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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6675 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4795/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:35
Presidente Dott. NI Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GALEANI ROBERTO avv. Contini sost.
Parte_2
Avv. GALEANI ROBERTO
Parte_3
Avv. GALEANI ROBERTO
Parte_4
Avv. GALEANI ROBERTO
CP_1
Avv. GALEANI ROBERTO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. LIUZZI FABIOLA pres.
AVV. LIUZZI MILENA
***
L'avv. Contini insiste nelle richieste istruttorie.
L'avv. Liuzzi si oppone.
La Corte, riservata al merito la decisione sulle richieste istruttorie,
invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR NI Perinelli
LA ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. NI Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4795 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_4
( ), ( ) CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3 CP_1
( e ( )
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3 CodiceFiscale_5 domiciliati presso il difensore avv. Roberto Galeani che li rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTI
E
c.f. ) in persona del l.r.p.t. domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso i difensori avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1089/2020 resa in data 17.07.2020 dal Tribunale di
Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 28.09.2020 Parte_1 Parte_4
, e hanno proposto appello contro la
[...] Parte_2 CP_1 Parte_3 sentenza n.1089/2020 pubblicata in data 17.07.2020 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione
2 del procedimento civile r.g.n.1967/2018, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di
Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 22.02.2018 Parte_1 Parte_4 Parte_2
e premettendo di aver sottoscritto, in tempi diversi, CP_1 Parte_3 collocabili nel periodo dicembre 1999/febbraio 2000, distinti contratti con l'
[...]
e deducendo previo richiamo di generali principi in tema di tutela del Controparte_3 risparmio, e di obblighi informativi in favore del consumatore e dell'assicurato, la violazione da parte dell' dell'obbligo di correttezza e buona fede durante le Controparte_3 trattative e la formazione del contratto ex art.1337 cc, hanno citato l' Controparte_2
innanzi all'intestato Tribunale chiedendone la condanna al pagamento, in favore di
[...] ciascuno, di una somma pari al capitale iniziale versato, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei contratti, oltre rivalutazione monetaria ed oltre una somma a titolo di risarcimento pari al 5% sul dovuto per la polizza o in subordine da determinarsi in via equitativa. In particolare gli attori hanno dedotto di aver sottoscritto presso l'
[...]
distinte polizze di assicurazione, versando un premio in un'unica Controparte_4 soluzione, denominate “Valore Universo – Polizza di Assicurazione sulla vita a premio unico connessa a quattro fondi assicurativi di investimento”; che l' è Controparte_2 subentrata all' senza modifica delle predette polizze;
che nelle polizze Controparte_3 veniva indicato il valore unitario della quota al momento della sottoscrizione nei seguenti termini e veniva precisato che in caso “vita” alla scadenza pattuita del contratto la società
“avrebbe garantito il pagamento del valore delle quote acquistate di ogni fondo” , mentre per il caso “morte” la società avrebbe garantito il pagamento del 102,5% del valore delle quote da quantificarsi al momento del decesso;
che non avrebbero ricevuto puntuali informazioni in ordine all'investimento, di talché erano convinti del fatto alla scadenza avrebbero ottenuto la restituzione del capitale investito, rischiando al massimo i frutti;
che nel periodo di durata contrattuale la compagnia avrebbe inviato comunicazioni con cui informava che, ove avessero voluto recedere in quel momento, avrebbero ottenuto un rendimento negativo, mentre la stessa incidenza non vi sarebbe stata in caso di mantenimento della polizza fino alla scadenza;
che alla scadenza della polizza chiedevano una proroga del contratto “confidando nella possibilità di vedersi garantiti almeno i soldi versati, anche in una fase di difficoltà dell'economia”; che l' avrebbe variato unilateralmente e senza alcun consenso i fondi ai quali i denari CP_2 venivano affidati;
che alla definitiva scadenza del contratto non più prorogabile” avrebbero ricevuto la proposta di pagamento di una somma pari a circa il 40% di quelle affidate alla
Compagnia, cosicché si rivolgevano a un legale per tutelare i propri diritti, richiedendo le
3 somme versate all'epoca di sottoscrizione dei contratti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -rigetta la domanda attrice;
-dichiara il credito vantato dagli attori prescritto;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte convenuta che si liquidano in € 7.795,00 per compensi ed €
1.169,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In punto di diritto, hanno evidenziato che la Compagnia avrebbe violato l'obbligo di informazione del risparmiatore, che trova fondamento nell'art.47 della Costituzione, e del consumatore, tutelato dalle norme comunitarie, dal Codice del Consumo dl 206/2005 e dal Codice delle Assicurazioni Private dl
209/2005, non fornendo adeguate informazioni a ciascuno degli odierni attori al momento della stipula delle polizze, con conseguente violazione dell'obbligo di correttezza e informazione durante le trattative e nella formazione del contratto sancito dall'art.1375 cc;
la violazione della suddetta norma comporterebbe l'obbligo al risarcimento del danno del contraente che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni della controparte;
anche le informative fornite durante l'esecuzione del contratto sarebbero state carenti. Gli attori quindi hanno chiesto la condanna al pagamento per ciascuno dell'intera somma versata a titolo di premio alla data di sottoscrizione del rispettivo contratto di assicurazioni, maggiorata dagli interessi legali dalla medesima data, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi nella perdita del potere di acquisto della moneta, oltre, infine, ad un risarcimento del danno per aver distolto il denaro da impieghi più idonei allo scopo previdenziale e di investimento, danno quantificato nella misura del 5% su ciascuna polizza o da determinarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' , contestando Controparte_2 tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto e concluso dagli attori in quanto inammissibile, anche per intervenuta prescrizione, nonché comunque infondato in fatto e in diritto, impugnando, peraltro, la ricostruzione dei fatti, così come esposta e le conseguenze giuridiche che se ne vorrebbero trarre, rilevando, peraltro, l'assoluta genericità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte rispetto alla documentazione versata in atti dagli stessi attori, il tutto come meglio appresso specificato.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita documentalmente e avendo questo tribunale con decreto del 08/06/2020 disposto la trattazione scritta della causa;
dato atto che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato telematicamente le note difensive autorizzate;
visto l'art. 281 sexies cpc all'udienza del 17/07/2020 ha deciso la causa come da sentenza allega al verbale di udienza. Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione
4 sollevata dalla convenuta di intervenuta prescrizione del credito. L'art. 2952 del codice civile prevedeva un termine di prescrizione di 1 anno. Con l'entrata in vigore della Legge 166 del 27 ottobre 2008, tale termine è stato esteso a due anni ed è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita (art. 22 comma 14 della Legge 221 del 17 dicembre 2012). La nuova normativa si applica solo alle nuove polizze. Per quelle già emesse come nel caso di specie si applica invece la prescrizione di due anni.
