 2914/2020): in sostanza Controparte_4 quando venne radicato il giudizio di primo grado – novembre 2018 - non era erede del padre
[...]
perché questi con testamento olografo aveva nominato due eredi (la moglie e il NI NA
) pretermettendolo e lui non aveva agito per ottenere l'annullamento del testamento né aveva CP_3 proposto azione di riduzione.
Considerato che
l'azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che nel novembre 2018 - quando propose l'azione ai sensi dell'art. 269 CC – l'azione TE di riduzione non era ancora prescritta (la prescrizione è maturata pochi mesi dopo) e quindi
[...] poteva ancora proporla, correttamente anch'egli è stato citato in giudizio (anche in CP_4 proprio e non solo quale padre di , all'epoca minorenne ed erede testamentario). Tuttavia l'azione CP_3 di riduzione non risulta poi essere stata proposta sicché pacificamente oggi non Controparte_4
è erede del padre adottivo. Pertanto, ove fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per omessa regolare notifica a dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Controparte_4 con rimessione al primo giudice, lo stesso non sarebbe più legittimato passivo non potendo egli ormai più acquisire la qualità di erede del padre adottivo ed essendo nelle more il figlio divenuto CP_3 maggiorenne (figlio che non ha impugnato la sentenza del Tribunale e che peraltro nel presente giudizio di appello si è costituito limitandosi genericamente ad associarsi alla domanda dell'appellante senza svolgere alcuna argomentazione difensiva).
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite di questo giudizio possono essere compensate tra l'appellante e Controparte_3
– che si è associato, nel costituirsi, alle richieste dell'appellante - mentre l'appellante dovrà rifonderle a
; tali spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, si liquidano in euro 9.991 TE euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2490/2023 pubblicata il 17.11.2023, nel
[...] contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
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. compensa le spese di lite del presente giudizio tra l'appellante e e condanna Controparte_3
l'appellante a rifondere a le spese di lite del presente grado di giudizio che si TE liquidano in 9.991 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
. dà atto che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Consigliere rel. est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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