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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11513/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1 C.F._1
e residente in [...] sc. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Lo Giudice per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Filippa Morina per procura in atti
- Resistente -
AVENTE AD OGGETTO: benefici a favore dei disabili gravissimi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/12/2024 parte ricorrente chiedeva riconoscersi lo status di disabile gravissimo di cui al D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del
31/08/2018, per il riconoscimento del beneficio economico di cui ai medesimi
D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del 31/08/2018, con richiesta di consulenza tecnica per accertare la condizione clinica di esso ricorrente e la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui DPRS n. 589 del 31/08/2018 e s.m.i, a decorrere dalla data di presentazione Cont della domanda del chiesto beneficio;
e per l'effetto condannare l' resistente alla erogazione delle correlative somme. Cont Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente instando per il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.
Con ordinanza emessa in data 06/03/2025 – come in atti - il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale ex 445 bis c.p.c. in quello del lavoro con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e assegnazione termini per l'integrazione degli atti introduttivi.
La causa, dunque, veniva istruita nelle forme del rito ordinario sulla base delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di CTU medico - legale.
1 L'udienza del 18 novembre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di Parte_1 disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
In particolare, con ordinanza del 12/06/2025 è stato conferito al CTU nominato il seguente incarico: “accerti se il ricorrente risulti effettivamente nelle condizioni di disabile gravissimo ex D.M. 26.09.2016 ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 3 D.M. 26.09.2016 (e alla stregua delle allegate tabelle e scale di valutazione) per l'applicazione dell'art. 9 della L. r. n. 8/2017 e s.m.i, e in relazione al Decreto Presidente Regione Siciliana n. 545/2017 e al D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018; specifichi in modo puntuale la decorrenza del requisito sanitario ed i motivi della stessa, nonché indichi l'eventuale sussistenza di aggravamenti e il momento dell'insorgenza di quest'ultimi”.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha concluso il suo giudizio ritenendo che in considerazione delle patologie da cui è affetto il ricorrente
““Demenza fronto-temporale (FTD) associata a gravi disturbi del comportamento”, ha affermato che tale infermità non sia tale da legittimare per la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M.
26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016 atteso che ha rilevato: “In accordo con le conclusioni della Commissione che ha visitato il periziando in data 01.03.2024, riteniamo che lo stesso non sia affetto da disabilità gravissima, essendo la sua condizione di demenza ascrivibile al grado 3 della scala
CDRS” (cfr Conclusioni della Relazione di CTU - in atti -).
Inoltre, il CTU, a seguito di rilievi mossi dalla parte ricorrente di cui alle note scritte depositate il 13/09/2025, invitato (cfr. ordinanza del 19/09/2025) a rispondere ai detti rilievi ha considerato che secondo la “Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS),…. Il grado 4 corrisponde a:
“Demenza molto grave: il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, difficoltà nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi nell'alimentarsi autonomamente e nel controllo delle funzioni intestinali o vescicali.”.. e che “Dalla documentazione prodotta dalla stessa
Parte Ricorrente emerge chiaramente che tali condizioni non sono riscontrabili nel periziando:
2 nella valutazione psicodiagnostica del 30.11.2021 viene riportato che le ADL del paziente risultano sufficienti (6 su 6); nella consulenza della Dott.ssa del 20.04.2022 viene ugualmente Persona_1 indicato che le ADL sono sufficienti…” ribadendo che “le ADL (Activities of Daily
Living) rappresentano le attività fondamentali e indispensabili per la cura personale, quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, utilizzare i servizi igienici e muoversi (alzarsi, camminare, ecc.). Dalla stessa documentazione emerge che il periziando è in grado di svolgere autonomamente tali attività. È questa infatti la ragione per cui non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, la quale richiede, per definizione, l'incapacità di provvedere autonomamente a queste funzioni essenziali (alimentarsi, controllare le funzioni intestinali e vescicali, ecc.).
Considerato, inoltre, che per classificare un paziente al livello 4 della CDRS è necessaria la compresenza di tutti i deficit descritti, risulta evidente che il periziando non possa essere in alcun modo ritenuto affetto da demenza molto grave (grado
4)…” (cfr. integrazione peritale depositata il 23/09/2025) con ciò confermando le conclusioni già rese.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, coerente con quanto emergente dalla documentazione in atti e sulla base della obiettività rilevata rispondendo altresì ai punti che vengono evidenziati nelle controdeduzioni, va condivisa e richiamata.
Pertanto, va ritenuto che in capo al ricorrente non sussistono né sussistevano all'epoca della domanda amministrativa i requisiti sanitari per l'erogazione del beneficio economico per disabili gravissimi. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della qualità delle parti, possono essere compensate tra le stesse.
Le spese della consulenza tecnica del presente giudizio, liquidata con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11513/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11513/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] l'[...] c.f. Parte_1 C.F._1
e residente in [...] sc. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Lo Giudice per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Filippa Morina per procura in atti
- Resistente -
AVENTE AD OGGETTO: benefici a favore dei disabili gravissimi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/12/2024 parte ricorrente chiedeva riconoscersi lo status di disabile gravissimo di cui al D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del
31/08/2018, per il riconoscimento del beneficio economico di cui ai medesimi
D.P.R. S. N. 545/2017 e D.P.R. S. N. 589 del 31/08/2018, con richiesta di consulenza tecnica per accertare la condizione clinica di esso ricorrente e la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui DPRS n. 589 del 31/08/2018 e s.m.i, a decorrere dalla data di presentazione Cont della domanda del chiesto beneficio;
e per l'effetto condannare l' resistente alla erogazione delle correlative somme. Cont Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' resistente instando per il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato.
Con ordinanza emessa in data 06/03/2025 – come in atti - il Tribunale disponeva il mutamento del rito speciale ex 445 bis c.p.c. in quello del lavoro con fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c. e assegnazione termini per l'integrazione degli atti introduttivi.
La causa, dunque, veniva istruita nelle forme del rito ordinario sulla base delle produzioni documentali delle parti e dell'espletamento di CTU medico - legale.
1 L'udienza del 18 novembre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
________________________
Il ricorso non può trovare accoglimento, non sussistendo in capo al ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di Parte_1 disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
In particolare, con ordinanza del 12/06/2025 è stato conferito al CTU nominato il seguente incarico: “accerti se il ricorrente risulti effettivamente nelle condizioni di disabile gravissimo ex D.M. 26.09.2016 ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui all'art. 3 D.M. 26.09.2016 (e alla stregua delle allegate tabelle e scale di valutazione) per l'applicazione dell'art. 9 della L. r. n. 8/2017 e s.m.i, e in relazione al Decreto Presidente Regione Siciliana n. 545/2017 e al D.P.R.S. n. 589 del 31/08/2018; specifichi in modo puntuale la decorrenza del requisito sanitario ed i motivi della stessa, nonché indichi l'eventuale sussistenza di aggravamenti e il momento dell'insorgenza di quest'ultimi”.
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha concluso il suo giudizio ritenendo che in considerazione delle patologie da cui è affetto il ricorrente
““Demenza fronto-temporale (FTD) associata a gravi disturbi del comportamento”, ha affermato che tale infermità non sia tale da legittimare per la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M.
26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n. 280 del 30/11/2016 atteso che ha rilevato: “In accordo con le conclusioni della Commissione che ha visitato il periziando in data 01.03.2024, riteniamo che lo stesso non sia affetto da disabilità gravissima, essendo la sua condizione di demenza ascrivibile al grado 3 della scala
CDRS” (cfr Conclusioni della Relazione di CTU - in atti -).
Inoltre, il CTU, a seguito di rilievi mossi dalla parte ricorrente di cui alle note scritte depositate il 13/09/2025, invitato (cfr. ordinanza del 19/09/2025) a rispondere ai detti rilievi ha considerato che secondo la “Clinical Dementia Rating Scale
(CDRS),…. Il grado 4 corrisponde a:
“Demenza molto grave: il paziente presenta severo deficit del linguaggio o della comprensione, difficoltà nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in modo autonomo, problemi nell'alimentarsi autonomamente e nel controllo delle funzioni intestinali o vescicali.”.. e che “Dalla documentazione prodotta dalla stessa
Parte Ricorrente emerge chiaramente che tali condizioni non sono riscontrabili nel periziando:
2 nella valutazione psicodiagnostica del 30.11.2021 viene riportato che le ADL del paziente risultano sufficienti (6 su 6); nella consulenza della Dott.ssa del 20.04.2022 viene ugualmente Persona_1 indicato che le ADL sono sufficienti…” ribadendo che “le ADL (Activities of Daily
Living) rappresentano le attività fondamentali e indispensabili per la cura personale, quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi, utilizzare i servizi igienici e muoversi (alzarsi, camminare, ecc.). Dalla stessa documentazione emerge che il periziando è in grado di svolgere autonomamente tali attività. È questa infatti la ragione per cui non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, la quale richiede, per definizione, l'incapacità di provvedere autonomamente a queste funzioni essenziali (alimentarsi, controllare le funzioni intestinali e vescicali, ecc.).
Considerato, inoltre, che per classificare un paziente al livello 4 della CDRS è necessaria la compresenza di tutti i deficit descritti, risulta evidente che il periziando non possa essere in alcun modo ritenuto affetto da demenza molto grave (grado
4)…” (cfr. integrazione peritale depositata il 23/09/2025) con ciò confermando le conclusioni già rese.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, coerente con quanto emergente dalla documentazione in atti e sulla base della obiettività rilevata rispondendo altresì ai punti che vengono evidenziati nelle controdeduzioni, va condivisa e richiamata.
Pertanto, va ritenuto che in capo al ricorrente non sussistono né sussistevano all'epoca della domanda amministrativa i requisiti sanitari per l'erogazione del beneficio economico per disabili gravissimi. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, in considerazione della qualità delle parti, possono essere compensate tra le stesse.
Le spese della consulenza tecnica del presente giudizio, liquidata con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11513/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente).
Così deciso in Catania, in data 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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