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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.8972/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8972/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in Capaccio Paestum (SA) a
[...]
r. 17 presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Capaccio (SA) alla Via Ermes C.F._2 io dell'avv. Giuseppe Bisantis dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE E AVV. quale curatore speciale dei minori nata Controparte_2 Persona_1 in A nato ad [...] il 1 E Controparte_3 [...]
nato a .12.2013 rappresentata e difes CP_4
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.11.2021, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con n data 5 settembre Controparte_1
2005 nel Comune di Pagani (SA) e che, da e, erano nati tre figli,
(6.1.2007), (10.12.2009) e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedeva p cessazione de matrimonio, precisando che, in data 9.12.2019, aveva sottoscritto con la resistente una convenzione di negoziazione assistita, con autorizzazione del P.M., Affari Civili della Procura di Salerno del 17.11.2019 (convenzione nr. 128/2019 R.G.). Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'affido esclusivo dei figli minori a suo favore e la conseguente assegnazione della casa coniugale, nonché con la revoca dell'assegno di mantenimento indiretto in favore dei figli minori. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente, richiedendo così l'affido esclusivo dei figli minori a suo favore, oltre che la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli, nonché l'assegnazione della casa familiare. Si costituiva altresì l'avv. nominata curatrice speciale dei Controparte_2 minori gione dell'elevata conflittualità CP_3 Persona_2 Per_1 manifestata dalle parti e delle problematiche del nucleo familiare.
2. In data 22 febbraio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni concordate in sede di negoziazione assistita, con l'unica modifica della residenza prevalente del figlio presso l'abitazione paterna e con la conseguente CP_3 revoca dell'obbligo p arico del ricorrente di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento del figlio. Disponeva, inoltre, l'incontro di quest'ultimo con la madre presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. A parziale modifica dell'ordinanza, il Giudice istruttore, in data 13 dicembre 2023, disponeva l'affidamento super esclusivo dei minori al padre, con la conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, la revoca del mantenimento a carico del ricorrente della somma di euro 600,00, nonché la previsione dell'obbligo, a carico di , di corrispondere al la somma Controparte_1 Pt_1 mensile di euro 300,0 tenimento dei tre f ri, ferma restando la contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed istruita la causa, anche per il tramite di una C.T.U., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2693/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento super esclusivo del minore all'altro genitore. In materia di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Quanto al caso di specie, a conferma del provvedimento emesso in data 13 dicembre 2023, si ritiene necessario, allo stato, disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori e al padre, , CP_3 CP_4 Parte_1 attribuendo a quest'ultimo la it in via e anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (scolastiche, salute, educative, richiesta di passaporto e di carta di identità valida per l'espatrio, autorizzazioni ai viaggi anche all'estero etc…), con residenza prevalente presso lo stesso. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso come entrambi i minori trovino maggiore serenità con il padre, dimostrando spesso atteggiamenti evitanti dovuti a problematiche genitoriali della madre, emerse anche dalle relazioni dei servizi sociali. Nella relazione del 9 maggio 2023, infatti, si legge che “gli incontri tra la madre ed il figlio sono proseguiti con cadenza quindicinale, nei CP_1 CP_3 quali s to sempre so clichè, così come descritto nelle relazioni precedenti. La signora continua ad usare una comunicazione svalutante e di CP_1 accusa nei confronti de , senza aprirsi al suo punto di vista”. Lo stesso CP_3 in sede di audizione del 30 maggio 2023, ha manifestato la necessità di as un comportamento evitante nei confronti della madre e di stare bene con il padre. Anche ha dimostrato, in sede di audizione, il suo disagio verso la madre, CP_5 relativ ai suoi comportamenti ed atteggiamenti problematici, manifestando, invece, un rapporto sereno con il padre (cfr. verbale di udienza). La stessa curatrice, all'udienza del 12 dicembre 2023 ha chiesto la conferma dei provvedimenti di cui all'udienza del 12.12.2023, con la previsione quindi dell'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, dando atto di una maggiore serenità ed equilibrio dei ragazzi in seguito al suddetto provvedimento. Il quadro così delineato è stato confermato anche dalla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo ed immune da vizi logici. Dalle valutazioni della dott.ssa infatti, Persona_3
è emerso come la resistente presenti l'assenza di una consapevolezza e la negazione riguardo le evidenti difficoltà dei propri figli, intesa come assenza di capacità regolativa e normativa, e che <La signora manifesta inoltre CP_1 difficoltà nel supporto sociale e nella capacità organizzativ tivamente ai propri figli, intesa come capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping)>> con la conseguenza che <la mancata capacità di gestire la propria emotività in funzione della crescita dei figli rende quantomeno complesso e pericoloso il ruolo genitoriale. >> (cfr. CTU in atti). Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto da ultimo disposto, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio Paestum, alla via Della Gueglia nr. 12 a
[...]