Considerato che
il primo atto interruttivo è dell'anno 2014, oltre il termine di prescrizione previsto di due anni.
L'eccezione di cui sopra è assorbente e dirimente su ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez.
Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto. In particolare, in base al valore della causa, applicando ai compensi con riduzione massima in virtù della scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, si condannano gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 7.795,00 per compensi ed € 1.169,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
§ 5. — Con l'atto di appello , Parte_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
e hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
[...] Parte_3
Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri,
Sezione Civile, G.D. Dott.ssa Paola Pasqualucci numero sent. 1089/2020 pubblicata il
17/07/2020, con la quale veniva decisa la causa n.1967/2018 R.G.n. 14404/2018, in accoglimento del presente appello e delle domande di cui agli atti depositati nel primo grado di giudizio dagli appellanti, da intendersi qui tutti riportati e trascritti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate, nel merito Voglia la Corte adita, accertata la violazione delle norme applicabili alle fattispecie e l'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice ai contratti stipulati con gli attori indicati in atti, condannare la convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, in Via Traiano n.18, a pagare a ciascuno degli attori le seguenti somme: alla Sig.ra la somma di €4.577,39, Parte_1 per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dìdel soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare
5 in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la somma di €18.433,52, per sorte interessi e Parte_2 rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la CP_1 somma di €33.006,53, per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la somma di €64.621,92, per sorte interessi e Parte_3 rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero determinare in base al prudente apprezzamento della Corte
d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
al Sig. la somma di Parte_4
€18.463,42, per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa.
Con condanna della controparte alla restituzione di ogni somma eventualmente percepita dagli appellanti in pendenza di appello, sulla base della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, per i due gradi di giudizio”.
§ 6. — costituitosi con comparsa depositata il 28.01.2021 ha Controparte_2 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinta l'istanza di sospensione ex art.283 cpc, I. respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
e contro l' in quanto inammissibile e
[...] Parte_3 Controparte_2 comunque infondato, confermando pertanto la sentenza del Tribunale di Velletri n.1089/2020 pubblicata il 17.07.2020 a conclusione del giudizio R.G.1967/2018, con ogni conseguenza di legge;
II. In caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto da Parte_1
e contro l' Parte_4 Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.1089/2020 pubblicata il Controparte_2
17.07.2020 a conclusione del giudizio R.G.1967/2018, respingere comunque tutte le domande formulate in quanto inammissibili e infondate accogliendo le conclusioni rassegnate in primo
6 grado che qui si riportano:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis,
1) Respingere gli addebiti di responsabilità in riferimento alle polizze per cui è causa e le domande di condanna formulate dagli attori Parte_1 Parte_4
e nei confronti dell' Parte_2 CP_1 Parte_3 Controparte_2
aventi ad oggetto somme diverse e ulteriori rispetto a quelle liquidabili a termini di polizza,
[...] per intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art.2952 co.2 cc, sia ai sensi dell'art.2947 cc o in subordine 2946 cc, con ogni conseguenza di legge”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l'eccezione di prescrizione (contestata dagli attori) con ultrapetizione, ritenendola riferibile all'intera prestazione dell'assicuratore” parti appellanti hanno dedotto a fondamento del motivo che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione fosse riferibile all'intera pretesa attorea piuttosto che solo ad una parte delle domande proposte, dovendosi riformare la sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione.
Deducevano in particolare che l'atto di riconoscimento del debito non aveva natura negoziale, né carattere recettizio e non doveva necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene maturata la prescrizione di somme dovute in base al contratto di assicurazione e delle altre somme richieste dagli appellanti” le parti appellanti hanno evidenziato che la sentenza impugnata ometteva di considerare che i contratti di assicurazione erano stati prorogati dalle parti ai sensi dell'art.
2.12 lettera b delle condizioni generali della polizza.
In particolare, deducevano che anche durante i periodi di proroga operavano le pattuizioni stabilite in sede di stipula dei contratti di assicurazione e le garanzie concordate.
Contestavano quindi l'omesso esame da parte del Tribunale di Velletri dei documenti allegati alle note ex art.183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, doc. da 1a ad 1g, aventi ad oggetto la proroga dei contratti ai sensi dell'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, con conseguente vigenza dei contratti oltre la data del 20 ottobre 2012 e conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “L'inadempimento della alle Controparte_2 obbligazioni contratte e la richiesta di liquidazione delle somme da parte degli assicurati
7 con l'atto di citazione” gli appellanti hanno chiesto che l'assicurazione convenuta venisse condannata al pagamento dell'intera somma da ciascuno versata a titolo di premio alla data della stipula del rispettivo contratto di assicurazione.