per ivi convivere in maniera prevalente con i figli minori e con Parte_1 enne ma non economicamente indipendente. Tempi di permanenza presso la madre Per ciò che concerne i tempi di permanenza dei minori presso la madre, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e, pertanto, dispone che, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori per le diverse festività; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli minori Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che, dalla documentazione prodotta, emerge che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo di € 23.898,00 nell'anno 2020, mentre parte resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale, né ha dichiarato a quanto ammonti il suo reddito nel corso delle udienze, non offrendo dunque al Tribunale alcun elemento per valutare la domanda dalla stessa avanzata.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni reddituali evidenziate e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a di € 300,00 (€ 100,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutaz ndici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e e della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_3 CP_4 Per_1
d 50% delle s traordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti;
le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre con residenza prevalente presso lo stesso e con i tempi di permanenza presso la madre secondo quanto indicato in parte motiva;
b) dispone l'assegnazione della casa familiare, Capaccio Paestum, alla via Della Gueglia nr. 12 a per ivi convivere in maniera prevalente con Parte_1 i figli minori;
c) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 300,00 (€ 100,00 ciascuno), Parte_1 oltre rivaluta li indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e e della figlia , maggiorenne ma non CP_3 CP_4 Per_1 economica d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) che dovranno essere documentate;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
f) pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8972/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in Capaccio Paestum (SA) a
[...]
r. 17 presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Capaccio (SA) alla Via Ermes C.F._2 io dell'avv. Giuseppe Bisantis dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RESISTENTE E AVV. quale curatore speciale dei minori nata Controparte_2 Persona_1 in A nato ad [...] il 1 E Controparte_3 [...]
nato a .12.2013 rappresentata e difes CP_4
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 17.11.2021, , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con n data 5 settembre Controparte_1
2005 nel Comune di Pagani (SA) e che, da e, erano nati tre figli,
(6.1.2007), (10.12.2009) e Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedeva p cessazione de matrimonio, precisando che, in data 9.12.2019, aveva sottoscritto con la resistente una convenzione di negoziazione assistita, con autorizzazione del P.M., Affari Civili della Procura di Salerno del 17.11.2019 (convenzione nr. 128/2019 R.G.). Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con l'affido esclusivo dei figli minori a suo favore e la conseguente assegnazione della casa coniugale, nonché con la revoca dell'assegno di mantenimento indiretto in favore dei figli minori. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente, richiedendo così l'affido esclusivo dei figli minori a suo favore, oltre che la conferma dell'assegno di mantenimento per i figli, nonché l'assegnazione della casa familiare. Si costituiva altresì l'avv. nominata curatrice speciale dei Controparte_2 minori gione dell'elevata conflittualità CP_3 Persona_2 Per_1 manifestata dalle parti e delle problematiche del nucleo familiare.