Deducevano in particolare che le ragioni delle richieste trovavano il loro fondamento sia nella violazione delle norme di correttezza e buona fede, sia nella corretta interpretazione del contratto di assicurazione sottoscritto da ciascuno degli attori.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “In subordine. Richiesta di ammissione della prova testimoniale non ammessa da giudice di primo grado” evidenziavano la necessarietà della prova testimoniale richiesta ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, ove non ritenuti sufficienti i documenti già depositati.
§ 8.5 - Con il quinto motivo intestato “Erroneità della sentenza nella parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti alle spese di giudizio” gli appellanti hanno chiesto la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi in relazione all'accoglimento dei precedenti motivi.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati per quanto di seguito illustrato, irrilevanti le prove orali richieste dagli appellanti per quanto già osservato dal precedente Collegio con ordinanza del 28.04.2021 e per le ragioni innanzi esplicate.
Pur fondato infatti l'aspetto della prescrizione che invero non poteva trovare applicazione nei termini di quella biennale evidenziata dal primo giudice, deve osservarsi che la questione sottesa alla richiesta di restituzione delle somme attiene per quanto evidenziato dagli appellanti alla violazione di regole di buona fede in ambito precontrattuale, non potendosi nel caso di specie afferente contratti stipulati nel 1999 e nel 2000 fare applicazione degli art.21 e 23 TUF
(d.lgs.n.58/1998).
Per quanto infatti evidenziato da Cass.civ.n.9418/2024 in parte motiva la questione della normativa applicabile al caso di specie – relativo a polizze stipulate nel 1999 e nel 2000 - deve essere affrontata tenendo conto della disciplina applicabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 262/05, la quale ha abrogato la lett. f) dell'art. 100 t.u.f., che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari,
i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'art. 25-bis, con cui è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked) l'applicazione degli artt. 21 e 23
t.u.f. (in cui sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti), attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla
8 sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati.
Dunque nel caso di specie non poteva farsi applicazione di tali disposizioni ed il richiamo effettuato in atto di citazione, quanto di primo grado, che di appello, all'art.1337 c.c., non poteva comunque determinare la restituzione degli importi investiti atteso che in tema di responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle sole spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (cfr., Cass.civ.n.15147/2022).
Dunque, all'epoca di stipula delle polizze in esame, in tale specifico ambito, non operavano le richiamate disposizioni del TUF (d.lgs.n.58/1998), né era possibile farne una applicazione analogica e retroattiva, dovendo diversamente operare nel caso di specie i principi in materia di annullabilità del contratto affatto richiesta in primo grado, unitamente alla risoluzione, essendosi invero richiesta la sola restituzione delle somme a titolo di mera obbligazione risarcitoria, senza tuttavia che fossero state affatto specificamente contestate le difese della
Compagnia assicuratrice, svolte sin dalla propria costituzione in giudizio, per cui i contraenti erano pienamente a conoscenza delle caratteristiche del contratto concluso.
Invero gli appellanti hanno censurato nell'atto introduttivo la mancata informazione in merito alle caratteristiche del contratto stipulato, tuttavia il prospetto informativo richiamato nelle polizze e prodotto dalla Compagnia in fase di costituzione in primo grado - che gli appellanti non hanno affatto contestato neppure quanto ad effettivo ricevimento e corrispondenza con quello depositato - così disponeva in merito al prodotto offerto denominato “Valore Universo”, alla lettera A delle caratteristiche generali dei contratti “Unit Linked”: “I rischi connessi all'acquisto di Quote nel fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle
Quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei Fondi. In particolare, i titoli azionari risentono dell'andamento economico- finanziario della Società emittente con conseguente possibilità di perdita di valore a causa della situazione aziendale. Inoltre, il valore dei titoli azionari può subire decrementi, anche marcati, a causa dell'andamento del mercato borsistico pur in presenza di un positivo andamento della Società emittente. I titoli obbligazionari e del mercato monetario pur presentando, di norma, contenute possibilità di oscillazione dei prezzi, sono soggetti al rischio derivante dal mancato rispetto da parte degli emittenti degli obblighi di rimborso e
9 corresponsione degli interessi. Pur essendo a tutti gli effetti una polizza vita, “Valore
Universo” è, quindi, slegata dai tradizionali concetti di rivalutazione non prevendendo né consolidamento delle prestazioni né minimo garantito a scadenza. Per contro date le sue caratteristiche innovative e l'estrema flessibilità permette di ottimizzare il rapporto rischio rendimento e cogliere di volta in volta le migliori opportunità dei mercati finanziari”.
Inoltre, nel frontespizio della polizza era previsto “il premio versato dal contraente al netto di imposte spese e caricamenti viene investito nei quattro fondi assicurativi con le percentuali scelte dal contraente stesso. Il valore unitario della quota di ogni singolo fondo è quello in vigore dalla data di decorrenza della polizza alla scadenza del contratto, la società garantisce il pagamento del controvalore delle quote acquistate di ogni fondo assicurativo. In caso di premorienza dell'assicurato, la società garantisce il pagamento del 102,5% del controvalore, all'epoca del decesso, delle quote acquistate di ogni fondo assicurativo”.
Dunque, non può neppure sostenersi che il contratto fosse privo di causa, né gli appellanti hanno specificamente dedotto l'assenza di un contratto quadro ovvero la mancata profilazione in termini di loro specifica propensione al rischio per gli investimenti assunti.
Del resto, la sin dalla propria comparsa di costituzione in giudizio ha dedotto: CP_2
“Fermo quanto sopra, entrando nel merito, appare opportuno sottolineare in primo luogo che tutti i contratti per cui è causa si collocano nel periodo dicembre 1999/gennaio 2000, con ogni relativa conseguenza anche sul piano della normativa applicabile. In secondo luogo, è necessario precisare, per quanto il testo contrattuale sia chiaro e tale da non apparire giustificabili le aspettative dedotte dagli attori, che i contratti sottoscritti appartengono alla categoria unit linked, ovvero contratti le cui prestazioni sono “agganciate” (linked) a quote
(unit) di Fondi di investimento. Conseguentemente, come precisato anche nella Nota
Informativa prodotta dagli attori, i rischi connessi all'acquisto di quote nel fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei Fondi, siano essi titoli azionari o titoli obbligazionari, con la conseguenza, anch'essa precisata, che la polizza non prevede “né consolidamento delle prestazioni, né minimo garantito a scadenza”. In altri termini, si tratta di polizze che a scadenza non prevedono una garanzia di rendimento, né un minimo garantito, essendo invece contrattualmente prevista, al punto 1.12 delle Condizioni di
Assicurazione, Mod.2212, la liquidazione alla scadenza di un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario del giorno stesso di scadenza.
In caso di premorienza dell'assicurato, invece, le polizze garantiscono ai beneficiari il 102,5% dell'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite in quel momento al contratto per il loro valore unitario (art.
2.10 Condizioni di Assicurazione, Mod.2212) Quanto
10 sopra, come detto, risulta chiaramente dalle polizze azionate e dalle relative Condizioni
Contrattuali di cui al Mod.2212, il cui contenuto non viene contestato dagli attori sotto alcun profilo, tant'è che le domande di condanna di cui alle conclusioni rassegnate sono fondate solo sulla pretesa violazione degli obblighi di informazione in sede precontrattuale. Ciò detto si contestano tutte le deduzioni e argomentazioni svolte dagli attori, compreso il riferimento a normative inafferenti o comunque successive alla data di stipula delle polizze per cui è causa, evidenziando piuttosto la corretta condotta della Compagnia sia in fase precontrattuale, ove sono stati prospettati diversi prodotti e illustrate le caratteristiche di quello poi prescelto, risultanti d'altra parte dalle condizioni di assicurazione e dalla nota informativa, sia alla scadenza dei contratti, provvedendo ad emettere per ciascuna polizza i mandati di pagamento e mettendo a disposizione le somme Si rileva, peraltro, che nel corso della durata contrattuale:
- sono state inviate le lettere informative di perdita dell'investimento; - sono stati mandati estratti conto sull'andamento dell'investimento, da cui si evinceva la perdita subita;
-è stata mandata, nel maggio 2011, un'informativa di fusione dei fondi, debitamente autorizzata, che non richiedeva il consenso del contraente. Conseguentemente, si ribadisce che la Compagnia ha operato nel rispetto delle norme vigenti fornendo, all'epoca della sottoscrizione, adeguata informativa e documentazione, fermo restando, poi, che l'obbligo informativo non riguarda certamente la convenienza del contratto, vigendo al riguardo il principio secondo cui ciascuno deve curare diligentemente i propri interessi ed effettuare le valutazioni del caso;
nella specie, come detto, il contratto prescelto dagli attori presentava caratteristiche chiaramente illustrate nella documentazione contrattuale”.
Dunque, pur essendo fondato l'appello in relazione alla diversa prescrizione decennale operante nel caso di specie - atteso che secondo Cass.civ.n.19148/2024 in tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale, operante nel caso di specie vieppiù in presenza del differimento delle polizze comunicato dai contraenti prima della loro scadenza ed avente ad oggetto ai sensi dell'art.
2.12 lett B delle condizioni di contratto il rinnovo tacito automatico di anno in anno delle polizze sino al successivo recesso (cfr., produzioni appellanti con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.), con la conseguenza che avrebbe comunque operato la previsione del secondo comma dell'art.2592 c.c. come sostituito dall'art. 22, comma 14, d.l.18 ottobre 2012, n.179, e modificato in sede di conversione dalla l.
11 17 dicembre 2012, n. 221 per cui “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni” – in ogni caso le impugnazioni dei contraenti non possono trovare accoglimento dovendo rigettarsi le loro domande seppur con diversa motivazione, per le ragioni sopra evidenziate, atteso che il generico richiamo in primo grado ai principi sottesi all'art.1337
c.c. non scalfisce le difese della Compagnia per cui le parti erano pienamente a conoscenza delle caratteristiche delle polizze.
In conclusione, quindi, gli appelli devono essere integralmente rigettati.
§ 10. – Le spese di lite del grado possono trovare integrale compensazione in considerazione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, tenuto conto altresì del diverso termine di prescrizione sopra evidenziato, non potendosi in ogni caso modificare le spese di lite di primo grado in difetto di specifico motivo d'appello fondato sulle modalità di liquidazione delle stesse ovvero su specifiche ragioni per farne diversamente compensazione essendosi con l'appello richiesta la sola rideterminazione della regolamentazione delle spese di primo grado all'esito vittorioso del gravame.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_4
, e con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_2 CP_1 Parte_3
28.09.2020 avverso la sentenza n. 1089/2020 resa in data 17.07.2020 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta gli appelli.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_4
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 CP_1 Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. NI Perinelli
12
Sezione VI civile
R.G. 4795/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:35
Presidente Dott. NI Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GALEANI ROBERTO avv. Contini sost.
Parte_2
Avv. GALEANI ROBERTO
Parte_3
Avv. GALEANI ROBERTO
Parte_4
Avv. GALEANI ROBERTO
CP_1
Avv. GALEANI ROBERTO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. LIUZZI FABIOLA pres.
AVV. LIUZZI MILENA
***
L'avv. Contini insiste nelle richieste istruttorie.
L'avv. Liuzzi si oppone.
La Corte, riservata al merito la decisione sulle richieste istruttorie,
invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR NI Perinelli
LA ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. NI Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4795 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_4
( ), ( ) CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3 CP_1
( e ( )
[...] CodiceFiscale_4 Parte_3 CodiceFiscale_5 domiciliati presso il difensore avv. Roberto Galeani che li rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTI
E
c.f. ) in persona del l.r.p.t. domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso i difensori avv.ti Milena Liuzzi e Fabiola Liuzzi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1089/2020 resa in data 17.07.2020 dal Tribunale di
Velletri.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 28.09.2020 Parte_1 Parte_4
, e hanno proposto appello contro la
[...] Parte_2 CP_1 Parte_3 sentenza n.1089/2020 pubblicata in data 17.07.2020 dal Tribunale di Velletri, resa a definizione
2 del procedimento civile r.g.n.1967/2018, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di
Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 22.02.2018 Parte_1 Parte_4 Parte_2
e premettendo di aver sottoscritto, in tempi diversi, CP_1 Parte_3 collocabili nel periodo dicembre 1999/febbraio 2000, distinti contratti con l'
[...]
e deducendo previo richiamo di generali principi in tema di tutela del Controparte_3 risparmio, e di obblighi informativi in favore del consumatore e dell'assicurato, la violazione da parte dell' dell'obbligo di correttezza e buona fede durante le Controparte_3 trattative e la formazione del contratto ex art.1337 cc, hanno citato l' Controparte_2
innanzi all'intestato Tribunale chiedendone la condanna al pagamento, in favore di
[...] ciascuno, di una somma pari al capitale iniziale versato, oltre interessi legali dalla data di sottoscrizione dei contratti, oltre rivalutazione monetaria ed oltre una somma a titolo di risarcimento pari al 5% sul dovuto per la polizza o in subordine da determinarsi in via equitativa. In particolare gli attori hanno dedotto di aver sottoscritto presso l'
[...]
distinte polizze di assicurazione, versando un premio in un'unica Controparte_4 soluzione, denominate “Valore Universo – Polizza di Assicurazione sulla vita a premio unico connessa a quattro fondi assicurativi di investimento”; che l' è Controparte_2 subentrata all' senza modifica delle predette polizze;
che nelle polizze Controparte_3 veniva indicato il valore unitario della quota al momento della sottoscrizione nei seguenti termini e veniva precisato che in caso “vita” alla scadenza pattuita del contratto la società
“avrebbe garantito il pagamento del valore delle quote acquistate di ogni fondo” , mentre per il caso “morte” la società avrebbe garantito il pagamento del 102,5% del valore delle quote da quantificarsi al momento del decesso;
che non avrebbero ricevuto puntuali informazioni in ordine all'investimento, di talché erano convinti del fatto alla scadenza avrebbero ottenuto la restituzione del capitale investito, rischiando al massimo i frutti;
che nel periodo di durata contrattuale la compagnia avrebbe inviato comunicazioni con cui informava che, ove avessero voluto recedere in quel momento, avrebbero ottenuto un rendimento negativo, mentre la stessa incidenza non vi sarebbe stata in caso di mantenimento della polizza fino alla scadenza;
che alla scadenza della polizza chiedevano una proroga del contratto “confidando nella possibilità di vedersi garantiti almeno i soldi versati, anche in una fase di difficoltà dell'economia”; che l' avrebbe variato unilateralmente e senza alcun consenso i fondi ai quali i denari CP_2 venivano affidati;
che alla definitiva scadenza del contratto non più prorogabile” avrebbero ricevuto la proposta di pagamento di una somma pari a circa il 40% di quelle affidate alla
Compagnia, cosicché si rivolgevano a un legale per tutelare i propri diritti, richiedendo le
3 somme versate all'epoca di sottoscrizione dei contratti”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -rigetta la domanda attrice;
-dichiara il credito vantato dagli attori prescritto;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte convenuta che si liquidano in € 7.795,00 per compensi ed €
1.169,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “In punto di diritto, hanno evidenziato che la Compagnia avrebbe violato l'obbligo di informazione del risparmiatore, che trova fondamento nell'art.47 della Costituzione, e del consumatore, tutelato dalle norme comunitarie, dal Codice del Consumo dl 206/2005 e dal Codice delle Assicurazioni Private dl
209/2005, non fornendo adeguate informazioni a ciascuno degli odierni attori al momento della stipula delle polizze, con conseguente violazione dell'obbligo di correttezza e informazione durante le trattative e nella formazione del contratto sancito dall'art.1375 cc;
la violazione della suddetta norma comporterebbe l'obbligo al risarcimento del danno del contraente che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni della controparte;
anche le informative fornite durante l'esecuzione del contratto sarebbero state carenti. Gli attori quindi hanno chiesto la condanna al pagamento per ciascuno dell'intera somma versata a titolo di premio alla data di sottoscrizione del rispettivo contratto di assicurazioni, maggiorata dagli interessi legali dalla medesima data, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi nella perdita del potere di acquisto della moneta, oltre, infine, ad un risarcimento del danno per aver distolto il denaro da impieghi più idonei allo scopo previdenziale e di investimento, danno quantificato nella misura del 5% su ciascuna polizza o da determinarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l' , contestando Controparte_2 tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto e concluso dagli attori in quanto inammissibile, anche per intervenuta prescrizione, nonché comunque infondato in fatto e in diritto, impugnando, peraltro, la ricostruzione dei fatti, così come esposta e le conseguenze giuridiche che se ne vorrebbero trarre, rilevando, peraltro, l'assoluta genericità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte rispetto alla documentazione versata in atti dagli stessi attori, il tutto come meglio appresso specificato.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita documentalmente e avendo questo tribunale con decreto del 08/06/2020 disposto la trattazione scritta della causa;
dato atto che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato telematicamente le note difensive autorizzate;
visto l'art. 281 sexies cpc all'udienza del 17/07/2020 ha deciso la causa come da sentenza allega al verbale di udienza. Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione
4 sollevata dalla convenuta di intervenuta prescrizione del credito. L'art. 2952 del codice civile prevedeva un termine di prescrizione di 1 anno. Con l'entrata in vigore della Legge 166 del 27 ottobre 2008, tale termine è stato esteso a due anni ed è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita (art. 22 comma 14 della Legge 221 del 17 dicembre 2012). La nuova normativa si applica solo alle nuove polizze. Per quelle già emesse come nel caso di specie si applica invece la prescrizione di due anni.
Considerato che
il primo atto interruttivo è dell'anno 2014, oltre il termine di prescrizione previsto di due anni.
L'eccezione di cui sopra è assorbente e dirimente su ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez.
Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto. In particolare, in base al valore della causa, applicando ai compensi con riduzione massima in virtù della scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto, si condannano gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della parte convenuta, che si liquidano in € 7.795,00 per compensi ed € 1.169,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
§ 5. — Con l'atto di appello , Parte_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
e hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
[...] Parte_3
Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri,
Sezione Civile, G.D. Dott.ssa Paola Pasqualucci numero sent. 1089/2020 pubblicata il
17/07/2020, con la quale veniva decisa la causa n.1967/2018 R.G.n. 14404/2018, in accoglimento del presente appello e delle domande di cui agli atti depositati nel primo grado di giudizio dagli appellanti, da intendersi qui tutti riportati e trascritti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate, nel merito Voglia la Corte adita, accertata la violazione delle norme applicabili alle fattispecie e l'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice ai contratti stipulati con gli attori indicati in atti, condannare la convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, in Via Traiano n.18, a pagare a ciascuno degli attori le seguenti somme: alla Sig.ra la somma di €4.577,39, Parte_1 per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dìdel soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare
5 in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la somma di €18.433,52, per sorte interessi e Parte_2 rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la CP_1 somma di €33.006,53, per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
alla Sig.ra la somma di €64.621,92, per sorte interessi e Parte_3 rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un ulteriore somma per il risarcimento dell'ulteriore danno pari al 5% sul dovuto per la polizza, ovvero determinare in base al prudente apprezzamento della Corte
d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa;
al Sig. la somma di Parte_4
€18.463,42, per sorte interessi e rivalutazione, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria fino al dì del soddisfo, oltre ad un in subordine da determinare in base al prudente apprezzamento della Corte d'Appello, anche a seguito di valutazione equitativa.
Con condanna della controparte alla restituzione di ogni somma eventualmente percepita dagli appellanti in pendenza di appello, sulla base della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA come per legge, per i due gradi di giudizio”.
§ 6. — costituitosi con comparsa depositata il 28.01.2021 ha Controparte_2 resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respinta l'istanza di sospensione ex art.283 cpc, I. respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
e contro l' in quanto inammissibile e
[...] Parte_3 Controparte_2 comunque infondato, confermando pertanto la sentenza del Tribunale di Velletri n.1089/2020 pubblicata il 17.07.2020 a conclusione del giudizio R.G.1967/2018, con ogni conseguenza di legge;
II. In caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto da Parte_1
e contro l' Parte_4 Parte_2 CP_1 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.1089/2020 pubblicata il Controparte_2
17.07.2020 a conclusione del giudizio R.G.1967/2018, respingere comunque tutte le domande formulate in quanto inammissibili e infondate accogliendo le conclusioni rassegnate in primo
6 grado che qui si riportano:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis,
1) Respingere gli addebiti di responsabilità in riferimento alle polizze per cui è causa e le domande di condanna formulate dagli attori Parte_1 Parte_4
e nei confronti dell' Parte_2 CP_1 Parte_3 Controparte_2
aventi ad oggetto somme diverse e ulteriori rispetto a quelle liquidabili a termini di polizza,
[...] per intervenuta prescrizione sia ai sensi dell'art.2952 co.2 cc, sia ai sensi dell'art.2947 cc o in subordine 2946 cc, con ogni conseguenza di legge”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui accoglie l'eccezione di prescrizione (contestata dagli attori) con ultrapetizione, ritenendola riferibile all'intera prestazione dell'assicuratore” parti appellanti hanno dedotto a fondamento del motivo che il primo giudice ha erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione fosse riferibile all'intera pretesa attorea piuttosto che solo ad una parte delle domande proposte, dovendosi riformare la sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione.
Deducevano in particolare che l'atto di riconoscimento del debito non aveva natura negoziale, né carattere recettizio e non doveva necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene maturata la prescrizione di somme dovute in base al contratto di assicurazione e delle altre somme richieste dagli appellanti” le parti appellanti hanno evidenziato che la sentenza impugnata ometteva di considerare che i contratti di assicurazione erano stati prorogati dalle parti ai sensi dell'art.
2.12 lettera b delle condizioni generali della polizza.
In particolare, deducevano che anche durante i periodi di proroga operavano le pattuizioni stabilite in sede di stipula dei contratti di assicurazione e le garanzie concordate.
Contestavano quindi l'omesso esame da parte del Tribunale di Velletri dei documenti allegati alle note ex art.183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, doc. da 1a ad 1g, aventi ad oggetto la proroga dei contratti ai sensi dell'art.
2.12 delle condizioni generali di polizza, con conseguente vigenza dei contratti oltre la data del 20 ottobre 2012 e conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “L'inadempimento della alle Controparte_2 obbligazioni contratte e la richiesta di liquidazione delle somme da parte degli assicurati
7 con l'atto di citazione” gli appellanti hanno chiesto che l'assicurazione convenuta venisse condannata al pagamento dell'intera somma da ciascuno versata a titolo di premio alla data della stipula del rispettivo contratto di assicurazione.
Deducevano in particolare che le ragioni delle richieste trovavano il loro fondamento sia nella violazione delle norme di correttezza e buona fede, sia nella corretta interpretazione del contratto di assicurazione sottoscritto da ciascuno degli attori.
§ 8.4 - Con il quarto motivo intestato “In subordine. Richiesta di ammissione della prova testimoniale non ammessa da giudice di primo grado” evidenziavano la necessarietà della prova testimoniale richiesta ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, ove non ritenuti sufficienti i documenti già depositati.
§ 8.5 - Con il quinto motivo intestato “Erroneità della sentenza nella parte in cui dispone la condanna degli odierni appellanti alle spese di giudizio” gli appellanti hanno chiesto la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi in relazione all'accoglimento dei precedenti motivi.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati per quanto di seguito illustrato, irrilevanti le prove orali richieste dagli appellanti per quanto già osservato dal precedente Collegio con ordinanza del 28.04.2021 e per le ragioni innanzi esplicate.
Pur fondato infatti l'aspetto della prescrizione che invero non poteva trovare applicazione nei termini di quella biennale evidenziata dal primo giudice, deve osservarsi che la questione sottesa alla richiesta di restituzione delle somme attiene per quanto evidenziato dagli appellanti alla violazione di regole di buona fede in ambito precontrattuale, non potendosi nel caso di specie afferente contratti stipulati nel 1999 e nel 2000 fare applicazione degli art.21 e 23 TUF
(d.lgs.n.58/1998).
Per quanto infatti evidenziato da Cass.civ.n.9418/2024 in parte motiva la questione della normativa applicabile al caso di specie – relativo a polizze stipulate nel 1999 e nel 2000 - deve essere affrontata tenendo conto della disciplina applicabile in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 262/05, la quale ha abrogato la lett. f) dell'art. 100 t.u.f., che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari,
i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'art. 25-bis, con cui è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked) l'applicazione degli artt. 21 e 23
t.u.f. (in cui sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti), attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla
8 sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati.
Dunque nel caso di specie non poteva farsi applicazione di tali disposizioni ed il richiamo effettuato in atto di citazione, quanto di primo grado, che di appello, all'art.1337 c.c., non poteva comunque determinare la restituzione degli importi investiti atteso che in tema di responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle sole spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (cfr., Cass.civ.n.15147/2022).
Dunque, all'epoca di stipula delle polizze in esame, in tale specifico ambito, non operavano le richiamate disposizioni del TUF (d.lgs.n.58/1998), né era possibile farne una applicazione analogica e retroattiva, dovendo diversamente operare nel caso di specie i principi in materia di annullabilità del contratto affatto richiesta in primo grado, unitamente alla risoluzione, essendosi invero richiesta la sola restituzione delle somme a titolo di mera obbligazione risarcitoria, senza tuttavia che fossero state affatto specificamente contestate le difese della
Compagnia assicuratrice, svolte sin dalla propria costituzione in giudizio, per cui i contraenti erano pienamente a conoscenza delle caratteristiche del contratto concluso.
Invero gli appellanti hanno censurato nell'atto introduttivo la mancata informazione in merito alle caratteristiche del contratto stipulato, tuttavia il prospetto informativo richiamato nelle polizze e prodotto dalla Compagnia in fase di costituzione in primo grado - che gli appellanti non hanno affatto contestato neppure quanto ad effettivo ricevimento e corrispondenza con quello depositato - così disponeva in merito al prodotto offerto denominato “Valore Universo”, alla lettera A delle caratteristiche generali dei contratti “Unit Linked”: “I rischi connessi all'acquisto di Quote nel fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle
Quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei Fondi. In particolare, i titoli azionari risentono dell'andamento economico- finanziario della Società emittente con conseguente possibilità di perdita di valore a causa della situazione aziendale. Inoltre, il valore dei titoli azionari può subire decrementi, anche marcati, a causa dell'andamento del mercato borsistico pur in presenza di un positivo andamento della Società emittente. I titoli obbligazionari e del mercato monetario pur presentando, di norma, contenute possibilità di oscillazione dei prezzi, sono soggetti al rischio derivante dal mancato rispetto da parte degli emittenti degli obblighi di rimborso e
9 corresponsione degli interessi. Pur essendo a tutti gli effetti una polizza vita, “Valore
Universo” è, quindi, slegata dai tradizionali concetti di rivalutazione non prevendendo né consolidamento delle prestazioni né minimo garantito a scadenza. Per contro date le sue caratteristiche innovative e l'estrema flessibilità permette di ottimizzare il rapporto rischio rendimento e cogliere di volta in volta le migliori opportunità dei mercati finanziari”.
Inoltre, nel frontespizio della polizza era previsto “il premio versato dal contraente al netto di imposte spese e caricamenti viene investito nei quattro fondi assicurativi con le percentuali scelte dal contraente stesso. Il valore unitario della quota di ogni singolo fondo è quello in vigore dalla data di decorrenza della polizza alla scadenza del contratto, la società garantisce il pagamento del controvalore delle quote acquistate di ogni fondo assicurativo. In caso di premorienza dell'assicurato, la società garantisce il pagamento del 102,5% del controvalore, all'epoca del decesso, delle quote acquistate di ogni fondo assicurativo”.
Dunque, non può neppure sostenersi che il contratto fosse privo di causa, né gli appellanti hanno specificamente dedotto l'assenza di un contratto quadro ovvero la mancata profilazione in termini di loro specifica propensione al rischio per gli investimenti assunti.
Del resto, la sin dalla propria comparsa di costituzione in giudizio ha dedotto: CP_2
“Fermo quanto sopra, entrando nel merito, appare opportuno sottolineare in primo luogo che tutti i contratti per cui è causa si collocano nel periodo dicembre 1999/gennaio 2000, con ogni relativa conseguenza anche sul piano della normativa applicabile. In secondo luogo, è necessario precisare, per quanto il testo contrattuale sia chiaro e tale da non apparire giustificabili le aspettative dedotte dagli attori, che i contratti sottoscritti appartengono alla categoria unit linked, ovvero contratti le cui prestazioni sono “agganciate” (linked) a quote
(unit) di Fondi di investimento. Conseguentemente, come precisato anche nella Nota
Informativa prodotta dagli attori, i rischi connessi all'acquisto di quote nel fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei Fondi, siano essi titoli azionari o titoli obbligazionari, con la conseguenza, anch'essa precisata, che la polizza non prevede “né consolidamento delle prestazioni, né minimo garantito a scadenza”. In altri termini, si tratta di polizze che a scadenza non prevedono una garanzia di rendimento, né un minimo garantito, essendo invece contrattualmente prevista, al punto 1.12 delle Condizioni di
Assicurazione, Mod.2212, la liquidazione alla scadenza di un importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario del giorno stesso di scadenza.
In caso di premorienza dell'assicurato, invece, le polizze garantiscono ai beneficiari il 102,5% dell'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite in quel momento al contratto per il loro valore unitario (art.
2.10 Condizioni di Assicurazione, Mod.2212) Quanto
10 sopra, come detto, risulta chiaramente dalle polizze azionate e dalle relative Condizioni
Contrattuali di cui al Mod.2212, il cui contenuto non viene contestato dagli attori sotto alcun profilo, tant'è che le domande di condanna di cui alle conclusioni rassegnate sono fondate solo sulla pretesa violazione degli obblighi di informazione in sede precontrattuale. Ciò detto si contestano tutte le deduzioni e argomentazioni svolte dagli attori, compreso il riferimento a normative inafferenti o comunque successive alla data di stipula delle polizze per cui è causa, evidenziando piuttosto la corretta condotta della Compagnia sia in fase precontrattuale, ove sono stati prospettati diversi prodotti e illustrate le caratteristiche di quello poi prescelto, risultanti d'altra parte dalle condizioni di assicurazione e dalla nota informativa, sia alla scadenza dei contratti, provvedendo ad emettere per ciascuna polizza i mandati di pagamento e mettendo a disposizione le somme Si rileva, peraltro, che nel corso della durata contrattuale:
- sono state inviate le lettere informative di perdita dell'investimento; - sono stati mandati estratti conto sull'andamento dell'investimento, da cui si evinceva la perdita subita;
-è stata mandata, nel maggio 2011, un'informativa di fusione dei fondi, debitamente autorizzata, che non richiedeva il consenso del contraente. Conseguentemente, si ribadisce che la Compagnia ha operato nel rispetto delle norme vigenti fornendo, all'epoca della sottoscrizione, adeguata informativa e documentazione, fermo restando, poi, che l'obbligo informativo non riguarda certamente la convenienza del contratto, vigendo al riguardo il principio secondo cui ciascuno deve curare diligentemente i propri interessi ed effettuare le valutazioni del caso;
nella specie, come detto, il contratto prescelto dagli attori presentava caratteristiche chiaramente illustrate nella documentazione contrattuale”.
Dunque, pur essendo fondato l'appello in relazione alla diversa prescrizione decennale operante nel caso di specie - atteso che secondo Cass.civ.n.19148/2024 in tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale, operante nel caso di specie vieppiù in presenza del differimento delle polizze comunicato dai contraenti prima della loro scadenza ed avente ad oggetto ai sensi dell'art.
2.12 lett B delle condizioni di contratto il rinnovo tacito automatico di anno in anno delle polizze sino al successivo recesso (cfr., produzioni appellanti con la seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c.), con la conseguenza che avrebbe comunque operato la previsione del secondo comma dell'art.2592 c.c. come sostituito dall'art. 22, comma 14, d.l.18 ottobre 2012, n.179, e modificato in sede di conversione dalla l.
11 17 dicembre 2012, n. 221 per cui “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni” – in ogni caso le impugnazioni dei contraenti non possono trovare accoglimento dovendo rigettarsi le loro domande seppur con diversa motivazione, per le ragioni sopra evidenziate, atteso che il generico richiamo in primo grado ai principi sottesi all'art.1337
c.c. non scalfisce le difese della Compagnia per cui le parti erano pienamente a conoscenza delle caratteristiche delle polizze.
In conclusione, quindi, gli appelli devono essere integralmente rigettati.
§ 10. – Le spese di lite del grado possono trovare integrale compensazione in considerazione della complessità delle questioni dedotte in giudizio, tenuto conto altresì del diverso termine di prescrizione sopra evidenziato, non potendosi in ogni caso modificare le spese di lite di primo grado in difetto di specifico motivo d'appello fondato sulle modalità di liquidazione delle stesse ovvero su specifiche ragioni per farne diversamente compensazione essendosi con l'appello richiesta la sola rideterminazione della regolamentazione delle spese di primo grado all'esito vittorioso del gravame.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni integralmente rigettate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_4
, e con atto di citazione notificato in data
[...] Parte_2 CP_1 Parte_3
28.09.2020 avverso la sentenza n. 1089/2020 resa in data 17.07.2020 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1) Rigetta gli appelli.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti , Parte_1 Parte_4
e di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 CP_1 Parte_3 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. NI Perinelli
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