2. In data 22 febbraio 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni concordate in sede di negoziazione assistita, con l'unica modifica della residenza prevalente del figlio presso l'abitazione paterna e con la conseguente CP_3 revoca dell'obbligo p arico del ricorrente di corrispondere la somma di euro 300,00 per il mantenimento del figlio. Disponeva, inoltre, l'incontro di quest'ultimo con la madre presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. A parziale modifica dell'ordinanza, il Giudice istruttore, in data 13 dicembre 2023, disponeva l'affidamento super esclusivo dei minori al padre, con la conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, la revoca del mantenimento a carico del ricorrente della somma di euro 600,00, nonché la previsione dell'obbligo, a carico di , di corrispondere al la somma Controparte_1 Pt_1 mensile di euro 300,0 tenimento dei tre f ri, ferma restando la contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c. ed istruita la causa, anche per il tramite di una C.T.U., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2693/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento super esclusivo del minore all'altro genitore. In materia di affidamento dei figli minori il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Quanto al caso di specie, a conferma del provvedimento emesso in data 13 dicembre 2023, si ritiene necessario, allo stato, disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori e al padre, , CP_3 CP_4 Parte_1 attribuendo a quest'ultimo la it in via e anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli (scolastiche, salute, educative, richiesta di passaporto e di carta di identità valida per l'espatrio, autorizzazioni ai viaggi anche all'estero etc…), con residenza prevalente presso lo stesso. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso come entrambi i minori trovino maggiore serenità con il padre, dimostrando spesso atteggiamenti evitanti dovuti a problematiche genitoriali della madre, emerse anche dalle relazioni dei servizi sociali. Nella relazione del 9 maggio 2023, infatti, si legge che “gli incontri tra la madre ed il figlio sono proseguiti con cadenza quindicinale, nei CP_1 CP_3 quali s to sempre so clichè, così come descritto nelle relazioni precedenti. La signora continua ad usare una comunicazione svalutante e di CP_1 accusa nei confronti de , senza aprirsi al suo punto di vista”. Lo stesso CP_3 in sede di audizione del 30 maggio 2023, ha manifestato la necessità di as un comportamento evitante nei confronti della madre e di stare bene con il padre. Anche ha dimostrato, in sede di audizione, il suo disagio verso la madre, CP_5 relativ ai suoi comportamenti ed atteggiamenti problematici, manifestando, invece, un rapporto sereno con il padre (cfr. verbale di udienza). La stessa curatrice, all'udienza del 12 dicembre 2023 ha chiesto la conferma dei provvedimenti di cui all'udienza del 12.12.2023, con la previsione quindi dell'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, dando atto di una maggiore serenità ed equilibrio dei ragazzi in seguito al suddetto provvedimento. Il quadro così delineato è stato confermato anche dalla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo ed immune da vizi logici. Dalle valutazioni della dott.ssa infatti, Persona_3
è emerso come la resistente presenti l'assenza di una consapevolezza e la negazione riguardo le evidenti difficoltà dei propri figli, intesa come assenza di capacità regolativa e normativa, e che <La signora manifesta inoltre CP_1 difficoltà nel supporto sociale e nella capacità organizzativ tivamente ai propri figli, intesa come capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (coping)>> con la conseguenza che <la mancata capacità di gestire la propria emotività in funzione della crescita dei figli rende quantomeno complesso e pericoloso il ruolo genitoriale. >> (cfr. CTU in atti). Assegnazione della casa familiare Al riguardo, in ragione di quanto da ultimo disposto, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio Paestum, alla via Della Gueglia nr. 12 a
[...]
per ivi convivere in maniera prevalente con i figli minori e con Parte_1 enne ma non economicamente indipendente. Tempi di permanenza presso la madre Per ciò che concerne i tempi di permanenza dei minori presso la madre, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già statuito e, pertanto, dispone che, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per due pomeriggi alla settimana dalle ore 17,00 alle ore 21,00, nonché a week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera;
durante il periodo natalizio e pasquale si seguirà il criterio dell'alternanza tra i genitori per le diverse festività; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Mantenimento dei figli minori Al riguardo, per ciò che concerne la condizione economica-patrimoniale delle parti, si osserva che, dalla documentazione prodotta, emerge che il ricorrente ha percepito un reddito complessivo di € 23.898,00 nell'anno 2020, mentre parte resistente non ha depositato alcuna documentazione reddituale, né ha dichiarato a quanto ammonti il suo reddito nel corso delle udienze, non offrendo dunque al Tribunale alcun elemento per valutare la domanda dalla stessa avanzata.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni reddituali evidenziate e della mancanza di elementi sopravvenuti modificativi della situazione preesistente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a di € 300,00 (€ 100,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutaz ndici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e e della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_3 CP_4 Per_1
d 50% delle s traordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti;
le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre con residenza prevalente presso lo stesso e con i tempi di permanenza presso la madre secondo quanto indicato in parte motiva;
b) dispone l'assegnazione della casa familiare, Capaccio Paestum, alla via Della Gueglia nr. 12 a per ivi convivere in maniera prevalente con Parte_1 i figli minori;
c) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 300,00 (€ 100,00 ciascuno), Parte_1 oltre rivaluta li indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e e della figlia , maggiorenne ma non CP_3 CP_4 Per_1 economica d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) che dovranno essere documentate;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
f) pone le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura della metà con vincolo di solidarietà per il CTU. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 giugno 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario